Scopo
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Con il presente Regolamento il Comune di Glarus Nord stabilisce il cerchio degli aventi diritto alla circolazione nonché le modalità di gestione della consegna delle chiavi delle barriere in relazione alla percorrenza delle strade di servizio. Il Regolamento ha lo scopo di uniformare e chiarire la gestione del diritto di circolazione con veicoli a motore sulle strade descritte. Vengono inoltre regolate le competenze.
2. Il presente Regolamento trova applicazione su tutte le strade di servizio di proprietà del Comune di Glarus Nord.
1. Le strade vicinali private comprendono tutte le strade che servono solo determinati fondi e non il traffico pubblico (Art. 12 cpv. 1 Legge cantonale sulle strade).
1. Le restrizioni al traffico si applicano a tutte le strade elencate nel registro delle strade rurali del Comune di Glarona Nord (Güterstrassenverzeichnis Gemeinde Glarus Nord) di cui il Comune di Glarona Nord è proprietario dell'opera. Il registro delle strade rurali del Comune di Glarona Nord è parte integrante del presente regolamento e viene aggiornato secondo necessità.
1. Le strade rurali sono di regola soggette a un divieto di circolazione per automobili, motocicli e ciclomotori (segnale 2.14), nonché a un pannello supplementare con la dicitura «Strada rurale, eccetto autorizzati». Inoltre, alcune strade sono dotate di misure strutturali (barriere) che impediscono l'accesso ai non autorizzati.
2. Laddove nell'interesse pubblico sia consentito l'accesso alla strada rurale a ciclomotori e e-bike (45 km/h), le strade rurali sono soggette a un divieto di circolazione per automobili e motocicli (segnale 2.13), nonché a un pannello supplementare con la dicitura «Strada rurale, eccetto autorizzati».
3. In casi eccezionali e motivati, le strade rurali possono essere soggette a un divieto generale di circolazione (segnale 2.01), nonché a un pannello supplementare con la dicitura «Strada rurale, eccetto autorizzati».
1. Sono esenti da divieto di circolazione e da limitazione del traffico e non necessitano di alcuna autorizzazione
a) corse al servizio della Confederazione (art. 3 cpv. 3 Legge sulla circolazione stradale (LCStr));
b) corse a scopi di salvataggio e recupero;
c) corse per controlli di polizia;
d) corse per esercitazioni militari;
e) corse per l'esecuzione di misure di protezione contro eventi naturali;
f) corse per la manutenzione delle reti di condotte dei fornitori di servizi di telecomunicazione;
g) corse per l'adempimento di compiti pubblici;
h) corse per la gestione e la manutenzione di fondi, costruzioni e impianti;
i) corse per i visitatori di residenti in aziende agricole e abitazioni occupate tutto l'anno o stagionalmente;
j) corse per i fornitori e prestatori di servizi per i residenti in aziende agricole e abitazioni occupate tutto l'anno o stagionalmente;
k) corse per i proprietari verso le loro abitazioni legalmente costruite (uso ricreativo);
l) corse per la caccia secondo le normative cantonali sulla caccia;
m) mezzi di trasporto per l'organizzazione di eventi pubblici o di interesse pubblico legati al luogo.
1. Il Comune di Glarona Nord consente, nel singolo caso, eccezioni supplementari, le quali sono limitate a livello locale e temporale e per le quali è comprovato un fondato scopo, per
a) veicoli di persone con disabilità motorie;
b) trasporti collettivi di persone (corse in autobus per eventi speciali e pubblici, servizio taxi limitato nel tempo).
c) accesso per l’utilizzo di fondi destinati allo svolgimento di eventi autorizzati.
1. La patente di guida è valida in linea di principio per coloro che possono circolare sulla strada senza autorizzazione (cfr. art. 5) fino alla scadenza della loro legittimazione.
2. L'autorizzazione alla circolazione per le abitazioni legalmente costruite (uso ricreativo) viene rilasciata solo ai proprietari e agli affittuari con un contratto di locazione valido. I contratti di sublocazione non sono riconosciuti e non danno quindi diritto all'uso della strada.
3. L'autorizzazione alla circolazione sussiste solo fino al collegamento diretto con l'edificio.
1. Il settore Forestale e Agricolo può, in caso di condizioni stradali sfavorevoli, a seguito della gestione del bosco e in occasione di lavori di manutenzione delle strade, vietare o limitare l'utilizzo delle strade per determinati periodi.
