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4.2-2 CH-GL

Scopo

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

Allgemeine Bestimmungen

1. Questo regolamento garantisce una gestione uniforme di assenze, congedi e dispensazioni nella quotidianità scolastica.

Allgemeine Bestimmungen

1. I detentori dell'autorità parentale sono legalmente obbligati a garantire che il proprio figlio frequenti le lezioni secondo l'orario stabilito.

2. Ogni assenza deve essere segnalata quotidianamente prima dell'inizio delle lezioni tramite il canale di comunicazione scolastico.

2.1 Gli insegnanti devono informarsi quando un bambino è assente.

3. Le dispense e i congedi devono essere preventivamente autorizzati. I detentori dell'autorità parentale presentano alla/al docente di classe una richiesta scritta e motivata con almeno 2 settimane di anticipo.

3.1 Le dispense e i congedi devono essere autorizzati in anticipo. I detentori dell'autorità parentale sono obbligati a presentare una richiesta scritta e motivata all'ufficio competente entro il termine stabilito prima della data desiderata.

4. ...

5. In caso di assenze, congedi o dispense, i detentori dell'autorità parentale sono responsabili, insieme al proprio figlio, di recuperare in modo autonomo e completo la materia didattica persa, sia anticipandola che posticipandola.

6. Le assenze devono essere annotate nel sistema di documentazione interno della scuola.

Absenzen

1. Le assenze oggettivamente giustificate e imprevedibili sono scusate, in particolare nei seguenti casi

a) malattia o infortunio dell'apprendista;

b) eventi naturali pericolosi;

c) assistenza fino a due giorni in caso di malattia dei genitori o tutori legali o dei fratelli o sorelle.

Absenzen

1. Le assenze sono considerate ingiustificate se non preventivamente autorizzate o oggettivamente giustificate.

2. ...

Absenzen

1. Malattia o infortunio che causino un'assenza di oltre tre giorni devono essere comprovati da un certificato medico.

2. L'insegnante, d'intesa con la direzione scolastica, può richiedere un certificato medico già a partire dal primo giorno di assenza per malattia.

Dispensazione e Congedo

1. Per **Dispensazione** si intende un'assenza pre-approvata di almeno mezzo giorno scolastico o assenze regolari più brevi.

2. Per **Congedo** si intende un'assenza pre-approvata di oltre 20 mezzi giorni scolastici consecutivi.

Dispensazione e Congedo

1. Giorni jolly: L'insegnante può concedere dispense fino a quattro mezze giornate per anno scolastico. La richiesta deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni in anticipo.

2. Inoltre, l'insegnante può autorizzare le seguenti dispense

a) * Matrimonio di persone vicine (1 giorno)

b) * Decesso di genitori o fratelli (fino a 3 giorni)

c) * Decesso di nonni (fino a 2 giorni)

d) * Partecipazione a funerali di parenti o persone vicine (fino a 1 giorno)

e) * Visite mediche, dentistiche, terapie, Servizio psicologico scolastico, SPMI e orientamento professionale (secondo convocazione) in base all'effettivo dispendio di tempo

f) * Partecipazione a festività religiose (si applicano le raccomandazioni "Alte festività religiose" del Servizio specializzato Società del Cantone di Glarona)

g) * Partecipazione a salita / discesa dall'alpeggio (fino a 2 giorni)

h) * Giornate di prova e stage di orientamento professionale durante l'orario scolastico. In linea di principio si applica: gli allievi svolgono le giornate di prova durante le vacanze scolastiche o nei giorni liberi da scuola, secondo istruzioni e promemoria "Giornate di prova / stage di orientamento professionale"

Dispensazione e Congedo

1. Il direttore della scuola può concedere dispense fino a un massimo di 20 mezzi giorni di scuola per anno scolastico.

2. Le domande devono essere presentate almeno due settimane in anticipo.

3. L'ultima settimana prima delle vacanze estive e di Natale è considerata un periodo di blocco (Sperrfrist), durante il quale non saranno approvate domande che superano i quattro mezzi giorni (Jokertage).

Dispensazione e Congedo

1. La concessione di dispense e di congedi superiori a 20 mezze giornate scolastiche spetta alla Direzione e può essere subordinata a condizioni.

2. Le domande devono essere presentate con almeno quattro settimane di anticipo.

Busse

1. In caso di violazioni del presente regolamento, i detentori dell'autorità parentale possono essere multati dall'autorità competente.

2. Le assenze ingiustificate sono sanzionate con una multa di almeno CHF 50.00 al giorno. In caso di recidiva, tale importo può essere aumentato.

3. Verrà riscossa una tassa di cancelleria dell'importo di CHF 150.00.

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