Legislator · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
5.3-2 ODCOODC CH-GL

Art. A2-8 Regolamento sull'organizzazione degli organi direttivi comunali - Rappresentanti e specialisti

2: Pflichtenhefte
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (42 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. A2-8 Regolamento sull'organizzazione degli organi direttivi comunali — Rappresentanti e specialisti

1. Tutti i membri di un organo direttivo si distinguono per la loro capacità di lavorare in squadra e assumono un’elevata responsabilità. Agiscono in modo orientato alla soluzione, partecipano al processo decisionale e apportano attivamente le loro competenze specialistiche. Acquiscono ed elaborano basi e propongono soluzioni. I membri dello Stato Maggiore si sostengono a vicenda.

2. I rappresentanti

a) fungono da collegamento con le organizzazioni/commissioni coinvolte

b) apportano attivamente le loro conoscenze e competenze specialistiche

c) consigliano e supportano le autorità, i membri del GFO e le forze d'intervento in questioni di fatto

d) acquisiscono ed elaborano basi direttive e decisionali

e) partecipano alle pianificazioni e ai processi decisionali nel quadro generale

f) sgravano il C FO e lo SC, presentando proposte di soluzione

3. Gli specialisti

a) sono consultati quando per la gestione di un evento sono richieste conoscenze specialistiche che mancano ai membri del GFO

b) forniscono al C GFO, allo SC GFO e ai membri del GFO le informazioni necessarie per il processo decisionale

c) apportano attivamente le loro conoscenze e competenze specialistiche

d) consigliano e supportano le autorità, i membri del GFO e le forze d'intervento in questioni di fatto

e) acquisiscono ed elaborano basi direttive e decisionali

f) partecipano alle pianificazioni e ai processi decisionali nel quadro generale

g) sgravano il C FO e lo SC, presentando proposte di soluzione

4. Nell'ambito della preparazione: I membri dello Stato Maggiore

a) frequentano corsi di formazione e perfezionamento

b) partecipano a rapporti ed esercitazioni

5. In missione: I membri dello Stato Maggiore

a) acquisiscono in modo continuo e non richiesto tutte le informazioni specialistiche necessarie per la valutazione della situazione attuale e del possibile sviluppo futuro della situazione

b) elaborano concetti e pianificazioni

c) presentano, propongono e motivano soluzioni

d) valutano le misure in relazione ai possibili effetti sulla propria area specialistica e trasmettono le conclusioni

e) consigliano e supportano le autorità, i membri del GFO e le forze d'intervento in questioni di fatto

f) assicurano l'aggiornamento delle informazioni specialistiche sulle mappe della situazione e nei documenti di pianificazione

g) coordinano le misure ordinate con altri settori specialistici

h) monitorano l'attuazione delle misure ordinate nel proprio settore specialistico e valutano tali misure in termini di implementazione e dei loro effetti

i) dirigono il proprio dipartimento nell'ambito delle competenze stabilite

j) assicurano le informazioni specialistiche necessarie per i sostituti

k) elaborano, nei limiti delle loro possibilità, anche compiti al di fuori della loro area specialistica

l) assicurano una comunicazione e un'informazione appropriata nella loro area tematica e di responsabilità (interna)

← Art. A2-7 Regolamento Organizzazione Direzione Comunale Basi Art. A2-9 Regolamento dell'organizzazione di gestione comunale →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →