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122.70.83 CH-FR

Ordinanza concernente le condizioni di pensionamento degli agenti della forza pubblica - Funzionarie e funzionari con poteri di polizia

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Lo Stato delle funzionarie e dei funzionari con poteri di polizia ai sensi di questo regolamento è detenuto da

a) le funzionarie e i funzionari di polizia ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1 lettera a della legge del 15 novembre 1990 sulla polizia cantonale[1];

b) le assistenti e gli assistenti di sicurezza poliziesca armati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del 31 ottobre 2023 sulle ausiliarie e gli ausiliari di polizia della polizia cantonale[2], nonché le loro direttrici e i loro direttori, ad eccezione degli altri assistenti e delle altre assistenti di sicurezza poliziesca il cui armamento può essere approvato dalla comandante o dal comandante conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 del medesimo regolamento[3];

b1) le funzionarie e i funzionari specializzati della polizia giudiziaria armati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del 31 ottobre 2023 sulle ausiliarie e gli ausiliari di polizia della polizia cantonale[4], ad eccezione degli altri funzionari e delle altre funzionarie specializzati della polizia giudiziaria il cui armamento può essere approvato dalla comandante o dal comandante conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 del medesimo regolamento[5];

c) i collaboratori e le collaboratrici dell'istituto penale di Friburgo, incaricati della sorveglianza e dell'assistenza dei detenuti ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 della legge del 7 ottobre 2016 sull'esecuzione delle pene e delle misure[6];

d) le guardie caccia-pesca ai sensi degli articoli 27 e seguenti del regolamento del 9 ottobre 2023 sulla sorveglianza della fauna e della flora, nonché sulla caccia e la pesca (Regolamento di sorveglianza)[7].

Ambito di applicazione

1. Lo status di una funzionaria o di un funzionario con poteri di polizia conferisce il diritto alle prestazioni pensionistiche ai sensi del presente regolamento.

2. Nei contratti di assunzione delle funzionarie e dei funzionari con poteri di polizia sono elencate le prestazioni a cui hanno diritto ai sensi del presente regolamento e l'età pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 3.

3. In caso di perdita dello status di una funzionaria o di un funzionario con poteri di polizia, il diritto alle prestazioni pensionistiche ai sensi del presente regolamento si estingue automaticamente e senza compenso.

### Età Pensionabile

1. L'età massima per il pensionamento dei funzionari e delle funzionarie con poteri di polizia, assunti dal 1° gennaio 2019 e che non beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell'articolo 29c PKG, è fissata a 62 anni.

2. L'età massima per il pensionamento dei funzionari e delle funzionarie con poteri di polizia, assunti prima del 31 dicembre 2018, che al 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 45 anni e che non beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell'articolo 29c PKG, è fissata a 62 anni.

3. L'età massima per il pensionamento dei funzionari e delle funzionarie con poteri di polizia, assunti prima del 31 dicembre 2018, che al 1° gennaio 2022 hanno superato i 45 anni e che beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell'articolo 29c PKG, è fissata a 60 anni.

4. L'età massima per il pensionamento dei titolari della funzione di Capo/a accompagnatore/trice di detenuti e Accompagnatore/trice di detenuti, assunti prima del 31 dicembre 2018, che al 1° gennaio 2022 hanno superato i 45 anni e che beneficiano delle misure transitorie ai sensi dell'articolo 29c PKG, è ora fissata a 62 anni invece dei precedenti 65 anni.

5. A partire dal mese successivo al mese in cui i funzionari e le funzionarie con poteri di polizia raggiungono l'età massima per il pensionamento secondo i paragrafi 1-4, il rapporto di servizio sarà terminato di diritto.

Età Pensionabile

1. Le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia hanno il diritto di andare in pensione volontariamente tra i 58 anni e l'età massima per il pensionamento applicabile a loro secondo l'articolo 3, paragrafi 1-4.

2. In caso di pensionamento volontario tra i 58 e i 60 anni, non è possibile la pensione parziale.

3. Per il pensionamento volontario tra i 60 e i 62 anni, è determinante l'articolo 37 del Regolamento del 17 dicembre 2002 sul personale statale (StPR).

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con funzioni di polizia ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 4.

1. I funzionari e le funzionarie con poteri di polizia ricevono un contributo finanziario dal datore di lavoro Stato per compensare la riduzione tecnica del tasso di conversione secondo gli allegati tecnici del RPP tra l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni secondo lo StPG e l'età massima per il pensionamento di 62 anni.

2. La partecipazione finanziaria consiste in

a) una partecipazione dell'85% al capitale necessario per compensare la riduzione del tasso di conversione tra i 65 anni e l'età massima per il pensionamento di 62 anni;

b) un capitale aggiuntivo pari al 10% della massima rendita semplice AVS tra i 62 e i 65 anni.

