Legislator Giurisprudenza & Legislazione
7.1-11 CH-GL

Grundsatz

66 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (66)

Art. 1 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. A1-1 Baureglement Art. 2 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 3 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 4 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 5 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 6 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 7 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 8 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 8a Regolamento Edilizio Art. 8b Regolamento edilizio Art. 9 Gebührenordnung Bau- und Planungswesen Art. 10 Regolamento Edilizio Art. 11 Regolamento edilizio Art. 12 Regolamento Edilizio Art. 13 Regolamento Edilizio Art. 14 Regolamento Edilizio Art. 15 Regolamento Edilizio Art. 16 Regolamento Edilizio Art. 17 Regolamento edilizio Art. 18 Regolamento edilizio Art. 19 Regolamento Edilizio Art. 20 Regolamento edilizio Art. 21 Regolamento Edilizio Art. 22 Regolamento Edilizio Art. 23 Regolamento Edilizio Art. 24 Regolamento Edilizio Art. 25 Regolamento Edilizio Art. 26 Regolamento Edilizio Art. 27 Regolamento edilizio Art. 28 Regolamento edilizio Art. 29 Regolamento edilizio Art. 30 Regolamento edilizio Art. 31 Regolamento Edilizio Art. 32 Regolamento Edilizio Art. 33 Regolamento Edilizio Art. 34 Regolamento Edilizio Art. 35 Regolamento Edilizio Art. 36 Regolamento edilizio Art. 37 Regolamento edilizio Art. 38 Regolamento edilizio Art. 39 Regolamento edilizio Art. 40 Regolamento edilizio Art. 41 Regolamento Edilizio Art. 42 Regolamento Edilizio Art. 43 Regolamento Edilizio Art. 44 Regolamento Edilizio Art. 45 Regolamento Edilizio Art. 46 Regolamento edilizio Art. 47 Regolamento edilizio Art. 48 Regolamento Edilizio Art. 49 Regolamento Edilizio Art. 50 Regolamento edilizio Art. 51 Regolamento Edilizio Art. 52 Regolamento Edilizio Art. 53 Regolamento Edilizio Art. 54 Regolamento edilizio Art. 55 Regolamento edilizio Art. 56 Regolamento Edilizio Art. 57 Regolamento edilizio Art. 58 Regolamento edilizio Art. 59 Regolamento Edilizio Art. 60 Regolamento Edilizio Art. 61 Regolamento Edilizio Art. 62 Regolamento Edilizio Art. 63 Regolamento Edilizio

Testo normativo (66 Articoli)

1. Die Gemeinde erhebt für ihren Aufwand im Baubewilligungsverfahren und in weiteren baupolizeilichen Verfahren Gebühren.

2. Auslagen für Leistungen Dritter wie Fachgutachten, Beratungen sowie Grundbuchkosten sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten.

3. Kostenpflichtig ist, wer den Aufwand durch Gesuche aller Art oder durch sein Verhalten verursacht hat.

4. Bereits angefallene Kosten sind auch bei Rückzug des Baugesuchs zu entrichten.

Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni

1. Elenco delle abbreviazioni (in ordine alfabetico)

Abbreviazione | Spiegazione

--- | ---

BauR | Regolamento edilizio del Comune di Glarona Nord

BauV | Ordinanza edilizia del Cantone di Glarona

EBG | Legge sulle ferrovie

ES | Grado di sensibilità secondo l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

GSchV | Ordinanza sulla protezione delle acque

HNF | Superficie utile principale secondo la norma SIA 416

IVHB | Convenzione intercantonale sull'armonizzazione della terminologia edilizia

LFG | Legge sulla navigazione aerea

LSV | Ordinanza contro l'inquinamento fonico

RBG | Legge sulla pianificazione del territorio e l'edilizia del Cantone di Glarona

RPG | Legge federale sulla pianificazione del territorio

RPV | Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio

SIA | Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti

SIL | Piano settoriale infrastruttura dell'aviazione

ÜP | Piano di quartiere

VSS | Associazione Svizzera dei Professionisti della Strada e dei Trasporti

1. Die Leitbehörde erlässt die Kostenverfügung.

2. Die Gebühren kantonaler Amtsstellen werden grundsätzlich ebenfalls durch die kommunale Leitbehörde in Rechnung gestellt.

1. In der Baubewilligungsgebühr sind folgende Aufwendungen eingeschlossen

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a) | Formelle und materielle Prüfung des Baugesuchs; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b) | Publikation im öffentlichen Publikationsorgan; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c) | ordentliche baupolizeiliche Kontrolle: Baufreigabe, Überprüfung Baugespann, Rohbau-, Bezugs- und Schlusskontrolle; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d) | Überprüfung und Genehmigung des energetischen Massnahmenachweises; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e) | sämtliche kantonale Prüfungen. | | |

2. Ausserordentliche Aufwendungen werden in Rechnung gestellt.

3. Der Ersatz von Barauslagen der Behörde wird ebenfalls in Rechnung gestellt.

4. Die Aufwendungen für die Kontrollen von Bauvisieren / Höhenkoten sowie des Schnurgerüstes durch das von der Gemeinde beauftragte Kontrollorgan werden der Bauherrschaft direkt in Rechnung gestellt.

1. Bei Neu-, An- und Aufbauten werden die Gebühren grundsätzlich nach dem Rauminhalt des betroffenen Gebäudes oder Gebäudeteils festgesetzt. Der Rauminhalt ist nach den Normalien für kubische Berechnungen von Hochbauten, SN 504 416 (SIA-Norm 416) zu ermitteln.

2. Bei Umbauten und Sanierungen ohne eigentliche Volumenänderung ist das baubewilligungspflichtige Umbau- bzw. Sanierungsvolumen (SIA Norm 416) massgeblich.

3. Bei Tiefbauten und Kunstbauten werden die Gebühren nach Bausumme festgesetzt.

4. Wohnbauten, in CHF

| Volumen | Volumen SIA 416 | Ansatz | | --- | --- | --- | | bis 200 m³ | | pauschal CHF 600.00 | | bis 1'000 m³ | 0 m³-1'000 m³ | CHF 3.00 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | ### m³-2'000 m³ | CHF 2.80 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 2'001 m³-3'000 m³ | CHF 2.40 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 3'001 m³-4000}} | CHF 1.90 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 4'001 m³-5'000 m³ | CHF 1.45 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 5'001 m³-6'000 m³ | CHF 1.20 pro m³ | | für das restliche Bauvolumen | über 6'000 m³ | CHF 0.50 pro m³ |

5. Bauten von Industrie, Gewerbe, Handel, Sport und Erholung, in CHF

| Volumen | Volumen SIA 416 | Ansatz | | --- | --- | --- | | bis 200 m³ | | pauschal CHF 600.00 | | bis 1'000 m³ | 0 m³-1'000 m³ | CHF 3.00 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 1'001 m³-2'000 m³ | CHF 2.40 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 2'001 m³-3'000 m³ | CHF 1.90 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 3'001 m³-4'000 m³ | CHF 1.30 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 4'001 m³-5'000 m³ | CHF 0.90 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 5'001 m³-6'000 m³ | CHF 0.60 pro m³ | | für weitere 4'000 m³ | 6'001 m³-10'000 m³ | CHF 0.45 pro m³ | | für weitere 10'000 m³ | 10'001 m³-20'000 m³ | CHF 0.30 pro m³ | | für weitere 30'000 m³ | 20'001 m³-50'000 m³ | CHF 0.20 pro m³ | | für das restliche Bauvolumen | über 50'000 m³ | CHF 0.10 pro m³ |

6. Landwirtschaftliche Bauten, wie Ökonomiegebäude, Gewächshäuser, Wagen-, Geräte- und Maschinenschöpfe gem. RPG Art. 16a (ausgenommen Wohnbauten und Garagen zu Wohnbauten), in CHF

| Volumen | Volumen SIA 416 | Ansatz | | --- | --- | --- | | bis 250 m³ | | pauschal CHF 250.00 | | bis 1'000 m³ | 0 m³-CHF 1'000.00 | CHF 2.00 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 1'001 m³-CHF 2'000.00 | CHF 1.50 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 2'001 m³-CHF 3'000.00 | CHF 1.00 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 3'001 m³-CHF 4'000.00 | CHF 0.80 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 4'001 m³-CHF 5'000.00 | CHF 0.60 pro m³ | | für weitere 1'000 m³ | 5'001 m³-CHF 6'000.00 | CHF 0.50 pro m³ | | für das restliche Bauvolumen | über 6'000 m³ | CHF 0.20 pro m³ |

7. Bauvorhaben ohne eigentliches Bauvolumen sowie bauliche Anlagen wie Plätze, Vorbereiche, Umgebungen etc., in CHF

| Vorhaben | Meldeverfahren | mit Publikation | | --- | --- | --- | | Einfache Renovationsarbeiten | {{u|chf|200.00 | CHF 400.00 | | Aussensanierungen (Wände, Dach) | {{u|chf|200.00 | CHF 400.00-CHF 800.00 | | Kleinere Nutzungsänderungen | {{u|chf|200.00 | CHF 400.00 | | Umgebungsarbeiten zu Wohnbauten | {{u|chf|200.00 | CHF 500.00 | | Geländeveränderungen, die nicht im Zusammenhang mit Hochbauten stehen (ohne Deponien) | CHF 0.30/m² | | | Stützmauern / Einfriedungen | CHF 200.00 | CHF 400.00 | | Reklamen, Parabolantennen, Plakatanschlagstellen | CHF 200.00 | CHF 400.00 | | Anlagen zur Energiegewinnung | CHF 200.00 | CHF 400.00 zuzügl. Aufw. | | Abbrüche | CHF 200.00-CHF 500.00 | CHF 500.00 |

8. Allgemeine Tiefbauten und Kunstbauten

| Baute | Meldeverfahren | mit Publikation | | --- | --- | --- | | 3‰ auf der Bausumme bis CHF 2'000'000.00 | | mindestens CHF 600.00 | | Zusätzlich 2.5‰ auf der Bausumme über CHF 2'000'000.00 bis CHF 5'000'000.00 | | CHF 6'000.00-CHF 13'500.00 | | Zusätzlich 1.5‰ auf der Bausumme über CHF 50'000'000.00 | | maximal CHF 18'000.00 |

9. Strassen, Plätze und Parkierungsanlagen, in CHF

| Baute | Meldeverfahren | mit Publikation | | --- | --- | --- | | Strassen, Plätze und Abstellplätze für Fahrzeuge | CHF 300.00 | CHF 600.00 |

10. Deponien: Auffüllungen und Abgrabungen, in CHF

| Volumen | Meldeverfahren | mit Publikation | | --- | --- | --- | | bis 500 m³ | | CHF 300.00 zuzügl. Aufw. | | von 500 m³-5'500 m³ | | CHF 1'000.00 zuzügl. Aufw. | | von 5'500 m³-100'000 m³ | | CHF 2'000.00 zuzügl. Aufw. | | pro weitere 100'000 m³ | | CHF 2'000.00 zuzügl. Aufw. |

11. Ausserordentliche Aufwendungen, in CHF

| Aufwendung | Betrag | | --- | --- | | Projektänderungen | Meldeverfahren: CHF 200.00, mit Publikation: CHF 200.00 zuzügl. Aufw | | Verlängerung einer Baubewilligung | CHF 200.00 | | Zurückgezogene Baugesuche | 70% der ordentlichen Bearbeitungsgebühr | | Ablauf | Für nicht ausgeführte Bauten wird nach Ablauf der Gültigkeit der Baubewilligung auf Begehren des Baugesuchstellers eine Rückvergütung von 30 Prozent der Gebühr der Gemeinde geleistet, sofern die Gebühr mindestens CHF 1'000.00 beträgt | | Nachträglich eingereichte Baugesuche | 200% der ordentlichen Bearbeitungsgebühr | | Ausnahmebewilligung | CHF 400.00 | | Feststellungsverfügung | CHF 600.00 zuzüglich weiteren Aufwendungen | | Vorentscheide, Bauermittlung | CHF 400.00 zuzüglich Aufwendungen | | Baustopp | CHF 1'000.00 | | Verrechnung nach Aufwand bei administrativen Massnahmen (insbesondere auch bei Mahnen von Auflagen, widerrechtlich erstellten Bauten und weiteren behördlichen Vorkehrungen, Nicht Einreichung von Meldekarten), der Behandlung von Gesuchen und der Überwachung von Bewilligungen | CHF 100.00/Stunde | | Baustelleninstallationen auf öffentlichem Grund | CHF 0.05/m² und Tag | | Bewilligung Inanspruchnahme von öffentlichem Strassengebiet und Grabarbeiten auf öffentlichem Strassengebiet | CHF 200.00 pro Fall zuzügl. CHF 0.05/m² und Tag für die Inanspruchnahme | | Bauanzeigen gemäss Art. 25 Abs. 2 Raumentwicklungs- und Baugesetz | CHF 5.00 pro Anschrift |

1. Die Gebühr für das Wasserinstallationsgesuch und das Abwasserbaugesuch berechnet sich wie folgt

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a) | Wohnbauten und Industrie analog Art. 4 Abs. 3 und 4 beträgt die Gebühr je nach Umfang der Leitungsanlagen CHF 1'000.00 bis CHF 2'500.00. | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b) | Landwirtschaftliche Bauten analog Art. 4 Abs. 5 je nach Umfang der Leitungsanlagen CHF 500.00 bis CHF 1'250.00. | | |

2. Die Bearbeitungsgebühr für Bauvorhaben ohne eigentliches Bauvolumen, wie Renovationsarbeiten oder bei meldepflichtigen Vorhaben, sowie bei baulichen Anlagen wie Strassen, Plätze, Vorbereiche, Umgebungen etc. wird nach Aufwand abgerechnet.

3. Bei grösseren oder speziellen Vorhaben, die einen grösseren Kostenaufwand verursachen, erfolgt die Gebührenerhebung nach Aufwand.

4. Die Mindestgebühr pro Entscheid beträgt CHF 100.00.

1. Sofern in der Planungsvereinbarung zu den Gebühren nichts vereinbart wurde, werden für die Bearbeitung / Behandlung von Sondernutzungsplänen, namentlich Überbauungsplänen, Gebühren von CHF 0.50 pro m² Grundstücksfläche verrechnet. Sie sind fällig zum Zeitpunkt der Genehmigung des Überbauungsplanes.

1. Für die Verfügung über die Mehrwertabgabe bei Entlassungen aus dem bäuerlichen Bodenrecht / Abparzellierungen ist eine Gebühr von CHF 250.00 entrichten.

1. Mit der Baubewilligung wird zusätzlich ein Depot von 20 Prozent der Gebühr gemäss Art. 4 erhoben. Das Depot wird zinslos zurückerstattet, wenn alle Baumeldungen fristgerecht der Baubehörde gemeldet worden sind. Für jede nicht oder zu spät eingereichte Baumeldung wird der entsprechende Anteil dem hinterlegten Depot belastet.

2. Bei Gebühren unter CHF 1'000.00 wird auf eine Kaution verzichtet.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Il comune può stipulare accordi con i proprietari di terreni affinché i terreni o parti di essi siano edificati conformemente alla destinazione prevista o siano venduti a un interessato disposto a costruire entro il termine di 10 anni dall'entrata in vigore della revisione del piano di utilizzazione, in caso di nuova assegnazione a una zona edificabile oppure in caso di modifiche o aumenti di zona, purché l'interessato costruisca il terreno entro questo termine.

