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Regolamento del personale dello Stato (RPers) - Disposizioni Generali (Art. 2 e 3 StPG) (STPR)

167 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (167)

Art. 1 StPR Art. 2 PRSt Art. 3 StPR Art. 4 StPR - Responsabili del Servizio (Art. 10 StPG) Art. 5 StPR - Quadri Superiori Art. 6 StPR - Uffici Specializzati (Art. 13 StPG) - Organizzazione e Compiti Art. 7 StPR Art. 8 StPR Art. 9 StPR - Disposizioni speciali divergenti da questo regolamento (Art. 8 e 9 StPG) Art. 10 StPR - Linee guida (Art. 12 e 13 StPG) Art. 11 StPR - Dichiarazione (Art. 12 e 13 StPG) Art. 12 StPR Art. 13 StPR - Consulenza e Mediazione (Art. 12 e 13 StPG) Art. 14 CPP Art. 15 StPR - Pubblicazione delle posizioni vacanti (Art. 25 StPG) - In generale Art. 16 StPR Art. 17 StPR Art. 18 StPR - Pubblicazione delle posizioni (Art. 25 StPG) - Pubblicazione Art. 19 StPR - Bando di Concorso (Art. 25 StPG) - Candidature Art. 20 StPR - Esame delle Candidature - In Generale (Art. 26 StPG) Art. 21 StPR Art. 22 StPR Art. 23 RCP Art. 24 StPR Art. 25 StPR - Esame Medico (Art. 28 StPG) - Questionario Art. 26 StPR Art. 27 StPR Art. 29 StPR Art. 31 StPR Art. 32 StPR - Procedura per il rilascio per motivi importanti (Art. 44 StPG) Art. 33 StPR Art. 34 StPR - Indennizzo in caso di soppressione del posto (Art. 47 StPG) - Contratto a tempo indeterminato Art. 34a StPR - Indennizzo per la conservazione dello status quo Art. 35 StPR Art. 36 StPR - Inabilità Permanente al Lavoro (Art. 48 StPG) Art. 37 StPR Art. 37a StPR Art. 37b StPR Art. 38 StPR - Età Massima (Art. 51 StPG) Art. 39 StPR - Collocamento a riposo (Art. 52-54 StPG) Art. 40 StPR Art. 41 StPR Art. 42 StPR - Giorni liberi settimanali (Art. 58 StPG) Art. 43 StPR Art. 44 StPR Art. 45 StPR Art. 46 StPR Art. 47 StPR - Servizio notturno (Art. 58 StPG) Art. 47a StPR Art. 48 StPR Art. 49 StPR - Definizione (Art. 59 StPG) Art. 50 StPR - Limiti (Art. 59 StPG) Art. 51 StPR - Compensazione e Rimborso (Art. 59 e 91 StPG) - In Generale Art. 52 StPR Art. 53 StPR Art. 54 StPR - Definizioni - Servizio di reperibilità Art. 55 PRPP Art. 56 StPR - Limiti Art. 57 StPR - Indennità per il servizio di picchetto Art. 58 StPR Art. 59 StPR Art. 60 StPR - Durata - In generale Art. 61 StPR - Durata - Anno incompleto Art. 62 StPR - Durata - Esecuzione Art. 63 CPP Art. 64 StPR - Momento Art. 65 StPR - Compensazione Finanziaria Art. 66 CPP Art. 67 StPR Art. 67a StPR - Congedo di assistenza Art. 68 StPR - Congedo Breve Retribuito (Art. 118 StPG) - Altri Casi Art. 70 StPR - Congedo Non Retribuito (Art. 120 StPG) Art. 71 CPP Art. 72 StPR Art. 73 StPR - Assenza Aggiuntiva Art. 74 StPR - Comunicazione Preliminare Art. 75 StPR Art. 75a StPR Art. 75b StPR Art. 75c StPR Art. 76 StPR Art. 77 StPR - Accertamento della Malattia Non Attribuibile all'Attività Professionale - Riduzione delle Prestazioni Lavorative Art. 78 StPR - Premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) Art. 79 StPR - Determinazione dell'Incidente o della Malattia Professionale Art. 80 StPR Art. 81 StPR Art. 82 StPR - Congedo di maternità - Personale con contratto a tempo indeterminato Art. 83 StPR - Congedo di maternità - Personale con contratto a tempo determinato Art. 83a StPR Art. 84 StPR Art. 85 StPR - Cessazione del rapporto di lavoro al termine del congedo di maternità Art. 86 StPR - Contributi ai fondi pensione Art. 86a StPR Art. 87 StPR - Durata del Proseguimento dello Stipendio Art. 88 StPR Art. 89 StPR Art. 90 StPR - Pubblicazione (Art. 79 StPG) Art. 91 StPR - Adeguamento al rincaro (Art. 81 StPG) Art. 92 StPR Art. 94 StPR Art. 95 StPR Art. 96 StPR Art. 97 CPP Art. 98 StPR Art. 99 StPR Art. 100 StPR - Adeguamento ad un'intera categoria di personale (Art. 84 StPG) Art. 101 StPR - Disposizione comune (Art. 84 StPG) Art. 102 StPR Art. 103 StPR - Importo e Termine (Art. 88 StPG) Art. 104 StPR Art. 105 StPR Art. 106 StPR - Mancata concessione per altri motivi (Art. 88 e 89 StPG) Art. 107 StPR - Promozione senza cambio di funzione Art. 108 StPR Art. 109 StPR - Cambiamento di Posto Art. 110 StPR - Importo Art. 111 StPR Art. 112 StPR Art. 113 StPR - Valore e Forma Art. 114 StPR - Pagamento in contanti Art. 115 StPR Art. 116 StPR - Rinvio del Regalo di Servizio Art. 117 Coo. Art. 118 StPR Art. 119 StPR Art. 120 CPP Art. 121 StPR - Calcolo e Pagamento Art. 122 StPR Art. 123 StPR - Utilizzo di un Veicolo Privato - Condizioni Generali Art. 124 StPR - Uso di un veicolo privato - Autorizzazione generale Art. 125 CPP Art. 126 StPR - Importo rimborsato - Veicoli privati Art. 127 StPR - Importo compensato - Viaggi in condizioni aggravate Art. 128 StPR Art. 129 StPR - Importo Indennizzato Art. 129a StPR Art. 129b StPR - Indennità per lavoro notturno Art. 130 StPR - Danno al veicolo della dipendente o del dipendente Art. 131 StPR - Danni agli effetti personali della dipendente o del dipendente Art. 131a StPR Art. 132 StPR Art. 133 CPP Art. 134 StPR Art. 135 CPP Art. 136 StPR - Esperti per l'esecuzione della giustizia nelle prigioni Art. 137 StPR Art. 138 StPR Art. 139 StPR - Personale agricolo Art. 140 StPR - Addette e addetti alla manutenzione stradale nonché operai e operaie per la manutenzione stradale - Orario di lavoro e straordinari Art. 141a StPR Art. 142 StPR Art. 143 StPR Art. 144 CPP Art. 145 StPR - Regolamento sul rapporto di lavoro del personale ausiliario e del personale assunto temporaneamente (HPR) - Personale in servizio statale da un anno e oltre Art. 146 StPR Art. 147 StPR - Personale con contratto a tempo determinato e personale a ore Art. 148 StPR - Personale in un rapporto di servizio speciale Art. 149 PrCP Art. 150 StPR Art. 151 StPR Art. 152 StPR - Determinazione dello Stipendio nella Nuova Scala Salariale Generale Art. 153 StPR Art. 154 StPR Art. 155 StPR - Premio di fedeltà (Art. 137 StPG) Art. 155a StPR - Congelamento delle Indennità Art. 156 StPR Art. 157 StPR

Testo normativo (167 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento si applica a tutto il personale statale, e precisamente

a) al personale delle unità amministrative subordinate secondo la legislazione sull'organizzazione dell'amministrazione;

b) al personale delle istituzioni con personalità giuridica propria, salvo particolari disposizioni;

c) al personale delle altre unità assegnate amministrativamente alle direzioni, salvo particolari disposizioni.

2. Questo regolamento contiene le disposizioni necessarie, integrative o derogatorie rispetto allo StPG, per il personale assunto per un periodo inferiore a due anni o con paga oraria.

3. Può essere assunto con paga oraria solo il personale impiegato per un periodo inferiore a tre mesi, o il personale il cui grado medio di occupazione annuale non può essere determinato a causa di significative e imprevedibili fluttuazioni lavorative.

Ambito di applicazione

1. Fatte salve disposizioni speciali nelle leggi speciali corrispondenti, il presente regolamento si applica al personale delle seguenti istituzioni

a) Università;

b) Amministrazione dei mezzi didattici cantonali;

c) Casa penale di Friburgo;

d) ...

e) Grangeneuve;

f) Istituto di assicurazione del bestiame;

g) ospedale di Friburgo;

h) Rete friburghese per la salute mentale;

i) Istituto cantonale di previdenza sociale;

j) Cassa pensioni del personale statale;

k) Alta scuola specializzata della Svizzera occidentale//Friburgo;

l) ...

m) Istituto cantonale per la politica attiva del suolo.

Ordinamento Generale delle Competenze - Autorità

1. Le autorità di nomina ai sensi del presente regolamento sono

a) il Consiglio di Stato per il Cancelliere di Stato o la Cancelliera di Stato, il Vicecancelliere o la Vicecancelliera, i Direttori e le Direttrici degli istituti con personalità giuridica propria (istituti) così come per i capi dei servizi centrali;

b) il Tribunale cantonale per il personale delle cancellerie giudiziarie;

c) le direzioni, gli istituti, la Cancelleria di Stato e la segreteria del Gran Consiglio per le altre categorie di personale, fatti salvi i seguenti punti;

d) il capo dell'ufficio edilizia per il personale addetto alle pulizie assunto per meno di due anni;

e) il capo dell'ufficio delle opere stradali per il personale addetto alla manutenzione stradale assunto per meno di due anni;

f) il capo dell'ufficio foreste e natura per il personale addetto alla gestione forestale assunto per meno di due anni;

g) l'amministratore o l'amministratrice delle vigne statali per il personale operativo delle vigne statali;

h) il capo dell'amministrazione fiscale cantonale per il personale addetto alla raccolta e all'archiviazione dei dati assunto per meno di due anni;

i) il capo dell'ufficio archeologico per il personale addetto ai lavori di scavo assunto per meno di due anni;

j) i direttori e le direttrici scolastici per il personale docente assunto per meno di un anno;

k) i capi dei servizi che hanno facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 9, comma 3 StPG.

2. Restano fatte salve le leggi speciali.

Regolamento Generale sulla Giurisdizione - Autorità

1. I capi delle unità amministrative, che sono direttamente subordinati a una direzione, sono designati in questo regolamento come capi servizio e possiedono le corrispondenti competenze.

2. Un istituto può, d'intesa con la direzione alla quale è assegnato e previo parere dell'Ufficio del personale e dell'organizzazione, designare la persona responsabile di un'unità organizzativa direttamente subordinata come capo servizio.

3. Una direzione o un istituto può, previo parere dell'Ufficio del personale e dell'organizzazione, trasferire a una persona responsabile di un'unità organizzativa subordinata a un capo servizio le competenze di capo servizio.

Ordinamento Generale delle Competenze - Autorità

1. Quadri superiori ai sensi degli articoli 8 lett. c e d della legge di procedura penale (StPG) sono i quadri dirigenziali dello Stato, ossia

a) i direttori e le direttrici di istituzioni con personalità giuridica propria;

b) i capi e le cape delle unità amministrative subordinate o assegnate amministrativamente.

2. Le direzioni e le istituzioni designano i propri quadri superiori sulla base delle linee guida del Servizio del personale e dell'organizzazione, approvate dal Consiglio di Stato, e ne informano il Servizio del personale e dell'organizzazione. A tal fine, fanno riferimento alla natura e all'entità delle responsabilità e delle competenze decisionali attribuite ai dipendenti in relazione a

a) la direzione di un'istituzione, un'unità amministrativa o un'unità organizzativa di grandi dimensioni;

b) la gestione di un settore specializzato in funzione di staff;

c) la conduzione di un importante progetto strategico.

3. I quadri superiori dello Stato ai sensi del comma 1 e i quadri superiori delle direzioni e delle istituzioni ai sensi del comma 2 possono essere ascoltati su affari di cui sono competenti. Essi svolgono particolari percorsi di formazione sulla leadership e sul management. A seconda degli affari, tutti o parte di essi possono essere convocati ad una conferenza dal Consiglio di Stato, da una direzione o da un'istituzione.

Regolamento Generale sulla Giurisdizione - Autorità

1. Le unità specialistiche sono le unità specialistiche per la gestione del personale create e organizzate nelle direzioni e negli istituti secondo l'articolo 13 StPG.

2. I compiti delle singole unità specialistiche sono regolati da un accordo tra la direzione a cui appartengono e l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione. Gli accordi sono approvati dal Consiglio di Stato.

3. Fino a quando l'unità specialistica non è formata e non è in grado di svolgere i compiti assegnati in base all'accordo, l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione detiene le competenze assegnate all'unità specialistica secondo questo regolamento.

Ordinamento Generale delle Competenze - Autorità

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione riunisce i responsabili dei servizi specialistici in una conferenza dei servizi specialistici.

2. Gli obiettivi della conferenza dei servizi specialistici sono

a) il coordinamento delle attività in termini organizzativi, finanziari e nel campo dell'informatica;

b) la collaborazione nello sviluppo di strumenti per la gestione del personale e nell'elaborazione dei relativi manuali;

c) la partecipazione alla redazione di rapporti, pareri e proposte dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione destinati al Consiglio di Stato, purché siano di interesse comune.

3. La partecipazione dei responsabili dei servizi specialistici alla conferenza dei servizi specialistici è obbligatoria.

Ordinamento Generale della Competenza - Compiti Generali

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione è responsabile dell'elaborazione delle disposizioni regolamentari relative al personale.

2. Le disposizioni che riguardano esclusivamente il personale di un'unità amministrativa o categorie specifiche di personale, vengono elaborate dalla direzione o istituzione competente su richiesta del servizio specializzato in collaborazione con l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione.

3. ...

