1.7-1
PVPVOPersonalverordnung
CH-GL
Art. 24 Regolamento sul personale - Pensionamento anticipato: Rendita transitoria
Rapporto di lavoro - Cessazione
Art. 24 Regolamento sul personale · Pensionamento anticipato: Rendita transitoria
1. Per il periodo fino al raggiungimento del 63° anno di età, i dipendenti che vanno in prepensionamento e che hanno almeno 20 anni di servizio presso il comune hanno diritto a una rendita pari al 90 percento della rendita massima semplice dell'AVS. In caso di impiego a tempo parziale, la rendita si riduce proporzionalmente.
2. Il servizio del personale riduce le prestazioni di cui al capoverso 1, nella misura in cui il reddito complessivo, derivante da pretese verso terzi o da un'attività lucrativa sostitutiva, insieme alle prestazioni di rendite e previdenze, superi il 90 percento dell'ultimo reddito da attività lucrativa percepito presso il comune.