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Ordinanza relativa alla classificazione delle funzioni del personale dello Stato - Ambito di Applicazione

56 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (56)

Art. 1 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A1-1 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A1-2 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A1-3 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. 2 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-1 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-10 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-11 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-12 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-13 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-14 Regolamento relativo alla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-15 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-16 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-17 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-18 Decreto sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-2 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-20 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-21 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-22 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-23 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-24 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-25 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-26 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-27 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-28 Regolamento sull'inquadramento delle funzioni del personale statale Art. A2-29 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-3 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-30 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-31 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-32 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-33 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-34 Ordinanza sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-35 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-36 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-37 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-38 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-39 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-4 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-40 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-41 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-42 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-43 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-44 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-45 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-46 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. A2-47 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-5 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-6 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-7 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-8 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. A2-9 Regolamento sulla classificazione delle funzioni del personale statale Art. 3 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. 4 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. 5 Regolamento sull'inquadramento delle funzioni del personale statale Art. 6 Ordinanza sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale Art. 7 Regolamento sulla Classificazione delle Funzioni del Personale Statale

Testo normativo (56 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Questo regolamento stabilisce l'inquadramento delle funzioni del personale statale nella scala salariale generale.

2. L'inquadramento delle funzioni nella scala salariale speciale è disciplinato da un regolamento particolare.

ALLEGATO 1 - Classificazione delle Funzioni: Spiegazioni - INDICE

1. Struttura dell'elenco delle funzioni nell'allegato 2

1 00 AMMINISTRAZIONE

1 10 Amministrazione generale

1 20 Traduzione

1 30 Contabilità - Cassa - Controllo finanziario

1 40 Valutazione - Controllo - Revisione

1 50 Archivio di Stato - Biblioteche - Mediateche

1 55 Centri regionali di collocamento (RAV)

1 60 Istituto Cantonale per le Assicurazioni Sociali (KSVA)

2 00 SICUREZZA - GIUSTIZIA

2 10 Giustizia

2 20 Gendarmeria

2 30 Polizia criminale

2 35 Reparti (Comando, Logistica & Informatica, Risorse Umane & Formazione)

2 40 Casa penale di Friburgo (FRSA)

2 50 Sicurezza civile e militare (ZMS)

3 00 ISTRUZIONE

3 10 Scuole primarie

3 20 Scuole di orientamento (OS)

3 30 Scuole professionali

3 35 Scuole tecniche superiori (HF)

3 40 Scuole universitarie professionali (HSW-FR, HSA-FR, HTA-FR, HfG-FR)

3 45 ...

3 50 Scuole secondarie di secondo grado

3 60 Consulenti - Ispettorato scolastico

3 70 Conservatorio di Friburgo (KF)

3 80 Università (Uni)

4 00 ARTIGIANATO E OPERAZIONI

4 10 Artigianato

4 15 Personale di magazzino

4 20 Personale domestico

4 25 Manutenzione degli edifici

4 30 Manutenzione stradale

4 40 Supervisione

4 45 Selvicoltura

4 50 Personale di cucina

5 00 AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

5 10 Ambito tecnico-scientifico generale

5 15 Ufficio della circolazione e della navigazione (ASS)

5 20 Museo - Conservazione dei monumenti

5 25 Archeologia (AAFR)

5 30 Selvicoltura

5 35 Laboratorio

5 37 Ufficio per la sicurezza alimentare e gli affari veterinari (LSVW)

5 50 Grangeneuve

5 60 Informatica

6 00 AMBITO OSPEDALIERO E SOCIALE

6 10 Personale extraospedaliero

6 20 Cure dentistiche scolastiche

6 30 Personale ospedaliero

6 31 Medici

6 32 Farmacisti - Chimici

6 33 Personale infermieristico

6 34 Personale medico-tecnico e terapeutico

6 35 Personale operativo e domestico

ALLEGATO 1 - Classificazione delle funzioni: Spiegazioni - ABBREVIAZIONI

1. Negli allegati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni

AAFR Ufficio per l'Archeologia

ASS Ufficio della Circolazione Stradale e Navigazione

BFS Scuole Professionali

ETH/HS Politecnico Federale/Università

FA Certificato di Capacità

FH Scuole Universitarie Professionali

FRSA Prigione Penitenziaria di Friburgo

H Armonizzazione della Scuola Obbligatoria (HarmoS)