4. Il personale viene consultato ai sensi degli articoli 123 e 128 StPG.

Ordinamento generale della giurisdizione - Compiti generali

1. L'autorità di emanare disposizioni speciali che derogano a questo regolamento spetta al Consiglio di Stato. Tuttavia, se tali disposizioni riguardano l'orario di lavoro, esse sono emanate dalla direzione o dall'ente competente. Il Consiglio di Stato approva queste disposizioni previa consultazione dell'Ufficio per il personale e l'organizzazione. Resta salvo il diritto del personale alla consultazione.

Ordinamento generale della giurisdizione - Compiti generali

1. L'autorità di emanare direttive per la gestione del personale spetta all'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione. Tuttavia, le unità specializzate possono emettere direttive per il personale di cui è affidata loro la gestione, soggette al parere dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione e all'approvazione della direzione o dell'istituto.

Ordinamento Generale della Competenza - Compiti Generali

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione esprime il proprio parere sulle decisioni prese dalle autorità di assunzione che riguardano un dipendente, nonché in tutti i casi espressamente previsti dal presente regolamento.

2. All'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione viene inviata una copia delle decisioni.

3. L'accordo concluso con un ufficio specializzato, in particolare l'ufficio di un'istituzione, ai sensi dell'Articolo 6, può prevedere che le competenze descritte al paragrafo 1 per l'emissione di pareri siano parzialmente delegate. In questo caso, l'accordo deve specificare in quali circostanze la copia delle decisioni deve essere inviata all'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione.

4. Se la decisione non corrisponde al parere o alle linee guida dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione, quest'ultimo informa il Consiglio di Stato.

Ordinamento Generale della Competenza - Compiti Generali

1. Le informazioni che riguardano tutto il personale sono trasmesse dall'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione tramite Internet/Intranet, invio postale o circolari alle unità specialistiche. In caso di trasmissione tramite circolari, le unità specialistiche trasmettono le informazioni alle unità amministrative, le quali ne garantiscono la diffusione al personale.

2. Anche le associazioni professionali e i sindacati vengono informati.

Ordinamento Generale delle Competenze - Compiti Generali

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione può contattare direttamente una dipendente o un dipendente nello svolgimento dei suoi compiti. Questo vale anche per le unità specializzate per il personale di loro competenza.

2. Ogni dipendente può rivolgersi all'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione o all'unità specializzata competente per ottenere informazioni e consulenze, e può richiedere, se necessario, un colloquio, in particolare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Restano in ogni caso riservati il regolamento sul mobbing e sui problemi interpersonali sul posto di lavoro, nonché le disposizioni relative al Fondo Sociale.

Procedura di Assunzione

1. L'assunzione di un'impiegata o di un impiegato può avvenire solo se la posizione da occupare è prevista nel bilancio preventivo o se essa è coperta sia dal punto di vista finanziario che dal quadro organico secondo il regolamento sulla gestione dei posti.

2. Se un titolare di posto è assente dal lavoro per malattia o infortunio, congedo di maternità, congedo di paternità o congedo di adozione, l'assunzione di una sostituta o di un sostituto può avvenire anche quando la sostituzione non è coperta finanziariamente o dal quadro organico. Di norma, per questo è necessario rispettare una vacanza di due mesi del posto.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale docente e il personale infermieristico.

Procedura di Assunzione

1. Le posizioni aperte sono generalmente pubblicizzate sia internamente che esternamente.

2. L'autorità di assunzione può, sulla base di linee guida amministrative o su richiesta dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione, rinunciare alla pubblicazione esterna, nel caso in cui si preveda che una posizione aperta venga occupata tramite uno spostamento interno o una promozione interna. In tal caso, la pubblicazione interna può essere limitata alle unità amministrative interessate.

3. Per le posizioni aperte che devono essere occupate per meno di un anno, l'autorità di assunzione può rinunciare completamente alla pubblicazione.

Procedura di Assunzione

1. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione redige un elenco delle società di reclutamento del personale i cui servizi possono essere utilizzati dalle autorità di assunzione ai sensi del comma 2; stabilisce le condizioni di comune accordo con queste società.

2. Se un'autorità di assunzione desidera usufruire dei servizi di una società di reclutamento, deve ottenere il parere dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione. Se un'autorità di assunzione ricorre regolarmente ai servizi di una determinata società di reclutamento per la quale l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione ha già espresso un parere, è sufficiente informare di volta in volta l'Ufficio.

3. Per funzioni speciali, le autorità di assunzione interessate redigono autonomamente l'elenco delle società di reclutamento con cui intendono collaborare e stabiliscono anche le condizioni. Trasmettono questi elenchi all'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione.

4. I costi aggiuntivi sono a carico del bilancio dell'autorità di assunzione.

Procedura di Assunzione

1. Un posto viene messo a concorso non appena è determinato il momento a partire dal quale esso sarà libero.

2. Il concorso avviene sotto forma di un annuncio che menziona in particolare il posto da occupare, i requisiti del posto e il termine per la presentazione delle candidature. L'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione emette direttive amministrative per la redazione del testo dell'annuncio.

3. Salvo disposizioni particolari per le istituzioni e per determinate categorie di personale, l'autorità competente per l'assunzione trasmette l'annuncio di posto vacante all'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione, che verifica se il posto è previsto nel preventivo ai sensi dell'articolo 14.

Procedura di Assunzione

1. L'annuncio di lavoro esterno viene pubblicato su Internet sul sito web dello Stato di Friburgo. Può essere pubblicato anche sul sito web dell'istituto o dell'unità amministrativa interessata o, a seconda della tipologia del posto da coprire, anche in altri portali di lavoro o mezzi elettronici.

2. L'annuncio di lavoro esterno può essere pubblicato, a seconda della natura del posto da coprire e della situazione del mercato del lavoro, sui giornali o su riviste specializzate. I giornali vengono scelti in base alla loro copertura geografica, al target di lettori, alla frequenza di pubblicazione e ai costi.

3. L'annuncio di lavoro interno, rivolto a tutto il personale, viene diffuso tramite Internet/Intranet e circolari. Se l'annuncio di lavoro interno è limitato a una o più specifiche unità amministrative, tutti i dipendenti delle unità amministrative interessate vengono informati sull'annuncio di lavoro.

Procedura di Assunzione

1. Le domande di candidatura devono essere indirizzate all'autorità competente per l'assunzione o al suo ufficio specializzato. La destinataria elabora un elenco delle domande di candidatura.

2. Le candidature presentate tramite Internet/Intranet verranno prese in considerazione solo se tale possibilità è stata espressamente indicata nel testo dell'annuncio. I rischi dell'invio della posta elettronica sono a carico, in ogni caso, della mittente o del mittente.

Procedura di Assunzione

1. L'autorità di assunzione esamina le domande pervenute o ne incarica l'esame alla responsabile o al responsabile del servizio.

2. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione emana le linee guida per la gestione delle candidature e la valutazione dell'idoneità delle candidate e dei candidati. Le linee guida tengono conto dei principi della politica del personale in merito alla promozione della parità di opportunità tra donne e uomini e alla promozione del bilinguismo. Inoltre, l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione mette a disposizione strumenti per la definizione dei requisiti della posizione pubblicizzata e per la valutazione dell'idoneità della candidata o del candidato. Può essere coinvolto nella valutazione delle candidature.

3. La responsabile o il responsabile del servizio, la o il responsabile dell'unità specialistica e la o il diretto superiore partecipano alla selezione. Essi esprimono quindi il loro parere.

4. Se vengono utilizzati i servizi di un'azienda specializzata nella selezione di candidate e candidati, si applica l'articolo 16 per analogia.

Procedura di Assunzione

1. Durante l'esame di una domanda per una posizione dirigenziale superiore, vengono effettuati un test di idoneità aggiuntivo (ad esempio, un test della personalità) e un controllo di sicurezza. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione emana le linee guida per lo svolgimento del test di idoneità aggiuntivo e per il controllo di sicurezza, che devono rispettare i principi della protezione dei dati.

2. In aggiunta ai casi previsti al paragrafo 1, l'autorità di assunzione può, previa consultazione dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione, effettuare un test di idoneità nell'esaminare la domanda, se la funzione lo richiede.

3. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, un controllo di sicurezza viene effettuato nel valutare le candidature per una funzione che espone a rischi particolari in materia di sicurezza dello Stato o dal punto di vista finanziario.

4. Se una persona, per la cui funzione è previsto lo svolgimento di un test o un controllo ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, non acconsente, la sua candidatura non verrà presa in considerazione. I dati raccolti nell'ambito di questi test e controlli vengono comunicati al candidato o alla candidata.

5. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione fornisce alle autorità di assunzione un elenco delle aziende abilitate a svolgere un test di idoneità in base alla natura della funzione.

Procedura di Assunzione

1. L'autorità di assunzione trasmette all'Ufficio del personale e dell'organizzazione l'elenco delle candidature e il nome della persona selezionata. Per le assunzioni nella classe salariale 25 e superiore, allega un breve rapporto sulla scelta effettuata.

2. L'Ufficio del personale e dell'organizzazione verifica la correttezza della procedura ed esprime il proprio parere. Il parere può essere negativo solo se

a) l'Ufficio del personale e dell'organizzazione ha rilevato irregolarità nel procedimento o ha constatato che le sue direttive non sono state rispettate, oppure

b) il profilo della candidata o del candidato non corrisponde evidentemente al profilo richiesto per la posizione, oppure

c) nella selezione della candidata o del candidato vi sono stati motivi discriminatori, oppure

d) lo stipendio richiesto dall'autorità di assunzione non è conforme alla legge.

3. In caso di parere negativo, l'Ufficio del personale e dell'organizzazione informa il Consiglio di Stato.

4. Con il consenso delle persone interessate, l'autorità di assunzione trasmette all'Ufficio del personale e dell'organizzazione i documenti di candidatura di massimo tre persone respinte, che potrebbero essere di interesse per lo Stato come datore di lavoro.

5. Al termine del procedimento di assunzione, l'autorità di assunzione o il suo ufficio specializzato informa le candidate e i candidati non selezionati.

6. Restano salve le competenze degli uffici specializzati nell'applicazione degli articoli 6 e 11 paragrafo 3, nonché le disposizioni speciali per alcune categorie di personale.

Procedura di Assunzione

1. Il contratto scritto è redatto dall'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione. Viene firmato dall'autorità di assunzione e consegnato alla persona assunta in tre copie, corredate da un esemplare delle disposizioni legali e regolamentari e del capitolato d'oneri.

2. La persona assunta invia un esemplare da lei firmato all'autorità di assunzione e uno all'ufficio competente per il pagamento degli stipendi.

3. In applicazione dell'articolo 6, il contratto può essere redatto dall'ufficio competente sulla base delle direttive amministrative dell'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione.

4. In caso di contratto verbale ai sensi dell'articolo 30 comma 3 StPG, il contratto si considera concluso sulla base di dichiarazioni di volontà coincidenti. Di regola, l'autorità di assunzione conferma il contratto per iscritto alcuni giorni dopo la conclusione del contratto.

Procedura di Assunzione

1. Il contratto scritto indica in particolare

a) la funzione esercitata e l'ufficio di servizio al quale il dipendente o la dipendente è assegnato;

b) il grado di occupazione;

c) l'eventuale indicazione che la posizione ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 non è garantita o è garantita solo parzialmente;

d) la data di inizio dell'impiego;

e) la classe e il livello salariale;

f) il saldo delle ferie per l'anno in corso;

g) la durata del periodo di prova e la data della concessione del prossimo aumento salariale annuale;

h) l'obbligo di compilare il questionario sanitario e, se del caso, di sottoporsi a una visita medica complementare, nonché la riserva sui risultati del questionario e delle conclusioni dell'esame medico complementare;

i) l'indirizzo dell'ufficio competente per la busta paga della persona impiegata;

j) l'adesione al fondo pensione del personale statale;

k) eventuali condizioni contrattuali particolari, in particolare i termini di preavviso per il personale con contratto a tempo determinato o con un impiego senza garanzia del posto.

Procedura di Assunzione

1. L'esame medico è obbligatorio se la candidata o il candidato viene assunto per una durata di almeno un anno.

2. Esso avviene sulla base di un questionario sanitario, che viene consegnato alla candidata o al candidato al più tardi con il contratto di assunzione.

Procedura di Assunzione

1. La persona assunta compila il questionario sanitario e lo invia quindi al medico di fiducia dello Stato.

2. Il medico di fiducia determina entro un mese dal ricevimento del questionario se è necessaria un'ulteriore visita medica e se la persona assunta può svolgere l'attività prevista. Egli comunica la diagnosi all'autorità di assunzione e alla persona assunta.

3. Un'eventuale ulteriore visita medica avviene presso un medico generico, internista o chirurgo a libera scelta, con licenza di esercizio della professione nel Cantone di Friburgo.

Procedura di Assunzione

1. Se lo stato di salute della persona assunta non permette di svolgere in modo permanente l'attività prevista, il contratto diventa nullo.

2. L'autorità di assunzione informa la persona assunta immediatamente per iscritto.

3. Gli effetti dell'assunzione cessano al ricevimento di tale notifica o, se la persona assunta ha già preso servizio, alla fine della settimana seguente al ricevimento della notifica.

4. Una falsa dichiarazione sullo stato di salute costituisce un motivo importante di licenziamento ai sensi dell'articolo 44 StPG e dell'articolo 32 di questo regolamento.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La procedura di risoluzione del contratto può essere avviata solo dopo che alla dipendente o al dipendente è stata consegnata una lettera di ammonimento firmata dalla direttrice o dal direttore del servizio.

2. La lettera di ammonimento specifica i difetti riscontrati, le miglioramenti attesi e un termine ragionevole per porre rimedio a tali difetti.

2bis. La dipendente o il dipendente può entro dieci giorni richiedere per iscritto e motivando la richiesta, una revisione della lettera di ammonimento. L'autorità preposta all'assunzione risponde per iscritto con una motivazione sommaria.

3. Se al termine del periodo fissato nella lettera di ammonimento i difetti riscontrati persistono, l'autorità preposta all'assunzione o la persona da essa designata avvia la procedura di risoluzione del contratto ed eventualmente conduce le indagini necessarie per completare il dossier.

4. Prima che l'autorità preposta all'assunzione o la persona da essa designata prenda una decisione, essa ascolta, in conformità con il diritto di essere ascoltati, la persona interessata principalmente in forma orale e le assegna un termine per prendere visione del dossier e per la presentazione scritta di osservazioni.

