Legislator Giurisprudenza & Legislazione
122.72.22 BEFRRECF CH-FR

Regolamento relativo alla procedura di valutazione e di classificazione delle funzioni del personale dello Stato (RECF) - Creazione di una commissione permanente (BEFR)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

**Organo**

1. Viene istituita una commissione permanente consultiva per la valutazione e classificazione delle funzioni (di seguito: Commissione).

2. La Commissione è amministrativamente affiliata alla Direzione delle Finanze.

**Organo**

1. La Commissione è composta da nove membri, ossia il capo dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione come presidente, quattro rappresentanti dei dipendenti e altre quattro persone designate dal Consiglio di Stato.

2. I quattro rappresentanti dei dipendenti, di cui almeno tre devono essere funzionari statali, sono selezionati di comune accordo tra le parti sociali riconosciute. In caso di mancato accordo, decide il Consiglio di Stato su raccomandazione della sua delegazione per le risorse umane.

3. Delle quattro persone designate dal Consiglio di Stato, almeno due devono essere funzionari statali.

4. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione svolge il segretariato della Commissione.

Sistema di Valutazione

1. La Commissione esamina i vari sistemi di valutazione esistenti; effettua una preselezione e redige un rapporto con le sue proposte.

2. Il rapporto viene inviato alla Delegazione del Consiglio di Stato per le questioni del personale (di seguito: Delegazione).

3. La Delegazione esamina il rapporto della Commissione e lo presenta, insieme al proprio parere, al Consiglio di Stato. Quest'ultimo approva, sotto forma di delibera, un sistema di valutazione generale.

Sistema di Valutazione

1. La Commissione gestisce il sistema adottato per la valutazione delle funzioni e propone periodicamente al Consiglio di Stato adeguamenti in conformità con gli sviluppi nel mondo del lavoro.

Valutazione e Classificazione

1. La Commissione è incaricata dalla delegazione o dal Consiglio di Stato di valutare le funzioni e di classificare nella scala salariale stabilita nell'articolo 4 della legge del 26 febbraio 1987 sui salari del personale statale.

2. L'incarico viene comunicato per iscritto e deve essere sufficientemente descritto. La Commissione può proporre al Consiglio di Stato di emanare normative sulla forma e sul contenuto dell'incarico.

3. La delegazione o il Consiglio di Stato può incaricare la Commissione, attraverso la direzione interessata, di consigliare le istituzioni senza scopo di lucro, i cui costi salariali sono sovvenzionati dallo Stato, in merito alla valutazione e classificazione delle funzioni.

Valutazione e Classificazione

1. Le domande dei dipendenti o delle associazioni relative alla valutazione e classificazione delle funzioni devono essere presentate per iscritto alle direzioni competenti. Devono essere adeguatamente motivate.

2. La direzione in questione sottopone la domanda, insieme al suo parere, alla delegazione e alla commissione. La commissione esamina preliminarmente la domanda e formula proposte per le azioni successive. A tal fine, può incontrarsi con i richiedenti o con una loro delegazione.

3. La delegazione può inoltrare la domanda con il suo parere alla commissione sotto forma di incarico o presentarla al Consiglio di Stato con il suo parere. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Stato decide se inoltrare la domanda alla commissione sotto forma di incarico o respingerla.

Valutazione e Classificazione

1. La Commissione valuta, basandosi sul mandato, le funzioni in questione secondo il sistema di valutazione adottato.

2. Può rivolgersi a persone che esercitano le funzioni da valutare o che le conoscono particolarmente bene, e creare un gruppo di accompagnamento con esperti per settore professionale.

3. Definisce, in stretta collaborazione con l'autorità di nomina, la selezione dei titolari delle funzioni che partecipano alla valutazione. Le persone selezionate devono collaborare alla valutazione della loro funzione.

4. Garantisce, in stretta collaborazione con i dipartimenti o uffici in cui deve essere effettuata una valutazione, l'informazione interna e la formazione necessarie.

5. Invia il rapporto alla delegazione. Se almeno due membri della Commissione dissentono dall'opinione della maggioranza, questa opinione viene trasmessa anche come rapporto di minoranza.

6. Il rapporto contiene il risultato della valutazione in punti non ponderati e ponderati nei singoli settori e si conclude con una proposta di classificazione.

Valutazione e Classificazione

1. Il Consiglio di Stato decide, basandosi sul rapporto della commissione e sul parere della delegazione, in merito al mantenimento o alla modifica della classificazione delle funzioni in questione o sulla loro prima classificazione. Se necessario, modifica il regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale.

2. La commissione crea un elenco dei risultati della valutazione con l'indicazione dei punti ottenuti nei vari ambiti delle funzioni in questione, insieme a una breve descrizione dei requisiti e delle pressioni nell'ambito intellettuale, psicosociale e fisico, nonché nell'ambito della responsabilità.

**Rimedi giuridici**

1. I dipendenti o, eventualmente, le associazioni professionali (i richiedenti), che desiderano contestare l'inquadramento della loro funzione o della funzione dei loro membri, devono richiedere al Consiglio di Stato di emettere una decisione formale in merito alla questione se il regolamento sull'inquadramento delle funzioni si applichi a loro.

2. Prima di emettere la sua decisione, il Consiglio di Stato comunica la richiesta alla Commissione. Le ordina di organizzare la visione del fascicolo presso la sua sede e di fornire ulteriori informazioni ai richiedenti, se necessario.

3. Dopo aver esaminato il fascicolo, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Nello stesso termine, possono anche ritirare la loro richiesta.

4. Se la richiesta viene mantenuta, il Consiglio di Stato emette una decisione con relativa motivazione.

**Rimedi giuridici**

1. La decisione presa ai sensi dell'Articolo 8 può essere impugnata tramite un ricorso al Tribunale cantonale secondo la legislazione sul personale.

**Rimedi giuridici**

1. Negli anni 2026, 2027 e 2028, verrà sospesa la trattazione delle domande per decisioni formali. La sospensione si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa disposizione e a quelle presentate ex novo durante questo periodo.

**Rimedi giuridici**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

2. Deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale, incluso nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicato in edizione speciale.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →