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121.1 GRGLGC CH-FR

Legge sul Gran Consiglio (LGC) - Oggetto e ambito di applicazione (GRG)

232 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Indice delle disposizioni (232)

Art. 1 GRG Art. A1-1 GRG - Indice Art. A1-2 GRG Art. A1-3 GRG Art. 2 GRG - Definizioni Art. 2a GRG Art. 3 GRG - Composizione Art. 4 GRG - Poteri Art. 5 GRG - Organizzazione e Funzionamento Art. 6 GRG - Esercizio delle Funzioni Ufficiali Art. 7 GRG - Poteri Art. 8 GRG - Rappresentanza del Gran Consiglio Art. 9 GRG Art. 10 GRG - Tipi di Commissioni Art. 11 GRG - Elezione dei membri Art. 11a GRG - Membri Supplenti Art. 11b GRG - Sottocommissioni Art. 12 GRG - Principio Art. 13 GRG - Composizione Art. 14 GRG - Commissione Finanze e Revisione dei Conti Art. 15 GRG - Commissione per gli Affari Esteri Art. 16 GRG - Commissione di Giustizia Art. 17 GRG - Commissione per la Grazia, le Petizioni e le Mozioni Popolari Art. 18 GRG - Commissione per la Naturalizzazione Art. 20 GRG Art. 21 GRG - In generale Art. 21a GRG Art. 22 GRG Art. 22a GRG - Registrazione delle sedute degli organi del Gran Consiglio Art. 23 GRG - Domande Art. 24 GRG - Rapporti Art. 25 GRG - Istruzione Art. 26 GRG - Diritti Art. 27 GRG - Elezione Art. 28 GRG Art. 28a GRG - Modalità operative dei responsabili del conteggio dei voti Art. 29 GRG - Competenze - In generale Art. 30 GRG - Poteri - Compiti dello staff Art. 31 GRG - Poteri - Registro Art. 32 GRG - Segretario Generale o Segretaria Generale Art. 33 GRG - Vice Segretario Generale Art. 34 GRG Art. 35 GRG Art. 36 GRG - Gestione amministrativa e del bilancio Art. 37 GRG - Relazione con l'amministrazione Art. 38 GRG - Assistenza amministrativa Art. 39 GRG - Data e Oggetti della Trattativa Art. 40 GRG - Ufficio Provvisorio - Composizione Art. 41 GRG - Ufficio Provvisorio - Competenze Art. 42 GRG - Commissione di Validazione Art. 43 GRG - Programma Generale della Sessione Art. 44 GRG Art. 45 GRG - Giuramento Art. 46 GRG Art. 47 GRG Art. 48 GRG Art. 49 GRG Art. 50 GRG - Referendum Parlamentare Art. 51 GRG Art. 52 GRG - Documento di legittimazione Art. 53 GRG - In Generale Art. 54 GRG Art. 55 GRG Art. 56 GRG Art. 57 GRG - Astensione - Procedimento Art. 58 GRG Art. 59 GRG - Autrici e Autori e Tipologie Art. 60 GRG Art. 61 GRG - Firme e Sicurezza dei Dati Art. 62 GRG - Carattere Pubblico Art. 63 GRG - Risposta Comune Art. 64 GRG - Conseguenza Diretta - Disposizioni Generali Art. 65 GRG - Conseguenza Diretta - Decisione dell'Ufficio Art. 66 GRG Art. 67 GRG - Urgenza Art. 68 GRG - Relazione Annuale Art. 69 GRG Art. 70 GRG Art. 71 GRG - Presentazione - Motivazione e Trasmissione Art. 72 GRG Art. 73 GRG Art. 74 GRG Art. 75 GRG Art. 75a GRG - Ritardo nell'attuazione da parte del Consiglio di Stato Art. 76 GRG Art. 77 GRG - Oggetto Art. 78 GRG Art. 78a GRG - Amministrazione del Tribunale Art. 79 GRG - Oggetto Art. 80 GRG Art. 81 GRG Art. 82 GRG Art. 83 GRG - Progetto di decreto Art. 84 GRG Art. 85 GRG Art. 86 GRG Art. 87 GRG Art. 88 GRG Art. 89 GRG Art. 90 GRG Art. 91 GRG Art. 92 GRG - Informazioni di altre autorità Art. 93 GRG - Lingua dei Documenti Art. 93a GRG - Forma dei documenti Art. 94 GRG Art. 95 GRG - Media - Condizioni di lavoro Art. 96 GRG Art. 97 GRG Art. 98 GRG Art. 99 GRG Art. 99a GRG - Accesso ai verbali Art. 100 GRG - Oggetto Art. 101 GRG Art. 102 GRG - Diffusione interna autorizzata Art. 103 GRG - Abrogazione Art. 104 GRG Art. 105 GRG Art. 106 GRG Art. 107 GRG - Sessioni Supplementari Art. 108 GRG - Interruzione o cessazione anticipata Art. 108a GRG - Annullamento di una sessione Art. 109 GRG Art. 109a GRG - Partecipazione a distanza - Principi Art. 109b GRG Art. 109c GRG Art. 109d GRG - Partecipazione a distanza - Sistema informatico e obblighi dei membri autorizzati Art. 109e GRG Art. 110 GRG - Preparazione Art. 111 GRG Art. 112 GRG Art. 113 GRG Art. 114 GRG Art. 115 GRG Art. 116 GRG - Protocollo delle trattative - Malfunzionamento del sistema di registrazione Art. 116a GRG - Protocolli delle trattative - Pubblicazione di registrazioni audiovisive Art. 117 GRG Art. 118 GRG - Collocamento Art. 119 GRG Art. 120 GRG Art. 121 GRG - Tribuna Art. 122 GRG - Mantenimento dell'ordine e della sicurezza Art. 123 GRG Art. 124 GRG - Quorum Art. 125 GRG Art. 126 GRG - Traduzione simultanea Art. 127 GRG Art. 128 GRG - Proposta di modifica - Oggetto Art. 129 GRG Art. 130 GRG Art. 131 GRG - Accettazione Tacita Art. 132 GRG - Preparazione Art. 133 GRG - Ordine di votazione Art. 134 GRG Art. 135 GRG - Procedura - Voto Elettronico Art. 136 GRG Art. 137 GRG - Procedura - Votazione segreta Art. 138 GRG - Procedura - Registrazione Art. 139 GRG Art. 140 GRG Art. 141 GRG - Maggioranza Qualificata - Casi Art. 142 GRG Art. 143 GRG - Procedura per la consulenza Art. 144 GRG Art. 145 GRG Art. 146 GRG Art. 146a GRG - Rettifica del Testo Art. 147 GRG - Letture aggiuntive - Tipologie di atti e procedure Art. 148 GRG - Letture Aggiuntive - Intervallo tra le Letture Art. 149 GRG Art. 150 GRG Art. 151 GRG Art. 152 GRG - Sistema Elettorale Art. 153 GRG Art. 154 GRG - Elezione a liste Art. 155 GRG Art. 156 GRG - Svolgimento delle Elezioni Art. 157 GRG - Voti Non Validi Art. 158 GRG Art. 159 GRG Art. 160 GRG Art. 161 GRG - Compensazione di Terzi Art. 162 GRG Art. 163 GRG Art. 164 GRG - Indennità di Funzione Art. 165 GRG - Limiti Art. 166 GRG - Rimborso Spese di Viaggio Art. 167 GRG - Pagamento Art. 168 GRG - Servizi Speciali Art. 169 GRG Art. 170 GRG Art. 171 GRG Art. 172 GRG Art. 173 GRG - Procedura Art. 174 GRG - Procedura Accelerata - In Generale Art. 175 GRG - Procedura Rapida - Iniziative Parlamentari Art. 176 GRG - Norme Urgenti Art. 177 GRG - Clausola Art. 178 GRG Art. 179 GRG - Verifica della Conformità Art. 180 GRG Art. 181 GRG Art. 182 GRG - Nomina Art. 183 GRG - Procedura e Mezzi Art. 184 GRG - Diritti delle persone interessate Art. 185 GRG - Dipendenti dello Stato Art. 186 GRG - Diritti del Consiglio di Stato Art. 187 GRG Art. 188 GRG Art. 188a GRG Art. 189 GRG - In Generale Art. 190 GRG - Diritti Art. 191 GRG Art. 192 GRG - Obblighi Art. 193 GRG - Rapporti con la Commissione di Revisione Finanziaria e Commerciale Art. 194 GRG Art. 195 GRG - Diritto di Replica Art. 196 GRG Art. 197 GRG Art. 198 GRG - Documentazione finanziaria e relazione annuale di rendiconto Art. 198a GRG Art. 200a GRG - Modifica del 13.10.2022 - Termine per l'attuazione Art. 200b GRG Art. 201 GRG Art. 202 GRG Art. 203 GRG Art. 204 GRG - Organizzazione del Consiglio di Stato Art. 205 GRG - Pubblicazione dei decreti Art. 206 GRG - Bilancio Finanziario dello Stato Art. 207 GRG Art. 208 GRG - Ingegneria idraulica Art. 209 GRG - Diritto Supplementare Art. 210 GRG

Testo normativo (232 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gran Consiglio.

2. Stabilisce inoltre le competenze del Gran Consiglio e regola i rapporti con le altre autorità, nella misura in cui tali questioni non siano disciplinate dalla Costituzione o dalla legislazione speciale.

3. La composizione e l'elezione del Gran Consiglio, nonché i requisiti di eleggibilità e le incompatibilità, sono disciplinati dalla Costituzione e dalla legislazione sull'esercizio dei diritti politici.

Allegato 1 - Importo delle Indennità (Art. 170)

1. Gli importi sono stati determinati sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 30 novembre 2005, al livello di 105,4 punti (Maggio 2000 = 100 punti).

Allegato 1 - Entità dei Risarcimenti (Art. 170)

1. L'importo delle indennità individuali è stabilito come segue

a) Membri del Gran Consiglio

1. indennità annuale per spese: Fr. 1275

2. indennità per seduta: Fr. 210

3. supplemento per sedute di lunga durata: Fr. 25

b) Presidente del Gran Consiglio

1. indennità annuale: Fr. 12'000

2. presidenza di una seduta del Gran Consiglio: Fr. 265

3. servizio ufficiale: Fr. 220

c) Ulteriori indennità particolari

1. indennità aggiuntiva per presiedere una seduta di commissione, per ogni seduta di commissione: Fr. 85

2. indennità aggiuntiva per la presentazione di un rapporto, per ogni seduta del Gran Consiglio: Fr. 85

3. indennità annuale forfettaria per scrutinatori e scrutatrici: Fr. 320

4. supplemento per i supplenti degli scrutinatori, per ciascuna seduta del Gran Consiglio in cui devono effettivamente esercitare le loro funzioni: Fr. 11

5. importo forfettario annuale in relazione al parlamento senza carta: Fr. 500

d) Indennità di viaggio

1. indennità di viaggio forfettaria giornaliera: Fr. 10

2. indennità per chilometro: Fr. 0.70

3. indennità per il tempo di viaggio, per minuto: Fr. 0.50

Allegato 1 - Entità dei Risarcimenti (Art. 170)

1. L'indennità corrisposta a ciascun gruppo parlamentare è determinata come segue

a) Contributo di base: Fr. 37'700

b) Importo per ogni membro del gruppo: Fr. 260

1. Disposizioni Generali

1. Presidente si riferisce alla persona che, nel momento in questione, esercita effettivamente tale funzione.

2. I membri del Gran Consiglio possono anche essere denominati Consigliera e Consigliere.

1. Disposizioni Generali

1. In assenza di disposizione contraria, le decisioni del Gran Consiglio e dei suoi organi sono prese in ultima istanza cantonale.

### Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Ufficio Please provide the text that needs to be translated from the article.

1. L'Ufficio è composto da

a) la Presidente o il Presidente del Gran Consiglio;

b) le due Vicepresidenti o i due Vicepresidenti del Gran Consiglio;

c) le scrutatrici e gli scrutatori;

d) le Presidenti e i Presidenti dei gruppi parlamentari.

2. Se una Presidente o un Presidente di un gruppo parlamentare è impossibilitata o impossibilitato a partecipare, può farsi sostituire dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente oppure da un altro membro del gruppo, designato e convocato da lei o da lui a tal fine; deve informare la Presidente o il Presidente.

### Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Ufficio Please provide the text that needs to be translated from the article.

1. L'ufficio assicura la direzione amministrativa e la gestione del Gran Consiglio; restano riservate le competenze del plenum e della presidente o del presidente.

2. Esamina gli affari che la legislazione e il Gran Consiglio gli assegnano o che non sono attribuiti a un altro organo del Gran Consiglio.

3. Ha in particolare le seguenti competenze

a) Vigila sul buon funzionamento del Gran Consiglio, degli organi e della segreteria.

b) Costituisce le commissioni, assegna loro gli affari e nomina i membri, se queste competenze non sono attribuite al Gran Consiglio.

c) Pianifica le sessioni del Gran Consiglio, decide l'elenco degli oggetti di trattazione e il modo del loro trattamento.

d) Coordina le relazioni del Gran Consiglio con gli altri poteri e vigila in particolare affinché gli affari con cui il Gran Consiglio ha incaricato il potere esecutivo siano trattati correttamente.

e) Verifica la validità di un'elezione integrativa e, se necessario, se le condizioni di eleggibilità di un membro del Gran Consiglio siano rispettate durante la legislatura, e presenta il risultato di tale verifica al Gran Consiglio.

f) Decide la posizione del Gran Consiglio nei procedimenti amministrativi e giudiziari a cui il Gran Consiglio partecipa.

g) Garantisce che le commissioni e la segreteria del Gran Consiglio (la segreteria) rispettino i termini per il trattamento degli affari.

h) Decide la composizione della delegazione cantonale, che sarà udita nel parlamento federale dopo la presentazione di un'iniziativa cantonale.

i) Emette direttive che stabiliscono le modalità operative delle scrutatrici e degli scrutatori.

j) Si assicura l'elaborazione della legislazione nei settori di sua competenza e, a tal fine, adotta le misure organizzative necessarie.

### Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Ufficio Please provide the text that needs to be translated from the article.

1. L'ufficio si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano, su convocazione della Presidente o del Presidente o quando tre membri dell'ufficio o il Consiglio di Stato lo richiedano.

2. Le disposizioni sul funzionamento delle commissioni, inclusa la normativa sulle riunioni tramite videoconferenza, si applicano mutatis mutandis al funzionamento dell'ufficio.

3. L'ufficio può incaricare la Presidente o il Presidente o una delegazione dei membri di esercitare certe competenze a suo nome. Può anche delegare la preparazione di un affare a una delegazione dei suoi membri, a una commissione o al segretariato.

4. La Segretaria generale o il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa con voce consultiva alle riunioni dell'ufficio.

5. La Cancelliera o il Cancelliere dello Stato viene invitato alle riunioni dell'ufficio quando è necessario per garantire il coordinamento tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. Lei o lui ha voce consultiva.

6. Negli inviti alle riunioni dell'ufficio, viene fatta particolare menzione degli affari a cui la Cancelliera o il Cancelliere è invitato. Questi affari vengono, se possibile, raggruppati temporalmente.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Presidenza

1. La Presidente o il Presidente e le due Vicepresidenti o i due Vicepresidenti sono eletti per un anno e non possono essere rieletti immediatamente. Chi ha ricoperto l'incarico per meno di sei mesi può tuttavia essere rieletto.

2. Se la Presidente o il Presidente è impossibilitato, si astiene o si esprime come membro del Gran Consiglio, la prima Vicepresidente o il primo Vicepresidente assume la presidenza; nel caso anche questa persona non possa assumere la presidenza, la seconda Vicepresidente o il secondo Vicepresidente subentrerà.

3. Se i tre membri sono impossibilitati o si astengono, la presidenza del Gran Consiglio verrà assunta dall'ultima Presidente o dall'ultimo Presidente eletto, o da una persona che abbia ricoperto tale incarico in precedenza; se questi non sono disponibili, la presidenza verrà assunta dal membro più anziano del Gran Consiglio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Presidenza

1. La Presidente o il Presidente presiede le riunioni del Gran Consiglio e dell'Ufficio e si assicura che essi svolgano i loro compiti in modo tempestivo.

2. Egli o ella si assicura che la legislazione sul Gran Consiglio sia rispettata, che durante le sessioni del Gran Consiglio le trattative si svolgano in modo dignitoso e che ordine e sicurezza siano mantenuti.

