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1.7-1 PVPVOPersonalverordnung CH-GL

Art. 39 Ordinanza sul personale - Salario durante malattia e infortunio

Diritti e doveri dei dipendenti - Diritti - Salario
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Art. 39 Ordinanza sul personale · Salario durante malattia e infortunio

1. In caso di impedimento alla prestazione lavorativa per malattia o infortunio, il salario viene erogato integralmente per un periodo massimo di un anno. In caso di inabilità al lavoro perdurante dopo un anno, l'80 percento del salario viene erogato per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

2. Se la prestazione lavorativa viene sospesa durante il periodo di prova a causa di malattia o infortunio, il salario viene erogato integralmente per almeno un mese.

3. Il diritto alla continuazione del pagamento del salario durante la malattia e l'infortunio si estingue con la scadenza del termine di preavviso, della durata dell'impiego a tempo determinato, con l'inizio della rendita o con la morte. Restano salve le prestazioni più ampie di terzi.

4. La continuazione del pagamento del salario può essere ridotta o interrotta

a) se l'assicurazione ha ridotto, interrotto o negato le sue prestazioni;

b) se la malattia o l'infortunio è riconducibile a grave colpa della persona dipendente o se quest'ultima si è consapevolmente esposta a un pericolo straordinario o a un rischio;

c) la persona dipendente viola gli obblighi di collaborazione o rifiuta una visita medica fiduciaria.

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