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122.0.14 CDVOIV CH-FR

Ordinanza relativa all'identità visiva dello Stato di Friburgo (OIV) - Oggetto (CDV)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'applicazione del Corporate Design dello Stato di Friburgo. Questo ha lo scopo di rappresentare in modo uniforme le unità amministrative e i loro servizi.

2. Disciplina anche l'utilizzo dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG» con l'obiettivo di promuovere l'immagine del cantone.

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica al Consiglio di Stato, alle direzioni e alla Cancelleria di Stato nonché alle loro unità amministrative.

2. Il Gran Consiglio e le autorità giudiziarie

a) applicano le disposizioni relative al design aziendale dello Stato in modo corrispondente, tranne nei casi in cui utilizzano un proprio logo;

b) possono decidere di applicare in tutto o in parte le disposizioni della sezione 3 sull'uso dei marchi «FRIBOURG» o «FREIBURG».

1. Disposizioni Generali

1. Le seguenti unità non sono soggette a questo regolamento

a) l'Università e le altre scuole superiori del Cantone di Friburgo;

b) il Centro interprofessionale di formazione continua;

c) il Museo d'Arte e di Storia;

d) il Museo di Storia Naturale;

e) l'Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali;

f) l'ospedale cantonale di Friburgo;

g) la Rete di Friburgo per la cura nel settore della salute mentale;

h) l'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione;

i) l'Assicurazione edilizia cantonale;

j) l'Istituto di assicurazione per gli animali da reddito;

k) la Cassa pensioni del personale statale;

l) l'Istituto cantonale per la politica attiva del suolo;

m) l'Ufficio dello sport, solo nell'ambito delle attività del Campus Schwarzsee/Lac-Noir a esso sottoposto.

2. Tuttavia, queste unità sono obbligate ad esprimere la loro appartenenza allo Stato di Friburgo negli oggetti di cui all'articolo 4 paragrafo 2, inserendo l'espressione «Unità dello Stato di Friburgo» o «Stato di Friburgo» nel loro design aziendale; il Consiglio di Stato può esentarle da questo obbligo.

3. Queste unità possono decidere di applicare integralmente o parzialmente le disposizioni della sezione 3 sull'uso dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG». Tuttavia, non beneficiano dell'offerta di articoli promozionali ai sensi dell'articolo 9d paragrafo 1.

**Design Aziendale dello Stato**

1. Una carta grafica, disponibile su Internet e Intranet, stabilisce il Corporate Design dello Stato di Friburgo e la sua applicazione. Essa è vincolante.

2. La carta determina come applicare il Corporate Design in particolare nei seguenti contesti: cancelleria e documenti stampati ed elettronici della tecnologia d'ufficio, pubblicazioni ed altri materiali stampati, comunicazioni ed annunci di lavoro, siti web e interfacce elettroniche per il pubblico, prodotti derivati da applicazioni informatiche e da banche dati, iscrizioni e prodotti correlati.

Design Aziendale dello Stato

1. Il logo dello Stato di Friburgo è composto da

a) lo stemma cantonale stilizzato e

b) la denominazione bilingue «ETAT DE FRIBOURG» e «STAAT FREIBURG».

2. Questi elementi non possono essere separati.

3. Se la legislazione non prevede esplicitamente che i timbri e i diplomi debbano portare lo stemma del cantone, essi utilizzano il logo dello Stato di Friburgo.

4. In questo caso viene utilizzata una versione speciale del logo.

**Design Aziendale dello Stato**

1. La Cancelleria di Stato adotta la carta grafica e la adatta alle nuove esigenze. Consente eccezioni in casi giustificati, in particolare quando le eccezioni sono imposte per ragioni legislative o tecniche, o per occasioni speciali a termine. Garantisce l'applicazione e il rispetto del corporate design. Sottopone le decisioni di principio al Consiglio di Stato. Nell'espletamento delle sue funzioni, può contare sul supporto della Conferenza dei Segretari generali.

2. La Conferenza dei Segretari generali è responsabile dell'approvazione di loghi speciali per eventi o progetti a tempo limitato.