HES-SO//FR Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale//Friburgo

HF Scuole Specializzate Superiori

HfG-FR Scuola Universitaria di Salute Friburgo

HSA-FR Scuola Universitaria di Lavoro Sociale Friburgo

HSW-FR Scuola Universitaria di Economia Friburgo

HTA-FR Scuola Universitaria di Tecnica e Architettura Friburgo

ICT Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

ITA Ufficio per l'Informatica e Telecomunicazioni

IV-Stelle Ufficio AI (Assicurazione Invalidità)

KF Conservatorio Friburgo

KSTV Amministrazione Tributaria Cantonale

KSVA Ente Cantonale delle Assicurazioni Sociali

LSVW Ufficio della Sicurezza Alimentare e Veterinaria

NDS Studi Post-Diploma

OS Scuola Orientativa

Pol SiAss Assistente di Sicurezza della Polizia

RAV Centri Regionali per l'Impiego

SRK Croce Rossa Svizzera

StPR Regolamento sul Personale Statale

Uni Università

ZMS Sicurezza Civile e Militare

ZS Protezione Civile

ALLEGATO 1 - Classificazione delle Funzioni: Spiegazioni - VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI SECONDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI EVALFRI

1. Le funzioni contrassegnate con la lettera «a» sono state valutate secondo il sistema di valutazione delle funzioni Evalfri, e il Consiglio di Stato ha modificato la classificazione esistente al momento della valutazione.

2. Le funzioni contrassegnate con la lettera «b» sono state valutate secondo il sistema di valutazione delle funzioni Evalfri, e il Consiglio di Stato ha confermato la classificazione esistente al momento della valutazione.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Le funzioni del personale statale sono classificate secondo l'elenco nell'allegato 2.

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Amministrazione Generale

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Amministrazione» per la sottosezione «Amministrazione Generale»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

1 10 010 | Aiutante d'ufficio | 03-05 |

1 10 030 | Impiegato/a d'ufficio | 06-08 |

1 10 050 | Operatore/Operatrice di centralino-Addetto/a alla reception | 06-08 |

1 10 070 | Usciere | 10-14 |

1 10 090 | Segretario/a | 08-10 | a

1 10 110 | Segretario/a di direzione | 12-16 | a

1 10 130 | Assistente di direzione | 16-18 | b

1 10 150 | Impiegato/a amministrativo/a | 08-10 | a

1 10 160 | Collaboratore/trice amministrativo/a presso Ufficio del Registro Fondiario | 10-12 |

1 10 170 | Collaboratore/trice amministrativo/a | 12-14 | a

1 10 180 | Collaboratore/trice amministrativo/a superiore | 16-18 | b

1 10 190 | Coll. amministrativo/a dipl. | 18-20 |

1 10 210 | ... | ... | ...

1 10 230 | ... | ... | ...

1 10 250 | ... | ... | ...

1 10 280 | Ufficiale di stato civile | 14 | a

1 10 290 | ... | ... | ...

1 10 320 | Capogruppo | 12-20 (22*) |

1 10 330 | ... | ... | ...

1 10 350 | ... | ... | ...

1 10 370 | ... | ... | ...

1 10 410 | Collaboratore scientifico/Collaboratrice scientifica | 20-24 | b

1 10 430 | Giurista | 20-24 | b

1 10 450 | Economista | 20-24 | b

1 10 480 | Aggiunto/a di un dirigente | 12-26 |

1 10 490 | ... | ... | ...

1 10 510 | Aggiunto/a del Direttore/Direttrice (per le istituzioni ai sensi dell'Articolo 2 StPR) | 23-26 |

1 10 520 | Dirigente B | 20-26 (28*) |

1 10 570 | Vicecapo d’ufficio | 25-32 | a

1 10 590 | Vice Direttore/Direttrice (per le istituzioni ai sensi dell'Articolo 2 StPR) | 27-30 |

1 10 620 | Dirigente A | 26-28 (30*) |

1 10 630 | Amministratore/Amministratrice del catasto | 24-30 |

1 10 650 | Consulente scientifico/a | 26-30 |

1 10 670 | Consulente legale | 26-30 |

1 10 690 | Consulente economico/a | 26-30 |

1 10 710 | Capo d’ufficio | 24-36 | a

1 10 720 | ... | ... | ...

1 10 725 | ... | ... | ...