5. Dopo la scadenza del termine per la visione del dossier, l'autorità preposta all'assunzione prende la sua decisione. La decisione può consistere in

a) una risoluzione del contratto con un termine di preavviso di tre mesi alla fine di un mese in conformità all'articolo 37 StPG;

b) un trasferimento ai sensi dell'articolo 34 parag. 1 lett. d StPG;

c) l'invio di una nuova lettera di ammonimento;

d) la rinuncia all'adozione di una misura.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato termina di diritto con la scadenza del contratto.

2. Se il contratto prevede una cessazione anticipata ed è stipulato per una durata inferiore a due anni, il rapporto di lavoro può essere risolto dal datore di lavoro in qualsiasi momento, con un preavviso di una settimana alla fine di una settimana nei primi due mesi e con un preavviso di un mese alla fine di un mese a partire dal terzo mese.

3. Se il contratto è stipulato per una durata di due anni o più, la risoluzione anticipata ordinaria è possibile solo se espressamente previsto nel contratto e alle condizioni stabilite dall'articolo 29.

4. Il rapporto di lavoro del personale a salario orario termina automaticamente nel momento stabilito nel contratto. In caso di contratto eccezionalmente stipulato a tempo indeterminato secondo l'articolo 1 comma 3 in fine, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento nel rispetto dei periodi di preavviso di cui al comma 2. A partire dal decimo anno di servizio, può essere risolto con un preavviso di tre mesi alla fine di un mese.

5. ...

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. Il procedimento di licenziamento può essere avviato non appena ci siano indicazioni serie di un motivo di licenziamento.

2. A seconda della natura del motivo presunto e se il rapporto di fiducia con la collaboratrice o il collaboratore non è irrevocabilmente compromesso, l'autorità di assunzione invia alla collaboratrice o al collaboratore in questione una lettera di ammonimento.

3. Prima che l'autorità di assunzione o la persona da essa designata prenda il suo decisione, ascolta, secondo il diritto all'audizione, la persona interessata principalmente in modo orale e le concede un termine per consultare il dossier e per la presentazione scritta di osservazioni.

4. Alla scadenza del termine, l'autorità di assunzione prende la sua decisione, che può consistere nella risoluzione immediata del rapporto di servizio o in un'altra misura adeguata come un trasferimento, oppure nella rinuncia a una misura.

5. Se il motivo è dimostrato in anticipo (ad es. quando qualcuno viene colto in flagrante) o se la collaboratrice o il collaboratore ammette i fatti contestati, l'autorità di assunzione pronuncia il licenziamento immediatamente dopo aver ascoltato la collaboratrice o il collaboratore.

6. Il licenziamento diventa definitivo dopo che la decisione è stata ricevuta dalla collaboratrice o dal collaboratore.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Sono considerati abolizione di una posizione

a) l'abolizione totale o parziale di una posizione garantita dal contratto di assunzione;

b) la modifica permanente e sostanziale del mansionario della titolare o del titolare di una posizione garantita dal contratto di assunzione;

c) l'abolizione di una posizione non garantita, quando avviene dopo sette anni di servizio consecutivi prestati dalla titolare o dal titolare di tale posizione;

d) la riduzione del numero delle ore di insegnamento di un'insegnante o di un insegnante rispetto al numero di ore di insegnamento garantito dal contratto di assunzione;

e) la riduzione significativa del numero di ore di insegnamento, che non sono garantite nel contratto di assunzione di un'insegnante o di un insegnante, rispetto alla media delle ore di insegnamento regolarmente assunte durante sette anni scolastici consecutivi.

2. Al più tardi nel momento in cui l'abolizione di una posizione è decisa, l'autorità di assunzione trasmette il fascicolo della persona interessata all'ufficio competente e, se necessario, all'Ufficio del personale e dell'organizzazione, che lo mette in circolazione ai fini di una nuova assunzione.

3. Sei mesi prima che la posizione venga effettivamente abolita, il rapporto di servizio viene risolto condizionalmente, se alla persona interessata non può già essere garantita una nuova assunzione in quel momento.

4. Prima della risoluzione del rapporto di servizio, la persona interessata viene ascoltata dall'ufficio competente o dalla responsabile del servizio o dal capo servizio. La persona interessata può richiedere un'audizione presso l'autorità di assunzione. La persona interessata deve essere informata di questa possibilità durante la prima audizione.

5. In caso di abolizione parziale della posizione, la risoluzione del rapporto di servizio si riferisce solo alla parte della posizione abolita.

6. Si riservano le disposizioni applicabili al personale docente, in particolare in caso di assunzione part-time.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. L'indennità in caso di soppressione del posto ammonta, in caso di licenziamento

a) a una settimana di stipendio (compresa la tredicesima mensilità), qualora il dipendente o la dipendente all'atto della soppressione del posto abbia meno di 30 anni o abbia prestato servizio per meno di 3 anni;

b) al triplo dello stipendio mensile (compresa la tredicesima mensilità), qualora il dipendente o la dipendente all'atto della soppressione del posto abbia un'età compresa tra il 30º e il 40º anno compiuto;

c) al quintuplo dello stipendio mensile (compresa la tredicesima mensilità), qualora il dipendente o la dipendente all'atto della soppressione del posto abbia un'età compresa tra il 40º e il 50º anno compiuto;

d) al sestuplo dello stipendio mensile, qualora il dipendente o la dipendente all'atto della soppressione del posto abbia compiuto il 50º anno di età.

2. L'importo previsto al comma 1 è aumentato di uno stipendio mensile (compresa la tredicesima mensilità) per ogni quattro anni di servizio prestati.

3. In caso di trasferimento in luogo del licenziamento, il dipendente o la dipendente ha diritto a un'indennità calcolata secondo i commi 1 e 2 e sulla base della differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio.

4. L'articolo 38 rimane riservato.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Se a una dipendente o a un dipendente viene assegnato un posto in una funzione inserita in una classe inferiore, lo Stato garantisce il livello salariale delle dipendenti e dei dipendenti di oltre 55 anni fino alla cessazione del loro rapporto di servizio attraverso un’indennità di mantenimento del livello retributivo.

2. La funzione offerta alla dipendente o al dipendente deve essere accettabile. Si considera accettabile se la classe salariale proposta non è inferiore di più di 4 classi rispetto alla precedente.

3. L’indennità di mantenimento del livello retributivo corrisponde alla differenza tra lo stipendio precedente, maggiorato della tredicesima mensilità, e il nuovo stipendio, anch’esso maggiorato della tredicesima mensilità.

4. L’indennità è pagata mensilmente e corrisponde a un dodicesimo dell'importo calcolato secondo il paragrafo 3.

5. L’indennità non è adeguata al caro vita.

6. Essa è assicurata presso la cassa pensioni del personale statale.

7. In caso di promozione o successivo cambio di mansione, l’indennità di mantenimento del livello retributivo viene sospesa. Nell'assegnazione del nuovo stipendio, che avviene secondo gli articoli 107-109, tale indennità non è considerata. Tuttavia, se in caso di promozione il nuovo stipendio non raggiunge lo stipendio precedente più l’indennità di mantenimento del livello retributivo, l’indennità è erogata fino all'importo della differenza.

8. L’Ufficio del personale e dell’organizzazione esprime il proprio parere sulla concessione dell’indennità di mantenimento del livello retributivo.

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. I collaboratori e le collaboratrici con contratto a tempo determinato non hanno diritto a un'indennità in caso di soppressione del loro posto, se ciò avviene alla scadenza prevista contrattualmente.

2. In caso di soppressione di un posto prima della scadenza del contratto e in assenza di una possibilità di risoluzione anticipata prevista contrattualmente, l'indennità è concessa ai sensi dell'articolo 34. Tuttavia, essa non può superare lo stipendio che il collaboratore o la collaboratrice avrebbe potuto percepire fino alla scadenza contrattualmente stabilita.

Cessazione del rapporto di lavoro

1. In caso di incapacità lavorativa permanente a causa di malattia o infortunio, l'ufficio competente informa, due mesi prima della scadenza dei 365 giorni di assenza totale o parziale per incapacità lavorativa, la dipendente o il dipendente che il rapporto di lavoro verrà terminato di diritto. L'articolo 84 resta altrimenti riservato.

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. Con l'accordo dell'autorità di assunzione, il dipendente può andare parzialmente in pensione, a condizione che il grado minimo di impiego presso lo Stato resti al 40%. La pensione parziale può essere effettuata in due fasi, ma il grado minimo di impiego deve essere rispettato. Nell'interesse del datore di lavoro, con il consenso del dipendente, può essere concordato un grado minimo di impiego inferiore al 40%.

2. In caso di pensionamento completo o di pensionamento parziale approvato dall'autorità di assunzione, lo Stato partecipa al rimborso del capitale anticipato AHV concesso dalla cassa pensioni del personale statale, a condizione che il dipendente abbia lavorato al servizio dello Stato per almeno 13 anni e che il suo comportamento abbia soddisfatto i requisiti della funzione svolta.

3. Se l'attività lavorativa presso lo Stato è stata interrotta per più di dieci anni, gli anni di lavoro precedenti all'interruzione non vengono considerati.

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. La partecipazione dello Stato corrisponde al massimo al 90% della pensione massima mensile dell'AVS moltiplicata per 60 mesi.

2. In caso di pensionamento completo a partire dal compimento del 60º anno di età, la partecipazione dello Stato corrisponde al 90% della pensione massima dell'AVS. Questa partecipazione viene versata fino a quando l'età per la pensione AVS viene raggiunta o sorge il diritto a una pensione AI.

3. Se il pensionamento avviene prima del compimento del 60º anno di età, l'importo massimo ai sensi del comma 1 viene ridotto proporzionalmente per ogni mese di anticipo.

4. In caso di pensionamento parziale, la partecipazione dello Stato viene adeguata al grado di pensionamento secondo i commi 2 e 3.

5. Per il calcolo proporzionale della partecipazione dello Stato è determinante anche il grado medio di occupazione della dipendente o del dipendente negli ultimi 7 anni di lavoro presso lo Stato. Tuttavia, se il calcolo considerando gli ultimi 13 anni risulta più vantaggioso per la dipendente o il dipendente, questi vengono presi in considerazione.

6. Le modalità di pagamento per la partecipazione al rimborso dell'anticipo AVS alla cassa pensioni dello Stato sono stabilite nella legislazione sulla cassa pensioni del personale statale.

Cessazione del rapporto di servizio

1. Se è nell'interesse del datore di lavoro, in particolare in caso di carenza di personale, le dipendenti e i dipendenti in pensionamento completo o parziale possono essere riassunti, con il loro consenso, per una durata determinata.

2. Se l'attività lavorativa ripresa corrisponde a più di un impiego a tempo pieno di 1 mese per anno di calendario o scolastico, il salario della dipendente o del dipendente viene generalmente ridotto di un importo pari alla partecipazione fissata dallo Stato al rimborso dell'anticipo AVS prima della riassunzione.

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. L'età massima per il pensionamento è fissata a 65 anni. Il comma 2 rimane riservato.

2. Il dipendente o la dipendente può richiedere di rimanere in servizio oltre l'età massima di 65 anni fino al compimento del 67° anno di età. La domanda deve essere presentata all'autorità di assunzione almeno sei mesi prima del compimento del 65° anno di età. L'autorità di assunzione può rifiutare il consenso se ritiene che la prosecuzione del servizio sia sfavorevole per il funzionamento del servizio o lo sviluppo delle sue attività.

3. Restano salve le disposizioni particolari per le categorie di personale per le quali viene stabilita un'età massima inferiore o superiore.

**Cessazione del Rapporto di Lavoro**

1. Potrà essere disposta una parziale collocazione a riposo fino a un massimo del 60% o una collocazione a riposo completa.

2. Lo Stato eroga ai dipendenti collocati a riposo le seguenti prestazioni, con riserva del comma 4

a) in caso di collocazione a riposo prima del raggiungimento dell'età legale AVS, una partecipazione al rimborso dell'anticipo AVS secondo l'articolo 37a;

b) in caso di collocazione a riposo prima del compimento del 60º anno di età, il riscatto della riduzione tecnica secondo la legge sulla cassa pensioni del personale statale.

3. Se la collocazione a riposo è conseguenza di una cattiva condotta, le prestazioni dello Stato possono essere ridotte o soppresse.

4. In caso di collocazione a riposo per soppressione del posto, lo Stato eroga le stesse prestazioni previste dal comma 2. Tuttavia, la partecipazione al rimborso dell'anticipo AVS ammonta, nel caso di un posto a tempo pieno, al 100% della pensione AVS massima. Queste prestazioni sostituiscono l'indennizzo ai sensi dell'articolo 34.

5. In caso di collocazione parziale a riposo, le prestazioni dello Stato sono in ogni caso adeguate proporzionalmente alla corrispondente percentuale.

Orario di lavoro e assenze - Durata del lavoro (Art. 58 StPG)

1. La durata settimanale del lavoro è di 42 ore.

2. Le disposizioni sui modelli di orario di lavoro nel regolamento sull'orario di lavoro del personale statale, nonché le disposizioni particolari per certe categorie di personale, rimangono riservate.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. L'orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni.

2. Sono fatte salve le disposizioni speciali per certe categorie di personale.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. I giorni liberi settimanali sono il sabato e la domenica.

2. Se la funzione della dipendente o del dipendente lo richiede e il capitolato d'oneri lo prevede, possono essere designati come giorni liberi altri giorni della settimana, generalmente consecutivi; almeno una volta al mese uno di essi deve essere la domenica.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Giorni di assenza dal lavoro ai sensi del presente regolamento sono

a) i giorni festivi legali, ovvero Capodanno, Venerdì Santo, Ascensione, Corpus Domini, Assunzione di Maria, il 1º agosto, Ognissanti, Immacolata Concezione e Natale;

b) il 2 gennaio, il Lunedì di Pasqua, il Lunedì di Pentecoste, il 26 dicembre e i pomeriggi del 1º maggio e del 24 dicembre.

2. Se Natale e Capodanno cadono di martedì o sabato, i giorni precedenti a queste due festività sono considerati non lavorativi.

3. Il giorno precedente alle festività, l'orario di lavoro termina alle ore 16.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Le collaboratrici e i collaboratori, la cui funzione lo richiede e il cui mansionario lo prevede, possono essere obbligati a svolgere una parte del loro orario ordinario di lavoro durante i giorni di riposo.

2. Il lavoro svolto durante un intero o mezzo giorno di riposo sarà compensato con un periodo di ferie di pari durata.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Le unità amministrative istituiscono dispositivi di rilevazione del tempo elettronici o meccanici.

2. Nell'amministrazione si applicano i seguenti modelli di orario di lavoro: orario flessibile, orario parzialmente prescritto e orario completamente prescritto.

3. ...

4. I dettagli di questi orari di lavoro sono oggetto di un regolamento separato.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Se la funzione lo richiede e il capitolato d'oneri lo prevede, l'orario di lavoro della dipendente o del dipendente può essere interamente stabilito.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Le collaboratrici e i collaboratori, la cui funzione lo richiede e il cui capitolato d'oneri lo prevede, possono essere obbligati a svolgere una parte del loro orario di lavoro ordinario in turno notturno.

2. È definito turno notturno quel lavoro svolto tra le ore 20:00 e le ore 6:00. Resta riservato l'articolo 47a.

3. Il passaggio tra lavoro diurno e notturno è stabilito in conformità con le disposizioni di legge federali e entrerà in vigore progressivamente, entro e non oltre il 1° gennaio 2012.

4. Restano riservate le disposizioni particolari per certe categorie di personale.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Il lavoro svolto durante la notte tra le 23:00 e le 6:00 viene compensato al 115%.

1. Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orario di Lavoro Ordinario Please note that the formatting and numbering align with your request.

1. Il lavoro svolto durante la notte, in un giorno festivo o in un giorno di riposo dà diritto a compensi, il cui ammontare è indicato nell'appendice 3 di questo regolamento.

2. Per le ore di lavoro svolte nella notte precedente un giorno festivo o un giorno di riposo, i compensi sono cumulati.

**Orario di lavoro e assenza - Lavoro straordinario**

1. Si considerano straordinari le ore di lavoro effettuate su disposizione o con l'espresso consenso del superiore, oltre l'orario di lavoro ordinario.

2. Il regolamento sull'orario di lavoro flessibile e fisso stabilisce, per il personale con orario di lavoro a scelta libera, cosa è considerato come orario di lavoro ordinario e cosa come lavoro straordinario.

**Orario di lavoro e assenza - Lavoro straordinario**

1. Nessuna dipendente e nessun dipendente può essere obbligato a svolgere più di 120 ore di straordinario per anno solare.

2. Il lavoro straordinario può essere esteso alla notte, alla domenica o a un giorno libero solo con il consenso della dipendente o del dipendente oppure se previsto dal capitolato delle mansioni.

**Orario di lavoro e assenza - Lavoro straordinario**

1. Un'ora di straordinario viene compensata con un'ora di ferie.

2. Se entro sei mesi non avviene il compenso, le ore di straordinario danno diritto a una retribuzione calcolata sul salario mensile aumentato di un quarto.

3. Le ore di straordinario effettuate di notte e nei giorni festivi e di riposo danno inoltre diritto a un'indennità, il cui importo è indicato nell'allegato 3 di questo regolamento.

4. Restano salve le disposizioni speciali per certe categorie di personale.

**Orario di lavoro e assenza - Lavoro straordinario**

1. Ai quadri superiori, che sono classificati in classe 28 o superiore, vengono retribuite le ore straordinarie dalla 101ª fino alla 300ª ora straordinaria all'anno.

2. Il pagamento delle ore straordinarie deve essere approvato dall'autorità superiore. Dopo il pagamento delle ore straordinarie, le eventuali ore straordinarie restanti sono annullate.

3. Se le ore straordinarie non vengono pagate, i quadri superiori possono compensarle entro l'anno corrente. Possono anche trasferirle all'anno successivo. Il trasferimento di oltre 100 ore straordinarie richiede però l'approvazione dell'autorità superiore.

4. In accordo con l'autorità superiore, può essere elaborato un piano di compensazione delle ore straordinarie che si estende oltre un anno. In questo caso, al termine del periodo di compensazione, un eventuale saldo di ore straordinarie non compensate, compreso tra 100 e 300, viene retribuito, e le restanti ore straordinarie vengono annullate.

5. In ogni caso, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere retribuite al massimo 200 ore straordinarie.

6. L'articolo 51 comma 3 non è applicabile.

7. La compensazione e la retribuzione delle ore straordinarie dei direttori delle istituzioni con personalità giuridica propria possono essere regolati in un accordo con disposizioni più severe rispetto a quelle previste nei paragrafi precedenti.

**Orario di lavoro e assenza - Lavoro straordinario**

1. Straordinari del personale a tempo parziale, per i quali non avviene alcun compenso entro sei mesi, danno diritto a una retribuzione calcolata sulla base oraria, aumentata della tredicesima mensilità e del diritto alle ferie, fino al raggiungimento del 100% di un impiego a tempo pieno. Sono assicurati presso la cassa pensione.

2. Per gli straordinari che superano il 100% di un impiego a tempo pieno, si applicano gli articoli 50-52.

Orario di lavoro e assenze dal lavoro - Orari di servizio particolari (Art. 59 StPG)

1. Se la funzione lo richiede e il capitolato d'oneri lo prevede, le dipendenti e i dipendenti possono essere obbligati a prestare servizio di pronta reperibilità oltre il normale orario di lavoro.

2. Durante il servizio di pronta reperibilità, le dipendenti e i dipendenti devono essere disponibili per intervenire in caso di necessità. A tal fine, devono essere reperibili e in grado di raggiungere immediatamente il luogo di lavoro.

Orario di lavoro e assenze dal lavoro - Orari di servizio particolari (Art. 59 StPG)

1. Se la funzione lo richiede e il capitolato d'oneri lo prevede, le collaboratrici e i collaboratori possono essere obbligati a prestare servizio di presenza oltre l'orario di lavoro ordinario.

2. Durante il servizio di presenza, essi rimangono a disposizione sul posto di lavoro, in modo da poter intervenire quando necessario.

Orario di lavoro e assenze - Orari di servizio speciali (Art. 59 StPG)

1. Le dipendenti e i dipendenti non possono essere obbligati a prestare servizio di picchetto per più di otto giorni o notti consecutive.

2. Le dipendenti e i dipendenti non possono essere obbligati a prestare servizio di presenza per più di due giorni o notti consecutive. Inoltre, non possono essere obbligati a prestare tale servizio di presenza per più di un fine settimana al mese.

3. In via eccezionale, in caso di emergenza o di un eccezionale carico di lavoro, si può derogare alle restrizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. Restano riservate le disposizioni particolari per determinate categorie di personale.

**Orario di Lavoro e Assenza dal Lavoro - Orari di Servizio Speciali (Art. 59 StPG)**

1. Chi presta servizio di picchetto ha diritto a un'indennità secondo l'allegato 3 di questo regolamento; resta salvo il diritto alla considerazione del carico associato al servizio di picchetto nella valutazione delle funzioni da parte di Evalfri.

2. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 138.

Orario di lavoro e assenze - Orari di servizio particolari (Art. 59 StPG)

1. Chi presta servizio di presenza ha diritto a una compensazione in ore di ferie e, fatte salve le considerazioni del carico di lavoro associato al servizio di presenza nella valutazione funzionale da parte di Evalfri, a indennità di servizio di presenza.

2. Il servizio di presenza è considerato integralmente come orario di lavoro. Il servizio di presenza prestato di notte è inoltre compensato conformemente all'Articolo 47a.

3. Gli importi delle indennità di servizio di presenza sono indicati nell'Allegato 3 di questo regolamento. Per le ore di lavoro prestate nella notte precedente una domenica o un giorno libero dal servizio, le indennità sono cumulate.

4. Restano salve le disposizioni particolari per certe categorie di personale.

Orario di lavoro e assenze dal lavoro - Orari di servizio particolari (Art. 59 StPG)

1. Se un'addetta o un addetto viene chiamato a intervenire durante un servizio di reperibilità o un servizio di presenza, il tempo di intervento, compreso il tempo di viaggio verso il luogo di lavoro, sarà considerato come lavoro straordinario.

2. Queste ore di intervento sono compensate e retribuite secondo l'articolo 51.

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. I collaboratori e le collaboratrici hanno diritto per ciascun anno di calendario a ferie retribuite di

a) 25 giorni (cinque settimane) fino al compimento del 49° anno di età;

b) 28 giorni (cinque settimane e tre giorni) dall'inizio dell'anno di calendario in cui compiono il 50° anno di età;

c) 30 giorni (sei settimane) dall'inizio dell'anno di calendario in cui compiono il 58° anno di età.

2 ...

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. All'entrata in servizio o all'uscita nel corso dell'anno, la durata delle ferie viene calcolata in proporzione alla durata del servizio.

2. Viene calcolata secondo la tabella nell'Allegato 1 di questo regolamento.

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. I giorni di congedo intero e mezzo elencati nell'articolo 43, che cadono durante le ferie del personale, non sono conteggiati come giorni di ferie.

2. Le ferie sono rinviate se vengono interrotte per malattia o infortunio per più di tre giorni e un certificato medico lo conferma. Il personale dipendente deve informare immediatamente il superiore dei servizi di questa situazione. Le disposizioni speciali per il personale docente rimangono riservate.

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. La durata delle ferie viene ridotta se la dipendente o il dipendente è stato impossibilitato a lavorare per più di due mesi nel corso dell’anno. In questo caso, i primi due mesi di assenza non sono considerati nel calcolo della riduzione.

2. La riduzione della durata delle ferie avviene solo dopo un’assenza complessiva di tre mesi, se l’assenza è dovuta a un infortunio sul lavoro o una malattia professionale o all’adempimento del servizio militare obbligatorio; è considerato tale anche un servizio di promozione se svolto con il consenso dell'autorità di assunzione. In questo caso, i primi tre mesi di assenza non sono inclusi nel calcolo della riduzione.

3. In caso di assenza per congedo di maternità, la riduzione della durata delle ferie avviene solo dopo sedici settimane, e tale periodo non è considerato ai fini del calcolo della riduzione.

4. La riduzione della durata delle ferie avviene in proporzione alla durata dell'assenza secondo la tabella nell'Allegato 1 di questo regolamento. Tuttavia, in caso di assenza continuativa per 12 mesi, la dipendente o il dipendente non ha diritto alle ferie.

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. Il periodo delle ferie è determinato dalla responsabile o dal responsabile del servizio, tenendo conto delle esigenze di servizio e dei desideri della dipendente o del dipendente, in particolare quelli motivati da ragioni familiari. All'inizio dell'anno viene redatto un piano ferie.

2. Le ferie possono essere suddivise, ma devono comprendere almeno due settimane consecutive. Possono inoltre essere fruite in parte ad ore in conformità con il regolamento sull'orario di lavoro del personale statale.

3. La dipendente o il dipendente può, previo accordo con la responsabile o il responsabile del servizio, trasferire al massimo la metà delle ferie di un anno all'anno successivo. In nessun caso possono essere trasferite più di quattro settimane.

4. Eccezionalmente, l'autorità di assunzione può autorizzare, in caso di emergenze e di carichi di lavoro straordinari nell'arco dell'anno, che più della metà delle ferie venga trasferita all'anno successivo. In questo caso, per la parte che eccede la metà delle ferie, esiste il diritto al conguaglio o a una compensazione finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 65.

5. L'autorizzazione a trasferire più della metà delle ferie all'anno successivo deve essere concessa anticipatamente e per iscritto, dopo il parere dell'ufficio competente.

6. ...

Orario di lavoro e assenze - Ferie (Art. 117 StPG)

1. Durante la durata del rapporto di lavoro, le ferie non possono essere compensate con prestazioni in denaro o altri benefici.

2. Se il rapporto di lavoro viene risolto nel corso dell'anno, le ferie non godute vengono compensate mediante un supplemento salariale corrispondente a tale diritto alle ferie, mentre le ferie godute oltre la durata regolamentare vengono compensate mediante una corrispondente riduzione salariale.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Ferie

1. La sospensione del lavoro per un motivo diverso da ferie, malattia, infortunio, gravidanza o maternità, paternità, adozione o servizio militare richiede la concessione di un permesso.

### Orario di lavoro e assenze dal lavoro - Ferie

1. La o il capo del servizio concede congedo retribuito per i seguenti eventi

a) Matrimonio o registrazione dell'unione civile della dipendente o del dipendente: 3 giorni;

b) Matrimonio o registrazione dell'unione civile di un figlio, del fratello, della sorella, del padre o della madre della dipendente o del dipendente: 1 giorno;

c) ...

d) Decesso della moglie o del marito, della partner registrata o del partner registrato, di un figlio o di una persona convivente con la dipendente o il dipendente: 5 giorni;

e) Decesso del padre o della madre della dipendente o del dipendente: 3 giorni;

f) Decesso del fratello o della sorella della dipendente o del dipendente: 2 giorni;

g) Funerale di un altro parente, di una collega o di un collega di lavoro o di un'altra persona vicina alla dipendente o al dipendente, a seconda della distanza: da ½ a 1 giorno;

h) Malattia o infortunio di un figlio della dipendente o del dipendente: fino a cinque giorni lavorativi all'anno e per figlio;

i) per l'assistenza a un familiare non rientrante nell'Art. 67 comma 1 lett. h o al partner convivente con problemi di salute: il congedo è limitato al tempo necessario per l'assistenza, ma non può superare 3 giorni lavorativi per evento e complessivamente 10 giorni lavorativi all'anno;

j) Trasloco: 1 giorno; se il cambio di residenza è imposto dallo Stato o necessario a causa di un trasferimento ai sensi dell'Articolo 34 comma 1 lett. b StPG: 2 giorni;

k) Ispezione di congedo militare, a seconda della distanza: da ½ a 1 giorno;

l) Partecipazione come membro alle assemblee generali di associazioni professionali o sindacati: 1 giorno all'anno.

2. Le dipendenti e i dipendenti che assumono responsabilità sindacali o cooperative hanno diritto, per gli incarichi connessi a tale funzione, a un congedo retribuito concesso dalla o dal capo del servizio fino a un massimo di cinque giorni all'anno.

3. Tranne nel caso del matrimonio o della registrazione dell'unione civile della dipendente o del dipendente, il congedo può essere utilizzato solo al momento del relativo evento e nei giorni successivi.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Ferie

1. Se la dipendente o il dipendente ha diritto a un'indennità di assistenza per un figlio gravemente malato o infortunato, ha diritto a un congedo retribuito di massimo quattordici settimane.

2. Il congedo deve essere usufruito entro un periodo quadro di 18 mesi. Il periodo quadro inizia il giorno in cui viene pagata la prima indennità giornaliera.

3. Il congedo può essere usufruito tutto in una volta o suddiviso in giorni.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Ferie

1. Competenti per la concessione di ferie retribuite per motivi diversi da quelli previsti all'articolo 67 sono

a) i responsabili dei servizi per ferie fino a un giorno all'anno per impegni cui il dipendente non può adempiere al di fuori dell'orario di lavoro;

b) gli uffici specializzati previo parere del servizio interessato per ferie fino a un massimo di 5 giorni;

c) le direzioni e le istituzioni previo parere dell'ufficio specializzato per ferie retribuite da 6 a 15 giorni;

d) le direzioni e le istituzioni previo parere dell'ufficio del personale e dell'organizzazione per ferie retribuite di oltre 15 giorni.

2. L'ufficio del personale e dell'organizzazione può emanare linee guida per la concessione di ferie per scopi specifici (ad esempio, corsi gioventù e sport). Per la concessione di ferie nell'ambito di queste linee guida sono competenti i responsabili dei servizi.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Ferie

1. Responsabili per la concessione del congedo non retribuito sono

a) le capi e i capi servizio per i congedi inferiori a 10 giorni;

b) gli uffici specializzati previo parere dell'ufficio interessato per i congedi da 11 a 20 giorni;

c) le direzioni e le istituzioni previo parere dell'ufficio specializzato per i congedi superiori a 20 giorni.

2. Un congedo non retribuito può durare al massimo due anni, salvo in casi eccezionali, sui quali decide il Consiglio di Stato.

Orario di Lavoro e Assenze dal Lavoro - Ferie

1. Le dipendenti e i dipendenti che interromperanno la loro attività lavorativa per motivi di ferie informeranno tempestivamente la loro diretta superiore o il loro diretto superiore.

Orario di lavoro e Assenze dal lavoro - Pubblico Ufficio (Art. 119 StPG)

1. Le direzioni e le istituzioni sono responsabili, previa consultazione dell'ufficio competente, di autorizzare una dipendente o un dipendente a esercitare una carica pubblica e di concedere congedo retribuito per tale scopo.

2. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione redige un elenco delle funzioni riconosciute come cariche pubbliche e stabilisce linee guida per la durata del congedo retribuito. Tale durata non può in nessun caso superare i 15 giorni lavorativi per anno solare per tutti gli incarichi assunti da una dipendente o un dipendente.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Pubblico Impiego (Art. 119 StPG)

1. Se l'assenza supera la durata delle ferie pagate, i giorni in eccesso devono essere conteggiati come ferie o si deve richiedere un permesso non retribuito.

2. Possono essere conteggiati come ferie al massimo fino alla metà del diritto alle ferie. Rimane riservata la riduzione del grado di occupazione secondo l'articolo 119 StPG.

Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Pubblico Impiego (Art. 119 StPG)

1. La dipendente o il dipendente informa la superiore o il superiore tempestivamente su ogni assenza necessaria per l'esercizio della funzione pubblica.

Orario di lavoro e Assenze - Anni di Servizio (Art. 47 comma 4 StPG)

1. Gli anni di servizio riconosciuti sono tutti quegli anni in cui la dipendente o il dipendente ha lavorato per almeno sei mesi e ha percepito uno stipendio mensile.

2. Tuttavia, se l'attività lavorativa viene interrotta per più di due anni, gli anni di lavoro svolti prima dell'interruzione non sono riconosciuti come anni di servizio. Restano riservate le disposizioni transitorie.

**Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Sciopero (Art. 68 e 68a StPG)**

1. **Le dipendenti e i dipendenti entrati in sciopero devono comunicare la loro presenza al capo diretto o alla direttrice o al direttore del servizio entro e non oltre 48 ore dalla fine dello sciopero. Resta riservata la comunicazione preventiva secondo l'articolo 75c.**

2. **Le istituzioni e le unità amministrative stilano, sotto la responsabilità della direttrice o del direttore dell'istituzione o del capo del servizio, un elenco completo delle persone entrate in sciopero, indicando la durata della sospensione del lavoro. Tale elenco viene immediatamente trasmesso alla direzione competente, che lo invia all'Ufficio per il personale e l'organizzazione e all'ufficio del personale.**

3. **Le dipendenti e i dipendenti che non si presentano e si assentino ingiustificatamente dal lavoro violano i loro obblighi di servizio (Art. 56 StPG).**

**Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Sciopero (Art. 68 e 68a StPG)**

1. Durante lo sciopero ai sensi dell'articolo 68 StPG, il rapporto di lavoro tra lo Stato e le sue dipendenti e i suoi dipendenti è sospeso.

2. Il salario calcolato in base alla durata dello sciopero e in relazione al grado di occupazione non viene corrisposto. Un conguaglio con ferie o straordinari o un'altra forma di compensazione non è possibile.

**Orario di lavoro e assenza dal lavoro - Sciopero (Art. 68 e 68a StPG)**

1. Dopo aver consultato le direzioni e gli istituti, il consiglio di Stato decide in quali settori di attività debba essere garantito un servizio minimo.

2. Per garantire il servizio minimo, il personale si presenta ai propri superiori prima dell'inizio dello sciopero e si organizza sotto la responsabilità dei capi servizio o della persona responsabile per l'organo designato dalla direzione dell'istituto. In caso di disaccordo, queste persone determinano quali membri del personale devono garantire il servizio minimo.

3. È fatta salva la legge sulla responsabilità delle entità pubbliche e dei loro funzionari.

Sicurezza Sociale - Malattia e Infortunio (Art. 108 e 109 StPG)

1. In caso di assenza a causa di una malattia non professionale, dal quarto giorno consecutivo, la dipendente o il dipendente è tenuto/a a presentare un certificato medico alla responsabile o al responsabile del servizio, che può essere sottoposto alla valutazione del medico di fiducia dello Stato.

2. In caso di lunga assenza o di ripetute brevi assenze, la direzione, l'istituto o l'ufficio per il personale e l'organizzazione può in qualsiasi momento richiedere un certificato medico o un esame del dipendente da parte del medico di fiducia dello Stato.

3. Il pagamento dello stipendio viene sospeso se la dipendente o il dipendente, nonostante un sollecito, non presenta il certificato medico o non si sottopone alla visita richiesta.

Sicurezza Sociale - Malattia e Infortunio (Art. 108 e 109 StPG)

1. Se la prestazione lavorativa della dipendente o del dipendente è evidentemente compromessa per ragioni di salute, l'autorità di nomina può ordinare un esame medico, il cui esito sarà comunicato al medico fiduciario dello Stato.

2. Se necessario, il medico fiduciario dello Stato può effettuare o far effettuare un nuovo esame.

3. Il medico fiduciario dello Stato determina, se necessario, la data a partire dalla quale la dipendente o il dipendente è considerato del tutto o parzialmente inabile al lavoro ai sensi del Regolamento del 16 settembre 2003 sulla garanzia salariale del personale statale in caso di malattia e infortunio.

Sicurezza Sociale - Malattia e Infortunio (Art. 108 e 109 StPG)

1. La quota di premio UVG per gli infortuni non professionali è a carico del personale. Viene detratta direttamente dal salario.

Sicurezza Sociale - Malattia e Infortunio (Art. 108 e 109 StPG)

1. L'accertamento dell'incidente o della malattia professionale di una collaboratrice o di un collaboratore avviene secondo gli articoli 53-60 del Regolamento federale sull'assicurazione contro gli infortuni (UVV).

2. La collaboratrice o il collaboratore trasmette immediatamente alla responsabile del servizio o al responsabile del servizio, mediante l'apposito modulo, le informazioni richieste dall'articolo 53 comma 1 UVV riguardo a

a) tempo, luogo, svolgimento e conseguenze dell'incidente;

b) la dottoressa o il dottore ovvero l'ospedale che fornisce il trattamento;

c) le parti responsabili e le assicurazioni coinvolte.

Sicurezza Sociale - Malattia e Infortunio (Art. 108 e 109 StPG)

1. Il diritto alla continuazione della retribuzione e la gestione delle assenze per malattia e incidente sono disciplinati dal regolamento del 16 settembre 2003 sulla garanzia salariale del personale statale in caso di malattia e incidente.

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Le disposizioni della legislazione federale sul lavoro riguardanti la protezione della salute delle donne in gravidanza e delle madri che allattano sono applicabili, in particolare

a) per attività da svolgersi principalmente in piedi a partire dal quarto mese di gravidanza: concessione di pause brevi di dieci minuti dopo ogni due ore;

b) a partire dal sesto mese di gravidanza: limitazione delle attività in piedi a un totale di quattro ore al giorno;

c) divieto di lavoro notturno durante le otto settimane precedenti la prevista data del parto;

d) possibilità di lavoro diurno per le donne che non desiderano svolgere lavoro notturno durante la gravidanza; se tale possibilità non esiste, pagamento del salario all'80%.

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il congedo di maternità può essere usufruito in parte prima e in parte dopo, oppure interamente dopo il parto. La parte del congedo di maternità usufruita dopo il parto non può essere ulteriormente suddivisa.

2. La dipendente può usufruire fino a due settimane del suo congedo di maternità retribuito prima della data presunta del parto. Se il restante congedo di maternità retribuito non è sufficiente a coprire le 16 settimane successive al parto, la dipendente può richiedere le settimane mancanti come congedo non retribuito. In nessun caso la dipendente può riprendere il lavoro durante le 8 settimane successive al parto.

3. ...

4. ...

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Il congedo di maternità termina al più tardi alla scadenza del contratto.

2. ...

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. In caso di ricovero ospedaliero del neonato, il congedo di maternità viene prolungato in conformità con le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno.

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Le donne in gravidanza e le madri che allattano non possono essere impiegate oltre la durata ordinaria giornaliera del lavoro concordata, in nessun caso comunque oltre 9 ore.

2. Alle madri che allattano vengono concesse le pause necessarie per l'allattamento o per tirare il latte. Tale tempo viene considerato come orario di lavoro retribuito durante il primo anno di vita del bambino

a) per un orario di lavoro giornaliero fino a 4 ore: 30 minuti;

b) per un orario di lavoro giornaliero superiore a 4 ore: 60 minuti;

c) per un orario di lavoro giornaliero superiore a 7 ore: 90 minuti.

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Se una dipendente incinta risolve il rapporto di lavoro alla data del parto, gli effetti della risoluzione sono rinviati fino al termine della durata del congedo retribuito previsto dall'articolo 113 StPG.

2. Se una dipendente intende ridurre il suo grado di occupazione dopo il congedo di maternità, deve presentare una richiesta in tal senso prima dell'inizio del congedo di maternità. Se la richiesta è approvata, il suo contratto sarà modificato con un'appendice che stabilisce il nuovo grado di occupazione. Se la richiesta viene respinta per motivi legati all'operatività del servizio, la dipendente continuerà a lavorare dopo il congedo di maternità con lo stesso grado di occupazione di prima, oppure darà le dimissioni. In nessun caso la dipendente ha diritto a una modifica del grado di occupazione.

Sicurezza Sociale - Gravidanza e Maternità (Art. 112-116 StPG)

1. Durante un'assenza non retribuita a causa di gravidanza o maternità e fino al termine delle sedici settimane dopo il parto, lo Stato continua a versare il contributo datoriale dovuto al fondo pensione.

Sicurezza Sociale - Congedo di Paternità (Art. 114a StPG)

1. Il dipendente ha diritto a un congedo di paternità di quindici giorni lavorativi previa presentazione del certificato di nascita o di un altro documento ufficiale.

2. Il congedo di paternità può essere suddiviso o fruito in un'unica soluzione. Deve essere usufruito entro sei mesi dalla nascita. Si applica l'articolo 71.

Sicurezza Sociale - Servizio militare, civile o di protezione civile (Art. 111 StPG)

1. La durata del mantenimento dello stipendio prevista dall'Articolo 111 comma 1 StPG è valida per ciascun anno solare. Tuttavia, se la dipendente o il dipendente, previo accordo con la responsabile del servizio o il responsabile del servizio, partecipa durante un anno a due servizi obbligatori, la durata del mantenimento dello stipendio può essere prolungata fino a un massimo di due mesi. Se la dipendente o il dipendente lascia il servizio statale nell'anno successivo, la parte di stipendio corrisposta in eccesso dovrà essere restituita pro rata temporis.

Sicurezza Sociale - Servizio militare, civile o di protezione civile (Art. 111 StPG)

1. Se una dipendente o un dipendente deve interrompere il lavoro a causa del servizio militare, civile o di protezione civile, è tenuta o tenuto a informare tempestivamente la diretta superiore o il diretto superiore.

Sistema remunerativo - Scale salariali e scale salariali straordinarie

1. La scala salariale generale comprende 36 classi salariali.

2. Il numero di classi della scala salariale speciale è stabilito in funzione della classificazione delle funzioni interessate.

3. Le singole classi salariali sono suddivise in 20 livelli salariali ciascuna. I livelli salariali possono essere suddivisi in mezzi livelli.

Sistema remunerativo - Scale salariali e scale salariali straordinarie

1. Il Consiglio di Stato stabilisce la scala generale delle retribuzioni e la scala delle retribuzioni speciali in un regolamento.

2. Stabilisce le scale retributive straordinarie nelle disposizioni speciali per le categorie di personale interessate.

Sistema retributivo - Scale salariali e scale salariali straordinarie

1. Il Consiglio di Stato decide ogni anno sull'adeguamento delle scale salariali e delle scale salariali straordinarie all'inflazione.

2. Per il calcolo dell'inflazione, il Consiglio di Stato si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

3. Il Consiglio di Stato attua l'adeguamento delle scale salariali e delle scale salariali straordinarie secondo l'articolo 81, paragrafo 3 della StPG, per la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2007. L'adeguamento corrisponde al massimo alla differenza tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2006 e l'indice effettivamente applicato alle scale salariali in quel momento.

Sistema retributivo - Scale salariali e scale salariali straordinarie

1. Il Consiglio di Stato decide ogni anno sull'adeguamento delle scale salariali e delle scale salariali straordinarie in base all'evoluzione reale dei salari.

2. Per determinare l'evoluzione rilevante, lo Stato fa riferimento alle statistiche salariali federali pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, in particolare dall'agenzia responsabile delle statistiche sull'assicurazione contro gli infortuni. Lo Stato partecipa anche lui stesso alle rilevazioni salariali. Il Consiglio di Stato determina, su queste basi e dopo aver consultato il personale, il tasso di crescita rilevante (tasso di crescita rilevante dei salari reali).

3. L'evoluzione salariale nel personale statale è calcolata sulla differenza tra il monte salari di due anni consecutivi, mantenendo lo stesso organico e la stessa inflazione (tasso di crescita dei salari reali del personale statale). Tuttavia, i cambiamenti di classificazione a seguito delle valutazioni funzionali secondo Evalfri, i premi individuali e di gruppo nonché le promozioni non vengono considerati nel calcolo.

4. Il Consiglio di Stato attua per la prima volta l'adeguamento delle scale salariali e delle scale salariali straordinarie secondo l'articolo 81 comma 4 StPG nell'anno 2006, con effetto dal 1° gennaio 2007. L'adeguamento corrisponde al massimo alla differenza tra il tasso di crescita rilevante determinato secondo il paragrafo 2 (tasso di crescita rilevante dei salari reali) e l'evoluzione salariale determinata secondo il paragrafo 3 (tasso di crescita dei salari reali del personale statale).

Sistema retributivo - Definizioni dei termini

1. Il salario di riferimento corrisponde al salario con un indice di 100 (maggio 2000) dei prezzi al consumo. Gli adeguamenti allo sviluppo del salario reale sono integrati nel salario di riferimento.

Sistema Salariale - Definizioni dei Termini

1. Lo stipendio base corrisponde allo stipendio di riferimento adeguato all'inflazione.

Sistema di Retribuzione - Tredicesima Mensilità (Art. 83 StPG)

1. La tredicesima mensilità viene corrisposta semestralmente, ossia al 50% entro la fine di giugno e al 50% entro la fine di dicembre.

**Sistema Salariale - Indennità di Mercato del Lavoro**

1. L'indennità di mercato del lavoro può essere concessa individualmente, se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente

a) Secondo le normative retributive ordinarie vigenti, non è possibile assumere o trattenere la dipendente o il dipendente.

b) La dipendente o il dipendente possiede competenze speciali necessarie per l'esecuzione dei compiti a lei o a lui assegnati.

Sistema Retributivo - Indennità di Mercato del Lavoro

1. L'autorità di nomina può, previo accordo con l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione, concedere, a titolo di indennità di mercato del lavoro, alcuni scatti salariali aggiuntivi, ma non oltre l'ultimo scatto della classe salariale assegnata alla funzione.

2. Il numero di scatti salariali corrispondenti all'indennità di mercato del lavoro viene stabilito nel contratto di assunzione. Questo contratto può prevedere, per un periodo di tempo determinato, un salario fisso senza aumenti di scatti salariali.

3. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione trasmette periodicamente al Consiglio di Stato un rapporto sulle decisioni prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e allega a questo rapporto il proprio parere.

Sistema Retributivo - Indennità di Mercato del Lavoro

1. Il Consiglio di Stato decide sulla concessione di un'indennità di stipendio, che non può superare il 20% dello stipendio massimo previsto per la funzione, inclusa la tredicesima mensilità.

2. In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può concedere un'indennità di stipendio che supera il limite massimo del 20%.

3. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione deve esprimere un parere al riguardo.

4. Il mantenimento, la riduzione o l'abolizione dell'indennità di mercato del lavoro è oggetto di un rapporto regolare dell'autorità di assunzione a favore del Consiglio di Stato. L'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione esprime un parere al riguardo.

Sistema Retributivo - Indennità di Mercato del Lavoro

1. L'indennità di mercato del lavoro può essere concessa a un gruppo di dipendenti che svolgono la stessa funzione, quando non è possibile, secondo le norme ordinarie vigenti sulla retribuzione e in base alla classificazione della funzione, assumere o mantenere in servizio i dipendenti appartenenti alla relativa categoria di personale.

2. Il Consiglio di Stato decide, previa consultazione con l'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione, in merito alla concessione e all'entità dell'indennità di mercato del lavoro.

3. Dopo un'analisi del mercato del lavoro e basandosi su rilevazioni salariali, l'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione propone regolarmente al Consiglio di Stato il mantenimento, la riduzione o la revoca dell'indennità di mercato del lavoro.

Sistema Retributivo - Indennità di Mercato del Lavoro

1. L'indennità di mercato del lavoro è adeguata all'aumento del costo della vita e vengono applicati i contributi legali della sicurezza sociale, in particolare i contributi al fondo pensione del personale statale, fino al raggiungimento dei limiti massimi legali.

2. Qualora l'indennità di mercato del lavoro non consista in ulteriori scaglioni salariali ai sensi dell'articolo 98, essa non viene considerata per il pagamento delle ore straordinarie.

Sistema di Retribuzione - Pagamento degli Stipendi in base alle Ore di Lavoro Effettivamente Svolte

1. Fatte salve le disposizioni speciali applicabili a determinate categorie di personale, la paga oraria è pari al salario base mensile diviso per 182.

2. La paga oraria è aumentata di un'indennità del 8,33% a compensazione della tredicesima mensilità, di un'indennità a compensazione del diritto alle ferie e di un'indennità del 4% per il personale amministrativo e del 2% per il personale docente a compensazione dei giorni di riposo dal servizio.

**Sistema di Retribuzione - Aumento Salariale Annuale**

1. L'aumento salariale annuale determinante per gli stipendi inseriti nelle fasce salariali è pari a un gradino della scala salariale.

2. L'aumento salariale annuale è concesso ogni anno all'inizio dell'anno solare. Tuttavia, il primo aumento salariale annuale è concesso solo alla fine dei primi dodici mesi di lavoro, salvo che nel contratto di assunzione sia prevista una data diversa.

3. L'aumento salariale annuale determinante per gli stipendi inseriti nelle fasce salariali straordinarie, così come il momento della concessione, sono disciplinati dalle disposizioni speciali applicabili alle categorie di personale interessate.

**Sistema di Retribuzione - Aumento Salariale Annuale**

1. L'autorità di assunzione può, all'inizio dell'anno solare, concedere ai dipendenti che, in base a una valutazione complessiva del comportamento, delle capacità e della qualità delle prestazioni, superano i requisiti della funzione e del posto, un aumento salariale superiore all'importo della scala salariale annua, ma non superiore a due livelli retributivi.

**Sistema di Retribuzione - Aumento Salariale Annuale**

1. Il rifiuto o il rinvio dell'aumento salariale annuale può essere deciso solo sulla base di una valutazione complessiva del comportamento, delle capacità e della qualità delle prestazioni della dipendente o del dipendente. Da questa valutazione complessiva deve emergere che i requisiti del posto non sono soddisfatti.

2. Se i requisiti riguardanti le capacità sono soddisfatti solo in parte, viene concessa un parziale aumento, che corrisponde a mezzo grado di stipendio. La seconda metà del grado di stipendio può essere concessa con effetto dal 1° luglio, se una nuova valutazione complessiva dimostra che le prestazioni sono migliorate e corrispondono pienamente ai requisiti del posto.

3. È fatto salvo l'eventuale procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 29 e 30.

**Sistema di Retribuzione - Aumento Salariale Annuale**

**1. L'aumento salariale annuo non viene concesso nei seguenti casi:**

a) Lo stipendio è fissato al di sotto della classe assegnata alla funzione, fatto salvo il paragrafo 2.

b) L'impiegata o l'impiegato è ancora in periodo di prova.

c) Le assenze nell'anno precedente per motivi diversi dalle ferie, malattia, infortunio sul lavoro o congedo di maternità superavano i 6 mesi.

d) Nel contratto di lavoro è previsto un salario fisso a causa di un'assunzione temporanea per meno di due anni.

e) Il contratto di lavoro è stato negoziato per motivi di mercato del lavoro sulla base di un salario fisso per un periodo determinato.

**2. Se lo stipendio rimane stabilmente fissato in una classe al di sotto di quella assegnata alla funzione, l'aumento salariale annuo può essere concesso su decisione dell'autorità di assunzione.**

**3. Le condizioni contrattuali riguardanti il diritto e la sequenza degli aumenti salariali annui per i dipendenti il cui stipendio è inserito nella scala salariale speciale rimangono riservate.**

Sistema salariale - Promozione e cambio di posizione

1. La promozione senza cambiamento di funzione consiste in un avanzamento da una classe salariale a un'altra senza modifica della funzione di riferimento secondo l'elenco di classificazione stabilito dal Consiglio di Stato.

2. La promozione è decisa dall'autorità di assunzione in accordo con l'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione nel quadro del bilancio previsto e sotto una delle seguenti condizioni

a) I requisiti della posizione di lavoro sono cambiati.

b) La dipendente o il dipendente ha acquisito un'istruzione superiore o più esperienza.

3. La promozione può in ogni caso essere effettuata solo dopo una valutazione complessiva del comportamento, delle capacità e della qualità delle prestazioni della dipendente o del dipendente, che dimostri che essa o egli soddisfa pienamente i requisiti del posto.

4. Il nuovo stipendio corrisponde almeno allo stipendio precedente aumentato dell'importo di uno scatto della nuova classe salariale.

Sistema Retributivo - Promozione e Cambio di Posizione

1. La promozione con cambio di funzione consiste nel trasferimento a una posizione che corrisponde a una funzione di riferimento gerarchicamente superiore rispetto a quella precedentemente esercitata.

2. La promozione è decisa dall'autorità di nomina in accordo con l'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione entro il budget previsto e sotto una delle seguenti condizioni

a) Si tratta della ricopertura di una posizione vacante.

b) Il profilo della posizione ha subito un cambiamento che porta a una nuova assegnazione a un'altra funzione di riferimento.

3. La promozione può avvenire solo dopo che una valutazione complessiva del comportamento, delle capacità e della qualità delle prestazioni della dipendente o del dipendente ha dimostrato che le prestazioni della dipendente o del dipendente superano i requisiti minimi della posizione precedentemente ricoperta.

4. Il nuovo stipendio è fissato secondo l'articolo 87 StPG. Esso corrisponde almeno al precedente stipendio aumentato dell'importo di un livello salariale della nuova classe di stipendio.

5. Fatti salvi i casi degli articoli 34 e 35 StPG.

Sistema salariale - Promozione e cambio di posizione

1. Il cambio di posizione consiste nel trasferimento a un altro posto, che

a) è assegnato alla stessa funzione di riferimento;

b) è assegnato a una funzione di riferimento che non è gerarchicamente superiore a quella precedente.

2. Il nuovo stipendio è stabilito secondo l'Articolo 87 del StPG. Lo stipendio precedente non è garantito.

3. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 34 e 35 del StPG.

Sistema Salariale - Indennità del Datore di Lavoro per Figli (Art. 96 StPG)

1. L'indennità ammonta a

a) 150 franchi per ciascuno dei primi due figli;

b) 75 franchi per il terzo e ogni ulteriore figlio.

2. L'indennità viene erogata in proporzione al grado di occupazione della dipendente o del dipendente. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 112.

Sistema salariale - Indennità del datore di lavoro per i figli (Art. 96 Legge sul Impiego Pubblico)

1. Il diritto all'indennità sussiste solo se sussiste anche un diritto allo stipendio mensile.

2. L'indennità viene concessa a partire dal mese in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 96 StPG, e fino alla fine del mese in cui tali condizioni cessano di esistere.

3. Il diritto all'indennità deve essere rivendicato dalla dipendente o dal dipendente. Se la dipendente o il dipendente per negligenza ha omesso di rivendicare tempestivamente il diritto, l'indennità sarà pagata retroattivamente al massimo per due anni.

Sistema salariale - Indennità del datore di lavoro per i figli (Art. 96 Legge sul Impiego Pubblico)

1. Se due persone possono rivendicare un’indennità del datore di lavoro per lo stesso bambino, l'indennità viene corrisposta alla persona che è impiegata a tempo pieno. Se entrambe le persone sono impiegate a tempo pieno, a ciascuna persona viene corrisposta la metà dell'indennità.

2. Se entrambe le persone sono impiegate a tempo parziale, l'indennità viene corrisposta in proporzione al loro grado di occupazione, ma non può superare l'importo di un'indennità completa nel totale. Se necessario, l'importo corrisposto viene ridotto proporzionalmente.

3. Se una delle due persone lavora per lo Stato e l'altra per un'istituzione sovvenzionata, l'indennità corrisposta dallo Stato è stabilita in proporzione al grado di occupazione presso lo Stato. L'indennità corrisposta dall'istituzione sovvenzionata viene fissata come integrazione all'indennità statale fino all'importo di un'indennità completa, e ciò in base al grado di occupazione della persona impiegata presso l'istituzione sovvenzionata.

Sistema retributivo - Regalo di anzianità di servizio (Art. 98 StPG)

1. Il regalo di anzianità di servizio corrisponde al valore di uno stipendio mensile o di un congedo retribuito di un mese (20 giorni lavorativi). Viene calcolato in proporzione al grado di occupazione stabilito nel contratto di lavoro o, per il personale docente, in proporzione al grado di occupazione medio nell'anno scolastico precedente.

2. La persona avente diritto può scegliere una combinazione di pagamento in contanti e congedo retribuito. Ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni di suddivisione: 1/4 e 3/4, 1/2 e 1/2 oppure 3/4 e 1/4.

3. La persona avente diritto informa l'autorità competente per le assunzioni almeno due mesi prima della scadenza del diritto sulla modalità scelta.

Sistema salariale - Dono di anzianità di servizio (Art. 98 StPG)

1. In base alle indicazioni fornite dall'autorità di assunzione all'ufficio competente per il pagamento degli stipendi, il regalo di anzianità di servizio viene erogato nel mese in cui il diritto è divenuto esigibile. In assenza di indicazioni, il regalo di anzianità di servizio viene corrisposto integralmente.

Sistema salariale - Dono di anzianità di servizio (Art. 98 StPG)

1. Il congedo retribuito può essere usufruito in un'unica soluzione o suddiviso. Il momento del godimento del congedo viene stabilito, su richiesta della dipendente o del dipendente, dalla responsabile o dal responsabile del servizio secondo le esigenze dell'ufficio.

2. La dipendente o il dipendente può usufruire del congedo retribuito, interamente o parzialmente, poco prima del pensionamento.

3. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, il congedo maturato ma non usufruito viene pagato proporzionalmente sulla base dell'ultimo stipendio mensile.

Sistema retributivo - Regalo di anzianità di servizio (Art. 98 StPG)

1. Qualora da una valutazione complessiva del comportamento, delle capacità e della qualità delle prestazioni della dipendente o del dipendente risulti che egli o ella non soddisfa pienamente i requisiti del posto, l'autorità di nomina può posticipare di un anno l'erogazione del premio di anzianità di servizio. L'erogazione del premio di anzianità di servizio nell'anno successivo richiede una nuova valutazione complessiva che dimostri che la dipendente o il dipendente soddisfa pienamente i requisiti del posto. Restano comunque salvi gli articoli 29 e 30.

Varie Indennità - Indennità di Rappresentanza (Art. 99 Codice di Procedura Penale)

1. Un diritto all'indennità di rappresentanza sussiste solo per le rappresentanze con una durata minima di due mesi.

2. L'indennità corrisponde allo stipendio che la dipendente o il dipendente avrebbe ricevuto a seguito di una promozione ai sensi dell'articolo 108 per questa funzione.

3. L'autorità di assunzione decide sulla concessione dell'indennità previo parere dell'Ufficio per il personale e l'organizzazione.

Varie Indennità - Indennità di Trasloco (Art. 102 StPG)

1. L'indennità di trasloco comprende i costi di trasporto e di allestimento.

2. I costi di trasporto sono a carico dello Stato.

3. I costi di allestimento sono rimborsati con un importo indicato nell'Allegato 3 di questo regolamento.

Compensazioni Varie - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 StPG) - Condizioni Generali

1. Ogni viaggio di servizio ordinato dalla persona superiore competente per una dipendente o un dipendente dà diritto al rimborso delle spese collegate.

2. Sono competenti per l'ordinazione di un viaggio di servizio

a) le direttrici o i direttori del servizio per viaggi di servizio all'interno della Svizzera;

b) la direzione o l'istituto per viaggi di servizio all'estero.

Compensazioni Varie - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 StPG) - Condizioni Generali

1. Le spese di viaggio devono essere limitate al necessario.

2. Solo le spese effettivamente sostenute dalla dipendente o dal dipendente saranno rimborsate.

3. Il pagamento del rimborso può essere subordinato in qualsiasi momento alla presentazione di ricevute.

Compensazioni Varie - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 StPG) - Condizioni Generali

1. L'indennità viene di norma pagata alla fine del mese insieme allo stipendio sulla base di un rendiconto che viene inviato dalla dipendente o dal dipendente al responsabile del servizio. Quest'ultimo verifica e firma il rendiconto, quindi lo inoltra all'ufficio competente.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 CPP) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. L'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico o di un veicolo privato per un viaggio di servizio dà diritto al rimborso delle spese di viaggio.

2. L'utilizzo di un veicolo privato deve essere stato autorizzato; in caso contrario verrà rimborsato solo il controvalore delle spese di viaggio dei mezzi di trasporto pubblico.

3. Le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo di lavoro non vengono rimborsate, anche se il viaggio è interrotto per motivi di servizio.

4. Se i dipendenti possiedono un'autorizzazione per l'utilizzo di un veicolo privato, possono essere tenuti a trasportare gratuitamente altri dipendenti, terzi o materiali.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 CPP) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. L'uso di un veicolo privato può essere autorizzato in generale o caso per caso, se

a) consente un notevole risparmio di tempo o di costi;

b) la destinazione non è raggiungibile con mezzi pubblici.

2. Le autorizzazioni caso per caso per l'uso di un veicolo privato sono di competenza del capo servizio o della capa servizio. Per l'autorizzazione generale all'uso di un veicolo privato è competente la direzione o l'istituto.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 CPP) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. L’autorizzazione generale viene concessa ai dipendenti quando la loro funzione richiede viaggi frequenti.

2. Il dipendente deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile privata con massimale illimitato, nonché un’assicurazione parziale contro furto, incendio e rottura dei vetri.

3. Il dipendente deve inoltre impegnarsi a guidare personalmente il veicolo per l'intera durata del viaggio di servizio.

4. L’autorizzazione generale è valida finché la funzione lo richiede.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 CPP) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. Se l'impiegata o l'impiegato utilizza un mezzo di trasporto pubblico per un viaggio di servizio, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

2. Per i viaggi di servizio in treno, è previsto il rimborso del prezzo del biglietto di seconda classe. Tuttavia, hanno diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe

a) i dirigenti superiori;

b) le impiegate e gli impiegati che devono accompagnare una persona che viaggia in questa classe.

3. Se è prevedibile che la frequenza dei viaggi di servizio con mezzi pubblici renda conveniente un abbonamento metà-prezzo della SBB, l'impiegata o l'impiegato che possiede un abbonamento metà-prezzo calcola il prezzo pieno del biglietto per i viaggi di servizio fino a coprire i costi dell'abbonamento. A tal fine, è necessario predisporre un rendiconto.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 StPG) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. Se a un dipendente o a una dipendente è stato autorizzato l'uso del proprio veicolo per un viaggio di servizio, riceverà un'indennità chilometrica secondo la tabella nell'Allegato 2 di questo regolamento.

2. Per i dipendenti che, a causa della natura della loro attività, sono regolarmente in viaggio di servizio e percorrono annualmente più di 10.000 km, l'indennità chilometrica prevista al comma 1 può essere sostituita da un'indennità forfettaria.

3. L'indennità forfettaria è concessa dall'autorità di assunzione previa consultazione dell'Ufficio del Personale e Organizzazione. Questa viene calcolata in modo da coprire i costi fissi medi annui e viene pagata mensilmente. I costi variabili sono pagati in base al numero di chilometri secondo l'Allegato 2 di questo regolamento.

4. Il contratto di assunzione definisce le condizioni assicurative e le condizioni di rimborso dell'indennità forfettaria in caso di dimissioni o di assenza prolungata.

Varie Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 CPP) - Rimborso delle Spese di Viaggio

1. La direzione o l'istituto competente disciplina, in accordo con l'Ufficio per il Personale e l'Organizzazione, l'erogazione di un'indennità aggiuntiva per le dipendenti e i dipendenti che utilizzano regolarmente il proprio veicolo privato per il trasporto di materiali o su strade in cattive condizioni.

Diverse Indennità - Indennità per Viaggi di Servizio (Art. 101 StPG) - Rimborso per Vitto e Alloggio

1. Ogni viaggio di servizio che impedisce a una dipendente o un dipendente di consumare i pasti nel luogo abituale o di pernottarvi, dà diritto a un’indennità per vitto e alloggio.

2. Un viaggio di servizio con una durata minima di quattro ore, che copre interamente almeno uno dei seguenti intervalli di tempo, è considerato un impedimento per il consumo del pasto a casa

a) dalle 6 alle 9,

b) dalle 11:30 alle 14;

c) dalle 18:30 alle 21.

Varie Indennità - Indennità per viaggi di servizio (Art. 101 StPG) - Rimborso per vitto e alloggio

1. Le spese di vitto sono rimborsate con importi forfettari secondo l'allegato 3 di questo regolamento.

2. Se l'importo forfettario non è sufficiente per coprire le spese effettive e giustificate riconosciute dalla direzione o dall'istituzione, può essere concesso un supplemento.

3. Tuttavia, se il dipendente beneficia di prezzi ridotti durante viaggi di servizio regolari o di lunga durata, l'importo forfettario viene ridotto di conseguenza.

4. L'indennità di alloggio deve coprire i costi effettivi e ragionevoli per i pernottamenti di un dipendente in un viaggio di servizio.

Varie Indennità - Indennità per pasti principali e intermedi sul luogo di lavoro

1. Dipendenti che, a causa di un luogo di lavoro mobile (ad esempio, cantiere), non possono pranzare a casa, hanno diritto a un'indennità per un pranzo secondo l'Appendice 3 di questo regolamento.

2. La pausa minima di mezz'ora, durante la quale viene consumato il pasto, non è considerata tempo di lavoro.

Varie Indennità - Indennità per Pasti Principali e Intermedi sul Luogo di Lavoro

1. Le dipendenti e i dipendenti che devono lavorare durante la notte tra le 20:00 e le 6:00 hanno diritto a un'indennità per un pasto principale o uno spuntino secondo l'allegato 3 di questo regolamento.

2. Gli spuntini vengono rimborsati solo se la dipendente o il dipendente ha lavorato almeno tre ore consecutive, ma meno di sette ore tra le 20:00 e le 6:00.

3. I pasti principali vengono rimborsati solo se la dipendente o il dipendente ha lavorato almeno sette ore tra le 20:00 e le 6:00.

4. Le indennità per i pasti principali e gli spuntini non sono cumulabili.

5. Se l'ufficio o l'istituzione provvede a un pranzo adeguato alle esigenze dei dipendenti con lavoro notturno, l'indennità per i pasti principali e gli spuntini è sostituita da questo pranzo, oppure l'importo concesso corrisponde al prezzo di costo del pranzo offerto.

6. Il tempo durante il quale viene consumato il pasto principale o lo spuntino è considerato tempo di lavoro.

Varie Indennità - Indennizzo in Caso di Danno (Art. 101 StPG)

1. Qualora a un'impiegata o a un impiegato sia stata concessa l'autorizzazione all'uso di un veicolo privato e si verifichi un incidente durante il servizio con tale veicolo, lo Stato copre interamente o parzialmente il danno al veicolo dopo aver detratto una franchigia di 200 franchi.

2. In assenza di colpa, non viene detratta alcuna franchigia. Tuttavia, in caso di grave negligenza da parte dell'impiegata o dell'impiegato, la partecipazione dello Stato è esclusa.

3. Per l'applicazione di questa disposizione, è competente la direzione o l'istituto interessato, d'intesa con l'Ufficio del personale e dell'organizzazione.

Varie Indennità - Indennizzo in Caso di Danno (Art. 101 StPG)

1. Se una dipendente o un dipendente subisce danni ai vestiti o ad altri effetti personali nell'esercizio delle proprie funzioni, lo Stato può farsi carico del danno integralmente o parzialmente.

2. Tuttavia, in caso di colpa grave della dipendente o del dipendente, qualsiasi partecipazione dello Stato viene meno.

3. L'applicazione di questa disposizione è decisa dalla direzione o dall'istituto di concerto con l'Ufficio del personale e dell'organizzazione.

**Varie Indennità - Indennità di Rappresentanza**

1. Le collaboratrici e i collaboratori che rappresentano lo Stato o altri interessi cantonali in un consiglio di amministrazione, di fondazione o altri organi esecutivi di persone giuridiche di diritto privato o pubblico rinunciano integralmente, a favore dello Stato, alle indennità previste a tal fine (indennità fisse, gettoni di presenza e altri vantaggi pecuniari o vantaggi sotto forma di partecipazioni).

2. Le spese (indennità di viaggio, indennità per i pasti, pernottamenti e materiale in relazione all'esercizio dell'ufficio) sono tuttavia escluse dall'obbligo di restituzione.

3. Le collaboratrici e i collaboratori interessati si assicurano che le indennità di cui al comma 1, indicando la persona e il mandato in questione, siano direttamente versate sul conto bancario dello Stato. L'amministrazione finanziaria contabilizza le somme così ricevute nei conti dell'unità in cui la collaboratrice o il collaboratore interessato esercita la funzione.

4. Le disposizioni sopra indicate si applicano all'indennità dei membri degli organi esecutivi nominati in applicazione del diritto federale, nella misura in cui le autorità friburghesi siano responsabili di tale indennità, e nei casi in cui il diritto cantonale prescrive che una determinata funzione è associata alla qualità di membro dei suddetti organi.

Varie Indennità - Adeguamento delle Indennità

1. Gli importi delle indennità previsti dagli articoli 48, 51, 57, 58 e 136-138 di questo regolamento vengono adeguati ogni due anni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, a condizione che quest'ultimo sia aumentato almeno del 10%. Tuttavia, può essere deciso, previa consultazione del personale ai sensi dell'articolo 123 StPG, che l'adeguamento al rincaro sia concesso solo parzialmente, tenendo conto della situazione economica e finanziaria del Cantone.

2. Gli importi previsti dagli articoli 118 e 129 vengono adeguati ogni tre anni a partire dal 1º gennaio 2000, sulla base di studi di mercato nei settori interessati e previa consultazione del personale ai sensi dell'articolo 123 StPG. Gli importi conformi agli articoli 129a e 129b vengono adeguati secondo le medesime modalità a partire dal 1º gennaio 2007 ogni tre anni.

3. L'importo dell'indennità chilometrica (Art. 126) si riferisce ai costi medi per l'uso di un'autovettura con una cilindrata di 1600 cm³ al 1º gennaio 2000. Viene regolarmente adeguato in base all'evoluzione dei costi.

Varie indennità - Alloggio di servizio

1. Il prezzo di locazione dell'alloggio di servizio da utilizzare da parte della collaboratrice o del collaboratore è stabilito dall'ufficio tecnico edilizio in base ai prezzi di mercato e tenendo conto di eventuali vantaggi o svantaggi di servizio.

2. Esso viene adeguato ogni due anni in base all'andamento dei prezzi di mercato.

Varie Indennità - Prestazione in caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale

1. Lo Stato si fa carico delle spese funerarie dell'impiegata o dell'impiegato che sia rimasta vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. Questa sezione riguarda solo le categorie di personale per le quali non sono state adottate disposizioni speciali.

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. I professionisti dell’amministrazione penitenziaria che al 1º gennaio 1992 erano al servizio del carcere centrale ricevono un'indennità di servizio mensile secondo l'allegato 3 di questo regolamento. Le indennità puntuali previste dall'articolo 48 per il servizio notturno, servizio nelle domeniche o nei giorni di riposo effettuato nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario vengono corrisposte ai professionisti dell’amministrazione penitenziaria solo nella misura in cui superano l’indennità mensile forfettaria.

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. In luogo delle indennità previste agli articoli 48, 57 e 58, le guardie forestali-sorveglianti della pesca ricevono un'indennità forfettaria mensile secondo l'Allegato 3 del presente Regolamento.

2 ...

3 ...

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. La direzione o l'istituto possono compensare un servizio di picchetto per una categoria di personale loro affiliata con ferie anziché con l'indennità prevista dall'articolo 57, considerando che cinque ore di servizio di picchetto equivalgono a un'ora di ferie.

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. La direzione o l'istituto può stabilire la durata del lavoro per una categoria di personale a essa associata fino alla durata lavorativa prevista dal contratto di lavoro standard del Canton Friburgo per l'agricoltura.

Disposizioni speciali per determinate categorie di personale

1. L'orario di lavoro, i servizi straordinari e le indennità per le guardie stradali e gli operai sono disciplinati nei regolamenti di servizio per il personale addetto alla manutenzione delle strade nazionali e cantonali.

2. Le guardie stradali e gli operai possono essere obbligati a effettuare fino a 50 ore di straordinario al mese, ma non più di 220 ore di straordinario all'anno.

3. In situazioni straordinarie (servizi invernali, frane, smottamenti, ecc.) il personale può essere obbligato eccezionalmente a effettuare ore di straordinario oltre i limiti massimi stabiliti al comma 2.

4. Le ore di straordinario effettuate in circostanze straordinarie previste al comma 3 devono essere compensate con un'ora e mezza di riposo per ogni ora di lavoro.

5. Le ore di straordinario menzionate al comma 3, che non possono essere compensate, sono retribuite al tasso orario del salario mensile aumentato del 50%.

**Rimedi giuridici**

1. La Commissione di Conciliazione per la Parità di Genere nella Vita Lavorativa può essere richiesta di esprimere un parere su un reclamo contro una decisione di primo grado che riguarda un rapporto di lavoro di diritto pubblico e che contiene una discriminazione rivendicata dalla parte ricorrente ai sensi della Legge Federale del 24 marzo 1995 sulla Parità tra Donna e Uomo.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. I dipendenti e le dipendenti che sono stati nominati funzionari prima del 1° gennaio 2003 sono ufficialmente riconosciuti come dipendenti del servizio pubblico a partire da tale data.

2. È fatta salva l'apertura di un procedimento per lo scioglimento del rapporto di servizio prima dell'entrata in vigore del nuovo StPG secondo gli articoli 8g cpv. 2, 26, 55, 56, 58b o 58d del vecchio StPG; in tal caso, il procedimento, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo StPG, sarà regolato dalle disposizioni del vecchio StPG.

3. Chi è stato ammonito ai sensi degli articoli 8f cpv. 4 o 57 cpv. 2 del vecchio StPG non è ufficialmente riconosciuto come dipendente del servizio pubblico. In tal caso, il riconoscimento sarà concesso non prima della scadenza del termine stabilito con l'ammonizione. Se, a questo riguardo, da una valutazione del personale emerge che le carenze riscontrate continuano a sussistere, il rapporto di servizio sarà risolto con un preavviso di tre mesi.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. Le dipendenti e i dipendenti che sono impiegati nel servizio statale da un anno o più, saranno ufficialmente riconosciuti come dipendenti del servizio pubblico a partire dal 1° gennaio 2003, a condizione che siano stati sottoposti a una valutazione del personale che abbia dimostrato che soddisfano i requisiti del posto.

2. Se il risultato della valutazione è insufficiente, il riconoscimento ufficiale viene posticipato a una data stabilita dall'autorità di assunzione, con una nuova valutazione preliminare. Durante questo periodo, ciascuna parte può rescindere il rapporto di servizio con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese.

3. È fatta salva l'apertura di un procedimento per la risoluzione del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 60 del vecchio StPG prima dell'entrata in vigore del nuovo StPG; in tal caso, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo StPG, il procedimento sarà disciplinato secondo le disposizioni del vecchio StPG.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. I dipendenti che sono in servizio statale da meno di un anno sono considerati, dal 1º gennaio 2003, in periodo di prova ai sensi dell'articolo 31 del nuovo StPG.

2. Se il dipendente si trova in periodo di prova al 31 dicembre 2002, dal 1º gennaio 2003 si applica un termine di preavviso di un mese. Se al 31 dicembre 2002 non è più in periodo di prova secondo il vecchio StPG, dal 1º gennaio 2003 si applica un termine di preavviso di tre mesi.

3. Trascorso un anno di servizio dall'entrata nel servizio statale, ma non prima del 1º luglio 2003, il dipendente sarà ufficialmente riconosciuto come dipendente del servizio pubblico secondo le condizioni dell'articolo 32 del nuovo StPG.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. I collaboratori e le collaboratrici che sono impiegati nel servizio statale da un anno o più vengono ufficialmente riconosciuti come dipendenti del pubblico impiego a partire dal 1° gennaio 2003, a condizione che abbiano precedentemente sostenuto una valutazione del personale che abbia dimostrato che soddisfano i requisiti della posizione.

2. Se il risultato della valutazione è insufficiente, il riconoscimento ufficiale viene posticipato a una data stabilita dall'autorità di assunzione, previa nuova valutazione. Durante questo periodo, il rapporto di servizio può essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso di tre mesi, con effetto alla fine di un mese.

3. Resta salva l'apertura di un procedimento per la risoluzione del rapporto di servizio ai sensi degli Articoli 49 e seguenti del HPR prima dell'entrata in vigore del nuovo StPG; in questo caso, il procedimento si svolge secondo le disposizioni del HPR, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo StPG.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. Il personale, che è in servizio statale da meno di un anno, si trova a partire dal 1° gennaio 2003 in periodo di prova ai sensi dell'articolo 31 nuovo StPG. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2003, in ogni caso si applica un termine di preavviso di un mese.

2. Dopo un anno di servizio a decorrere dall'ingresso nel servizio statale, ma non prima del 1° luglio 2003, il dipendente viene ufficialmente riconosciuto come dipendente del servizio pubblico secondo le condizioni dell'articolo 32 nuovo StPG.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

**1. I dipendenti e le dipendenti assoggettati al vecchio StPG o all'HPR e assunti con contratto a tempo determinato per meno di due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo StPG, così come i dipendenti e le dipendenti assunti a ore, non saranno ufficialmente riconosciuti come impiegati del servizio pubblico al 1° gennaio 2003. I termini di preavviso e la cessazione del rapporto di servizio previsti nel provvedimento di assunzione o nel contratto in vigore prima dell'entrata in vigore del nuovo StPG restano validi.**

**2. Il rinnovo del contratto è regolato dalle disposizioni del nuovo StPG, in particolare dagli articoli 30 e 36.**

Disposizioni transitorie - Passaggio dal vecchio al nuovo rapporto di servizio

1. Gli articoli 143 e 144 rispettivamente 145, 146 e 147 per il personale assunto a meno del 50% o con contratto a tempo determinato si applicano anche al personale con rapporto di lavoro speciale, come assistenti universitarie e universitari o medici assistenti. Per il resto restano riservate le disposizioni speciali.

Disposizioni Transitorie - Calcolo degli Anni di Servizio per il Periodo Precedente al 1º gennaio 2003

1. Gli anni di servizio prestati dal personale assunto secondo il vecchio StPG prima del 1° gennaio 2003 vengono calcolati secondo il vecchio StPG. È fatto salvo il paragrafo 3.

2. Per il calcolo degli anni di servizio del personale non assunto secondo il vecchio StPG, vengono presi in considerazione tutti gli anni di servizio prestati dal 1° gennaio 1994 senza interruzioni superiori a due mesi.

3. Se al 31 dicembre 2002 il dipendente o la dipendente, soggetti al vecchio StPG, ha prestato meno di nove anni di servizio riconosciuti, gli anni di servizio prestati in un altro rapporto di lavoro dal 1° gennaio 1994 senza interruzioni superiori a due mesi vengono aggiunti agli anni di servizio già riconosciuti. Tuttavia, non danno diritto alla premia di fedeltà.

Disposizioni Transitorie - Garanzia di Posto

1. La garanzia del posto di lavoro ai sensi dell'articolo 33 corrisponde al grado di occupazione indicato nell'atto di nomina.

2. Al personale non nominato o non sottoposto al vecchio StPG non viene concessa alcuna garanzia del posto di lavoro. Tuttavia, in caso di futura soppressione di un posto, l'autorità competente valuterà se il dipendente avrebbe potuto beneficiare della garanzia del posto di lavoro se fosse stato assunto dopo il 1° gennaio 2003. In tal caso, si applicano gli articoli 33 e 34.

3. Il personale docente a tempo parziale non ha in nessun caso diritto a mantenere l'orario di insegnamento oltre l'anno scolastico in corso. Si applica l'articolo 33 comma 1 lettere d ed e.

Disposizioni transitorie - Passaggio dal regime di previdenza BVG al regime di previdenza pensionistica

1. I dipendenti e le dipendenti assicurati nel regime previdenziale BVG, il cui contratto non è limitato ad una data antecedente al 1° gennaio 2004 e che non hanno dato disdetta prima del 1° gennaio 2003, saranno trasferiti al regime previdenziale pensionistico a partire dal 1° gennaio 2003.

2. I dipendenti e le dipendenti devono sottoporsi a una visita medica secondo quanto previsto dagli articoli 25 e seguenti.

3. I dipendenti e le dipendenti che, ai sensi dell'articolo 42 della Legge sulla cassa pensioni del personale statale, devono riscattare la pensione, possono rimanere nel regime previdenziale BVG. La cassa pensioni comunica al dipendente o alla dipendente l'importo del riscatto obbligatorio e concede un termine di riflessione.

Disposizioni transitorie - Passaggio al nuovo sistema salariale

1. Il 1º gennaio 2004 avviene il passaggio dalla vecchia scala retributiva alla nuova scala retributiva generale secondo i seguenti principi

a) Se lo stipendio precedente era fissato nella classe funzionale, il nuovo stipendio nella nuova scala retributiva generale viene fissato nella classe corrispondente (numero di classe identico), al livello retributivo immediatamente superiore rispetto allo stipendio precedente.

b) Se lo stipendio precedente era fissato nella classe iniziale o nella classe di selezione, il nuovo stipendio nella nuova scala retributiva generale viene fissato nella classe corrispondente alla precedente classe funzionale, al livello retributivo immediatamente superiore rispetto allo stipendio precedente.

c) Se lo stipendio precedente era fissato al di sotto della classe assegnata alla funzione, il nuovo stipendio nella nuova scala retributiva generale viene fissato nella classe corrispondente, al livello retributivo immediatamente superiore rispetto allo stipendio precedente.

2. La concessione dell’aumento salariale annuale secondo gli articoli 103-106 StPR avviene dopo il cambio secondo il paragrafo 1.

Disposizioni transitorie - Transizione al nuovo sistema retributivo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, avviene il passaggio dalla precedente remunerazione fuori classe alla nuova scala di stipendi speciali secondo i seguenti principi

a) Se lo stipendio precedente era fissato nella classe ordinaria prevista per la funzione, il nuovo stipendio sarà fissato nella nuova scala generale degli stipendi nella classe corrispondente, e precisamente al livello salariale superiore più vicino a quello precedente.

b) Se lo stipendio precedente era fissato nella classe prevista per lo stipendio iniziale, il nuovo stipendio sarà fissato nella nuova scala generale degli stipendi nella classe ordinaria prevista per la funzione, e precisamente al livello salariale superiore più vicino a quello precedente.

2. Se il contratto di assunzione prevede un diritto all'aumento annuale dello stipendio, quest'ultimo sarà concesso dopo il cambiamento ai sensi del paragrafo 1, secondo quanto stabilito dagli articoli 103-106 di questo regolamento.

Disposizioni transitorie - Passaggio al nuovo sistema salariale

1. Per le collaboratrici e i collaboratori, che secondo la legge del 26 febbraio 1987 sulle retribuzioni del personale statale avrebbero avuto diritto al passaggio alla classe funzionale o alla classe di selezione entro il 1° gennaio 2004, il passaggio avviene al 31 dicembre 2003 secondo le regole vigenti a quel tempo.

2. Alle persone che secondo la legge del 26 febbraio 1987 sulle retribuzioni del personale statale avrebbero avuto diritto al passaggio alla classe funzionale entro il 1° luglio o il 1° settembre 2004, è concessa un'ulteriore fascia di stipendio al 1° gennaio 2004.

3. Il passaggio alle nuove classi di stipendio avviene in conformità agli articoli 152 e 153.

Disposizioni transitorie - Passaggio al nuovo sistema salariale

1. L'importo della gratifica di fedeltà dovuta al 31 dicembre 2003 a una collaboratrice o a un collaboratore è congelato a tale data.

2. Tale importo viene versato ogni anno a dicembre, in funzione del grado medio annuo di occupazione.

3. Finché lo stipendio è aumentato ogni anno ai sensi dell'articolo 93 di questo regolamento, l'importo della gratifica di fedeltà è ridotto della metà dell'aumento. La riduzione sarà calcolata in proporzione al grado di occupazione della collaboratrice o del collaboratore.

Misure per il risanamento delle finanze cantonali 2026-2028

1. Negli anni 2026, 2027 e 2028 gli importi delle indennità di cui all'articolo 132 commi 1-3 rimangono invariati. In questo periodo non viene concessa alcuna maggiorazione.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 10 luglio 1985 per il personale statale (vecchio StPR; SGF 122.70.11) è abrogato, con riserva delle seguenti disposizioni: gli articoli 135-144 continuano ad essere applicabili fino all'entrata in vigore dei regolamenti sulla formazione continua e sull'introduzione di un sistema per la promozione di invenzioni e suggerimenti del personale.[1]

2. Sono abrogati anche

a) il Regolamento del 23 aprile 1991 relativo al rapporto di servizio del personale ausiliario e del personale assunto temporaneamente (SGF 122.70.42);

b) la Deliberazione del 23 aprile 1991 sulla competenza per l'assunzione del personale non soggetto alla legge sul rapporto di servizio del personale statale (SGF 122.70.41);

c) la Deliberazione del 17 novembre 1981 sul personale addetto alle pulizie assunto con contratto di diritto privato (SGF 122.70.53).

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003, ad eccezione degli articoli 36 e 76-157, che entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

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