2. Le limitazioni vengono, ove possibile, comunicate agli aventi diritto di transito o pubblicate. In casi urgenti e imprevisti (ad esempio eventi naturali), le strade possono essere chiuse con breve preavviso e senza annuncio. Le chiusure stradali devono essere rigorosamente rispettate.
3. Durante i mesi invernali, di norma, non è previsto un servizio di manutenzione. Le strade innevate non possono essere sgomberate senza il consenso del settore Forestale e Agricolo.
1. I veicoli parcheggiati non devono ostacolare l'incrocio in punti di evasione e l'inversione di marcia in punti di svolta per autovetture e autocarri. Sui pascoli e sui prati è vietato il parcheggio selvaggio. Per il rilascio di autorizzazioni e per la sosta e il parcheggio di veicoli a lato della strada sono competenti esclusivamente i rispettivi proprietari fondiari e gestori.
1. Per l'autorizzazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 5 non è richiesto alcun attestato (permesso di circolazione). Tuttavia, ogni conducente deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che l'utilizzo della strada da lui effettuato è conforme allo scopo.
2. Per l'autorizzazione alla circolazione ai sensi dell'articolo 6, l'avente diritto riceve dal Settore Foreste e Agricoltura un permesso di circolazione scritto e a termine.
3. Per gli autorizzati alla circolazione ai fini dell'accesso a edifici abitativi legalmente costruiti, il Settore Foreste e Agricoltura tiene un elenco dei proprietari fondiari e degli affittuari a scopo di controllo.
1. Per la consegna e la restituzione delle chiavi delle barriere è competente il Settore Foresta e Agricoltura.
a) Chi può far valere un legittimo diritto di transito veicolare riceverà una chiave per il passaggio della barriera. La consegna della chiave avviene dietro pagamento di un deposito e sottoscrizione di una ricevuta.
b) Per la gestione dell'elenco delle chiavi delle barriere stradali agricole di Glarona Nord è competente la Segreteria del Settore Foresta e Agricoltura. L'elenco delle chiavi deve essere aggiornato costantemente.
c) Il mero possesso di una chiave non conferisce il diritto di percorrere una strada agricola. Chi possiede una chiave è responsabile del suo uso legittimo, deve segnalarne immediatamente lo smarrimento e ne sopporta i costi di sostituzione. Dopo la scadenza del diritto di transito veicolare, la chiave della barriera deve essere restituita spontaneamente al punto di consegna entro 10 giorni.
d) Le chiavi delle barriere sono personali e non possono essere cedute a terzi senza il consenso del Settore Foresta e Agricoltura.
e) Le barriere devono essere richiuse dopo ogni passaggio.
1. Per l'esecuzione del presente Regolamento è competente l'area Bosco e Agricoltura Glarona Nord. L'istanza di ricorso è il Consiglio Comunale.
1. Per il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 6, il Consiglio comunale di Glarona Nord può riscuotere tasse.
2. La consegna di una chiave della barriera avviene contro il versamento di una cauzione, che verrà rimborsata dopo la restituzione della chiave.
3. Le tasse si orientano alle tariffe di questo regolamento. Il Consiglio comunale emana le tariffe delle tasse.
1. In caso di danni e infortuni, il proprietario della strada risponde solo nell'ambito della responsabilità del proprietario dell'opera (Art. 58 CO).
2. L'utente autorizzato accetta che la responsabilità per l'utilizzo della strada gravi interamente sul conducente del veicolo. Il conducente del veicolo è consapevole dell'accresciuto pericolo.
3. Il Comune di Glarona Nord, in qualità di proprietario dell'opera, declina in linea di principio qualsiasi responsabilità per danni ai veicoli. Ciò vale in particolare anche per i veicoli parcheggiati.
1. L'accesso non autorizzato alle strade forestali e di campagna sarà denunciato dai competenti organi di polizia e di controllo, in applicazione delle disposizioni del Codice della Circolazione Stradale (CCS).
2. Abusi nell'utilizzo delle chiavi delle barriere e dei permessi di circolazione comportano il ritiro del diritto di accesso.
3. Il foro competente è Glarus.