1 10 730 | Segretario/a generale | 34 | a

1 10 750 | Direttore/Direttrice (per le istituzioni ai sensi dell'Articolo 2 StPR) | 28-36 | a

1 10 770 | Amministratore/Amministratrice (per le istituzioni ai sensi dell'Articolo 2 StPR) | 30-34 |

1 10 790 | Vicecapo dipartimento | 28-30 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Repertorio di classificazione (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Polizia criminale

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Sicurezza - Giustizia» per la sotto-area «Polizia criminale»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

2 30 010 | Ispettore/Ispettrice | 17 | a

2 30 070 | Agente di polizia specializzato/Agente di polizia specializzata | 17 |

2 30 210 | Capogruppo | 18-20 |

2 30 230 | Sottufficiale di polizia specializzato/Sottufficiale di polizia specializzata | 20-22 |

2 30 290 | Vicecomandante di brigata | 21 |

2 30 410 | Comandante di brigata | 23-24 |

2 30 430 | Ufficiale di polizia specializzato/Ufficiale di polizia specializzata | 24-26 |

2 30 460 | Vicecomandante di commissariato | 24-25 |

2 30 470 | Comandante di commissariato | 26-28 |

2 30 490 | Vicecomandante di corpo | 29 |

2 30 510 | Comandante di corpo | 30-32 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco delle Categorie (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Dipartimenti (Comando, Logistica & Informatica, Risorse Umane & Formazione)

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Sicurezza - Giustizia» per il sottosettore «Reparti» (Comando, Logistica & Informatica, HR & Formazione)

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

2 35 030 | Assistente per la sicurezza pubblica | 10-12 | a

2 35 050 | Agente di polizia | 16 | a

2 35 060 | Ispettore/Ispettrice | 17 | a

2 35 070 | Agente di polizia specializzato/a | 17 |

2 35 210 | Capo gruppo | 18-20 |

2 35 230 | Sottufficiale di polizia specializzato/a | 20-22 |

2 35 290 | Vice capo sezione | 21 |

2 35 410 | Capo sezione | 22-23 |

2 35 430 | Ufficiale di polizia specializzato/a | 24-26 |

2 35 470 | Capo settore | 24-26 |

2 35 490 | Vice capo reparto | 27 |

2 35 510 | Capo reparto | 29-31 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Istituto Penale di Friburgo (IPF)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Sicurezza - Giustizia» per la sottosezione «Istituto penitenziario di Friburgo (FRSA)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

2 40 010 | Specialista in esecuzione penale | 15 | a

2 40 020 | Capo settore | 17-18 |

2 40 040 | Capo sezione | 19-21 |

2 40 060 | Direttore di reparto | 26 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco delle classificazioni (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Sicurezza civile e militare (ZMS)

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Sicurezza - Giustizia» per il sottosettore «Sicurezza civile e militare (SCM)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

2 50 020 | Istruttore/trice SC | 14-16 | b

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole primarie

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Scuole primarie»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

3 10 010 | Insegnante di scuola primaria 1H-2H | 18 | a

3 10 030 | Insegnante di educazione tecnica | 16 | a

3 10 050 | Insegnante di scuola primaria 3H-8H | 18 | a

3 10 070 | Insegnante di classi speciali e di sostegno | 22 | b

3 10 110 | Vice Direttore/ Vice Direttrice della scuola primaria | 20 |

3 10 120 | Direttore/ Direttrice della scuola primaria | 24 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole di Orientamento (OS)

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Scuole di orientamento (SO)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

3 20 050 | Insegnante per materie particolari SO | 18-22 | a

3 20 060 | Educatrice/Educatore sociale | 18 |

3 20 070 | Insegnante di classi di sostegno SO | 22 | b

3 20 110 | Insegnante SO | 22 | b

3 20 150 | Vice Direttore/Direttrice della scuola di orientamento | 24 |

3 20 160 | Direttore/Direttrice della scuola di orientamento | 28 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole Professionali (BFS)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Scuole professionali (BFS)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

3 30 030 | Insegnante di scuola professionale | 22-25 | b

3 30 070 | Capo reparto BFS | 26-27 | a

3 30 110 | Direttore/trice di una scuola professionale | 30 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole superiori professionali (SSP)

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale nell'ambito «Istruzione» per il sotto-settore «Scuole Superiori (SSF)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

3 35 030 | Insegnante SSF | 22-25 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole Universitarie Professionali (HSW-FR, HSA-FR, HTA-FR, HfG-FR)

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Scuole universitarie professionali (HSW-FR, HSA-FR, HTA-FR, HfG-FR)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

3 40 010 | Collaboratrice Tecnica/Collaboratore Tecnico SU | 17-20 |

3 40 030 | Capo settore SU | 22-24 |

3 40 050 | Formatore/Formatrice pratico SU | Remunerazione tramite indennizzo |

3 40 110 | Incaricata/o dell'insegnamento SU | 25 |

3 40 130 | Docente SU | 25 |

3 40 150 | Professore Associato/Professoressa Associata SU | 25 |

3 40 170 | Professore Associato/Professoressa Associata SU | 26-27 |

3 40 190 | Professore Ordinario/Professoressa Ordinaria SU | 28 + Indennizzo |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Traduzione