3. Egli o ella gestisce la corrispondenza diretta al Gran Consiglio e gli affari correnti.

4. In casi urgenti, egli o ella adotta, al posto dell'Ufficio, le misure e decisioni assolutamente necessarie. L'Ufficio viene informato nella prossima riunione.

5. Egli o ella firma con la Segretaria Generale o il Segretario Generale tutti gli atti e le lettere del Gran Consiglio e dell'Ufficio. Egli o ella fa apporre il sigillo del Gran Consiglio sugli atti che devono essere autenticati.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Presidenza

1. In generale, la Presidente o il Presidente accetta gli inviti rivolti al Gran Consiglio.

2. Quando le circostanze lo giustificano, la Presidente o il Presidente richiede all'ufficio che segua l'invito in corpore o tramite una delegazione.

3. L'ufficio può eccezionalmente convocare i membri del Gran Consiglio per l'inaugurazione o l'ispezione di un'opera significativa.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - In Generale

1. Di norma, gli affari che il Gran Consiglio deve trattare sono preliminarmente esaminati da una commissione.

2. Le commissioni esaminano le questioni che sono state loro assegnate, raccolgono le necessarie informazioni e presentano al Gran Consiglio un rapporto e una proposta.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - In Generale

1. Le commissioni permanenti sono istituite con la presente legge.

2. L'ufficio può istituire commissioni ad hoc per l'esame di un determinato affare.

3. Può istituire commissioni specializzate che trattano affari di contenuto affine durante un periodo determinato.

4. Se necessario, il Gran Consiglio istituirà una commissione di redazione con l'incarico di controllare la formulazione di un decreto dopo la discussione (Art. 145).

5. Il Gran Consiglio può istituire una commissione d'inchiesta quando eventi di grande rilievo in un ambito che è sotto la sua supervisione richiedono una particolare chiarificazione della situazione da parte del Gran Consiglio (Art. 182 e seguenti).

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - In Generale

1. I membri delle commissioni permanenti e delle commissioni d'inchiesta sono eletti dal Gran Consiglio.

2. I membri e i presidenti delle altre commissioni sono eletti dall'ufficio su proposta delle frazioni.

3. Tuttavia, la commissione interessata designa essa stessa i membri che, oltre al relatore o alla relatrice, devono partecipare alla commissione di redazione.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - In Generale

1. Se un membro di una commissione permanente o di una commissione specializzata è impossibilitato a partecipare a una riunione, può farsi rappresentare da un membro supplente.

2. Per ogni commissione in cui sono rappresentati, i gruppi parlamentari hanno un membro supplente per ogni due membri ordinari, ma almeno un membro supplente.

3. I membri supplenti delle commissioni permanenti sono eletti dal Gran Consiglio, mentre i membri supplenti delle commissioni specializzate sono nominati dall'Ufficio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - In Generale

1. Ogni commissione permanente e ogni commissione speciale può istituire una o più sottocommissioni.

2. Le sottocommissioni elaborano proposte per la commissione che le ha istituite.

3. Esse possono rivolgersi solo alla commissione da cui sono state originate.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. All'interno del Gran Consiglio esistono le seguenti commissioni permanenti

a) la Commissione delle Finanze e della Revisione dei Conti;

b) la Commissione per gli Affari Esteri;

c) la Commissione di Giustizia;

d) la Commissione delle Grazie, delle Petizioni e delle Mozioni Popolari;

e) la Commissione delle Naturalizzazioni.

f) ...

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. Le commissioni permanenti sono composte da 7 membri.

1a. Tuttavia, la Commissione delle finanze e dell'esame degli affari e la Commissione per gli affari esteri possono avere al massimo 15 membri. Il Gran Consiglio determina il numero esatto in un regolamento parlamentare.

2. Un membro del Gran Consiglio non può appartenere contemporaneamente alla Commissione giustizia e alla Commissione per la grazia, le petizioni e le mozioni popolari, né come membro ordinario né come membro supplente.

3. Le commissioni permanenti designano la loro presidente o il loro presidente e la loro vicepresidente o il loro vicepresidente per metà del periodo legislativo; la rielezione è possibile.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione di revisione finanziaria e aziendale ha le seguenti competenze

a) Esamina il piano finanziario, i progetti di bilancio preventivo, i conti annuali e le richieste di crediti d'impegno che devono essere sottoposti al Grande Consiglio.

b) Esprime il proprio parere sui decreti che comportano spese superiori a 1,5 milioni di franchi lordi.

c) Controlla la gestione e verifica il rapporto di gestione delle autorità, degli enti e di altri organi, che sono soggetti alla sorveglianza del Grande Consiglio, ad eccezione del potere giudiziario.

d) Esamina il programma di governo per la legislatura.

e) Analizza i rapporti degli organi di controllo finanziario e, se necessario, esprime in merito un parere.

f) Esercita le altre competenze che le sono attribuite dalla legislazione, in particolare quella concernente il bilancio finanziario dello Stato.

2. Gli organi del Grande Consiglio possono richiedere il parere della Commissione di revisione finanziaria e aziendale su altre questioni finanziarie o su questioni fondamentali di gestione dell'amministrazione.

3. La Commissione di revisione finanziaria e aziendale presenta al Grande Consiglio ogni anno un rapporto sulla propria attività.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione per gli affari esteri esprime pareri sugli atti parlamentari e esamina i progetti di decreti riguardanti un trattato intercantonale o internazionale.

2. Esercita le competenze del Gran Consiglio nella negoziazione e nell'attuazione di un trattato intercantonale o internazionale.

3. Inoltre, svolge le funzioni e adotta le misure che, in base al diritto superiore e alla legislazione speciale, rientrano nella sua competenza.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione di Giustizia ha le seguenti competenze

a) Esamina i rapporti che il Consiglio della Magistratura sottopone al Gran Consiglio;

b) Prepara le elezioni giudiziarie e le decisioni che riguardano i giudici.

c) ...

d) ...

e) Esamina, dopo aver ascoltato il Consiglio della Magistratura e, se del caso, lo Stato, le petizioni che riguardano il settore giudiziario.

2. ...

3. L'appartenenza alla Commissione di Giustizia è incompatibile con quella al Consiglio della Magistratura. Chi esercita uno di questi uffici e accetta una nomina nell'altro, deve dimettersi dall'ufficio attualmente ricoperto.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione per le Grazie, le Petizioni e le Iniziative Popolari ha le seguenti competenze

a) Essa esamina le domande di grazia.

b) Essa esamina le petizioni di competenza del Gran Consiglio, ad eccezione di quelle che riguardano l'ambito giudiziario (Art. 16 cpv. 1 lett. e).

c) Essa esamina le iniziative popolari che hanno avuto luogo e le trasmette al plenum del Gran Consiglio.

2. Quando la Commissione è investita di una domanda di grazia o di una petizione, essa verifica d'ufficio la propria competenza.

3. Se ritiene competente un'altra autorità, essa trasferisce immediatamente gli atti a quest'ultima e ne informa la persona che ha presentato la domanda o i firmatari della petizione.

4. In caso di dubbio sulla propria competenza, la Commissione avvia un confronto di opinioni con l'autorità che considera competente.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione di naturalizzazione esamina i progetti di decreto per la concessione della cittadinanza cantonale; conduce le audizioni necessarie.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Commissioni ad hoc e specialistiche

1. Le commissioni ad hoc e le commissioni specialistiche sono composte da un massimo di 11 membri.

2. Gli autori o le autrici della mozione o dell'iniziativa parlamentare dichiarata significativa sono, di diritto, membri della commissione ad hoc incaricata di esaminare o elaborare il progetto con cui viene dato seguito all'iniziativa. Se gli autori o le autrici appartengono allo stesso gruppo parlamentare, informano l'ufficio su chi di loro diventerà membro della commissione.

3. Un membro di una commissione ad hoc può farsi sostituire da un solo membro del Gran Consiglio per una o più sedute; deve comunicarlo immediatamente alla presidente o al presidente della commissione e al segretariato.

4. La commissione ad hoc è sciolta non appena ha adempiuto il compito a essa assegnato.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modus operandi delle Commissioni

1. Perché una commissione possa riunirsi validamente, deve essere presente la maggioranza dei membri.

2. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti espressi; le astensioni non sono conteggiate. Restano salve le disposizioni sull'urgenza (Art. 174 comma 3).