2. L'obbligo di edificazione è considerato adempiuto quando, entro il termine previsto, almeno l'80% del massimo utilizzo consentito è stato raggiunto, salvo impossibilità dovuta a limiti di confine, edifici, distanze stradali o altre restrizioni di diritto pubblico. In caso di edificazioni con stabilimenti industriali, artigianali o di servizi, il comune può considerare adempiuto l'obbligo contrattuale di costruzione fino a un massimo di 10 anni già con un grado di edificazione di almeno il 50%, se viene presentato un concetto plausibile che dimostri un fabbisogno proprio per la riserva di utilizzo e il massimo utilizzo consentito venga raggiunto per almeno l'80% entro 15 anni.

3. Determinante per il rispetto del termine dell'obbligo di costruzione è l'inizio dei lavori. I termini sono sospesi fintanto che l'inizio dei lavori sia ritardato da procedimenti legali o altri motivi che il soggetto obbligato a costruire non è in grado di evitare.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Il comune può convenire con i proprietari del relativo fondo o parte di esso un diritto di compera in favore del comune, al valore venale allora vigente, per il caso in cui i proprietari non dovessero adempiere all'obbligo di costruzione entro il termine stabilito.

2. Il comune può esercitare il diritto di compera convenzionalmente concordato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni

a) sussiste una comprovata domanda di terreni edificabili;

b) esiste un interesse pubblico prevalente all'acquisizione del fondo;

c) la selezione dei fondi da acquisire avviene secondo gli obiettivi e i principi della pianificazione territoriale.

3. Il comune comunica ai proprietari dei fondi il proprio interesse all'acquisto con due anni di anticipo, dando così ai proprietari l'opportunità di edificare il fondo autonomamente o di venderlo a un interessato disposto a costruire, il quale a sua volta edifichi il fondo entro il termine stabilito.

4. Il comune commissiona la perizia del valore venale a un esperto indipendente.

5. Il comune provvede affinché i fondi acquisiti siano destinati all'edificazione il più rapidamente possibile.

6. La competenza per l'esercizio del diritto di compera e la successiva rivendita dei fondi acquisiti è disciplinata dallo statuto comunale di Glarona Nord. Le successive rivendite devono avvenire al prezzo di costo sostenuto dal comune.

7. Ai proprietari dei fondi o agli aventi diritto di costruzione spetta un diritto di riacquisto su tale fondo dopo l'esercizio del diritto di compera da parte del comune. Tale diritto viene annotato nel registro fondiario al momento del trasferimento della proprietà al comune.

8. Il diritto di riacquisto può essere esercitato se il terreno edificabile non viene destinato alla costruzione entro un termine di 2 anni dal trasferimento della proprietà al comune. I termini sono sospesi finché l'edificazione è ritardata a causa di procedure di ricorso o per altri motivi di cui il soggetto obbligato alla costruzione non è responsabile.

1. Die Gebühren sowie allfällige weitere Kosten werden mit der Zustellung des Entscheides fällig und in Rechnung gestellt.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. La tipologia e l'entità dell'utilizzo nelle rispettive zone di utilizzo sono determinate dalle disposizioni dell'art. 9 di questo regolamento e dalle disposizioni della normativa edilizia cantonale (BauV). Queste sono integrate dalle seguenti disposizioni specifiche per zona.

2. Se un terreno si trova in diverse zone edificabili, le quote di superficie e le specifiche delle dimensioni in ogni zona devono essere rispettate per le parti di edificio situate in quella zona.

3. Oltre alle disposizioni della tabella di cui all'art. 9, devono essere prese in considerazione anche le regolamentazioni specifiche per zona di cui agli art. 11 e seguenti.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nella zona del nucleo del villaggio sono ammesse le destinazioni d'uso residenziale e, in base al livello di sensibilità, attività commerciali moderatamente disturbanti o con traffico moderato.

2. Se una parcella nella zona del nucleo del villaggio con linea di costruzione obbligatoria si estende su più profondità edificabili, il proprietario è libero di costruire prima le profondità edificabili posteriori, lontane dalla rete di accesso, a condizione che presenti contemporaneamente con la domanda di costruzione un concetto di edificazione complessivo per l'intera parcella.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nelle zone del villaggio sono consentite le residenze e, in base ai livelli di sensibilità, le imprese moderatamente disturbanti o a moderato traffico veicolare.

2. Nelle aree specificamente designate nel piano delle zone, al massimo il 50% della superficie principale può essere utilizzato come area residenziale. Almeno il 50% della superficie principale è riservato all'uso esclusivo del lavoro.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nelle zone residenziali sono ammessi usi abitativi e, in base ai livelli di sensibilità, esercizi non molesti o esercizi moderatamente molesti o a traffico moderato.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nelle zone per edifici di altezza superiore sono ammessi usi residenziali e, in conformità al grado di sensibilità, attività moderatamente moleste o con traffico moderato.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Le zone per case di villeggiatura sono destinate a case di vacanza nonché ad appartamenti per vacanze e seconde case, che non sono adibiti a residenza permanente.

2. I costi di urbanizzazione (costruzione e manutenzione) di queste aree sono a esclusivo carico dei proprietari terrieri; restano salve eventuali ulteriori compartecipazioni.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nella zona lavorativa sono ammesse attività che a causa delle loro dimensioni, del traffico e del flusso di persone e del livello di emissioni non sono consentite in nessun'altra zona. Gli edifici residenziali sono permessi solo per il personale legato all'attività in loco e per i titolari dell'impresa.

2. Se nella zona lavorativa vengono costruiti tetti spioventi (ad esempio, tetti a shed), la differenza in altezza tra la gronda e il colmo deve essere al massimo di 2,75 m.

3. Se un terreno della zona lavorativa confina con un terreno di un'altra zona edificabile, si applica una grande distanza di confine per le costruzioni nella zona lavorativa di 6 m, a condizione che l'altezza della facciata sul lato della gronda non superi i 11,0 m. Se l'altezza della facciata sul lato della gronda supera i 11,0 m, la grande distanza di confine aumenta della maggiore altezza. Per i corpi di fabbrica secondari e le costruzioni di piccole dimensioni si applicano le distanze di confine secondo l'art. 26.

4. Nella zona di confine con un terreno di un'altra zona edificabile devono essere piantumati degli alberi autoctoni.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Nelle zone sportive e di intensa ricreazione sono consentiti edifici e impianti per scopi sportivi e ricreativi, come palazzetti dello sport e polivalenti, campi da gioco, campeggi e maneggi, nonché maneggi commerciali.

2. Sono ammesse deroghe all'altezza massima delle facciate sul lato della gronda secondo la modalità standard di cui all'art. 9, purché venga emesso un piano di sovraccarico. L'autorità edilizia può altresì approvare deroghe all'altezza massima delle facciate sul lato della gronda secondo la modalità standard di cui all'art. 9 anche senza piano di sovraccarico, se è stato effettuato un concorso di architettura ai sensi della SIA 142.

3. Nella zona sportiva e di intensa ricreazione sul Monte Kerenzerberg possono essere realizzate, oltre agli impieghi indicati al punto 1, anche sistemazioni per la permanenza continua del personale operativo degli impianti sportivi o per il soggiorno temporaneo degli utilizzatori degli impianti sportivi.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. La zona aeroportuale è composta dai settori A e B. Nel settore A possono essere realizzate sia infrastrutture aeroportuali che opere accessorie. Nel settore B sono consentite solo infrastrutture aeroportuali; non possono essere realizzate opere accessorie (costruzioni e impianti non pertinenti all'operatività aeroportuale).

2. Per le opere accessorie (costruzioni e impianti non pertinenti all'operatività aeroportuale) si applicano le disposizioni della zona lavorativa. Restano riservati i limiti di altezza secondo il Catasto delle limitazioni degli ostacoli (HBK) ai sensi dell'articolo 62 VIL e le disposizioni dell'articolo 37m della Legge sull'aviazione (LFG).