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale dell'ambito «Amministrazione» per il sottogruppo «Traduzione»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

1 20 010 | Interprete | 18 |

1 20 030 | Traduttore/traduttrice | 22 | a

1 20 050 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Scuole Medie

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Istruzione» per la sottocategoria «Scuole secondarie»

Codici | Funzioni | Classi | Stato

3 50 090 | Insegnante di scuola secondaria | 25 | a

3 50 110 | Preside del collegio | 27 | a

3 50 120 | Direttore della scuola secondaria | 30 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Consulenti - Ispettorato Scolastico

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Consulenti - Ispettorato Scolastico»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

3 60 010 | Collaboratore pedagogico/Collaboratrice pedagogica | 19-25 | a

3 60 070 | Consulente per l'orientamento professionale, gli studi e la carriera | 22 |

3 60 090 | ... | ... | ...

3 60 110 | Ispettore/Ispettrice scolastico/a | 26-29 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Conservatorio di Friburgo (KF)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Istruzione» per il sottosettore «Conservatorio Friburgo (KF)»

Codici | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

3 70 030 | Insegnante al Conservatorio | 17-20 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ISTRUZIONE - Università (Uni)

1. L'inserimento delle funzioni del personale statale nel settore «Istruzione» per il sottosettore «Università (Uni)»

Codificazioni | Funzioni | Classi | Stato

3 80 010 | Docente di educazione fisica Uni | 23-25 |

3 80 020 | Insegnante pratico | 22-25 |

3 80 030 | Assistente senior Uni | 25 |

3 80 040 | Consigliera/Consigliere per l'insegnamento e la ricerca Uni | 27-28 |

3 80 050 | Lettore/Lettrice | 23-27 |

3 80 060 | Specialista in didattica disciplinare | 22-25 |

3 80 070 | Collaboratrice/Collaboratore scientifico di istituto | 19-23 |

3 80 080 | Amministratrice/Amministratore di facoltà | 22-24 |

3 80 110 | Direttrice/Direttore di istituto Uni | 31 |

3 80 120 | Professoressa/Professore ordinario della categoria base | 31 |

3 80 130 | ... | ... | ...

3 80 140 | ... | ... | ...

3 80 150 | Professoressa/Professore ordinario della categoria superiore | 36 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERATIVITÀ - Artigianato

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Artigianato e Operazione» per il sottosettore «Artigianato»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

4 10 030 | Specialista artigiano/a | 04-06 | a

4 10 050 | Artigiana/Artigiano qualificato/a | 08-10 | a

4 10 070 | ... | ... | ...

4 10 090 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E GESTIONE - Personale di Magazzino

1. Inquadramento delle funzioni del personale statale dell'area «Artigianato e Operatività» per il sottoambito «Personale di magazzino»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

4 15 010 | Responsabile di materiale | 07-09 |

4 15 030 | Magazziniere | 07-09 |

4 15 050 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERATIVITÀ - Personale Domestico

1. La classificazione delle funzioni del personale statale dell'area «Artigianato e Operazioni» per il sotto-settore «Personale Domestico»

Codici | Funzioni | Classi | Status

4 20 010 | Addetto/a alle pulizie | 04-06 | a

4 20 030 | Addetto/a alla lavanderia | 04-06 | a

4 20 050 | Addetto/a alla caffetteria | 04-06 | a

4 20 070 | Governante/Housekeeper | 08-12 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Registro di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERAZIONI - Manutenzione Edifici

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Artigianato e Operatività» per la sottosezione «Manutenzione Edifici»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

4 25 010 | Personale di pulizia | 03-05 |

4 25 030 | Aiuto custode | 04-06 |

4 25 050 | Custode | 11 | a

4 25 070 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Registro di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E GESTIONE - Manutenzione Stradale

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Artigianato e Operazioni» per il sottosettore «Manutenzione Stradale»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

4 30 010 | Addetto/a alla manutenzione stradale | 06-08 | a

4 30 050 | Autista-Addetto/a alla manutenzione stradale | 09 | a

4 30 070 | Autista-Macchinista | 09 | a

4 30 110 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco delle Classificazioni (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERAZIONI - Supervisione

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Artigianato e Operazioni» per il sottosettore «Vigilanza»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

4 40 010 | Custode forestale/ispettore della pesca | 14-15 | a

4 40 020 | Ispettore nelle aree protette | 13-14 |

4 40 030 | Custode del museo | 08-10 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Contabilità - Cassa - Controllo Finanziario

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Amministrazione» per il sottosettore «Contabilità - Cassa - Controllo Finanziario»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

1 30 010 | Impiegato/a contabile | 08-10 | a

1 30 020 | Addetto/a alla contabilità | 12-14 |

1 30 090 | Ispettore/ressa finanziario/a | 18-22 | a

1 30 110 | Esperto/a contabile | 16-18 | a

1 30 130 | ... | ... | ...