3. La presidente o il presidente può votare. In caso di parità, spetta a lui o a lei il voto decisivo.

4. Su richiesta di 3 membri, viene formulata una proposta di minoranza.

5. La presidente o il presidente risponde in qualsiasi momento alle domande dell'ufficio sullo stato di avanzamento dei lavori.

6. Per il resto, il Gran Consiglio può disciplinare l'organizzazione dei dibattiti nelle sedute di commissione mediante regolamento.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modalità di funzionamento delle Commissioni

1. In linea di principio, i membri della commissione devono essere fisicamente presenti alle riunioni della commissione.

2. Tuttavia, una commissione può decidere, con la maggioranza dei membri, che una o più delle sue riunioni si svolgano tramite videoconferenza.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modalità di lavoro delle Commissioni

1. La persona che dirige il segretariato della Commissione

a) redige un verbale di ogni seduta;

b) prepara le richieste scritte della Commissione al Gran Consiglio e, se necessario, collabora alla redazione del rapporto.

2. Nei verbali delle sedute della Commissione vengono menzionati il luogo, la data e la durata della seduta, i presenti, i documenti distribuiti, gli affari trattati, le proposte su cui si è votato, le decisioni prese e i risultati delle votazioni.

3. Essi vengono generalmente approvati nella seduta successiva o tramite via circolare.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modus operandi delle Commissioni

1. Per facilitare la redazione dei verbali delle riunioni della commissione, la persona che assicura il segretariato può registrare i dibattiti.

2. Queste registrazioni non devono essere conservate oltre l'approvazione del rispettivo verbale e devono essere distrutte al più tardi in quel momento.

3. Qualora il verbale non venga approvato, le registrazioni devono essere distrutte al più tardi al momento della decisione del Gran Consiglio in merito alla questione in esame.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modalità di lavoro delle commissioni

1. La Presidente o il Presidente comunica immediatamente alla segreteria che la commissione ha terminato l'esame preliminare dell'affare, affinché l'affare esaminato possa essere inserito nell'elenco provvisorio degli oggetti di trattazione di una delle sessioni successive.

2. La commissione presenta le proprie proposte, insieme ad eventuali proposte di minoranza e una raccomandazione sulla categoria sotto cui l'affare deve essere trattato, per iscritto; essa allega inoltre un elenco di tutte le proposte su cui si è votato durante le deliberazioni, inclusi i relativi risultati delle votazioni.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Commissioni - Modalità di funzionamento delle Commissioni

1. La Commissione decide la forma del suo rapporto e designa il relatore o la relatrice per la presentazione del rapporto dinanzi al Gran Consiglio.

2. La minoranza della Commissione può redigere un proprio rapporto, indipendentemente dal rapporto della maggioranza o come parte di esso, e designare un relatore o una relatrice della minoranza.

3. Viene redatto un ulteriore rapporto scritto sul messaggio se gli effetti stimati del progetto in discussione vengono modificati in modo significativo da una proposta di maggioranza o di minoranza.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Frazioni

1. Cinque o più membri del Gran Consiglio, che appartengono allo stesso partito politico o che sono stati eletti nella stessa lista di un gruppo di elettori e elettrici ai sensi della legislazione in materia di esercizio dei diritti politici, costituiscono d’ufficio un gruppo parlamentare.

2. Gli altri membri del Gran Consiglio possono formare un gruppo parlamentare, a condizione che il loro numero sia di almeno cinque. Possono anche chiedere di aderire ad un gruppo esistente.

3. Un membro del Gran Consiglio non può appartenere a più di un gruppo parlamentare.

4. I gruppi parlamentari sono riconosciuti dal Gran Consiglio all’inizio della legislatura per tutta la durata della stessa, anche se con il tempo scendono al di sotto di cinque membri. Durante la legislatura un gruppo parlamentare può decidere di sciogliersi; tuttavia, non può essere formato alcun nuovo gruppo, nemmeno in seguito ad elezioni parziali.

5. Il membro del Gran Consiglio che si dimette da un gruppo o ne viene escluso, deve rinunciare a tutte le cariche a cui è stato eletto dal Gran Consiglio o per le quali è stato designato dall'Ufficio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Frazioni

1. Le fazioni sono adeguatamente rappresentate negli organi del Gran Consiglio.

2. Possono proporre candidature per la nomina di commissioni o per le elezioni.

3. Una portavoce o un portavoce di ciascuna fazione può prendere la parola durante le discussioni, anche se si tratta solo di un dibattito limitato.

4. Ogni fazione riceve annualmente un'indennità come contributo per coprire i costi del proprio segretariato e operative.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Scrutatori e Scrutatrici**

1. Il Gran Consiglio elegge, per la durata della legislatura, sei scrutatrici e scrutatori di voto e sei sostitute e sostituti, che li possono rappresentare nelle sedute del Gran Consiglio.

2. La presidente o il presidente designa, se necessario, la sostituta o il sostituto da impiegare.

3. Le scrutatrici e gli scrutatori di voto designano la loro presidente o il loro presidente e la loro vicepresidente o il loro vicepresidente per metà legislatura; è possibile la rielezione.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Scrutatori e Scrutatrici**

1. Durante le elezioni, le scrutatrici e gli scrutatori preparano le votazioni e contano i voti.

2. Contano i voti quando si vota restando seduti o alzandosi in piedi.

3. Assistono la Presidente o il Presidente nel controllo della presenza.

4. Se necessario, la Presidente o il Presidente invita le supplenti e i supplenti ad assistere le scrutatrici e gli scrutatori.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Organi - Scrutatori e Scrutatrici**

1. Il modo di operare degli scrutatori e le competenze della loro presidenza sono stabiliti in una direttiva dell'ufficio.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio

1. Il Segretariato è l'organo di staff del Gran Consiglio. Contribuisce al corretto funzionamento del lavoro del Gran Consiglio e fornisce il supporto logistico necessario.

2. Consiglia i membri del Gran Consiglio su questioni procedurali e li assiste nella loro attività parlamentare.

3. Garantisce, insieme alla Cancelleria dello Stato, i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

4. Svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legislazione.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segreteria del Gran Consiglio

1. In qualità di ufficio del Gran Consiglio, il Segretariato svolge in particolare i seguenti compiti

a) Collabora con il presidente o la presidente per la gestione della corrispondenza e degli affari correnti e per l'invio delle convocazioni del Gran Consiglio e dell'ufficio, e custodisce i sigilli che autenticano i documenti del Gran Consiglio.

b) Assicura il rispetto del protocollo.

c) Gestisce i registri, la documentazione e gli archivi del Gran Consiglio.

d) Amministra i locali.

e) Si assicura che il protocollo delle sedute venga registrato e documentato e che l'impianto di voto elettronico funzioni correttamente.

f) Tiene il giornale delle sedute del Gran Consiglio e i verbali delle riunioni dei suoi organi e garantisce la registrazione, la pubblicazione e la distribuzione del Bollettino Ufficiale delle sedute del Gran Consiglio.

g) Provvede alla distribuzione della documentazione a tutti i membri del Gran Consiglio e ai media.

h) Eroga le indennità ai membri e agli organi del Gran Consiglio.

i) Organizza un breve programma introduttivo per i nuovi membri del Gran Consiglio.

j) Supporta la presidenza, l'ufficio e le commissioni e le consiglia su questioni procedurali.

k) Garantisce il tracciamento dei dossier.

l) Supporta la presidenza nei suoi compiti di rappresentanza.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segreteria del Gran Consiglio

1. Il Segretariato tiene i seguenti registri

a) il registro con i nomi dei membri del Gran Consiglio e dei suoi organi, nonché delle persone elette, nominate e delegate dal Gran Consiglio, specificando in particolare la data dell'elezione, della nomina o della delega e la durata del mandato;

abis) il registro delle dichiarazioni d'interesse;

b) il registro delle comunicazioni e dei progetti di legge e decreti, nonché delle relazioni;

c) il registro delle iniziative parlamentari con il seguito dato ad esse;

d) il registro della corrispondenza;

e) il registro delle domande di grazia;

f) il registro delle petizioni;

g) il registro delle naturalizzazioni.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio

1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale viene eletto dal Gran Consiglio su parere dell'Ufficio per una durata del mandato individuale di 5 anni.