3. In caso di pensionamento volontario prima del raggiungimento dei 60 anni di età, la partecipazione finanziaria dello Stato cessa automaticamente e senza compensazione.

4. In caso di interruzione dell'attività inferiore a 10 anni con successiva riassunzione come funzionario o funzionaria con poteri di polizia, la partecipazione finanziaria rimane garantita.

5. Per i funzionari e le funzionarie con poteri di polizia con meno di tredici anni di servizio al raggiungimento dell'età massima per il pensionamento, la partecipazione finanziaria viene calcolata in modo progressivo e proporzionale (1/13 per anno).

6. La partecipazione finanziaria del datore di lavoro Stato viene trasferita alla PKSPF al momento della pensionamento del funzionario o della funzionaria con poteri di polizia dall'autorità di assunzione, la quale inserisce le relative spese nel proprio budget ordinario.

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con funzioni di polizia ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 4.

1. Il capitale totale richiesto per compensare la riduzione del tasso di conversione è calcolato dalla Cassa Pensioni del Personale Statale (CPPS) secondo la seguente formula

Capitale = Patrimonio di vecchiaia x (Tasso di conversione a 65 anni - Tasso di conversione dell'età massima) / (Tasso di conversione dell'età massima)

2. Non sono inclusi nel patrimonio di vecchiaia, in particolare, gli acquisti, i prelievi anticipati e i rimborsi per la promozione della proprietà immobiliare o in seguito a un divorzio, effettuati durante l'intera durata dell'affiliazione alla CPPS.

3. Le prestazioni di libero passaggio di un'altra istituzione di previdenza, datate prima dell'assunzione presso lo Stato, sono assunte invariate dalla CPPS.

4. In caso di nuova assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il nuovo patrimonio di vecchiaia preso in considerazione corrisponde al capitale di libero passaggio al momento della riassunzione.

5. Il tasso di conversione considerato è quello in vigore al momento del pensionamento conforme agli allegati tecnici del RPP.

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con funzioni di polizia ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 4.

1. Il capitale supplementare corrisponde al 10% della rendita massima semplice AVS tra i 62 e i 65 anni ed è calcolato dalla Cassa pensioni del personale statale (PKSPF) secondo la seguente formula

Capitale = (rendita massima semplice AVS / 100 x 10) x 36 mesi x grado medio di occupazione.

2. Il capitale è calcolato in proporzione al grado medio di occupazione degli ultimi sette anni di servizio della funzionaria o del funzionario nel servizio statale. Tuttavia, se il calcolo in considerazione degli ultimi 13 anni risulta più vantaggioso per la collaboratrice o il collaboratore, saranno considerati questi ultimi.

3. Rilevante per il calcolo è la rendita massima semplice AVS valida al momento del pensionamento della funzionaria o del funzionario con poteri di polizia.

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4

1. Il funzionario o la funzionaria con poteri di polizia può, mentre è affiliato al PKSPF, compensare la parte della riduzione del tasso di conversione attuariale che non è finanziata dal datore di lavoro, applicando le appendici tecniche del RPP sugli acquisti.

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 4

1. Il rimborso dell'anticipo AVS concesso dalla PKSPF in applicazione dell'articolo 45 RPP è finanziato dallo Stato fino all'importo del 90% della rendita AVS massima.

Prestazioni di vecchiaia per le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4

1. In caso di pensionamento volontario tra i 58 anni e l'età massima per il pensionamento di 62 anni, lo Stato partecipa al finanziamento del rimborso dell'anticipo AVS concesso dalla PKSPF in applicazione dell'articolo 45 RPP. Le condizioni di questa partecipazione sono disciplinate all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, StPR.

2. La partecipazione al rimborso dell'anticipo AVS ammonta al 90% della pensione massima AVS. Questo importo viene ridotto proporzionalmente al numero di mesi che mancano alla persona al momento dell'ingresso nel pensionamento volontario fino all'età di 60 anni.

Prestazioni per l'età per le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia ai sensi dell'art. 3 comma 3

1. Il rimborso dell'anticipo AVS concesso dalla PKSPF in applicazione dell'articolo 45 RPP è finanziato dallo Stato fino all'importo del 100% della rendita massima AVS.

Prestazioni di pensionamento per le funzionarie e i funzionari con poteri di polizia ai sensi dell'Art. 3 Par. 3

1. In caso di pensionamento volontario tra il 58° e l'età massima pensionabile di 60 anni, lo Stato partecipa al finanziamento del rimborso dell'anticipo AVS concesso dal PKSPF in applicazione dell'articolo 45 RPP. Le condizioni di questa partecipazione sono regolate dall'articolo 37 commi 2 e 3 StPR.

2. La partecipazione al rimborso dell'anticipo AVS ammonta al 90% della pensione AVS massima. Questo importo viene ridotto proporzionalmente al numero di mesi che mancano alla persona al momento del pensionamento volontario fino al compimento dei 60 anni.

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