Designaziende dello Stato

1. I segretari generali sono responsabili dell'applicazione del corporate design nella loro direzione.

2. Inoltre sono incaricati dell'applicazione del corporate design

a) l'Ufficio per l'Informatica e le Telecomunicazioni, per quanto riguarda l'informatica;

b) l'Ufficio delle Costruzioni, per quanto riguarda la segnaletica degli edifici;

c) l'Ufficio per le Pubblicazioni e i Materiali (UPM), per quanto riguarda le pubblicazioni, l'acquisto di materiali e le stampanti.

Designaziende dello Stato

1. Le unità amministrative si rivolgono al DMA quando desiderano acquisire materiale che soddisfi i requisiti della carta grafica, oppure quando ordinano stampati (documenti prodotti in serie o che presentano particolari requisiti in relazione alla loro progettazione e pertanto non possono essere realizzati all'interno dell'unità amministrativa). Il DMA può assegnare lavori a imprese private.

**Design Aziendale dello Stato**

1. Le imprese che svolgono lavori grafici per lo Stato devono attenersi alla carta grafica. Esse sono responsabili se violano tale disposizione.

Uso dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG»

1. Per promuovere l'immagine del Cantone, contribuire alla sua notorietà e rafforzarne l'attrattività al di fuori dei confini cantonali, lo Stato promuove l'uso dei marchi «FRIBURGO» e «FREIBURG», che appartengono all'associazione Fribourgissima, e dei relativi loghi.

2. I loghi dei marchi «FRIBURGO» e «FREIBURG» e le loro varianti sono messi a disposizione dal segretariato dell'associazione Fribourgissima.

3. Per l'attuazione di questa sezione

a) la Conferenza dei Segretari generali emette, se necessario, linee guida per armonizzare la prassi;

b) le direzioni e le loro unità, così come i terzi secondo l'articolo 9b, possono richiedere il supporto dell'associazione Fribourgissima.

Uso dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG»

1. La concessione di un sostegno statale per progetti o attività che, al di fuori o all'interno del Cantone, contribuiscono alla sua visibilità nei settori dell'economia, della cultura, dello sport o del sociale, può essere subordinata all'utilizzo e alla evidenziazione dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG» in tali progetti o attività.

2. Se il sostegno avviene sotto forma di sovvenzione, la sua concessione può essere accompagnata da una condizione per l'uso di questi marchi, se sono soddisfatti i criteri di cui al comma 1.

3. L'organo che decide sul sostegno è responsabile di valutare se il progetto o l'attività in questione soddisfi i criteri di cui al comma 1 e se la misura stabilita in esso sia adeguata; restano riservate le linee guida di cui all'articolo 9a, comma 3.

4. L'obbligo di evidenziare i marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG» non sostituisce, per i terzi interessati, l'indicazione del sostegno statale con i mezzi usuali.

Uso dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG»

1. Le direzioni e le loro unità amministrative utilizzano e mettono in evidenza i marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG» nelle loro attività, che contribuiscono alla notorietà del Cantone, come per esempio giornate di porte aperte, concorsi, lettere informative con contenuto promozionale o l'organizzazione di eventi intercantonali.

2. La messa in evidenza dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG» non sostituisce in queste attività l'uso del corporate design dello Stato.

Uso dei marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG»

1. La Cancelleria dello Stato acquista ogni anno articoli promozionali sui quali sono raffigurati i marchi «FRIBOURG» e «FREIBURG». Essa può metterli a disposizione delle direzioni e delle unità amministrative gratuitamente e nei limiti delle scorte di magazzino.

2. Le direzioni e le loro unità possono acquistare tali articoli direttamente dal loro proprio bilancio presso l'associazione Fribourgissima.

Disposizioni finali

1. Il design aziendale sarà introdotto in tutte le unità amministrative entro il 31 dicembre 2012.

Disposizioni finali

1. La decisione del 13 dicembre 1994 relativa all'intestazione della carta intestata degli organi dell'amministrazione cantonale è abrogata.

Disposizioni finali

1. La delibera del 18 novembre 1985 sulla posizione e le mansioni dell'Ufficio per la Stampa e i Materiali (SGF 122.21.61) è modificata come segue

...

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2012.

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