1 30 150 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERAZIONI - Silvicoltura

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Artigianato e Lavoro» per il sottosezione «Silvicoltura»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

4 45 010 | Operaio/a forestale | 05-08 | a

4 45 030 | Guardia forestale qualificata | 10 | a

4 45 050 | Guardia forestale specializzata | 11 | a

4 45 070 | Caposquadra (Guardia forestale) | 12 | a

4 45 090 | Guardia forestale–Caposquadra | 14 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - ARTIGIANATO E OPERAZIONE - Personale di Cucina

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nell'ambito «Artigianato e Operatività» per il sottocampo «Personale di Cucina»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

4 50 010 | Addetto/a alla cucina | 04-06 | a

4 50 030 | Cuoco/Cuoca | 08-12 | b

4 50 050 | Cuoco/a Sous-Chef | 13 | a

4 50 070 | Capo cuoco/Chef | 14-16 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Registro di Classificazione (Art. 2) - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO - Area Tecnico-Scientifica Generale

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per il sottosettore «Area tecnico-scientifica generale»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

5 10 010 | Tecnico/a impiegato/a | 06-08 |

5 10 030 | Impiegato/a tecnico/a qualificato/a | 08-10 |

5 10 050 | Disegnatore/trice | 08-12 |

5 10 070 | Preparatore/trice di scienze naturali | 10-11 | a

5 10 080 | Preparatore/trice umanistico/a | 10-13 |

5 10 090 | Assistente tecnico/a | 12-14 |

5 10 110 | Funzionario tecnico | 12-14 | a

5 10 130 | Funzionario tecnico superiore | 16-18 | b

5 10 170 | ... | ... | ...

5 10 190 | Tecnico/a | 12-14 |

5 10 220 | Ispettore/trice del lavoro | 17-21 |

5 10 230 | Funzionario tecnico dipl. B | 16-18 | a

5 10 240 | Funzionario tecnico dipl. A | 18-20 | a

5 10 250 | ... | ... | ...

5 10 270 | ... | ... | ...

5 10 290 | ... | ... | ...

5 10 330 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AREA TECNICO-SCIENTIFICA - Ufficio della Circolazione Stradale e della Navigazione (ASS)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per il sottosettore «Ufficio per la circolazione stradale e la navigazione (ASS)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

5 15 010 | Esperta/Esperto della circolazione | 12-13 | b

5 15 030 | Esperta principale/Esperto principale della circolazione | 14-15 | b

5 15 050 | Capo esperta/Capo esperto della circolazione | 16-18 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO - Museo - Conservazione dei monumenti

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per la sottosezione «Museo - Tutela dei monumenti»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

5 20 030 | ... | ... | ...

5 20 050 | Restauratore/Restauratrice d'arte | 18-20 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AREA TECNICO-SCIENTIFICA - Archeologia (AAFR)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Settore tecnico-scientifico» per la sottoarea «Archeologia (AAFR)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

5 25 020 | Tecnica specializzata di scavo/Tecnico specializzato di scavo | 16 |

5 25 030 | Assistente scientifica/Assistente scientifico AAFR | 18-20 | a

5 25 050 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Catalogo di Classificazione (Art. 2) - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO - Silvicoltura

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Ambito tecnico-scientifico» per il sottosettore «Silvicoltura»

Codici | Funzioni | Classi | Status

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5 30 010 | Guardaboschi | 15-16 | a

5 30 030 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO - Laboratorio

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per il sottosettore «Laboratorio»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

5 35 070 | Assistente di laboratorio | 11-12 | a

5 35 090 | Tecnico di laboratorio | 13-14 | a

5 35 110 | Capo laboratorio | 15 | a

5 35 170 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Registro di Classificazione (Art. 2) - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO - Ufficio della Sicurezza Alimentare e della Veterinaria (LSVW)

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per il sottosettore «Ufficio per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

5 37 020 | Assistente ufficiale specializzata/o per l'ispezione delle carni | 12-14 |

