Ordinanza sull'organo di conciliazione e di arbitrato in materia di conflitti collettivi di lavoro che coinvolgono il personale dello Stato (OOCA) (SSOV)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. L'organo di conciliazione e arbitrato (l'Organo) si occupa di controversie collettive che sorgono tra lo Stato di Friburgo da una parte e le parti sociali riconosciute ai sensi dell'articolo 128 StPG dall'altra parte.
2. La sua composizione è regolata dall'articolo 68a StPG. Le indennità dei suoi membri sono stabilite secondo le disposizioni del regolamento sull'indennità dei membri delle commissioni dello Stato.
1. L'organo si riunisce di norma nei locali del Tribunale Cantonale di Friburgo.
2. La segreteria è gestita dalla cancelleria del Tribunale Cantonale.
1. Le procedure di conciliazione e arbitrato sono gratuite.
1. Le parti non possono adottare misure coercitive come licenziamenti di massa o sciopero prima di aver adito l’organo competente e quest’ultimo abbia constatato il fallimento della conciliazione.
2. Se il tentativo di conciliazione è fallito e le parti decidono di sottoporre la controversia collettiva all'arbitrato dell'organo ai sensi dell'articolo 68a comma 5 StPG, le parti devono astenersi da qualsiasi azione di lotta e aderire alle condizioni della procedura arbitrale.
1. La procedura viene avviata con una richiesta scritta di conciliazione.
1. L'organo verifica d'ufficio la propria competenza.
2. In caso di dubbio, concede alle parti un breve termine per presentare osservazioni.
3. L'organo decide definitivamente sulla propria competenza.
1. L'organo notifica alla controparte la domanda di conciliazione e convoca le parti a una seduta di conciliazione. La seduta di conciliazione si tiene al più tardi dieci giorni dopo la presentazione della domanda di conciliazione o, eventualmente, dopo la decisione dell'organo sulla sua competenza.
2. Le parti possono liberamente designare le loro rappresentanti e i loro rappresentanti. Tuttavia, la presidente o il presidente dell'organo può limitare il numero di persone ammesse alle sedute.
1. L'organo ascolta le parti e cerca di mediare tra di loro.
1. Il procedimento può essere sospeso su richiesta congiunta delle parti, in particolare se esse tentano di raggiungere un accordo.
2. Il procedimento viene riaperto su richiesta della parte che agisce per prima.
1. In caso di assenza di una parte, l'organo convoca una nuova sessione di conciliazione entro dieci giorni.
2. In caso di assenza di una parte a questa sessione, l'organo procede come segue
a) in caso di assenza della parte attrice, la richiesta di conciliazione si considera ritirata e il procedimento viene archiviato come non avente oggetto;
b) in caso di assenza dell'altra parte, viene rilasciato un certificato di fallimento del tentativo di conciliazione.
1. Qualora si raggiunga un'intesa, questa viene registrata in un verbale, che sarà firmato dalle parti nonché dalla presidente o dal presidente. Ogni parte riceve una copia del verbale.
2. Se i rappresentanti delle parti non sono pienamente autorizzati ad approvare l'intesa, la presidente o il presidente concede loro un breve termine per ottenere l'approvazione dell'accordo dalla persona o dalle persone competenti.
1. Con l'accordo sottoscritto dalle parti, il procedimento è concluso.
2. Se non si giunge ad un accordo, l'organo rilascia un certificato sul fallimento del tentativo di conciliazione.
1. Il procedimento sommario ai sensi degli articoli 252-256 del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) si applica mutatis mutandis, fatta salva l'applicazione degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, delle disposizioni relative all'arbitrato secondo gli articoli 353 e seguenti del CPC e dell'articolo 134 della legge sulla giustizia del 31 maggio 2010.
1. Dopo che l'organo è stato adito dalle parti, assegna a ciascuna parte un termine di trenta giorni per la presentazione di una memoria.
2. La memoria deve contenere una esposizione dei fatti, l'indicazione delle prove e le domande dell'azione.
3. L'organo può concedere a ciascuna parte un termine di trenta giorni per consentire una replica scritta alla memoria della controparte.
1. L'accordo arbitrale deve essere stipulato per iscritto.