Art. 60 Regolamento del personale - Attività accessorie, cariche pubbliche
Art. 60 Regolamento del personale — Attività accessorie, cariche pubbliche
1. L'esercizio di un'attività accessoria o di una carica pubblica è consentito solo se non pregiudica l'adempimento dei compiti e se è compatibile con la posizione di servizio.
2. I dipendenti sono tenuti a segnalare preventivamente al Servizio del personale e all'autorità preposta alle assunzioni la nomina, l'accettazione o l'esercizio di attività accessorie o cariche pubbliche. Il Consiglio comunale stabilisce le eccezioni all'obbligo di notifica e ne disciplina i dettagli.
3. È necessaria un'autorizzazione dell'autorità preposta alle assunzioni qualora venga impiegato l'orario di lavoro concordato. Il Consiglio comunale può estendere l'obbligo di autorizzazione a ulteriori fattispecie.
4. L'autorità preposta alle assunzioni può
a) subordinare l'autorizzazione a condizioni, in particolare in relazione alla compensazione dell'orario di lavoro utilizzato o alla devoluzione di redditi accessori;
b) revocare l'autorizzazione concessa in casi motivati.