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Regolamento sulla redazione degli atti legislativi (REAL) - Oggetto e Ambito di Applicazione (AER)

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (43)

Testo normativo (43 Articoli)

Disposizioni Generali - Oggetto e Portata

1. Questo regolamento disciplina l'elaborazione degli atti normativi (gli atti) la cui adozione rientra nella competenza del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

2. Per gli atti delle altre autorità, esso si applica solo nella misura in cui l'articolo 34 lo prevede.

3. Rimangono riservate le norme particolari sull'elaborazione e l'adozione degli atti inter-cantonali e internazionali.

Disposizioni Generali - Oggetto e Portata

1. La stesura dei decreti comprende generalmente

a) la pianificazione delle attività;

b) l’esame, la redazione e la traduzione delle proposte;

c) la procedura di consultazione;

d) la presentazione della domanda all'autorità deliberante;

e) l'accompagnamento tecnico durante la deliberazione;

f) la revisione dei testi.

2. I testi vengono inseriti nel database della legislazione friburghese al più tardi quando vengono sottoposti a consultazione.

Disposizioni Generali - Ripartizione delle Competenze

1. Salvo le competenze del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato stabilisce gli obiettivi generali e le priorità dei principali progetti di legislazione e ne garantisce il coordinamento ai massimi livelli.

**Disposizioni Generali - Ripartizione delle Competenze**

1. Le direzioni elaborano la normativa nei rispettivi ambiti di competenza e adottano le misure organizzative necessarie a tal fine.

1a. Registrano i loro dati normativi nelle diverse fasi di stesura nell'applicazione informatica appositamente prevista.

2. Garantiscono che la normativa, che sono tenuti ad applicare, rimanga aggiornata, in particolare seguendo lo sviluppo del diritto superiore e richiedendo le necessarie disposizioni di attuazione.

3. Determinano per i progetti normativi nel loro ambito gli obiettivi, le fasi e i mezzi necessari, tenendo conto dell'importanza dell'affare e della pianificazione generale stabilita dal Consiglio di Stato.

**Disposizioni Generali - Ripartizione delle Competenze**

1. La Cancelleria di Stato ha in particolare le seguenti competenze

a) Si assicura che le direzioni adempiano ai propri obblighi nell’esecuzione dei loro compiti.

b) Elabora i modelli di presentazione per i testi nell’ambito della legislazione e le direttive corrispondenti.

c) Fornisce alle direzioni e alla segreteria del Gran Consiglio un’applicazione informatica, in cui vengono stabilite le varie fasi del procedimento legislativo, con cui è possibile gestire i dati fino alla pubblicazione e con cui, ove possibile, può essere garantito lo scambio con i sistemi di traduzione assistita dal computer.

c1) Organizza lo scambio di dati tra questa applicazione informatica e l’applicazione per la gestione elettronica degli affari del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

d) ...

e) Controlla la correttezza linguistica dei progetti che le vengono trasmessi in vista della delibera da parte del Consiglio di Stato o della pubblicazione ufficiale.

Disposizioni Generali - Ripartizione delle Competenze

1. L'Ufficio per la Legislazione ha le seguenti competenze nella redazione dei decreti

a) Vigila generalmente sull'uniformità e sulla qualità della legislazione.

b) Supporta le direzioni nella redazione della legislazione di loro competenza, in particolare esaminando i loro progetti di decreto.

c) Elabora i testi della legislazione generale e i decreti della Cancelleria di Stato.

d) Consiglia le direzioni su tutte le questioni relative alla redazione della legislazione.

e) Emana direttive di tecnica legislativa.

2. Svolge inoltre i compiti affidatigli dalla legislazione speciale, in particolare nel settore delle pubblicazioni ufficiali, e quelli derivanti dalla sua posizione come servizio centrale.

**Disposizioni Generali - Forma degli Atti**

1. La forma degli atti del Gran Consiglio è stabilita nella Costituzione cantonale e negli articoli 87 e 88 della Legge sul Gran Consiglio del 6 settembre 2006.

**Disposizioni Generali - Forma degli Atti Normativi**

1. Gli atti del Consiglio di Stato, delle direzioni e delle altre autorità amministrative assumono la forma di regolamento.