2. Essa o egli dirige il Segretariato e ha nei confronti di esso le stesse competenze che ha un Direttore o una Direttrice nei confronti di una Direzione.

3. Essa o egli assiste il Presidente nella gestione dell'Ufficio e del Gran Consiglio.

4. Essa o egli esercita gli altri compiti che le o gli spettano in base alla legislazione o che le o gli vengono assegnati.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio**

1. Il Gran Consiglio elegge per la durata della legislatura una Vice Segretaria Generale o un Vice Segretario Generale. L'ufficio esprime il suo parere, dopo aver consultato la Segretaria Generale o il Segretario Generale.

2. Questa persona rappresenta la Segretaria Generale o il Segretario Generale.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio

1. Il personale della segreteria è soggetto alla legislazione sul personale statale.

2. La segreteria funge da autorità di assunzione ai sensi della legislazione sul personale statale.

3. Quando necessario per motivi di separazione dei poteri, l'ufficio emette le disposizioni e riceve le comunicazioni di competenza del consiglio di stato secondo la legislazione sul personale statale.

4. È possibile presentare ricorso diretto al tribunale cantonale contro le seguenti decisioni

a) Decisioni della segretaria generale o del segretario generale relative a questioni di personale;

b) Decisioni dell'ufficio che riguardano la segretaria generale o il segretario generale.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segreteria del Gran Consiglio

1. Il rapporto di lavoro della Segretaria Generale o del Segretario Generale è disciplinato da un contratto a termine, che copre la durata della carica per la quale è stata o è stato eletto. Per il Gran Consiglio, il contratto è firmato dalla Presidente o dal Presidente.

2. Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di 6 mesi. Gli articoli 38 e seguenti della legge del 17 ottobre 2001 sul personale statale sono applicabili.

3. Se la Segretaria Generale o il Segretario Generale si ricandidano per un nuovo mandato e non vengono rieletti, il rapporto di lavoro termina di diritto alla fine del mese in corso e le viene o gli viene corrisposta un'indennità di uscita pari al salario per 6 mesi. Il reddito percepito durante questo periodo è dedotto dall'indennità se proviene da uno stipendio pagato o sovvenzionato dallo Stato.

4. Le disposizioni legislative sul personale statale riguardanti la valutazione annuale e la gestione con gli obiettivi non si applicano alla valutazione della Segretaria Generale o del Segretario Generale.

5. La valutazione periodica della Segretaria Generale o del Segretario Generale è effettuata dalla Presidente o dal Presidente del Gran Consiglio, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente e dalla seconda Vicepresidente o dal secondo Vicepresidente. Ha luogo alla fine di ogni anno.

Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio

1. Le norme che disciplinano la gestione amministrativa si applicano per analogia anche alla segreteria.

2. Se necessario per motivi di separazione dei poteri, l'ufficio esercita nei confronti della segreteria le competenze attribuite dalla legislazione al consiglio di Stato.

3. La segreteria presenta all'ufficio un rapporto di rendiconto sull'anno trascorso e sottopone i suoi obiettivi e priorità per l'anno successivo.

4. La gestione del bilancio è disciplinata dagli articoli 159 e seguenti.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio**

1. Il Segretariato può avvalersi dei servizi dell'amministrazione, in particolare della Cancelleria di Stato, come supporto nell'adempimento delle sue funzioni.

2. Per i servizi utilizzati regolarmente viene stipulato un accordo tra il Consiglio di Stato e l'Ufficio.

3. Gli altri servizi sono regolati di comune accordo dalla Cancelleria di Stato o dalla direzione competente e dal Segretariato, qualora vadano oltre la cooperazione ufficiale.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Segretariato del Gran Consiglio**

1. Il Segretariato può richiedere assistenza amministrativa alle stesse condizioni di una Direzione; ne fornisce nella stessa misura.

2. Ha nei confronti dell'amministrazione gli stessi diritti e doveri dei membri e degli organi del Gran Consiglio, quando ha ricevuto l'incarico di svolgere un compito a loro nome.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Nelle settimane successive alle elezioni generali di rinnovo, il nuovo Gran Consiglio eletto si riunisce per validare le elezioni e istituire i propri organi.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Il membro più anziano considerato eletto del Gran Consiglio e le presidenti e i presidenti di tutte le frazioni formate d'ufficio (art. 25 cpv. 1) o una persona designata come sostituto dalla loro frazione costituiscono l'ufficio provvisorio.

2. Le altre frazioni (art. 25 cpv. 2) sono rappresentate nell'ufficio provvisorio non appena abbiano notificato la loro formazione provvisoria al segretariato del Gran Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Fino all'elezione della Presidente o del Presidente del Gran Consiglio e fino alla costituzione dell'Ufficio, la persona più anziana assume la carica di Presidente (Presidente anziano o Presidentessa anziana), e l'Ufficio provvisorio esercita le competenze necessarie per lo svolgimento della sessione costitutiva; restano riservate le competenze della Commissione di validazione.

2. L'Ufficio provvisorio ha in particolare le seguenti competenze

a) Prepara il riconoscimento delle frazioni.

b) Riceve dalle frazioni le candidature per la ricostituzione degli organi del Gran Consiglio.

c) Redige l'ordine del giorno per la riunione della sessione costitutiva e convoca le persone interessate.

d) Designa, tra i membri considerati eletti, otto persone come scrutatrici e scrutatori per la sessione costitutiva.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Le scrutatrici e gli scrutatori designati dall'ufficio provvisorio costituiscono la commissione di validazione sotto la presidenza della presidente/del presidente d'età.

2. La commissione verifica se le elezioni si sono svolte regolarmente e se le persone che saranno giurate nella sessione costitutiva sono state validamente elette.

3. Se rileva un caso di incompatibilità o un altro motivo di contestazione dell'elezione, ascolta immediatamente la persona interessata e raccoglie le informazioni necessarie affinché il Gran Consiglio possa decidere in merito al caso.

4. Invia le sue proposte sotto forma di un breve rapporto scritto ai membri del Gran Consiglio ritenuti eletti; allega a questo rapporto il messaggio del Consiglio di Stato sui risultati elettorali.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. La sessione costituente comprende due sedute.

2. Il programma della prima seduta è il seguente

a) Verifica della presenza;

b) Solenne apertura della sessione;

c) Validazione dell'elezione dei membri del Gran Consiglio con successivo giuramento;

d) Validazione dell'elezione dei membri del Consiglio di Stato e degli intendenti, giuramento dei membri del Consiglio di Stato;

e) Elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio di Stato;

f) Riconoscimento dei gruppi parlamentari;

g) Elezione della Presidente o del Presidente del Gran Consiglio e degli altri membri dell'ufficio;

h) Nomina della Vice Segretaria generale o del Vice Segretario generale.

3. Il programma della seconda seduta è il seguente

a) Corteo e celebrazione nella cattedrale;

b) ...

c) Elezione dei membri ordinari e dei membri supplenti delle commissioni permanenti.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Il Gran Consiglio provvisorio, composto dalle persone che secondo i protocolli elettorali sono reputate elette e i cui mandati non sono contestati dalla commissione di validazione, valida i mandati dei suoi membri e decide sui casi controversi.

2. La validazione avviene circoscrizione per circoscrizione. Le persone reputate elette in una circoscrizione non votano per la validazione delle elezioni di quella circoscrizione. La persona il cui mandato non viene validato si ritira immediatamente.

Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva

1. Il Segretario Generale o la Segretaria Generale legge in entrambe le lingue ufficiali la formula del giuramento e la formula della promessa solenne contenute nella legislazione pertinente.

2. Quando viene chiamato il proprio nome, ogni persona che deve essere giurata si alza, alza la mano destra e dichiara nella propria lingua «Lo giuro» «Je le jure» oppure «Lo prometto» «Je le promets».

3. La persona che non può partecipare alla sessione costitutiva presta giuramento alla prima seduta alla quale può essere presente. Se la persona non si presenta non appena le è possibile, l'ufficio le fissa un termine; se il termine scade senza esito, si suppone che la persona abbia rinunciato.

4. Se necessario, l'ufficio giura una persona affinché possa assumere le sue funzioni senza dover attendere la prossima sessione del Gran Consiglio.

**Organizzazione del Gran Consiglio - Sessione Costitutiva**

1. Le persone elette in un organo del Gran Consiglio assumono immediatamente il loro incarico.

2. Tuttavia, i conteggiatori e le conteggiatrici nominati dall'ufficio provvisorio svolgono le loro funzioni fino al termine della sessione costitutiva.

Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Origine e Cessazione dell'Appartenenza

1. I membri del Gran Consiglio assumono il loro incarico immediatamente dopo aver prestato giuramento.

2. Un membro del Gran Consiglio può in qualsiasi momento dichiarare le proprie dimissioni dal Gran Consiglio. Comunica le dimissioni per iscritto alla presidente o al presidente e specifica la data in cui si dimette.

3. Su richiesta dell'ufficio, il Gran Consiglio dichiara dimissionario un membro se

a) si rifiuta di prestare giuramento o di fare la promessa solenne;

b) non soddisfa più i requisiti di eleggibilità;

c) non rispetta le disposizioni sulle incompatibilità;

d) non partecipa coscienziosamente alle sedute nonostante un avvertimento dell'ufficio.

4. La segreteria notifica immediatamente l'ufficio competente affinché possa regolamentare la successione del membro dimissionario.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Diritti

1. Nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni membro del Gran Consiglio ha in particolare i seguenti diritti

a) Può prendere la parola e presentare proposte durante le deliberazioni del Gran Consiglio e delle commissioni di cui è membro.

b) Può partecipare alle votazioni e alle elezioni.

c) Può presentare iniziative parlamentari.

d) Riceve un compenso per la partecipazione alle sedute e rimborsi per le spese di viaggio, nonché eventuali ulteriori compensi per l'esecuzione di compiti speciali.

e) Riceve i documenti e le informazioni necessarie per il lavoro parlamentare.

f) Può unirsi ad altri membri del Gran Consiglio per formare una frazione.

2. Si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Diritti

1. La libertà di espressione dei membri del Gran Consiglio nell'esercizio delle loro attività parlamentari è garantita nel contesto della Costituzione e della presente legge.

2. Le restrizioni relative all'organizzazione delle deliberazioni e all'ordine del giorno delle sedute rimangono riservate.

3. Il Gran Consiglio revoca l'immunità nei casi e secondo la procedura stabilita dagli articoli 172 e 173.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Diritti

1. L'esercizio del diritto di referendum finanziario da parte di un quarto dei membri del Gran Consiglio (Art. 99 comma 3 KV) è disciplinato dalla legge sull'esercizio dei diritti politici.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Diritti

1. Ogni membro del Gran Consiglio riceve i documenti principali; tra questi sono inclusi almeno

a) la Costituzione cantonale;

b) la legislazione sul Gran Consiglio;

c) la legislazione sull'esercizio dei diritti politici;

d) la guida del parlamento;

e) la legislazione sul finanziamento delle politiche.

2. ...

3. Su richiesta, ricevono un accesso gratuito alla versione online del Bollettino ufficiale del Cantone Friburgo.

4. Indicano alla segreteria in quale lingua ufficiale desiderano ricevere i documenti.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Diritti

1. I membri del Gran Consiglio possono richiedere al Segretariato l'emissione di un attestato o di un documento di legittimazione. Questo deve essere restituito non appena la funzione corrispondente non viene più esercitata.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei membri del Gran Consiglio - Doveri

1. Nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni membro del Gran Consiglio ha in particolare i seguenti obblighi

a) Deve partecipare alle sedute del Gran Consiglio e a quelle degli organi ai quali appartiene, salvo impedimento per validi motivi.

b) Deve rivelare particolari legami con interessi privati e pubblici.

c) Deve astenersi nei casi previsti dalla legislazione.

d) Deve mantenere la dignità del proprio ufficio.

e) Deve mantenere il segreto d'ufficio.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Posizione dei membri del Gran Consiglio - Obblighi

1. Il membro che è parzialmente o totalmente impossibilitato a partecipare a una sessione del Gran Consiglio o di uno dei suoi organismi, o che deve allontanarsi durante una sessione, deve comunicarlo immediatamente con una giustificazione al presidente o alla presidente.

2. Si può richiedere a un membro di rimanere, se altrimenti non si raggiungerebbe il quorum, a meno che non abbia comunicato tempestivamente al presidente o alla presidente la sua impossibilità di partecipare.

3. Se un membro non ha ottenuto l'esonero dal presidente o dalla presidente o non ha presentato una giustificazione ritenuta sufficiente dall'ufficio, sarà indicato come assente nel resoconto della sessione o nel verbale.

4. Se un membro del Gran Consiglio è giustificato o assente, o se il suo nome non figura nell'elenco durante una votazione con appello nominale o durante un controllo del quorum, non riceve né indennità di seduta né rimborsi per le spese di viaggio.

5. Se un membro non partecipa regolarmente alle sessioni, viene ammonito dall'ufficio; se necessario, l'ufficio si assicura che venga sostituito nella commissione pertinente. Se non si verificano miglioramenti, l'ufficio richiede al Gran Consiglio di dichiarare il membro dimissionario.

6. Eventualmente, devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare il rischio aumentato di violazioni della personalità dovute al trattamento di dati personali particolarmente sensibili ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei Membri del Gran Consiglio - Obblighi

1. La procedura di notifica, il registro e la fornitura di informazioni in relazione a particolari legami dei membri del Gran Consiglio con interessi privati o pubblici sono disciplinati dalla legislazione sull'informazione e sull'accesso ai documenti.

2. Inoltre, i membri del Gran Consiglio sono obbligati, quando prendono la parola davanti al Consiglio e ai suoi organi in merito a un affare connesso a tali legami di interesse, a segnalare tale legame.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Posizione dei membri del Gran Consiglio - Obblighi

**1. Durante le sessioni del Gran Consiglio e dei suoi organi, un membro del Gran Consiglio rinuncia a partecipare alla discussione e al voto, se l'argomento trattato riguarda privatamente in modo particolare le seguenti persone:**

a) il membro stesso del Gran Consiglio;

b) la persona con cui è sposato o con cui vive in un'unione registrata o nello stesso nucleo familiare, o una persona con cui è imparentato in linea diretta o affine;

c) una persona fisica di cui è rappresentante legale, tutore o mandatario;

d) ...

**2. In questi casi la presente disposizione non si applica:**

a) nel caso di esame di interventi parlamentari, di progetti di legge o di regolamenti parlamentari e durante le discussioni e le votazioni riguardanti l'intero bilancio o l'intero rendiconto;

b) in occasione delle elezioni.

**3 ...**

**4. Le norme di astensione non si applicano se, rivelando un mandato, si violerebbe il segreto professionale.**

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei membri del Gran Consiglio - Doveri

1. Se una persona deve astenersi, lo comunica immediatamente alla presidente o al presidente del Gran Consiglio o della commissione e indica il motivo dell'astensione. Lascia la sala per la durata dell'esame dell'affare in questione, dopo che la presidente o il presidente ha fatto un'annuncio a riguardo.

2. L'astensione viene annotata nel giornale delle sedute o nel verbale.

3. Se l'astensione è contesa all'interno di una commissione, l'ufficio decide in via definitiva.

4. I casi controversi che si presentano nella sessione plenaria vengono posti in votazione con una richiesta d'ordine.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Posizione dei membri del Gran Consiglio - Doveri

1. Se un membro, che sarebbe stato obbligato a farlo, non si astiene, ciò non comporta l'invalidità della decisione del Gran Consiglio.

2. Se il Gran Consiglio ritiene possibile che il risultato di una votazione sia stato alterato per il fatto che un membro non si è astienuto nonostante l'obbligo, può decidere di procedere a una nuova votazione, purché la sessione in cui si è svolta la votazione finale non sia ancora conclusa.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Disposizioni generali

1. I membri, l'ufficio, le commissioni permanenti e le commissioni specialistiche del Gran Consiglio possono presentare i seguenti tipi di interventi parlamentari

a) la mozione;

b) il postulato;

c) l'interrogazione;

d) l'incarico;

e) l'iniziativa parlamentare;

f) la risoluzione;

g) il ricorso incluso la mozione d'ordine.