3. Le infrastrutture aeroportuali servono in tutto o prevalentemente all'operatività dell'aeroporto (infrastrutture aeroportuali secondo l'articolo 37 comma 1 LFG). La procedura di autorizzazione è conforme agli articoli da 37 a 37i LFG. La costruzione e la modifica di edifici e impianti, nonché le variazioni d'uso di edifici e impianti esistenti, che non servono prevalentemente all'operatività dell'aeroporto (opere accessorie secondo l'articolo 37m LFG), sono soggette alla normativa comunale e a quella sovraordinata. Permessi di costruzione per edifici e impianti non soggetti al LFG possono essere rilasciati solo se esiste un piano d'uso e di progettazione.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Per le costruzioni e impianti che servono interamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio della ferrovia (impianti ferroviari), si applica la legge ferroviaria (Art. 18 Legge sulle Ferrovie). Tutte le altre costruzioni e impianti (impianti accessori ai sensi dell'Art. 18m Legge sulle Ferrovie) sono soggette al diritto comunale e al diritto superiore, salvo le disposizioni dell'Art. 18 paragrafo 4 Legge sulle Ferrovie.

2. Le autorizzazioni edilizie per costruzioni e impianti non soggetti al diritto ferroviario possono essere rilasciate solo se esiste un concetto di utilizzo e progettazione. Fatta eccezione per l'altezza delle facciate laterali, per gli impianti accessori si applicano le disposizioni della zona di lavoro.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. La zona di servizio autostradale è destinata a edifici e impianti che servono all'esercizio di un'area di sosta autostradale.

Zona edificabile - Norme specifiche di zona

1. Le destinazioni d'uso delle singole zone verdi designate nel piano di zonizzazione sono indicate nella legenda del piano di zonizzazione e comprendono

a) Conservazione libera (CL): Conservazione libera da opere edilizie soprastanti al fine di proteggere i punti panoramici e di strutturare l'insediamento;

b) Ricreazione locale (RL): Conservazione e creazione di parchi e strutture ricreative al fine di mettere a disposizione luoghi di incontro accessibili al pubblico;

c) Tempo libero (TL): Conservazione e creazione di strutture per il tempo libero pubbliche e private, come orti urbani e simili.

2. Costruzioni e impianti secondari sono ammessi, a condizione che non siano in contraddizione con lo scopo della rispettiva zona verde.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. I corpi di fabbrica principali sono edifici ai sensi dell'art. 32 OAT, la cui altezza di facciata sul lato della gronda è superiore a 3.3 m.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Sono considerati corpi di fabbrica secondari gli edifici accessori ai sensi dell'Art. 33 Regolamento Edilizio e gli ampliamenti ai sensi dell'Art. 34 Regolamento Edilizio.

2. Per gli edifici accessori e per gli ampliamenti valgono un'altezza massima della facciata lato gronda di 3,3 m e un'altezza complessiva massima di 4,0 m.

3. Gli edifici accessori con una superficie di ingombro massima di 10 m² sono considerati piccole costruzioni ai sensi dell'Art. 24.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Per le costruzioni di minima importanza ai sensi dell'art. 33 dell'Ocostr, valgono le seguenti limitazioni

a) superficie del fabbricato massima 10 m²;

b) altezza di facciata al gocciolatoio massima 3.3 m;

c) altezza complessiva massima 4.0 m.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. L'Art. 9 stabilisce per le rispettive zone edificabili le seguenti quote di superficie della superficie computabile del fondo secondo l'Art. 57 LEd

a) superficie massima edificata;

b) superficie massima modificata;

c) superficie minima inalterata.

2. La superficie edificata comprende

a) i corpi di fabbrica principali incl. le parti sporgenti dell'edificio quali balconi, bovindi e simili (Art. 22; non sono considerati gli sporti di copertura e le parti costruttive della facciata come parapetti e simili);

b) i corpi di fabbrica secondari (Art. 23; non sono considerati gli sporti di copertura e le parti costruttive della facciata come parapetti e simili).

3. La superficie modificata comprende

a) le costruzioni sotterranee che non rispettano le dimensioni minime ai sensi del punto 4;

b) le piccole costruzioni ai sensi dell'Art. 24;

c) le modifiche del terreno (scavi, riporti);

d) le superfici che non sono realizzate in modo permeabile.

4. La superficie inalterata comprende tutte le superfici permeabili che non sono state modificate nella loro topografia per più di 40 cm rispetto al terreno di riferimento. Inoltre, la superficie inalterata comprende le costruzioni sotterranee che si trovano almeno 40 cm sotto il terreno di riferimento e che sono coperte da almeno 40 cm di strato permeabile.

5. Le superfici modificate possono essere aumentate nella misura in cui si rinuncia alla realizzazione di superfici edificate.

6. Se le quote di superficie prescritte non possono essere rispettate per motivi di protezione delle acque o per altri interessi pubblici prevalenti, l'autorità edilizia può concedere un aumento della quota della superficie modificata a discapito della superficie inalterata.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Il grande distacco dal confine viene determinato in base all'orientamento dei vani principali ad uso abitativo, di regola verso sud.

2. Per i corpi di fabbrica secondari valgono le stesse prescrizioni sul distacco dal confine che per i corpi di fabbrica principali. Nei confronti di due confini liberamente selezionabili, il distacco dal confine per corpi di fabbrica secondari con una superficie di base massima di 50 m² può essere ridotto a 1.5 m. Resta riservato il punto 7.

3. Il distacco minimo dal confine per le costruzioni minori ammonta in tutte le zone edificabili a 1.5 m. Resta riservato il punto 7.

4. I movimenti di terra devono rispettare un distacco dal confine di 1.5 m; nei confronti delle strade il distacco dal confine è di 4 m. Gli scavi fino a una profondità massima di 1.5 m possono essere realizzati, salvo nei confronti delle strade, senza distacco dal confine. La mancata osservanza dei distacchi dal confine può essere autorizzata se necessaria per motivi di accesso tecnico o giustificata da ragioni estetiche e non vi si oppongono interessi pubblici o vicinali prevalenti.

5. Gli elementi costruttivi della facciata come parapetti e simili possono sporgere al massimo di 25 cm, rispettivamente le sporgenze del tetto al massimo di 50 cm, nel distacco dal confine o nel distacco dalla strada nei confronti delle strade comunali secondo la Legge cantonale sulle strade.

6. Tra edifici deve essere rispettata la somma dei due distacchi legali dal confine quale distacco tra edifici.

7. Restano in ogni caso riservate le prescrizioni sulle distanze nei confronti delle strade cantonali secondo la Legge cantonale sulle strade e il RBG.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Il calcolo dell'altezza della facciata sul lato della gronda avviene secondo l'Art. 45 BauV.

2. L'altezza massima della facciata sul lato della gronda del corpo principale dell'edificio può essere superata nel terreno inclinato fino al supplemento z. Il supplemento z si ottiene dalla media delle altitudini sul livello del mare del terreno rilevante ai vertici del rettangolo di superficie minima che comprende l'intero corpo principale, al netto dell'altitudine sul livello del mare del vertice più basso. Il supplemento z non può superare i 3 m.

3. Quando un edificio esistente viene ampliato, il comune può, per motivi urbanistici, stabilire l'altezza massima della facciata sul lato della gronda in deroga al metodo costruttivo standard, in conformità con l'andamento del terreno.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Il volume all'interno del profilo di spazio libero di un tetto a falde simmetrico – disposto sopra il rettangolo con la superficie più piccola che comprende l'intero corpo di fabbrica principale – con un'altezza di 2.75 m al di sopra dell'altezza massima di facciata consentita sul lato di gronda, costituisce il volume di tetto ammesso.

2. Parti dell'edificio poste al di sopra dell'altezza massima di facciata consentita sul lato di gronda devono trovarsi interamente all'interno del volume di tetto ammesso.

3. Comignoli, condotti di ventilazione e antenne possono superare il volume di tetto ammesso, nella misura in cui ciò sia tecnicamente o ambientalmente necessario.