2. Tuttavia, gli atti del Consiglio di Stato possono assumere la forma di regolamento specifico, in particolare quando vi si riassumono le disposizioni esecutive di una legge.

**Disposizioni Generali - Forma degli Atti**

1. Gli atti delle autorità giudiziarie hanno di norma la forma del regolamento.

**Disposizioni generali - Informazioni**

1. Le direzioni provvedono, conformemente alla legislazione sulla pubblicazione degli atti, all'informazione delle persone direttamente colpite da atti significativi.

2. L'informazione del pubblico e la pubblicazione su Internet sono disciplinate dalla legislazione speciale. Rimangono riservati gli articoli 26, 30 e 31 comma 4.

Svolgimento delle attività - Verifica e Redazione

1. Le direzioni analizzano la situazione esistente e valutano i bisogni e gli effetti essenziali che si prevede deriveranno dalla legislazione pianificata.

2. Esse esaminano in particolare la necessità di emanare norme giuridiche, il livello legislativo appropriato nonché gli impatti previsti per lo Stato, i comuni e i circoli direttamente interessati nel cantone.

Svolgimento delle attività - Verifica e Redazione

1. Le direzioni raccolgono in particolare, tramite la procedura di coordinamento, le considerazioni pertinenti e le espressioni di opinione (Art. 63 SVOG).

2. Esse garantiscono che il progetto sia conforme al diritto superiore e si integri armoniosamente nella legislazione esistente. Verificano la compatibilità europea del progetto.

3. Valutano gli impatti finanziari e di personale delle soluzioni pianificate. Se del caso, esaminano gli impatti su altri ambiti come la distribuzione dei compiti tra Stato e comuni, la famiglia, la salute, l'ambiente e l'energia.

4. Propongono soluzioni efficaci ed efficienti e, se necessario, varianti.

Svolgimento delle Attività - Esame e Redazione

1. Il testo è redatto in modo chiaro e conciso. La distribuzione del contenuto segue generalmente una struttura standard, determinata più dettagliatamente dalle linee guida sulla tecnica legislativa.

2. La terminologia utilizzata è coerente sia tra le disposizioni dello stesso decreto sia con il restante corpus legislativo, in particolare nello stesso ambito giuridico.

3. Nella formulazione, si presta attenzione a trattare i generi in modo equo, a seconda delle peculiarità della lingua e del contesto, senza compromettere la comprensibilità e la leggibilità.

4. Per progetti di maggiore importanza, le direzioni valutano l'opportunità di formare un gruppo di redazione, nel quale siano rappresentati, tra gli altri, la Cancelleria di Stato e l'Ufficio per la Legislazione.

Svolgimento delle Attività - Esame e Redazione

1. Le direzioni redigono i testi in entrambe le lingue ufficiali e si assicurano che le versioni linguistiche corrispondano. La Cancelleria di Stato è responsabile del controllo (art. 5 lett. e e 15 lett. d).

2. I documenti interni all'amministrazione, in particolare quelli di una procedura di consultazione interna all'amministrazione (art. 32 segg.), possono essere redatti in una sola lingua.

3. Nei progetti si presta la massima attenzione possibile a una terminologia e a una sintassi che facilitino il mantenimento del bilinguismo nella legislazione.

4. I traduttori delle direzioni vengono coinvolti abbastanza presto, in modo che si possano ancora considerare eventuali ripercussioni della traduzione sul testo originale.

Svolgimento delle Attività - Esame e Redazione

1. I progetti sono oggetto di una procedura di consultazione esterna o interna, secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli 22 seguenti.

2. Resta salva la raccolta di pareri e le altre particolari forme di consultazione previste dalla legislazione speciale.

Svolgimento delle Attività - Esame e Redazione

1. Il contenuto dei messaggi del Consiglio di Stato al Gran Consiglio è stabilito nella legislazione sul Gran Consiglio.

2. Per i progetti di regolamento di maggiore importanza viene redatta una relazione esplicativa che tratta, in forma sintetica, almeno i seguenti punti

a) origine e necessità del progetto;

b) le principali attività svolte;

c) le proposte principali;

d) gli effetti finanziari e di personale;

e) la conformità con il diritto superiore.

