Legislator Giurisprudenza & Legislazione
7.7-2 CH-GL

**Art. 1 Regolamento Pubblicità su Suolo Pubblico / Utilizzo dei Pannelli di Ingresso al Paese - Oggetto**

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

Allgemeine Bestimmungen

1. Il Consiglio comunale emana, basandosi sull'Ordinanza cantonale sull'esecuzione del Regolamento sulla pubblicità (VII C/11/3/1), le seguenti disposizioni concernenti la pubblicità sul suolo pubblico e la gestione dei cartelli di benvenuto all'ingresso del paese.

Allgemeine Bestimmungen

1. Il presente regolamento trova applicazione sui fondi di proprietà del Comune di Glarona Nord. Esso disciplina altresì le condizioni quadro per la gestione dei cartelli di benvenuto. Restano riservate le normative individuali dei rispettivi proprietari.

Werbung auf öffentlichem Grund Pubblicità su suolo pubblico

1. I cartelloni d'ingresso del paese sono a disposizione delle associazioni e dei paesi come spazio pubblicitario per i loro eventi e le loro occasioni pubbliche.

Werbung auf öffentlichem Grund Pubblicità su suolo pubblico

1. La promozione di eventi politici e la pubblicità commerciale di fornitori privati non sono consentite sul suolo pubblico di proprietà del Comune e sui cartelli di ingresso del paese.

4. Per le aree in affitto o concesse in diritto di superficie di proprietà del Comune, decide l'affittuario o il titolare del diritto di superficie.

Ortseingangstafeln

1. L'utilizzo dei cartelli di ingresso del paese è gratuito per le associazioni e le istituzioni locali.

Ortseingangstafeln

1. La gestione dei cartelloni d'ingresso dei paesi spetta alle rispettive commissioni di paese.

2. Tale compito comprende in particolare

a) Funzione di informazione e prenotazione per gli utenti interessati;

b) Rilascio dell'autorizzazione all'affissione;

c) Tenuta di un riepilogo annuale;

d) Coordinamento secondo il principio "primo arrivato, primo servito";

e) Garanzia di un trattamento diligente.

3. La gestione può essere delegata a terzi dalla commissione di paese. Tuttavia, il referente per il comune, le associazioni e gli organizzatori rimane la commissione di paese.

Ortseingangstafeln

1. La Commissione di villaggio decide in via definitiva in merito alle autorizzazioni. Nell'assegnazione delle autorizzazioni, le richieste di associazioni domiciliate a Glarona Nord prevalgono rispetto alle richieste extracomunali.

Segnaletica dei cartelli di ingresso del paese

1. Per la pubblicizzazione di eventi possono essere utilizzati esclusivamente i cartelli previsti per la rispettiva bacheca all'ingresso del paese. Cartelli preprodotti possono essere presi in prestito dalla competente commissione di quartiere. La conservazione dei cartelli di proprietà comunale è compito della commissione di quartiere.

Segnaletica dei cartelli di ingresso del paese

1. Le insegne prestate possono essere solo rivestite con pellicola e non verniciate. I costi per la rimozione sono a carico del mutuatario.

Segnaletica dei cartelli di ingresso del paese

1. I costi della redazione delle iscrizioni nonché della successiva rimozione sui cartelli noleggiabili sono a carico dei noleggianti.

Segnaletica dei cartelli di ingresso del paese

1. Le spese per i danni causati da un trattamento improprio dei cartelli o dei tabelloni d'ingresso delle località sono a carico dei responsabili del danno.

Segnaletica dei cartelli di ingresso del paese

1. Cartelli su misura possono essere ottenuti presso i fornitori indicati dal Comune. L'acquisto di propri cartelli, così come i costi per la loro progettazione, sono a carico delle associazioni.

2. La custodia dei cartelli quando i pannelli di ingresso del paese non sono utilizzati è responsabilità delle associazioni.

Sonstiges

1. Per quanto riguarda la segnaletica dei cartelli di ingresso delle località e l'installazione di pubblicità temporanea sulle strade cantonali e comunali, devono essere osservate e rispettate le disposizioni della legge sulla circolazione stradale e le ulteriori pertinenti normative cantonali e federali. Il Comune declina ogni responsabilità derivante da violazioni delle suddette disposizioni.

2. In particolare, devono essere prese in considerazione le seguenti restrizioni

a) Confusione con segnali ufficiali;

b) Colori riflettenti, fluorescenti o altri che compromettono la sicurezza;

c) Ripetizione come indicazione stradale verso una determinata destinazione;

d) Contenuti contrari ai valori ufficiali o sociali (ad es. pubblicità sessista, incitamento a comportamenti sconvenienti, consumo eccessivo di alcol, ecc.);

e) Distrazione o compromissione dell'attenzione degli utenti della strada (parti mobili, luci lampeggianti, ecc.).

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →