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122.0.81 SGA CH-FR

Ordinanza concernente la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale - Oggetto (SGA)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (20)

Art. 1 Regolamento sulla Sicurezza e la Salute sul Lavoro nell'Amministrazione Cantonale - Oggetto Art. 2 Regolamento sulla sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale - Ambito di applicazione Art. 3 Regolamento sulla sicurezza e salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 4 Regolamento sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro nell'Amministrazione Cantonale Art. 5 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione del cantone Art. 6 Regolamento sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale - Commissione SGA - Istituzione Art. 7 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 8 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nell'amministrazione cantonale - Commissione SGA - Compiti Art. 9 Regolamento sulla sicurezza e sulla protezione della salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 10 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 11 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 12 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 13 Regolamento sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale - Comitato ASG - Composizione Art. 14 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 15 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 16 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 17 Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale Art. 18 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul lavoro nella pubblica amministrazione cantonale Art. 19 Ordinanza sulla Sicurezza e la Salute sul Lavoro nell'Amministrazione Cantonale Art. 20 Regolamento sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro nell'amministrazione cantonale

Testo normativo (20 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'attuazione

a) della soluzione settoriale n. 48 «Sicurezza e salute sul lavoro nelle amministrazioni cantonali» della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro EKAS (soluzione settoriale);

b) di soluzioni settoriali specifiche o soluzioni standard, purché esse corrispondano sostanzialmente ai requisiti minimi della soluzione settoriale e siano state approvate dalla commissione permanente per la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. Il regolamento si applica all'intera amministrazione cantonale, comprese le istituzioni statali con personalità giuridica propria.

1. Disposizioni Generali

1. Per l'attuazione della soluzione settoriale, nell'amministrazione cantonale viene introdotto un sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro (sistema SSL), che comprende principi politici, un'organizzazione, documenti di riferimento, nonché azioni e misure specifiche.

Autorità di vigilanza

1. L'Ufficio del mercato del lavoro e la Suva, per i settori di attività loro assegnati dalla legislazione federale, sono l'autorità di vigilanza indipendente per il rispetto delle norme sull'igiene, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro nello Stato di Friburgo.

2. Le decisioni, le constatazioni e le raccomandazioni dell'autorità di vigilanza sono comunicate direttamente ai destinatari diretti e trasmesse agli attori interessati della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro previsti dal regolamento (attori di SGA).

Autorità di Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce i principi fondamentali della politica e determina periodicamente gli obiettivi del sistema SGA.

Autorità di esecuzione

1. Viene istituita una commissione permanente per la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro nell'amministrazione cantonale (la Commissione SSL).

2. La Commissione SSL opera come organo di coordinamento ai sensi della soluzione settoriale n. 48.

3. È assegnata amministrativamente alla direzione delle finanze.

Autorità di esecuzione

1. La Commissione SGA è composta dai seguenti membri nominati dal Consiglio di Stato

a) il capo o la capa dell'ufficio specializzato di cui all'articolo 10; questa persona presiede la commissione;

b) il medico cantonale o la medica cantonale;

c) il direttore o la direttrice dell'Ufficio delle costruzioni;

d) il chimico cantonale o la chimica cantonale;

e) l'ingegnere cantonale o l'ingegnera cantonale;

f) tre rappresentanti del personale.

2. I tre rappresentanti del personale, di cui almeno due devono essere dipendenti statali, sono scelti di comune accordo tra le parti sociali riconosciute. In assenza di un accordo, il Consiglio di Stato decide su raccomandazione della sua delegazione per il personale.

3. La Commissione SGA può associare con voto consultivo

a) referenti per la sicurezza e la salute sul lavoro;

b) membri dei comitati per la sicurezza e la salute sul lavoro;

c) specialisti o specialiste della sicurezza sul lavoro riconosciuti dalla legislazione federale o altri esperti che dispongono di competenze specifiche nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

d) il referente cantonale o la referente cantonale per la prevenzione e la promozione della salute.

4. La Commissione SGA può anche incaricare specialisti o specialiste della valutazione di problemi particolari.

5. La Commissione SGA stabilisce le proprie modalità operative e prepara il suo bilancio. La persona responsabile dell'attuazione del sistema SGA gestisce il segretariato della commissione.

Autorità di Esecuzione

1. La Commissione SGA è l'organo strategico per l'attuazione del sistema SGA.

2. La Commissione SGA ha in particolare i seguenti compiti

a) Propone al Consiglio di Stato i principi della politica e gli obiettivi del sistema SGA.

b) Richiede al Consiglio di Stato il budget operativo per il sistema SGA.

c) Designa le unità amministrative con particolari rischi.

d) Propone l'attuazione di misure nei settori della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e della promozione della salute.

e) Stabilisce nel manuale di riferimento «Sicurezza e salute sul lavoro» (Manuale di riferimento SGA) le competenze, i compiti e le responsabilità delle direttrici e dei direttori delle unità amministrative, degli attori SGA, del personale e delle persone che utilizzano le infrastrutture statali.

f) Approva il Manuale di riferimento SGA.

g) Approva le soluzioni settoriali specifiche o le soluzioni standard e le coordina, se necessario, con la soluzione settoriale.

Autorità di Esecuzione

1. Le dirigenti e i dirigenti delle unità amministrative sono responsabili del sistema SGA.

2. In qualità di responsabili, sono incaricati dell'attuazione del sistema SGA nella loro unità amministrativa. Adattano il manuale di riferimento SGA, emesso dalla commissione SGA, alle esigenze specifiche della loro unità amministrativa.

3. Per le unità amministrative che si trovano geograficamente vicine e presentano pericoli simili, le dirigenti e i dirigenti possono, al fine di razionalizzare e sfruttare sinergie, formare un'unità di rischio di comune accordo. Tuttavia, ogni dirigente di un'unità amministrativa è personalmente responsabile dell'attuazione del sistema SGA nella propria unità.

Attori e Attrici SGA

1. L'Ufficio del Personale e dell'Organizzazione è l'ufficio specializzato responsabile della sicurezza e della salute sul lavoro all'interno dell'amministrazione cantonale. L'ufficio specializzato è l'organo operativo della commissione SGA per l'attuazione del sistema SGA.

**Attrici e attori SGA**

1. L'ufficio specializzato impiega una specialista o uno specialista della sicurezza sul lavoro, che soddisfa i requisiti del regolamento federale del 25 novembre 1996 sull'idoneità delle specialiste e degli specialisti della sicurezza sul lavoro, come persona responsabile per l'implementazione del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGA) (la o il responsabile SGA).

2. La o il responsabile SGA gestisce la segreteria della commissione SGA e coordina l'implementazione della soluzione settoriale nell'amministrazione cantonale. Lei o lui è il punto di riferimento ed è responsabile per la consulenza, supporto e promozione, così come per le analisi e proposte nel campo della sicurezza e della protezione della salute fisica e psicologica sul posto di lavoro.

**Attrici e attori SGA**

1. In ogni unità amministrativa con pericoli speciali è istituito un Comitato di Sicurezza e Salute sul Lavoro (Comitato SSL).

2. Se più unità amministrative con pericoli speciali si sono unite a formare un'unità di rischio secondo l'articolo 9, comma 3, esse possono costituire, di comune accordo e con il consenso della persona responsabile del SSL, un comitato SSL comune.

3. Il comitato SSL è responsabile dell'applicazione conforme alle norme delle misure atte a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro del personale dell'unità amministrativa o dell'unità di rischio per la quale è stato costituito.

**Attrici e attori SGA**

1. Il comitato ASG è presieduto da un membro del personale che ha una formazione minima come coordinatore o coordinatrice della sicurezza.

2. Altri membri del comitato ASG sono

a) il capo dell'unità amministrativa; nei casi di unità a rischio, uno dei capi delle unità amministrative interessate viene designato di comune accordo;

b) membri del personale con conoscenze ed esperienza specifiche del settore in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

3. I membri del comitato ASG sono designati, previo parere del responsabile SGA, dal capo dell'unità amministrativa o, in caso di unità a rischio, da tutti i capi delle unità amministrative interessate. La nomina è approvata dall'autorità di assunzione delle persone designate.

Attrici e Attori SGA

1. Nelle unità amministrative senza particolari pericoli è designata una persona di contatto per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro (persona di contatto SGA).

2. Nel caso in cui diverse unità amministrative senza particolari pericoli si siano unite in un'unità di rischio ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 3, possono nominare reciprocamente e con il consenso del responsabile SGA una persona di contatto.

3. Le persone di contatto SGA assicurano l'applicazione conforme delle misure di sicurezza e salute sul lavoro nelle unità amministrative o di rischio per le quali sono state designate. Sono, inoltre, organo di collegamento tra il personale, l'ufficio competente e la commissione SGA.

4. Le persone di contatto SGA sono designate, previa consulenza del responsabile SGA, dal dirigente dell'unità amministrativa o, in caso di un'unità di rischio, da tutti i dirigenti delle unità amministrative interessate. Vengono selezionate in base alle loro conoscenze specifiche del settore e alle loro esperienze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro.

Attori ed attrici della SGA

1. Per un reparto decentrato di un'unità amministrativa viene designata una Delegata o un Delegato per la sicurezza e la salute (il Delegato o la Delegata SGA).

2. Se viene costituita un'unità di rischio, un Delegato o una Delegata SGA per ogni unità amministrativa interessata viene designato. Inoltre, si può designare un Delegato o una Delegata SGA responsabile per la sicurezza degli edifici in cui si trova l'unità di rischio.

3. I Delegati SGA sono nella loro sezione i referenti per questioni legate alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Supportano il Comitato ASG o la persona di contatto SGA nell'attuazione del sistema SGA nella loro sezione.

4. I Delegati SGA sono designati in base all'articolo 14 comma 4. Dipendono direttamente dal Comitato ASG o dalla persona di contatto SGA.

Attori e Attrici SGA

1. Salvo quanto previsto nel presente regolamento, i poteri, i compiti e le responsabilità degli operatori SGA sono definiti nel manuale di riferimento, pubblicato dalla Commissione SGA, e nei manuali specifici delle singole unità amministrative.

Formazione

1. Le direttrici e i direttori delle unità amministrative, tutte le attrici e gli attori SGA e il personale devono completare la formazione loro destinata.

2. L'ufficio specializzato seleziona i partecipanti per i corsi obbligatori.

1. Segnalazione del Personale

1. I membri del personale possono segnalare la violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul posto di lavoro a un'attrice SGA o un attore SGA di loro scelta.

2. Questa attrice o questo attore gestisce la segnalazione. Lei o lui informa il membro del personale, se necessario per iscritto, sul procedimento ulteriore.

3. Rimane riservata la possibilità di presentare direttamente la segnalazione all'autorità di vigilanza conformemente alla legislazione federale.

1. Segnalazione del Personale

1. Se le dipendenti o i dipendenti non sono soddisfatti delle misure adottate in risposta alle loro segnalazioni, possono richiedere all'autorità preposta alle assunzioni un provvedimento formale che confermi che sono interessati da una violazione delle norme sulla sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro.

2. L'autorità preposta alle assunzioni consulta il parere della commissione SGA prima di emettere il suo provvedimento.

3. Il provvedimento dell'autorità preposta alle assunzioni può essere impugnato con reclamo secondo gli articoli 132 e 133 della legge del 17 ottobre 2001 sul personale statale (StPG).

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