1. Svolgimento delle Attività - Presentazione per il Controllo

1. Le Direzioni mettono a disposizione i progetti della Cancelleria dello Stato in entrambe le lingue ufficiali il prima possibile, ma non oltre 10 giorni prima della data di inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio di Stato.

2. La Cancelleria dello Stato può concedere eccezioni per progetti di modesta entità e per i documenti allegati.

1. Svolgimento delle Attività - Presentazione per il Controllo

1. La Cancelleria di Stato esegue in particolare le seguenti attività

a) Controlla se i progetti rispettano le regole sulla presentazione dei decreti.

b) Corregge errori evidenti relativi all'inserimento del testo, all'ortografia, alla costruzione della frase o alla presentazione formale, o richiede alla direzione di correggerli.

c) Richiede alla direzione, prima che il Consiglio di Stato esamini il progetto, le riformulazioni che ritiene opportune.

d) Controlla la conformità delle versioni linguistiche.

1. Svolgimento delle Attività - Presentazione per il Controllo

1. Contemporaneamente alla trasmissione alla Cancelleria di Stato, le Direzioni informano l'Ufficio per la Legislazione e gli altri servizi centrali competenti, in particolare se questi ultimi hanno presentato osservazioni durante la procedura di consultazione o di coordinamento.

Svolgimento delle Attività - Trattamento e Approvazione da parte del Consiglio di Stato

1. Il trattamento delle richieste delle direzioni da parte del Consiglio di Stato, in particolare l'inserimento nell'ordine del giorno, l'invio dei testi ai membri del Consiglio di Stato, la relazione aggiuntiva e la procedura delle deliberazioni, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni esecutive relative al SVOG.

Svolgimento delle Attività - Trattamento e Approvazione da parte del Consiglio di Stato

1. L'accompagnamento professionale davanti al Consiglio di Stato consiste generalmente nel redigere varianti o note integrative su richiesta.

2. Con l'approvazione della Presidente o del Presidente, può anche consistere nella presenza di una collaboratrice o di un collaboratore alla seduta per spiegare le disposizioni proposte e rispondere alle domande.

Corso delle Attività - Trattamento e Approvazione da parte del Gran Consiglio

1. Il trattamento dei progetti da parte del Gran Consiglio è disciplinato dalla legislazione sul Gran Consiglio.

Svolgimento delle Attività - Trattamento ed Approvazione da parte del Gran Consiglio

1. L'amministrazione del Cantone garantisce un accompagnamento tecnico del progetto durante i lavori del Gran Consiglio.

2. L'accompagnamento tecnico consiste nel supporto alla rappresentante o al rappresentante del Governo nelle seguenti attività

a) Partecipazione ai lavori della commissione parlamentare;

b) Esame delle proposte della commissione, in particolare dei loro effetti sulla coerenza del progetto, e informazione del Consiglio di Stato sulle proposte;

c) Monitoraggio delle discussioni in plenaria del Gran Consiglio ed eventuale collaborazione con la commissione redazionale.

**Sequenza delle Attività - Rielaborazione dei Testi**

1. Le direzioni provvedono alla revisione dei testi approvati dal Consiglio di Stato. Le modifiche puntuali decise dal Consiglio di Stato sono invece inserite dalla Cancelleria dello Stato, che trasmette alla direzione competente una copia elettronica del testo modificato.

2. Per quanto riguarda gli atti del Gran Consiglio, è la sua segreteria a essere responsabile della revisione dei testi. Ove possibile, questa inserisce i dati pertinenti direttamente nell'applicazione informatica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c.

3. Resta salva la rettifica di errori evidenti o di altri errori (art. 22 e 23 del Regolamento amministrativo).

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. Una procedura di consultazione esterna viene avviata per coinvolgere le parti interessate nella stesura di un regolamento di maggiore importanza e per verificare se il progetto sia materialmente corretto e probabilmente ben accolto. Sono inoltre fatti salvi i casi previsti dalla legislazione speciale.

2. Sono considerati progetti di maggiore importanza in particolare quelli secondo l'articolo 64 SVOG, quelli che vengono realizzati in misura significativa al di fuori dell'amministrazione e quelli che riguardano attività soggette ad autorizzazione in modo non trascurabile.

3. Per l'avvio della procedura è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato. È fatto salvo l'articolo 31 che disciplina le procedure di consultazione limitate.

4. La direzione allega alla sua richiesta di autorizzazione il progetto dei documenti di consultazione; se del caso, indica la sua intenzione di effettuare una consultazione in forma di conferenza e motiva tale richiesta (Art. 27 cpv. 3).

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. I documenti della consultazione vengono inviati ai settori immediatamente interessati dal progetto, in particolare alle organizzazioni che operano a livello cantonale nel settore in questione e ai destinatari delle procedure di consultazione interna (Art. 32 cpv. 2).

2. I progetti di disposizioni costituzionali e altri progetti che potrebbero avere effetti significativi su numerosi settori vengono inoltre inviati

a) ai partiti politici rappresentati nel Gran Consiglio o nel Consiglio di Stato;

b) alle principali organizzazioni professionali;

c) all'Associazione dei Comuni Friburghesi e alla Conferenza dei Sindaci dei capoluoghi e dei grandi comuni.

3. I progetti che potrebbero avere un impatto significativo su un determinato settore di comuni o su tutti i comuni del cantone vengono inoltre trasmessi a ciascun comune interessato.

4. La Cancelleria di Stato gestisce un elenco dei destinatari ordinari delle consultazioni.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. Ogni persona o organizzazione può consultare i testi sottoposti alla consultazione presso la direzione competente.

2. Ogni direzione si assicura, nei propri ambiti di competenza, che i gruppi interessati dal progetto siano invitati a partecipare alla consultazione o ne siano informati. Inoltre, raccoglie il parere delle sue unità amministrative e commissioni interessate dal progetto.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. I documenti di consultazione vengono redatti in entrambe le lingue ufficiali.

2. Di regola, comprendono

a) una lettera di accompagnamento che indica in particolare il termine della consultazione;

b) il progetto di consultazione;

c) un rapporto esplicativo;

d) l'elenco dei destinatari.

3. La procedura di consultazione si svolge per quanto possibile per via elettronica. Tuttavia, su richiesta, i documenti vengono inviati in forma cartacea ai destinatari della consultazione.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. La Cancelleria di Stato annuncia nel Bollettino ufficiale e su Internet le procedure di consultazione approvate dal Consiglio di Stato.

2. ...

Procedura di Consultazione - Consultazione Esterna

1. Per quanto possibile, i pareri vengono inviati in forma elettronica.

2. In linea di massima, l'amministrazione cantonale trasmette i suoi pareri esclusivamente per via elettronica. Inoltre, le direzioni rispettano le disposizioni dell'articolo 33, comma 3.

3. Se la procedura di consultazione viene svolta interamente o parzialmente in forma conferenziale, le opinioni espresse sono sintetizzate per iscritto in forma concisa.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. Il termine per la consultazione è di tre mesi a partire dall'invio dei documenti.

2. Se il progetto è urgente o se lo richiede il contenuto o l'ampiezza del disegno, può essere fissato un termine differente. Si tiene inoltre adeguatamente conto dei consueti periodi di ferie.

3. La direzione può, su richiesta motivata, concedere una breve proroga. Se una proroga del termine è esclusa fin dall'inizio, ciò viene indicato nella lettera di accompagnamento.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. La Direzione valuta i risultati della consultazione e decide in merito al prosieguo del procedimento.

2. Se l'entità delle risposte o la portata dell'iniziativa lo giustificano, essa redige inoltre un breve rapporto di sintesi, che mette a disposizione dei destinatari della consultazione.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. I documenti di consultazione sono accessibili su Internet non appena vengono inviati ai destinatari; se è stato redatto un rapporto di sintesi, anche questo viene diffuso su Internet, dopo che la direzione ha deciso quale seguito dare al progetto.

