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Direttiva concernente la rappresentanza dello Stato in seno alle imprese (governo d'impresa pubblico) - Ambito di Applicazione Materiale

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (17)

Art. 1 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica Aziendale) - Ambito di Applicazione Materiale Art. 2 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica delle Imprese) - Ambito di applicazione personale Art. 3 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica di Impresa) - Direzione Competente Art. 4 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica delle Società) Art. 5 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) - Competenza Art. 6 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Public Corporate Governance) - Criteri di Selezione Art. 7 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Aziendale Pubblica) - Durata e Cessazione del Mandato Art. 8 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) - Lettera di Incarico Art. 9 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) - Compensazione e Rimborso Spese Art. 10 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) Art. 11 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica delle Imprese) - Selezione dei Delegati Art. 12 Direttiva concernente la rappresentanza dello Stato nelle imprese (Corporate Governance Pubblica) - Istruzioni e Informazione Art. 13 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) - Controllo dell'Entità Art. 14 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Governance Pubblica delle Imprese) Art. 15 Direttiva sulla Rappresentanza dello Stato nelle Imprese (Corporate Governance Pubblica) - Responsabilità Art. 16 Direttiva sulla rappresentanza dello Stato nelle imprese (Governance Pubblica delle Imprese) - Disposizioni transitorie Art. 17 Direttiva sulla rappresentanza dello Stato nelle imprese (Public Corporate Governance)

Testo normativo (17 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Con questa direttiva si garantisce l'esercizio dei diritti di rappresentanza dello Stato nelle entità di diritto pubblico e privato, al cui capitale partecipa, conformemente ai principi del buon governo.

2. Essa si applica in via sussidiaria alle entità amministrativamente assegnate a una direzione e alle unità amministrative con personalità giuridica propria, soggette a una legge speciale.

3. Questa direttiva non si applica né ai contributi ai sensi della legge sulle sovvenzioni né alle entità amministrativamente assegnate senza personalità giuridica propria.

1. Disposizioni Generali

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai rappresentanti dello Stato designati dal Consiglio di Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato, all'inizio di ogni legislatura, designa la direzione competente per ciascuna entità al cui capitale partecipa lo Stato (la direzione competente).

**Obiettivi dello Stato**

1. Su richiesta della direzione competente, il Consiglio di Stato stabilisce per ciascuna unità gli obiettivi strategici e finanziari che lo Stato intende perseguire con la sua partecipazione.

2. Questi obiettivi vengono riesaminati e aggiornati ogni volta che risulta necessario, ma almeno una volta per legislatura.

3. Vengono comunicati ai rappresentanti dello Stato attraverso una lettera di incarico. Inoltre, possono essere trasmessi alle unità interessate.

Rappresentanti dello Stato nei consigli

1. I rappresentanti nei consigli sono nominati e, se del caso, revocati dal Consiglio di Stato su richiesta della direzione competente.

Rappresentanti dello Stato nei consigli

1. Le rappresentanti e i rappresentanti sono selezionati per nome in base ai seguenti criteri

a) Competenza tecnica ed esperienza;

b) Complementarità con gli altri membri del consiglio;

c) Disponibilità.

2. La direzione competente può, in collaborazione con l'unità, redigere un elenco aggiuntivo delle competenze e conoscenze richieste.

3. Nella scelta delle rappresentanti e dei rappresentanti, si terrà conto, per quanto possibile, di eventuali conflitti di interesse.

4. Per quanto possibile, si dovrebbe promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini e rispettare le sensibilità politiche.

Rappresentanti dello Stato nei consigli

1. I rappresentanti vengono nominati per la durata prevista dalle disposizioni applicabili all'unità in questione, oppure, in assenza di tali disposizioni, per una durata di 5 anni e sono rieleggibili.

2. Al termine del loro terzo mandato, vengono sollevati dall'incarico d'ufficio.

3. La loro nomina viene confermata per ogni mandato.

4. I rappresentanti possono essere sollevati dalle loro funzioni in qualsiasi momento.

1. Rappresentanti dello Stato nei Consigli

1. Le relazioni tra lo Stato e i suoi rappresentanti sono stabilite in un mandato scritto.

2. Il mandato scritto contiene in particolare

a) gli obiettivi strategici e finanziari che lo Stato intende raggiungere;

b) la forma e le modalità dei rapporti che il rappresentante deve presentare alla direzione competente;

c) l'ambito del potere di rappresentanza, con particolare riferimento a quando il rappresentante deve richiedere un'istruzione alla direzione competente prima di prendere posizione;

d) la denominazione precisa e completa dell'unità o delle unità interessate dalla rappresentanza;

e) l'obbligo per il rappresentante di consegnare alla direzione competente e alla direzione finanziaria tutti i documenti relativi all'unità o alle unità, in particolare il rapporto di attività e di gestione;

f) le condizioni alle quali il rappresentante può essere revocato;

g) la regolamentazione del compenso e del rimborso delle spese.