Area edificabile - Definizioni e dimensioni

1. Le linee di costruzione e le linee obbligatorie nei piani di utilizzo speciale possono essere superate solo da elementi della facciata come i parapetti e simili, che sporgono di massimo 25 cm, o da sporgenze del tetto, che sporgono di massimo 50 cm rispetto alle facciate degli edifici.

2. Le linee obbligatorie nei piani di utilizzo speciale determinano obbligatoriamente la posizione degli allineamenti delle facciate. Ulteriori dettagli sono disciplinati nelle pianificazioni di utilizzo speciale.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Nelle zone di protezione del paesaggio locale, gli edifici principali, le costruzioni accessorie e le piccole costruzioni devono essere provvisti di tetti inclinati (pendenza minima: 18°). Le aggiunte possono essere realizzate con un tetto piatto.

2. Le terrazze sul tetto sono consentite nelle zone di protezione del paesaggio locale solo a condizione che la gronda continua sia mantenuta, che non superino il 25% della superficie edificata del corpo principale e che sia presente una valutazione positiva da parte di specialisti designati dal Comune.

3. Nelle altre zone sono ammesse anche altre configurazioni del tetto. I tetti piani devono essere rinverditi con piante autoctone, nella misura in cui ciò non sia impedito da sovrastrutture tecniche, utilizzi per la produzione di energia o come terrazza.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Le recinzioni devono adattarsi alle recinzioni già esistenti sul posto.

2. Tale adeguamento di solito si considera rispettato rispetto allo spazio stradale se le recinzioni sono realizzate sotto forma di recinzione, di un muro di base con recinzione sovrapposta, di un muro o di una siepe di un'altezza complessiva massima di 1,25 m.

3. Le recinzioni rispetto allo spazio stradale non devono compromettere la sicurezza del traffico o altri interessi pubblici. Devono essere rispettate le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Siepi o altre piantagioni devono essere arretrate di almeno 0,5 m dal confine del lotto.

4. Nella piantagione di siepi devono essere usate specie autoctone e adatte al sito.

5. L'autorità edilizia può concedere deroghe ai numeri 1 a 3, se giustificato urbanisticamente.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Il committente è obbligato a fornire i parcheggi obbligatori per autoveicoli secondo l'art. 71 BauV sul proprio terreno o su terreno altrui garantito da accordo contrattuale. Il calcolo del numero obbligatorio di parcheggi per autoveicoli viene effettuato per tutti gli usi secondo le norme dell'Associazione Svizzera dei Professionisti della Strada e dei Trasporti (VSS).

2. I parcheggi per autoveicoli devono essere realizzati nella zona del nucleo del villaggio, nelle zone del villaggio e nelle zone residenziali, indipendentemente dall'uso, sotterranei o all'interno del volume dell'edificio al piano terra o al piano d'ingresso delle rispettive costruzioni principali o in annessi/edifici ausiliari. I parcheggi per i visitatori delle costruzioni residenziali e i parcheggi per i clienti possono essere autorizzati anche come parcheggi esterni.

3. La larghezza massima per ingressi o uscite è di 5 m. Per ogni particella, di norma, sono consentiti due collegamenti stradali distinti. L'autorità edilizia può approvare eccezioni a queste normative in caso di utilizzi accessibili al pubblico.

4. Gli ingressi e le uscite non devono superare una pendenza massima del 5% fino a 5 m dal bordo della carreggiata.

5. Le rampe possono avere una pendenza massima del 12% rispettivamente del 15% se coperte.

6. In presenza di particolari condizioni topografiche, l'autorità edilizia può concedere eccezioni ai punti 4 e 5.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Qualora non sia possibile realizzare il numero prescritto di posteggi su terreno proprio o su terreno altrui assicurato mediante accordo contrattuale, e qualora questi non possano essere messi a disposizione in un impianto comunitario esistente, è dovuta una tassa sostitutiva una tantum per ogni posteggio mancante, con riserva della disposizione di cui all'art. 71 cpv. 2 RLE («aree idonee»).

2. La tassa sostitutiva ammonta a CHF 5'000.00 per posteggio. Tale importo corrisponde all'indice dei costi di costruzione di Zurigo al 1° aprile 2015 di 101.0 punti (base 2010 = 100). Se l'indice varia del 10% dei punti, la tassa sostitutiva aumenta o diminuisce anch'essa del 10%.

3. La tassa sostitutiva viene fatturata al committente al momento del rilascio della licenza edilizia. Il ricavato delle tasse deve essere utilizzato per la realizzazione di parcheggi pubblici e per la promozione del trasporto pubblico e della mobilità lenta.

4. Il pagamento della tassa sostitutiva non dà diritto alla messa a disposizione o all'utilizzo di un parcheggio su suolo pubblico. Inoltre, in caso di adempimento successivo dell'obbligo di mettere a disposizione parcheggi (art. 32), non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa sostitutiva versata.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Per locali di abitazione e di lavoro, in caso di nuove costruzioni e di ricostruzioni sostitutive, è necessario rispettare un'altezza libera di almeno 2.3 m. I locali di abitazione e di lavoro in mansarda devono avere un'altezza libera di 2.3 m su almeno il 50% della superficie. L'autorità edilizia può autorizzare deroghe a questa misura minima per progetti di costruzione nella zona di protezione del paesaggio urbano, se ciò è giustificato da edifici esistenti o da ragioni urbanistiche locali.

2. Locali di abitazione e camere da letto devono avere una superficie netta di pavimento di almeno 10 m².

3. Locali di abitazione e camere da letto devono essere dotati di finestre situate sopra il livello del terreno, che conducano all'esterno e che possano essere aperte in misura sufficiente. La superficie finestrata deve essere almeno il 10% della superficie netta di pavimento del rispettivo locale.

4. Nelle case plurifamiliari (a partire da sei unità abitative) devono essere messe a disposizione superfici accessorie, come ripostigli, soffitte, cantine, locali hobby e locali accessori generali, per un importo pari al 10% delle superfici utili principali (SIA 416). I locali per biciclette sono obbligatoriamente da prevedere. Il calcolo del numero obbligatorio di posti per biciclette avviene secondo le norme dell'Associazione Svizzera dei Professionisti della Strada e dei Trasporti (VSS).

Area edificabile - Norme di costruzione

1. L'area circostante a edifici e impianti deve essere sistemata con aree verdi e piantumazioni con piante autoctone, nel rispetto delle percentuali di superficie di cui all'art. 9 Reg. Ed.

2. Sono vietate le superfici costituite esclusivamente da ghiaia.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Le luci degli impianti di illuminazione pubblici e privati devono essere limitate allo stretto necessario e progettate per essere a risparmio energetico. Devono essere presi in considerazione gli interessi dell'ambiente, in particolare della fauna selvatica, del paesaggio urbano e della sicurezza del traffico. Gli impianti di illuminazione sono considerati necessari in particolare quando servono alla sicurezza del traffico e delle persone. Il Consiglio comunale elabora un concetto per gli impianti di illuminazione nell'area pubblica e lo attua gradualmente in base alle esigenze della collettività e al bilancio comunale.

2. È vietato l'esercizio di impianti di illuminazione diretti verso il cielo che non adempiono a funzioni di sicurezza o di illuminazione di costruzioni o impianti (skybeamer, proiettori laser, proiettori pubblicitari o simili sorgenti luminose artificiali). Gli impianti di illuminazione esistenti e disturbanti devono essere sostituiti, limitati o completamente rimossi entro 2 anni dall'approvazione della presente disposizione, nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile per i loro titolari e gestori.

3. Il Consiglio comunale emana un'ordinanza di esecuzione che disciplina in particolare i seguenti aspetti

a) ... (Non approvato in base alla decisione n. 433-1 del 20.08.2024)

b) Obbligo del committente di fornire prove in merito allo scopo perseguito, all'efficacia attesa e alla progettazione ecocompatibile dell'impianto di illuminazione.