2. La pubblicità delle osservazioni presentate è inoltre garantita dalla legislazione sull'informazione e sull'accesso ai documenti, una volta scaduto il termine di consultazione.

Procedura di consultazione - Consultazione esterna

1. Il procedimento di consultazione può essere limitato

a) quando riguarda una questione tecnica specifica;

b) o quando riguarda solo pochissimi destinatari esterni all'amministrazione.

2. Non è necessaria un'autorizzazione del Consiglio di Stato.

3. I documenti per la consultazione possono essere redatti in una sola lingua, e può essere previsto che i documenti e i pareri siano forniti o ricevuti solo in formato elettronico. La pubblicazione dei documenti di consultazione su Internet è facoltativa.

4. I procedimenti di consultazione limitati vengono menzionati, per quanto possibile, nell'elenco dei procedimenti di consultazione previsti.

Procedura di consultazione - Procedura di consultazione interna

1. La Direzione organizza una consultazione limitata all'amministrazione cantonale, quando si tratta di un progetto significativo che tuttavia ha solo un impatto minimo sulle organizzazioni esterne all'amministrazione.

2. I destinatari sono

a) le Direzioni, la Cancelleria di Stato, l'Ufficio per la legislazione, l'Ufficio per le Pari Opportunità e per le Questioni Familiari e l'autorità cantonale per la Pubblicità, la Protezione dei Dati e la Mediazione;

b) e - nella misura in cui il progetto le riguarda in particolare - gli altri servizi centrali, la Conferenza dei Prefetti e l'Ufficio per i Comuni.

3. Le Direzioni e la Cancelleria di Stato raccolgono il parere delle loro unità amministrative e commissioni, influenzate dal progetto.

4. La consultazione può essere estesa ad organi statali esterni all'amministrazione.

Procedura di consultazione - Procedura di consultazione interna

1. Il termine per la consultazione è di norma di quattro settimane. Per il resto si applica l'articolo 28 per analogia.

2. I documenti per la consultazione si determinano secondo l'articolo 25 comma 2. La procedura di consultazione viene effettuata esclusivamente per via elettronica.

3. Le direzioni indicano le unità amministrative e le istituzioni che hanno consultato per redigere il loro parere.

4. La direzione valuta i risultati della consultazione e decide sul da farsi. Se giustificato dall'ampiezza delle risposte o dalla portata del progetto, redige un breve rapporto di sintesi e lo mette a disposizione dei destinatari della consultazione.

Emanazioni di altre autorità

1. Progetti di decreti che, in base alla legislazione sulla pubblicazione dei decreti, devono o possono essere pubblicati ufficialmente, vengono sottoposti alla Cancelleria di Stato e ai servizi centrali interessati con sufficiente anticipo prima dell'adozione, al fine di garantire l'applicazione degli articoli 15 e 16.

2. La direzione alla quale è subordinata l'autorità in questione è responsabile della registrazione dei testi nella banca dati della legislazione friburghese.

Disposizioni finali

1. Vengono abrogati

a) la delibera del 10 ottobre 1995 sulla compatibilità europea dei decreti (SGF 122.0.21);

b) la delibera del 14 gennaio 1958 concernente la creazione di un ufficio per la legislazione (SGF 122.23.41).

Disposizioni finali

1. La Delibera del 24 gennaio 1967 relativa alla redazione e alla promulgazione delle delibere del Consiglio di Stato (SGF 122.0.17) è modificata come segue

...

Disposizioni finali

1. Il Regolamento di Esecuzione del 12 marzo 1996 relativo alla Legge sui Bilanci Finanziari dello Stato (FHR; SGF 610.11) è modificato come segue

...

Disposizioni finali

1. Il Regolamento sulle sovvenzioni del 22 agosto 2000 (Reg. Sovv.; SGF 616.11) è modificato come segue

...

Disposizioni finali

1. Durante un periodo di transizione successivo all'entrata in vigore della modifica del 27 novembre 2018 di questo regolamento, la Cancelleria di Stato assicura l'integrazione dei testi nell'applicazione informatica secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera c e, se necessario, lo scambio di dati tra questa applicazione e l'applicazione per la gestione elettronica degli affari del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

2. ...

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

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