3. È firmato dal Consiglio di Stato e dal rappresentante.

Rappresentanti dello Stato nei consigli

1. Le modalità di indennizzo e di rimborso spese per i rappresentanti che sono dipendenti pubblici, magistrati dello Stato e persone al di fuori dello Stato sono disciplinate dalla legislazione speciale.

Delegati dello Stato nelle Assemblee Generali

1. In linea di principio, lo Stato può essere rappresentato in tutte le assemblee generali delle unità in cui detiene una partecipazione nel capitale.

Delegati dello Stato nelle Assemblee Generali

1. Il Consiglio di Stato designa i suoi delegati su richiesta della direzione competente sia caso per caso che per un determinato periodo di tempo, in applicazione dell'Articolo 7 della presente direttiva.

2. I delegati devono essere indipendenti dai rappresentanti negli organi del Consiglio dell'unità.

Delegati dello Stato nelle Assemblee Generali

1. Il Consiglio di Stato fornisce alla persona delegata istruzioni di voto per l'Assemblea Generale. Può delegare tale potere alla direttrice o al direttore competente.

2. I delegati redigono, dopo l'Assemblea Generale, un verbale delle decisioni prese per la direzione competente.

Controllo delle Partecipazioni

1. **La direzione competente garantisce che gli obiettivi strategici e finanziari dell'unità, nel cui capitale lo Stato partecipa, vengano perseguiti. Essa informa regolarmente la direzione finanziaria sulla sua attività di vigilanza e le trasmette la relativa documentazione.**

2. **La direzione finanziaria è responsabile della sorveglianza finanziaria delle partecipazioni dello Stato nelle unità e della valutazione del rischio corrispondente.**

3. **La direzione competente organizza incontri con i rappresentanti e la direzione finanziaria ogni volta che lo ritiene necessario, ma in linea di principio almeno una volta all'anno.**

4. **La direzione competente riferisce al Consiglio di Stato sulla sua attività di vigilanza ogni volta necessario. Se del caso, la direzione competente e la direzione finanziaria propongono al Consiglio di Stato le misure correttive necessarie.**

Controllo delle Partecipazioni

1. La Direzione Finanziaria tiene un elenco delle partecipazioni detenute dallo Stato e lo mantiene aggiornato. Ogni direzione informa immediatamente la Direzione Finanziaria di qualsiasi modifica delle partecipazioni che supervisiona, nonché di tutte le nuove partecipazioni.

2. In questo elenco sono menzionati la direzione responsabile della partecipazione, i suoi rappresentanti e delegati negli organi direttivi dell'entità.

3. La Direzione Finanziaria mantiene aggiornato anche l'inventario delle lettere dimandato.

Controllo delle Partecipazioni

1. Le rappresentanti e i rappresentanti, così come le delegate e i delegati, sono generalmente considerati funzionari dello Stato ai sensi della legge sulla responsabilità degli enti pubblici e dei loro funzionari.

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale e del diritto cantonale e quelle che prevedono una responsabilità primaria delle rappresentanti e dei rappresentanti.

3. Lo Stato provvede affinché esso e le sue rappresentanti e i suoi rappresentanti siano assicurati contro le pretese in materia di responsabilità civile.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni sui criteri di selezione per i rappresentanti dello Stato si applicano continuativamente alle designazioni e ai rinnovi di queste rappresentanze.

2. Le disposizioni sulla redazione delle lettere di incarico si applicano continuativamente alle designazioni e ai rinnovi delle rappresentanze dello Stato.

3. Per il resto, si applicano gli articoli 6 e 7 comma 1 del regolamento del 7 dicembre 2015 relativo alla modifica di certe disposizioni sulla durata degli incarichi pubblici accessori.

Disposizioni finali

1. La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Essa sarà pubblicata nella Raccolta Ufficiale del Cantone di Friburgo.

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