4. Per gli impianti situati lungo le strade cantonali e nazionali, le disposizioni sovraordinate prevalgono sulle disposizioni comunali.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Le insegne pubblicitarie e i cartelli indicatori possono essere installati nei luoghi designati dal consiglio comunale nonché sugli edifici commerciali per i prodotti e i servizi lì fabbricati o offerti.

2. Le pubblicità esterne, le scritte luminose, le insegne luminose, i proiettori, le bacheche, i distributori automatici di merci e simili sono ammissibili, a condizione che non pregiudichino l'aspetto del luogo, delle strade, del paesaggio o la sicurezza del traffico.

3. Le insegne luminose mobili, le scritte luminose con cambiamento di colore e luce nonché i dispositivi pubblicitari acustici sono vietati.

4. Il consiglio comunale emana un regolamento di esecuzione riguardante la pubblicità esterna (impianti pubblicitari, affissioni e megamanifesti). Questo regolamento disciplina anche le pubblicità temporanee in relazione ai progetti di costruzione e agli eventi.

5. Per gli impianti situati su strade cantonali e nazionali, le disposizioni di livello superiore prevalgono su quelle comunali, in particolare il regolamento concernente le affissioni e la pubblicità lungo le strade pubbliche (regolamento sulla pubblicità).

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Nella costruzione, nell'esercizio e nello smantellamento degli edifici si deve prestare attenzione a un uso parsimonioso ed ecologico dell'energia.

2. La progettazione degli edifici deve tenere conto dell'utilizzo passivo dell'energia tramite l'irraggiamento solare nonché della possibilità di sfruttare l'energia solare (configurazione del tetto, disposizione e dimensione delle finestre, giardini d'inverno ecc.).

3. Per la realizzazione di case plurifamiliari con più di sei appartamenti o di superfici commerciali con più di 3'000 m² di SUN (Superficie Utile Netta), è necessario elaborare un concetto energetico nell'ambito della procedura di licenza edilizia, nella misura in cui il diritto sovraordinato non lo escluda.

4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nei piani di quartiere e nelle zone con obbligo di pianificazione.

Area edificabile - Norme di costruzione

1. Impianti d'antenna per radio, televisione ecc.

Gli impianti d'antenna per radio, televisione ecc. devono essere limitati allo stretto necessario, sia nelle nuove costruzioni che negli ampliamenti e adattamenti di impianti esistenti, e devono essere ottimizzati per ubicazione e dotazione.

**2. Impianti di telefonia mobile**

Gli impianti di telefonia mobile devono in linea di principio servire l'approvvigionamento del quartiere. Nelle zone industriali sono inoltre ammessi anche impianti per l'approvvigionamento comunale e sovracomunale.

**3. Impianti di telefonia mobile visivamente riconoscibili**

Gli impianti di telefonia mobile visivamente riconoscibili come tali sono ammessi solo nelle seguenti zone e secondo le seguenti priorità

a) 1. priorità: zone di lavoro;

b) 2. priorità: zone del nucleo e altre zone edificabili in cui sono ammesse attività moderatamente moleste;

c) 3. priorità: zone residenziali e zone per edifici pubblici in cui sono ammesse solo attività non moleste.

**4. Ubicazione di impianti di telefonia mobile al di fuori delle zone ammesse**

Se l'operatore dimostra che, a causa di condizioni radio-tecniche, è necessaria un'ubicazione al di fuori delle zone ammesse, un impianto di telefonia mobile è ammissibile anche nelle restanti zone. Le domande di costruzione per impianti di telefonia mobile visivamente riconoscibili nelle zone di protezione del paesaggio urbano o nell'area di beni protetti dalla natura e dal patrimonio, devono essere esaminate da uno specialista per quanto riguarda l'inserimento.

**5. Modello di dialogo**

Per la realizzazione di impianti d'antenna di telefonia mobile, oltre alle disposizioni edilizie applicabili, si applica il modello di dialogo. Il Consiglio comunale stipula un accordo sul modello di dialogo con gli operatori di telefonia mobile interessati.

**6. Design delle antenne**

Le antenne devono essere in linea di principio progettate in modo discreto.

**7. Rimozione di impianti d'antenna obsoleti**

Qualora gli impianti d'antenna autorizzati non siano più utilizzabili, ad esempio a seguito di nuove scoperte scientifiche, giuridiche o tecniche, e non ne sia possibile neanche il riutilizzo per un altro scopo, essi devono essere rimossi a spese del richiedente o dell'operatore, ripristinando lo stato originale. L'autorità edilizia può fissare un termine per la rimozione.

**8. Riserva di altre disposizioni**

Restano riservate le disposizioni del regolamento edilizio sulla protezione degli edifici singoli nonché le determinazioni del piano di zona.

Zona non edificabile ai sensi dell'Art. 19 LEdR (Zona paesaggistica)

1. Nel Comune di Glarona Nord si applicano le seguenti zone di utilizzazione di base nel territorio paesaggistico

a) Zona per futura utilizzazione edificabile: Art. 41 Regolamento Edilizio

b) Zona agricola: Art. 18 Ordinanza edilizia

c) Zona agricola per utilizzazioni particolari: Art. 42 Regolamento Edilizio, Art. 19 Ordinanza edilizia

d) Zona di estrazione: Art. 21 Ordinanza edilizia

e) Zona di discarica: Art. 22 Ordinanza edilizia

f) Zona di gestione dei materiali: Art. 43 Regolamento Edilizio

g) Superfici di circolazione: Art. 17 Ordinanza edilizia

h) Restante territorio comunale: Art. 23 Ordinanza edilizia

2. La tipologia e la misura ammissibile di utilizzazione in queste zone si conformano alla legislazione superiore cantonale e federale o alle disposizioni integrative del Regolamento edilizio.

Zona non edificabile ai sensi dell'Art. 19 LEdR (Zona paesaggistica)

1. La zona di futura utilizzazione edilizia comprende aree destinate a un'eventuale futura espansione della zona edificabile.

2. Sono ammesse solo progetti edilizi che soddisfano i requisiti per un'autorizzazione eccezionale per costruzioni e impianti al di fuori delle zone edificabili e che non contrastano con la futura destinazione d'uso della zona.

Zona non edificabile ai sensi dell'Art. 19 LEdR (Zona paesaggistica)

1. Le zone agricole per usi particolari nelle aree Allmeind (Bilten) e Ausserflechsen (Mollis) sono zone agricole speciali ai sensi dell'art. 16a comma 3 RPG e dell'art. 19 BauV.

2. Nelle zone agricole per usi particolari nelle aree Allmeind (Bilten) e Ausserflechsen (Mollis) sono ammessi allevamenti intensivi di animali.

Zona non edificabile ai sensi dell'Art. 19 LEdR (Zona paesaggistica)

1. La zona di gestione dei materiali è destinata per edifici, impianti e depositi temporanei in relazione all'estrazione e lavorazione di materiali naturali come pietre, ghiaia, sabbia, argilla e altre materie prime minerali, con la raccolta e la selezione di rifiuti edilizi, il trattamento di rifiuti edilizi minerali come demolizioni di calcestruzzo, demolizioni miste, asfalto di risulta e detriti stradali.

2. Sono consentiti solo edifici e impianti che corrispondono allo scopo della zona e non includono locali sensibili al rumore ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'ordinanza sulla protezione dal rumore (LSV).

3. Le superfici utilizzate devono essere progettate e riqualificate entro 3 anni dalla cessazione della gestione dei materiali secondo l'uso futuro del terreno. L'autorità edilizia adotta le misure necessarie nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione. Essa può in particolare richiedere una garanzia adeguata (deposito vincolato) per i fondi finanziari necessari alla riqualificazione.

4. Disposizioni speciali possono essere stabilite in un piano di sviluppo o nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione.