5 37 040 | Ispettore/trice degli alimenti | 16-18 | a

5 37 060 | Ispettore/trice cantonale degli alimenti | 18-20 | a

5 37 110 | Veterinaria/o ufficiale | 22-24 |

5 37 120 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO - Grangeneuve

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Area tecnico-scientifica» per il sottosettore «Grangeneuve»

Codificazioni | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

5 50 030 | Consulente domestico/a | 16-18 | a

5 50 150 | Vice Direttore/Vice Direttrice Operativo/a Grangeneuve | 15-19 |

5 50 170 | Direttore/Direttrice Operativo/a Grangeneuve | 17-21 |

5 50 210 | Collaboratore/trice tecnico superiore Grangeneuve | 15-18 |

5 50 230 | Ingegnere Grangeneuve | 18-23 | a

5 50 250 | Collaboratore/trice scientifico Grangeneuve | 20-25 | a

5 50 270 | Aiutante del/la Capo Stazione Grangeneuve | 28 |

5 50 290 | Capo Stazione Grangeneuve | 29 |

5 50 310 | Vice Direttore/Vice Direttrice Grangeneuve | 31 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Valutazione - Controllo - Revisione

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Amministrazione» per la sottosezione «Valutazione - Controllo - Revisione»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

1 40 010 | Valutatore/trice assicurazione contro la disoccupazione | 10-12 | a

1 40 030 | Valutatore/trice fiscale | 12-15 | a

1 40 070 | Valutatore/trice fiscale principale | 16-17 |

1 40 130 | Revisore/trice | 19-23 | b

1 40 170 | ... | ... | ...

1 40 190 | ... | ... | ...

1 40 210 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO - Informatica

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Settore tecnico-scientifico» per il sottosettore «Informatica»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

5 60 010 | Operatore/trice Helpdesk ICT | 10-12 |

5 60 020 | Tecnico/a ICT | 10-16 |

5 60 030 | Controllore/re di sistema ICT | 14-17 |

5 60 040 | Amministratore/trice di sistema ICT | 12-17 |

5 60 050 | Responsabile delle applicazioni ICT | 16-21 |

5 60 060 | Responsabile dei servizi ICT | 19-21 |

5 60 110 | Analista dei test ICT | 14-18 |

5 60 120 | Informatico/a aziendale | 16-20 |

5 60 130 | Responsabile dei test ICT | 16-20 |

5 60 140 | Ingegnere del software | 17-23 |

5 60 150 | Ingegnere di sistema ICT | 18-23 |

5 60 160 | Data Scientist | 17-23 |

5 60 220 | Capo progetto ICT | 20-24 |

5 60 310 | Responsabile della qualità ICT | 18-20 |

5 60 320 | Responsabile della sicurezza ICT | 21-25 |

5 60 340 | Architetto/a ICT | 21-25 |

5 60 440 | ... | ... | ...

5 60 490 | ... | ... | ...

5 60 510 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco delle Classificazioni (Art. 2) - SETTORE OSPEDALIERO E SOCIALE - Personale non ospedaliero

1. Classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Ospedaliero e Sociale» per il sottosettore «Personale non ospedaliero»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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6 10 020 | Esperta/Esperto in assistenza | 10 |

6 10 040 | Educatrice di asilo nido/Educatore di asilo nido | 14 |

6 10 050 | Infermiera diplomata/Infermiera diplomata CRS | 14 |

6 10 070 | Infermiera della salute/Infermiera della salute | 18 | a

6 10 090 | Consulente di gravidanza e sessualità | 18 | a

6 10 110 | Educatrice sessuale/Educatore sessuale | 18 | a

6 10 130 | Collaboratrice sociale/Collaboratore sociale | 13 |

6 10 160 | Assistente sociale | 18-20 | a

6 10 190 | Logopedista | 18-21 | a

6 10 210 | Psicoterapeuta psicomotoria/Psicoterapeuta psicomotorio | 20 | b

6 10 230 | Psicologa/Psicologo | 21-22 | a

6 10 250 | Psicologa specializzata/Psicologo specializzato | 24-25 | a

6 10 270 | Medico a tempo pieno | 27-31 |

6 10 290 | Vice Primaria/Vice Primario | 30-33 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SETTORE OSPEDALIERO E SOCIALE - Cura Dentale Scolastica

1. Classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Ospedaliero e sociale» per il sottosettore «Cura dentaria scolastica»

Codificazioni | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

6 20 010 | Assistente dentale | 09 | a

6 20 020 | Assistente alla cura dentaria scolastica | 09 | a

6 20 030 | Odontoiatra/Dentista | 30 |

6 20 040 | Ortodontista | 31-33 |

6 20 050 | Igienista dentale | 14 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - SETTORE OSPEDALIERO E SOCIALE - Medici

1. Classificazione delle funzioni del personale statale nell'area «Ospedale e Servizi Sociali» per il sottoreparto «Medici»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

--- | --- | --- | ---

6 31 010 | Medico a tempo pieno | 27-31 |

6 31 040 | Primario-Vicedirettore/Primaria-Vicedirettrice | 34-35 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - Farmacisti - Chimici

1. Classificazione delle Funzioni del Personale Statale del Settore «Ospedale e Servizi Sociali» per il Sottosettore «Farmacisti - Chimici»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

6 32 010 | Farmacista | 20-21 |

6 32 030 | Capo Farmacista | 30-33 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - OSPEDALI E SERVIZI SOCIALI - Personale infermieristico

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Assistenza ospedaliera e sociale» per la sottocategoria «Personale infermieristico»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

--- | --- | --- | ---

6 33 020 | Ausiliario/a sociosanitario/a | 06 |

6 33 030 | Assistente di cura | 07 |

6 33 040 | Specialista in economia domestica | 08 |

6 33 050 | Educatore/trice per l'infanzia | 08 | a

6 33 060 | Operatore/trice sociosanitario/a | 11-12 | a

6 33 070 | Infermiere/a FA CRS | 11 | a

6 33 080 | Assistente in salute e sociale | 07 |

6 33 110 | Ostetrica/her | 17 | a

6 33 130 | Infermiere/a diplomato/a I | 12-14 | a

6 33 150 | Infermiere/a | 17 | a

6 33 170 | Infermiere/a con specializzazione | 18-19 | a

6 33 180 | Esperto/a infermieristico/a dipl. SSS FC | 20 | a

6 33 210 | Vicecaporeparto | 19-21 | a

6 33 230 | Caporeparto | 21-23 | a

6 33 260 | Insegnante per cure infermieristiche | 21 | a

6 33 270 | Responsabile della formazione | 22 | a

6 33 310 | Vicecapo dell'assistenza infermieristica di una clinica/reparto | 21-22 | a

6 33 330 | Capo dell'assistenza infermieristica di una clinica/reparto | 23-25 | a

6 33 380 | Capo del servizio infermieristico di una sede FSN | 25-29 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - OSPEDALE E SETTORE SOCIALE - Personale medico-tecnico e terapeutico

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Ospedaliero e Sociale» per il sottosettore «Personale medico-tecnico e terapeutico»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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6 34 040 | Specialista in sterilizzazione/tecnico di sterilizzazione | 05-06 | a

6 34 050 | Assistente di farmacia | 11 | a

6 34 060 | Assistente tecnico in sala operatoria | 06-07 | a

6 34 130 | Terapista occupazionale | 10-12 |

6 34 160 | Assistente di studio medico | 11-12 |

6 34 170 | Tecnico di laboratorio medico | 13-14 | a

6 34 180 | Analista biomedico | 15-16 |

6 34 190 | Massaggiatore | 12 |

6 34 210 | Dietologo | 16 |

6 34 230 | Ergoterapista | 17 | a

6 34 250 | Fisioterapista | 17 | a

6 34 260 | Tecnico di sala operatoria | 16 | a

6 34 270 | Tecnico radiologo | 17 | a

6 34 310 | Tecnico-terapista con formazione specializzata | 18-19 |

6 34 330 | Vicedirettore/rice del capo di un settore medico-tecnico | 18-21 | a

6 34 350 | Direttore/rice di un settore medico-tecnico | 20-23 | a

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - Personale operativo e domestico

1. La classificazione delle funzioni del personale statale nel settore «Ospedali e servizi sociali» per la sottocategoria «Personale operativo e domestico»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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6 35 010 | Venditore/Venditrice | 06-08 |

6 35 090 | Economo/Economa Domestico/a | 17-20 |

6 35 110 | Direttore/Direttrice Operativo/a | 16-20 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Archivio di Stato - Biblioteche - Mediateche

1. La classificazione delle funzioni del personale statale dell'area «Amministrazione» per il sottosettore: «Archivio di Stato - Biblioteche - Mediateche»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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1 50 010 | Assistente bibliotecario/a | 04-06 | a

1 50 070 | Specialista in informazione e documentazione | 08-10 | a

1 50 110 | Bibliotecario/a-Mediatecarlo/a | 15-18 | a

1 50 150 | Bibliotecaria-Mediateca scientifica/Bibliotecario-Mediatecarlo scientifico | 18-20 | b

1 50 190 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Centri Regionali di Collocamento (CRC)

1. L'inquadramento delle funzioni del personale statale del settore «Amministrazione» per il sottosettore: «Centri regionali di collocamento (CRL)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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1 55 010 | Consulente personale CRL | 16-18 | a

1 55 050 | ... | ... | ...

