Art. 4 Regolamento sull'organizzazione della gestione comunale - Responsabilità del Consiglio comunale
Art. 4 Regolamento sull'organizzazione della gestione comunale — Responsabilità del Consiglio comunale
1. La responsabilità per la gestione di catastrofi e situazioni di emergenza sul territorio comunale ricade sul Consiglio Comunale. Quest'ultimo mantiene l'alta vigilanza sull'organizzazione di emergenza del Comune ed emana a tal fine le necessarie direttive, linee guida e decisioni.
2. In caso di stato di necessità o al verificarsi di una situazione particolare o straordinaria, il Consiglio Comunale trasferisce la direzione delle misure al C GFO, il quale presiede l'intero GFO. Per la gestione di situazioni di emergenza e catastrofi, il Consiglio Comunale delega al GFO la competenza di spesa per le misure e gli aiuti necessari.
3. Il Consiglio Comunale provvede a decisioni tempestive che non rientrano nella competenza dell'organizzazione di condotta comunale. A tal fine, qualora necessario in deroga alla normale ripartizione delle competenze, adotta le pianificazioni e le misure richieste.
4. Il Consiglio Comunale può delegare ulteriori compiti nell'ambito di competenza delle autorità al C GFO, allo SC GFO o alla Direzione GFO. In caso di interventi prolungati, il Consiglio Comunale viene tempestivamente informato sullo stato degli eventi.
5. I Comuni si sostengono reciprocamente e sostengono il Cantone con i loro mezzi. Il Consiglio Comunale, su richiesta dell'Organizzazione di Condotta Comunale (GFO), richiede l'assistenza intercomunale o cantonale necessaria, qualora le proprie forze e quelle impegnate non siano sufficienti.