Überlagernde Zonen

1. Le zone di utilizzazione di base ai sensi degli art. 1 e/o art. 40 possono essere sovrapposte dalle seguenti tipologie di zone

a) Zona viticola: art. 45 NLC, art. 19 ONC

b) Zona per lo smaltimento di materiale alluvionale: art. 46 NLC

c) Zona di pericolo: art. 47 NLC, art. 25 ONC

d) Zona di protezione della natura: art. 48 NLC, art. 20 ONC

e) Zona di protezione del paesaggio: art. 49 NLC, art. 24 ONC

f) Zona del comparto dei corsi d'acqua: art. 50 NLC, art. 26 ONC

g) Zona per corridoi faunistici: art. 51 NLC, art. 20 ONC

h) Zona di estrazione: art. 21 ONC

i) Zona di discarica: art. 22 ONC

j) Zona con obbligo di piano di quartiere: art. 27 ONC

k) Zona per piste da sci e aree di allenamento sciistico: art. 29 ONC

l) Zona per sport e ricreazione estensiva: art. 52 NLC, art. 30 ONC

m) Zona di protezione del paesaggio urbano: art. 53 NLC

n) Zona archeologica: art. 54 NLC

Überlagernde Zonen

1. La zona viticola comprende le superfici destinate alla viticoltura.

2. Sono ammessi edifici e impianti con una superficie massima di 6 m² se necessari per la gestione dei vigneti. È vietato il loro utilizzo a scopi abitativi.

Überlagernde Zonen

1. **La zona per l'eliminazione del materiale di trasporto** è destinata esclusivamente al deposito permanente del materiale di trasporto che si è accumulato durante eventi meteorologici estremi o flussi di detriti e non è riutilizzabile. Nelle zone per l'eliminazione del materiale di trasporto esiste l'obbligo di un piano di edificazione.

2. **Il deposito di materiale di scavo e detriti è escluso.**

3. **In situazioni di emergenza, l'autorità edilizia decide in via definitiva sull'autorizzazione e l'occupazione di un sito e rilascia le relative disposizioni. Negli altri casi si applica la procedura ordinaria.**

Überlagernde Zonen

1. Il piano delle zone (ulteriori determinazioni) definisce le zone di pericolo all'interno delle zone edificabili. Al di fuori delle zone edificabili è determinante la prova dei pericoli naturali.

2. Le zone di pericolo comprendono aree all'interno dell'area edificabile minacciate da valanghe, smottamenti, caduta massi, inondazioni o altri eventi naturali. Esse sono suddivise in una zona di pericolo con rischio considerevole (zona di pericolo 1, rossa), una zona di pericolo con rischio medio (zona di pericolo 2, blu) e una zona di pericolo con rischio minimo (zona di pericolo 3, gialla).

3. Nella zona di pericolo 1 non possono essere realizzate nuove costruzioni e impianti destinati alla permanenza duratura di persone e animali. Altre costruzioni e impianti sono ammessi solo se essi sono strettamente dipendenti da una localizzazione nella zona di pericolo 1 (assoluta vincolatività della localizzazione) e se, inoltre, persone, animali e considerevoli valori patrimoniali non sono a rischio. Costruzioni e impianti esistenti possono essere trasformati o la loro destinazione può essere modificata solo se ciò comporta una riduzione del rischio di danno. La ricostruzione di edifici distrutti è possibile solo in casi eccezionali e solo con oneri. La manutenzione (misure di rinnovamento) delle costruzioni esistenti è ammissibile. In opere come dighe e simili, che sono costruite per la protezione degli insediamenti, possono essere autorizzate, sulla base di un concetto globale, utilizzazioni conformi alla zonizzazione o vincolate alla localizzazione.

4. Nella zona di pericolo 2 possono essere realizzate costruzioni e impianti destinati alla permanenza di persone e animali, se con misure di protezione strutturali si garantisce che non possano verificarsi danni gravi, in particolare che persone, animali e considerevoli valori patrimoniali non siano a rischio. Oggetti di grande sensibilità in relazione al potenziale di danno non sono ammessi nella zona di pericolo 2. Modifiche sostanziali, cambiamenti di destinazione ed ampliamenti di costruzioni esistenti sono consentiti solo se ciò comporta una riduzione del rischio di danno. In caso di modifiche sostanziali a costruzioni esistenti, le misure di protezione necessarie devono essere adottate per l'intero edificio.

5. Nella zona di pericolo 3, costruzioni e impianti con elevato potenziale di pericolo e di danno possono essere edificati o trasformati solo se i deficit di protezione vengono eliminati mediante adeguate misure di protezione strutturali.

6. Costruzioni e impianti che non sono destinati alla permanenza di persone e animali richiedono, in tutte le zone di pericolo, un'adeguata protezione dell'oggetto.

Überlagernde Zonen

1. La zona di protezione naturale ha lo scopo di tutelare habitat particolarmente sensibili di piante e animali. Un uso agricolo e forestale è possibile nell'ambito degli obiettivi di protezione.

2. L'autorità edilizia assicura il coordinamento delle direttive d'uso con le direttive d'uso superiori di Confederazione e Cantone.

3. Le costruzioni e le strutture esistenti, costruite legittimamente, possono essere mantenute e rinnovate. Sono ammissibili misure legate al sito per la protezione contro i pericoli naturali.

4. Restano salve ulteriori disposizioni di protezione della Confederazione e del Cantone, nonché le disposizioni contenute nei decreti di protezione del Consiglio di Stato.

Überlagernde Zonen

1. La Zona di Protezione del Paesaggio ha l’obiettivo di proteggere i paesaggi particolarmente belli. È consentita la costruzione di edifici e impianti solo se legati alla localizzazione. Tra questi rientrano, in particolare, interventi di rivitalizzazione o valorizzazione, condotte sotterranee, edifici e impianti agricoli e forestali, qualora la loro realizzazione in una posizione al di fuori della Zona di Protezione del Paesaggio non sia ragionevolmente praticabile, così come rifugi d’alta montagna.

2. Le costruzioni e gli impianti esistenti possono essere cambiati strutturalmente nel rispetto della legislazione federale. Il comune può richiedere requisiti speciali per l’integrazione e la progettazione dei progetti edilizi nella Zona di Protezione del Paesaggio e/o imporre condizioni per l’esecuzione strutturale durante la procedura di rilascio del permesso di costruzione.

3. Restano riservate disposizioni di protezione più ampie della Confederazione o del Cantone, nonché prescrizioni contenute nelle decisioni di protezione del Consiglio di Stato.

Überlagernde Zonen

1. Le zone di spazio riservato alle acque comprendono lo spazio riservato alle acque ai sensi del diritto federale e della guida Pianificare e costruire nello spazio riservato alle acque del Cantone di Glarona.

2. Nuove costruzioni e impianti possono essere realizzati solo in conformità al diritto federale. Lo spazio riservato alle acque deve essere gestito estensivamente in conformità al diritto federale.

3. ...(Non approvato in base alla delibera n. 433-1 del 20.08.2024; non approvazione non ancora passata in giudicato).

4. La protezione del diritto acquisito per le costruzioni e gli impianti esistenti è disciplinata dalle disposizioni del diritto superiore.

Überlagernde Zonen

1. La zona per i corridoi faunistici ha lo scopo di mantenere libere le aree interessate da edifici e impianti che limitano il libero passaggio della fauna selvatica.

2. Durante la costruzione di edifici e impianti conformi alla zona o localizzati all'interno della zona per i corridoi faunistici, si deve garantire il rispetto delle finalità di cui al punto 1.

Überlagernde Zonen

1. Nella zona per sport ed estensivo riposo sono ammessi edifici e impianti per scopi sportivi e ricreativi, come aree di sosta pubblicamente accessibili con infrastrutture subordinate (ad es. focolari, panchine), approdi per imbarcazioni, infrastrutture per il deposito di materiale per sport acquatici, sentieri equestri e simili.

Überlagernde Zonen

1. **Zona di protezione del paesaggio urbano**

La zona di protezione del paesaggio urbano comprende aree con raggruppamenti di edifici, costruzioni e impianti, nonché spazi liberi, che rivestono un'importanza urbanistica significativa in virtù della loro storia, funzione, posizione, forma o struttura particolare. Per questi oggetti, l'attenzione è posta sulla conservazione e sul rinnovamento. È possibile un ulteriore sviluppo, il quale deve tuttavia soddisfare requisiti qualitativi architettonici e urbanistici elevati, che vengono esaminati con il supporto del servizio specialistico cantonale competente o – al di fuori della sua competenza – da specialisti designati dal Comune. L'estensione della protezione della sostanza e della struttura portante di significato e le singole misure sono determinate dal relativo inventario o repertorio. I progetti di costruzione devono essere armonizzati con l'obiettivo di protezione.

2. Tutti i progetti di costruzione nella zona di protezione del paesaggio urbano devono essere comunicati per iscritto al Comune prima dell'elaborazione del progetto di costruzione.

3. L'autorità edilizia può, per i progetti di costruzione nella zona di protezione del paesaggio urbano

a) richiedere requisiti speciali per l'inserimento e la progettazione e/o disporre nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione condizioni per l'inserimento o l'esecuzione edilizia

b) emanare divieti di costruzione per superfici parziali o determinare l'area edificabile

4. Nella zona di protezione del paesaggio urbano non sussiste alcun diritto allo sfruttamento delle dimensioni massime secondo il diritto di cortile (Hofstattrecht) e delle dimensioni secondo l'art. 9. La misura consentita dell'utilizzazione si basa in primo luogo sui criteri di cui al punto 1.

5. Se devono essere eseguite misure edilizie su costruzioni, impianti o spazi liberi nella zona di protezione del paesaggio urbano, o se minaccia il degrado di singoli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano, l'autorità edilizia dispone, nel singolo caso, con il supporto del servizio specialistico cantonale competente o – al di fuori della sua competenza – di specialisti designati dal Comune, quali misure di protezione concrete debbano essere adottate per le costruzioni, gli impianti e gli spazi liberi corrispondenti o per parti di essi.

6. Le immagini spaziali del villaggio (Ortsbilder) servono da base per la pianificazione, l'elaborazione e la valutazione dei progetti di costruzione.

Überlagernde Zonen

1. Zone archeologiche comprendono aree in cui è altamente probabile il rinvenimento di reperti e evidenze archeologiche. Le intenzioni edificatorie devono essere comunicate al Comune prima dell'inizio della progettazione. Questo stabilisce le condizioni necessarie, avvalendosi della consulenza dell'ufficio cantonale specializzato competente.

Objektbezogener Schutz

1. Oggetti di protezione ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio devono essere mantenuti integralmente. Ristrutturazioni, trasformazioni e ampliamenti sono ammissibili con la massima salvaguardia della sostanza edilizia storica. L'autorizzazione richiede il consenso del competente ufficio cantonale specializzato. Gli oggetti di protezione sono contrassegnati nel piano delle zone a titolo informativo.

Objektbezogener Schutz

1. Gli oggetti indicati nel piano di zonizzazione come meritevoli di tutela devono essere conservati. In caso di progetti edilizi, è necessario effettuare verifiche di protezione. I progetti edilizi devono essere accompagnati da esperti. L'autorizzazione richiede l'approvazione dell'ufficio competente cantonale. I progetti edilizi devono essere adattati all'obiettivo di protezione.

2. Gli oggetti designati nel piano di zonizzazione come meritevoli di essere conservati devono essere mantenuti, se possibile. Se vengono sostituiti, la struttura sostitutiva deve avere almeno una qualità urbanistica e architettonica superiore alla media. I progetti edilizi per gli oggetti designati come meritevoli di essere conservati devono essere comunicati all'ufficio cantonale competente e sottoposti ad un esperto per un parere.

3. Gli oggetti di rilevanza locale sono elencati in un registro tenuto dal Consiglio comunale. Devono essere mantenuti, se possibile. I progetti edilizi per oggetti di rilevanza locale devono essere sottoposti al giudizio di un esperto incaricato dal Comune per un parere.

Objektbezogener Schutz

1. I parchi di valore designati nel piano delle zone mirano a garantire una gestione attenta di giardini e parchi significativi dal punto di vista storico e della pianificazione urbanistica.

2. Le modifiche sostanziali alla struttura di giardini e parchi, le alterazioni del terreno, l'abbattimento di alberi notevoli e strutture di arbusti o modifiche a muri o recinzioni richiedono un'autorizzazione.

3. I progetti di costruzione e modifica devono essere notificati tempestivamente.

Verfahrensvorschriften

1. I progetti di costruzione menzionati nell'articolo 74 capoverso 1 dell'OEDT sono soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'OEDT. Devono essere osservati l'articolo 74 capoversi 2 e 3 dell'OEDT.

Sondernutzungspläne

1. Nel piano delle zone sono riportate le seguenti statuizioni e indicazioni riguardanti le pianificazioni speciali

a) Statuizioni

1. Zone soggette a piano di quartiere: Art. 27 ONC

b) Indicazioni

1. Piano delle linee di costruzione in vigore (indicazione)

2. Piano di quartiere in vigore (indicazione)

Sondernutzungspläne

1. L'autorità edilizia può, se ciò è indicato da un interesse pubblico superiore, richiedere o disporre l'esecuzione di una procedura concorsuale per parti della zona edificabile. Il risultato della procedura concorsuale deve essere obbligatoriamente attuato in un piano di riedificazione (piano di utilizzo speciale).

2. Un piano di riedificazione deve essere di regola redatto quando una parte di territorio da urbanizzare e/o edificare in modo complessivo e sensato supera la superficie di 3'000 m² nella zona centrale del nucleo e rispettivamente di 5'000 m² nella zona del nucleo, nella zona residenziale e nella zona per edifici più elevati.

3. Se con il piano di riedificazione si raggiunge un'elevata qualità urbanistica, progettuale ed ecologica, si assicura un uso parsimonioso del suolo e si realizza una costruzione efficiente dal punto di vista energetico, nelle zone del nucleo, nelle zone residenziali e nella zona per edifici più elevati la superficie massima modificata a carico della superficie invariata può essere aumentata fino a 10 punti percentuali e l'altezza massima della facciata al filo di gronda di max. 3 m.

4. Nelle aree specificamente designate nel piano delle zone, nell'ambito di un piano di riedificazione basato su una procedura concorsuale di garanzia della qualità, è possibile un superamento dell'altezza massima della facciata al filo di gronda secondo la modalità di costruzione ordinaria dell'Art. 9, che va oltre il punto 3.

Schlussbestimmungen

1. L'autorità edilizia può emanare ordinanze di esecuzione e direttive di esecuzione per le singole disposizioni del regolamento edilizio. Essa può, se necessario, emanare anche ausili all'esecuzione come promemoria o linee guida.

Schlussbestimmungen

1. La tutela giuridica è garantita conformemente alla legislazione federale e cantonale.

Schlussbestimmungen

1. Il presente regolamento edilizio entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale con la ratifica del dipartimento.

2. Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande di costruzione e pianificazioni non ancora approvate o ratificate al momento dell'entrata in vigore del regolamento edilizio.

3. Con l'entrata in vigore di questo regolamento edilizio, tutte le precedenti disposizioni edilizie comunali contrastanti, in particolare i regolamenti edilizi e i piani di zonizzazione delle ex-comuni di Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Niederurnen, Oberurnen, Obstalden e Näfels, sono considerate abrogate, ad eccezione della zona di riposo sovrapposta e del restante territorio comunale, secondo gli Articoli 19 e 20 del regolamento edilizio di Filzbach presso il «Gäsi» (Dispositivo numero 7), il restante territorio comunale secondo l'Articolo 5 del regolamento edilizio di Mollis presso il «Swissairplatz» (Dispositivo numero 8), e la zona agricola con divieto di costruzione elevata secondo gli Articoli 26 e 60 del regolamento edilizio di Niederurnen presso l'area «Unter Allmend» (Dispositivo numero 12).

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