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di classificazione (Art. 2) - AMMINISTRAZIONE - Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali (ICAS)

1. La classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Amministrazione» per il sottosettore: «Istituto Cantonale di Assicurazioni Sociali (ICAS)»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

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1 60 010 | Responsabile amministrativo/a ICAS | 10-12 | a

1 60 020 | Consulente del personale della sezione IV | 16-18 |

1 60 050 | Capo settore ICAS | 16 | a

1 60 060 | Consulente professionale e per l'inserimento | 22 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle Funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Giustizia

1. Classificazione delle funzioni del personale statale del settore «Sicurezza - Giustizia» per il sottosettore «Giustizia»

Codifiche | Funzioni | Classi | Stato

2 10 010 | Sostituto/a presso l'ufficio esecuzioni | 16-20 |

2 10 020 | Uscier/a presso l'ufficio esecuzioni | 14 |

2 10 040 | ... | ... | ...

2 10 060 | Uscier/a presso l'ufficio fallimenti | 11 |

2 10 070 | Sostituto/a presso l'ufficio fallimenti | 20 |

2 10 090 | Capo/a dell'ufficio esecuzioni | 22-26 | a

2 10 110 | Cancelliera/e delle autorità giudiziarie di primo grado | 21-24 | a

2 10 120 | Capo cancelliera/e delle autorità giudiziarie di primo grado | 25-27 |

2 10 130 | Cancelliera/e presso il tribunale cantonale | 23-24 |

2 10 220 | Cancelliera/e-relatore/trice presso il tribunale cantonale | 26-29 |

2 10 320 | Giudice di primo grado | 33 |

ALLEGATO 2 - Classificazione delle funzioni: Elenco di Classificazione (Art. 2) - SICUREZZA - GIUSTIZIA - Gendarmeria

1. Classificazione delle Funzioni del Personale Statale nell'Ambito «Sicurezza - Giustizia» per il Sottosettore «Gendarmeria»

Codifiche | Funzioni | Classi | Status

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2 20 010 | Assistente di Sicurezza Poliziesca Accompagnatore/trice Detenuti | 10-12 | a

2 20 020 | Capo/a Accompagnatore/trice Detenuti di Sicurezza Poliziesca | 15 |

2 20 030 | Assistente per la Sicurezza Pubblica | 10-12 | a

2 20 050 | Poliziotto/a | 16 | a

2 20 070 | Funzionario/a di Polizia Specializzato/a | 17 |

2 20 090 | Capo/a Postazione | 16 | a

2 20 210 | Capo/a Gruppo | 18-20 | a

2 20 230 | Sottufficiale di Polizia Specializzato/a | 20-22 |

2 20 290 | Vicecapo/a Sezione | 21 |

2 20 410 | Capo/a Sezione | 23-24 | a

2 20 430 | Ufficiale di Polizia Specializzato/a | 24-26 |

2 20 440 | Vicecapo/a Sicurezza del Traffico | 24-25 |

2 20 450 | Capo/a Sicurezza del Traffico | 26-28 |

2 20 460 | Vicecapo/a Centro Regionale | 24-25 |

2 20 470 | Capo/a Centro Regionale | 26-28 | a

2 20 490 | Vicecapo/a del Corpo | 29 |

2 20 510 | Capo/a del Corpo | 30-32 |

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Le funzioni elencate nel repertorio di classificazione sono funzioni di riferimento.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Le classi assegnate alle funzioni di riferimento nell'elenco di classificazione sono classi funzionali.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Qualora a una funzione di riferimento siano assegnate più classi funzionali, l'inquadramento all'interno dell'intervallo viene effettuato dal Consiglio di Stato.

2. Tale inquadramento è registrato in linee guida approvate dal Consiglio di Stato e trasmesse alle autorità di assunzione e all'Ufficio del personale e dell'organizzazione.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Ogni posizione lavorativa è assegnata a una funzione di riferimento e a una classe funzionale in conformità con il catalogo di classificazione e le linee guida approvate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Per le modifiche della classificazione secondo il registro di classificazione e le linee guida approvate dal Consiglio di Stato, si applica la procedura ai sensi della BEFR.

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