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1.6-4 CH-GL

Base giuridica

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1. La Costituzione del Cantone di Glarona del 1° maggio 1988 garantisce la libertà della cultura e dell'arte (art. 10), il che significa che il Cantone e i Comuni sono costituzionalmente obbligati a garantire tale libertà. Secondo la Legge sui Comuni del 3 maggio 1992, i Comuni adempiono i compiti loro affidati dalla Costituzione e dalla legge, nonché i compiti che essi stessi assumono nell'interesse pubblico (art. 5); a tal fine possono istituire commissioni speciali (art. 7 cpv. 1, lett. e). In base all'art. 4 cpv. 5 del Regolamento comunale del 14 giugno 2019 e, in particolare, richiamandosi alle Direttive strategiche in materia di cultura del 20 novembre 2013, il Consiglio comunale, con l'approvazione di queste ultime, ha deciso di istituire una commissione per la cultura.

1. La Commissione Cultura può assumere il patrocinio di eventi culturali a Glarona Nord. Tra la Commissione Cultura e l'evento intercorre un organizzatore/un'organizzatrice o un gruppo di progetto.

2. La Commissione Cultura sviluppa direttive e strumenti per lo sviluppo culturale di Glarona Nord e li attua operativamente, per quanto possibile e tenendo conto delle strutture esistenti. A tal fine può, tra l'altro, utilizzare o istituire i seguenti strumenti

a) Concessione di premi culturali a intervalli regolari;

b) Pubblicazione dell'annuario culturale;

c) Sostegno a partner culturali di rilevanza regionale (ad es. Kulturbühne Lihn, Kulturforum Brandluft);

d) Ricerca e cura di sedi culturali (cinema, teatro, sala concerti, locali per prove);

e) Supporto operativo, consultivo o direttivo per eventi culturali (mostre, concerti, concorsi culturali, simposi, ecc.);

f) Impegno per l'arte nell'edilizia;

g) Sostegno e promozione della creazione artistica.

1. La competenza di spesa è regolata fondamentalmente dal budget, ammonta in singoli casi e nell'ambito del budget a CHF 5'000.00. Il dipartimento stabilisce il limite di spesa annuale e si orienta in tal senso sulla proposta di budget elaborata dalla Commissione della Cultura nell'anno precedente e approvata dal Comune. Ulteriori richieste finanziarie durante l'anno devono essere presentate separatamente o come credito supplementare. In tal caso, la Commissione della Cultura funge da punto di riferimento e presenta al dipartimento le proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

2. Il dipartimento porta a conoscenza del Consiglio Comunale un rapporto di attività.

1. I membri della Commissione culturale sono eletti dal Consiglio comunale su proposta del Dipartimento competente, acquisendo così lo status di autorità. I membri della Commissione culturale sono eletti per una legislatura; la rielezione è possibile.

1. La responsabile/il responsabile del Dipartimento Società (membro del Consiglio comunale) presiede.

2. Per garantire la comunicazione tra autorità, attuazione operativa e finanziamento, la responsabile/il responsabile di settore Società è membro della Commissione.

3. Per l'amministrazione/gestione è responsabile il Dipartimento Società del Comune di Glarona Nord, che è anche l'autorità capofila nelle procedure.

4. Le sedute della Commissione Cultura si svolgono a intervalli regolari, quattro volte all'anno.

1. I membri delle commissioni culturali sono indennizzati ai sensi del regolamento sulle retribuzioni.

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