2. Restano riservate le disposizioni riguardanti il numero minimo di firme per certi interventi parlamentari.

3. Il diritto di una commissione, di una minoranza della commissione o dei membri del Gran Consiglio di presentare emendamenti durante l'esame di proposte di emanazione e di presentare proposte durante la discussione di altri affari rimane riservato.

4. Restano riservate le disposizioni della legislazione speciale sul diritto intercantonale.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Disposizioni Generali

1. Le istanze parlamentari sono presentate per iscritto e devono contenere una motivazione. L'oggetto deve poter essere chiaramente determinato e mantenere l'unità della materia. Possono essere presentate in qualsiasi momento presso la segreteria del Gran Consiglio.

2. La mozione, il postulato, l'incarico e l'iniziativa parlamentare sono sottoposti al Consiglio di Stato per un parere. Successivamente, nel Gran Consiglio si discute sulla dichiarazione di rilevanza. Gli autori prendono per primi la parola nel corso della discussione e possono ritirare l'istanza in tutto o in parte entro la fine del loro intervento.

2a. Se un'istanza parlamentare riguarda le modalità di lavoro del Gran Consiglio, la segreteria redige il parere dell'ufficio secondo le istruzioni fornite. In questo caso, anche il Consiglio di Stato può indirizzare il proprio parere al Gran Consiglio.

3. Risoluzioni e petizioni possono essere ritirate fintanto che la discussione relativa non sia stata conclusa.

4. Se un'istanza parlamentare è presentata da un solo membro del Gran Consiglio e l'autore o l'autrice non appartiene più al Gran Consiglio, essa viene archiviata, a meno che non sia stata presa in carico da un co-firmatario o una co-firmataria entro la fine della sessione successiva al ritiro. Il Consiglio di Stato ha comunque la possibilità di rispondere a un'interrogazione il cui autore o autrice non appartiene più al Gran Consiglio.

5. Su richiesta di uno dei suoi membri, di una commissione di esperti, di una commissione permanente, dell’ufficio o del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio può archiviare un'istanza divenuta obsoleta o superata.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Disposizioni generali

1. Un'iniziativa parlamentare è firmata da non più di due autori o autrici. Se l'iniziativa riporta più di due firme e non vengono fornite ulteriori indicazioni, le prime due sono considerate quelle degli autori o autrici e le successive quelle dei cofirmatari o cofirmatarie.

2. Se la normativa richiede un numero minimo di firme, gli autori o autrici firmano per primi, quindi vengono aggiunte le ulteriori firme fino a raggiungere il numero minimo. Se uno degli autori o una delle autrici si dimette dal Gran Consiglio o ritira la propria firma, l'iniziativa parlamentare è annullata, a meno che non venga assunta da un cofirmatario o cofirmataria entro la fine della sessione successiva.

3. Le iniziative parlamentari sono generalmente presentate in forma elettronica. Se necessario, il Gran Consiglio stabilisce le eccezioni in un regolamento.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Disposizioni Generali

1. Ai membri del Gran Consiglio vengono distribuiti e quindi resi pubblici secondo l'articolo 97 al pubblico e ai media

a) le iniziative parlamentari e la loro motivazione, dopo il loro invio al Consiglio di Stato;

b) le risposte alle iniziative parlamentari, dopo che i rispettivi autori sono stati informati.

2. Gli autori delle iniziative non si rivolgono direttamente ai media.

3. Le iniziative parlamentari e le risposte del Consiglio di Stato sono inserite nel Bollettino Ufficiale della sessione successiva alla loro trasmissione; le interrogazioni saranno tuttavia inserite nel Bollettino Ufficiale solo insieme alla loro risposta.

Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato può rispondere congiuntamente a diversi interventi parlamentari aventi contenuti affini.

2. Nella sua risposta, tuttavia, deve esprimere chiaramente una posizione sui singoli interventi.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Disposizioni generali

1. Se il consiglio di Stato concorda con la domanda in un'iniziativa parlamentare, può seguirla direttamente.

2. In tal caso, presenta entro il termine per la risposta un rapporto, un progetto di decreto o un progetto aggiuntivo (art. 66 cpv. 1).

3. In caso di mandato, emette le disposizioni o adotta le misure richieste e redige un rapporto sul seguito dato al mandato.

4. Se il consiglio di Stato non concorda con una domanda, può allegare direttamente una controproposta alla risposta (art. 66 cpv. 2).

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Disposizioni generali

1. L'ufficio ascolta le autrici e gli autori di un'iniziativa parlamentare alla quale il Consiglio di Stato ha dato seguito diretto e decide quindi se rinunciare alla dichiarazione di rilevanza.

2. Se l'ufficio rinuncia alla dichiarazione di rilevanza, affida a una commissione l'incarico di esaminare il progetto o il controprogetto del Consiglio di Stato, oppure trasmette eventualmente al Gran Consiglio il rapporto del Consiglio di Stato.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Disposizioni generali

1. Il progetto di legge complementare ha lo scopo di presentare un testo legislativo completo che soddisfi i requisiti pertinenti e si integri armoniosamente nella legislazione esistente, ma che corrisponda sostanzialmente alla proposta.

2. Un controprogetto assume la forma di un decreto elaborato con proposte che sono materialmente diverse dalla mozione o dall'iniziativa parlamentare, senza però discostarsi dalla materia trattata da queste ultime.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Disposizioni generali

1. Le deroghe, previste o decise in caso di urgenza (Art. 174 e 175), sono riservate.

**Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Disposizioni generali**

1. Il Consiglio di Stato redige ogni anno nel rapporto di attività l'elenco delle mozioni a cui ha dato seguito durante l'anno di riferimento.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Mozione

1. La mozione è la richiesta al Gran Consiglio di obbligare il Consiglio di Stato a presentargli un progetto di decreto con il seguente contenuto

a) disposizioni legali nella Costituzione, in una legge o in un regolamento parlamentare;

b) l'adesione a un trattato intercantonale o internazionale o la sua denuncia;

c) decisioni che devono essere adottate nella forma di un decreto;

d) l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum del Cantone a livello federale.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione**

1. La mozione viene presentata presso la segreteria.

2. Essa è formulata come proposta generale o come progetto elaborato in una lingua ufficiale a scelta dell'autrice o dell'autore, oppure in entrambe le lingue ufficiali.

### Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione

1. La mozione deve essere brevemente motivata; la motivazione deve essere presentata al più tardi alla fine della sessione successiva alla presentazione della mozione.

2. La segreteria registra la mozione e la trasmette immediatamente dopo la motivazione alla cancelleria dello Stato, per ottenere il parere del Consiglio di Stato.

3. Se necessario, la segreteria trasmette congiuntamente diverse mozioni ricevute; esse devono essere trasmesse al più tardi entro la fine della sessione successiva.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Mozione

1. Il Consiglio di Stato risponde al più tardi cinque mesi dopo il trasferimento della mozione alla Cancelleria dello Stato. Su richiesta motivata, l'Ufficio può prorogare questo termine; viene ascoltato l'autore o l'autrice della mozione.

2. Nella sua risposta, il Consiglio di Stato chiede l'accettazione o il rifiuto della mozione. Se del caso, prende posizione sulla sua ammissibilità ed esprime sinteticamente i punti principali che devono figurare in un messaggio, in particolare sugli eventuali effetti finanziari e di personale della mozione.

Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Mozione

1. Se la mozione è stata formulata come un progetto dettagliato, il Consiglio di Stato può inoltre delineare i tratti generali di un controprogetto o annunciare un progetto integrativo (Art. 66).

2. Il Consiglio di Stato può richiedere la suddivisione della mozione se contiene punti che possono essere trattati separatamente. In tal caso, esprime esplicitamente il suo parere su ogni punto, ma anche sulla mozione nel suo complesso, nel caso in cui il Gran Consiglio non accetti la suddivisione.

Articolazione del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione

1. La mozione e la risposta del Consiglio di Stato vengono discusse in una seduta del Gran Consiglio.

2. Una mozione può essere suddivisa se contiene punti che possono essere trattati separatamente. Non può essere trasformata in un'altra iniziativa parlamentare; resta riservata la trasformazione di una mozione urgente in un'iniziativa parlamentare (Art. 175 cpv. 4).

3. Se il Gran Consiglio dichiara una mozione rilevante, la trasmette al Consiglio di Stato affinché questo le dia il seguito opportuno.

### Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione

1. Il Consiglio di Stato deve dare seguito alla mozione dichiarata rilevante entro un anno.

2. Su proposta del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio può stabilire un termine più lungo al momento della dichiarazione di rilevanza.

3. Se del caso, il Consiglio di Stato presenta, nello stesso termine, un controprogetto o un progetto complementare.

4. Su richiesta motivata, l'Ufficio può prorogare il termine.

**Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione**

1. Se il Consiglio di Stato non ha dato seguito alla mozione entro la fine del termine prorogato ai sensi dell'articolo 75 comma 4, senza poter addurre giustificati motivi

a) l'ufficio concede al Consiglio di Stato un ultimo termine oppure

b) propone che la mozione venga cancellata.

2. Se l'ultimo termine è scaduto, l'ufficio incarica una commissione di suggerire al Gran Consiglio modi e mezzi per raggiungere l'obiettivo della mozione oppure propone che essa venga cancellata.

Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Mozione parlamentare (Postulato)

1. Il postulato è la proposta al Gran Consiglio di obbligare il Consiglio di Stato a esaminare una questione specifica e a presentare un rapporto al riguardo, formulando eventualmente delle proposte.

2. La procedura è simile a quella della mozione.

3. Il Gran Consiglio prende atto del rapporto del Consiglio di Stato, salvo nei casi previsti dall'articolo 151 comma 3.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Interrogazione**

1. La richiesta è una domanda di informazione di un membro del Gran Consiglio al Consiglio di Stato riguardante questioni dell'amministrazione.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Interrogazione**

1. ...

2. Il Consiglio di Stato risponde al più tardi entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

3. Le disposizioni sul procedimento accelerato (artt. 174 e 175) non sono applicabili.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Interrogazione**

1. Le richieste relative all'amministrazione della giustizia sono trasferite al Consiglio di Giustizia dalla Segreteria.

2. Il Consiglio di Giustizia risponde al più tardi entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

3. Gli articoli 63 comma 1 e 68 si applicano mutatis mutandis.

Modo di operare del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Mandato

1. L'incarico è la richiesta rivolta al Gran Consiglio di indurre il Consiglio di Stato a prendere misure in un ambito di sua competenza.

2. L'incarico non è ammissibile se

a) mette in discussione la ripartizione dei compiti o altre disposizioni della costituzione o di una legge, oppure

b) mira a influenzare un provvedimento amministrativo che deve essere adottato nell'ambito di un procedimento legale, o una decisione su un ricorso.

Modo di operare del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Mandato

1. La procedura è simile a quella per la mozione; restano salve le seguenti disposizioni.

2. La richiesta d'incarico è firmata da almeno dieci membri del Gran Consiglio.

3. La dichiarazione di rilevanza di un incarico contro l'opinione del Consiglio di Stato deve essere decisa con una maggioranza qualificata (Art. 140), salvo nel caso di mancata conformità di disposizioni soggette a veto (Art. 180 cpv. 1 lett. a).

4. Il Consiglio di Stato presenta al più tardi entro 12 mesi dalla dichiarazione di rilevanza dell'incarico un rapporto sulla conseguenza che gli ha dato. Su richiesta motivata, l'ufficio può prorogare questo termine; ascolta le autrici e gli autori dell'incarico.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Iniziativa parlamentare**

1. L'iniziativa parlamentare è la richiesta di incaricare un organo del Gran Consiglio di elaborare un progetto di decreto che abbia lo stesso oggetto di una mozione.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Interventi parlamentari - Iniziativa parlamentare

1. Il procedimento è simile a quello della mozione; si riservano le seguenti disposizioni.

2. Nel caso di dichiarazione di rilevanza, il Gran Consiglio può trasformare un'iniziativa parlamentare in una mozione o in un incarico.

3. La dichiarazione di rilevanza di un'iniziativa parlamentare contro l'opinione del Consiglio di Stato o la trasformazione in un incarico deve essere deliberata con una maggioranza qualificata (art. 140), salvo nel caso previsto dall'articolo 180 comma 2 (mancata conformità di disposizioni soggette a veto).

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative parlamentari - Iniziativa parlamentare

1. L'iniziativa parlamentare dichiarata rilevante viene trasmessa ad una commissione con l'incarico di preparare un progetto di decreto entro il termine fissato dal Gran Consiglio; il termine è normalmente di un anno. Se l'iniziativa parlamentare è stata presentata come bozza elaborata, la commissione, se necessario, redige un progetto complementare.

2. Il Consiglio di Stato partecipa ai lavori della commissione e può presentare proposte. Al termine dei lavori, presenta il suo parere e, se del caso, un controprogetto o un progetto complementare.

3. Nell'elaborazione del progetto della commissione, vengono osservati i principi usuali per la redazione della legislazione, comprese le norme applicabili alle procedure di consultazione.

4. Insieme al progetto viene presentato un rapporto esplicativo; il suo contenuto corrisponde a quello di un messaggio del Consiglio di Stato. Il parere del Consiglio di Stato sul progetto della commissione deve essere essenzialmente riportato o allegato al rapporto.

Funzionamento del Gran Consiglio - Interrogazioni Parlamentari - Risoluzione

1. La risoluzione è la richiesta al Gran Consiglio di esprimere la sua opinione su un evento con una dichiarazione non vincolante.

2. Se una risoluzione viene presentata durante una sessione, essa sarà esaminata e dichiarata rilevante al più tardi entro la fine della sessione.

3. Se una risoluzione viene presentata al di fuori della sessione, essa sarà allegata alla convocazione della prossima sessione o distribuita all'inizio della sessione; sarà esaminata e dichiarata rilevante al più tardi entro la fine di questa sessione.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Iniziative Parlamentari - Mozione d'Ordine e Altre Proposte

1. La richiesta è un'istanza rivolta al Gran Consiglio affinché prenda una decisione o adotti una misura per la quale il Gran Consiglio o uno dei suoi organi è competente e per la quale la legislazione non prescrive un'altra forma. Essa può, in particolare, riguardare lo svolgimento del procedimento parlamentare (richiesta di ordine).

2. La Presidente o il Presidente formula verbalmente le proprie richieste di ordine; queste non possono riguardare un argomento per il quale è richiesto un determinato numero di firme.

3. Per la trattazione di una richiesta di ordine, in genere, tutte le altre deliberazioni vengono sospese.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Mozione Popolare**

1. Una mozione popolare, che sia stata promossa in conformità con la legislazione sull'esercizio dei diritti politici, viene trattata come una mozione parlamentare; si riservano le seguenti particolarità

a) La segreteria trasmette al comitato delle autrici e degli autori della mozione la risposta del Consiglio di Stato al più tardi 8 giorni prima della sessione durante la quale si prevede la discussione sulla dichiarazione di rilevanza, specificando le date di tale sessione.

a1) Dopo aver ricevuto la risposta del Consiglio di Stato, la mozione popolare viene esaminata dalla Commissione per le Grazie, le Petizioni e le Mozioni Popolari, prima che il plenum dibatta la dichiarazione di rilevanza.

b) Le disposizioni sull'urgenza non si applicano.

c) Le mozionatrici e i mozionatori intervengono davanti al plenum del Gran Consiglio e davanti alla Commissione per le Grazie, le Petizioni e le Mozioni Popolari solo su richiesta di quest'ultime.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Forma degli Atti del Gran Consiglio

1. Un decreto ha la forma di una legge se contiene disposizioni legislative del Gran Consiglio o se approva l'adesione a un trattato intercantonale o internazionale che contiene disposizioni legislative.

2. Il Gran Consiglio può emanare disposizioni legislative di importanza secondaria sotto forma di regolamento parlamentare, se la legge lo autorizza a farlo.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Forma degli Atti del Gran Consiglio

1. Assumono la forma di un decreto in particolare

a) gli atti per i quali è prevista tale forma in una legge o in un regolamento parlamentare;

b) gli atti il cui scopo è unicamente quello di eseguire un'istruzione legale, come ad esempio l'approvazione del bilancio dello Stato o del conto dello Stato;

c) gli atti con cui, in un caso concreto, vengono stabiliti doveri o diritti o con cui viene regolamentata la situazione di una determinata persona;

d) l'approvazione dell'adesione a un trattato inter-cantonale o internazionale non normativo o la denuncia di tale trattato.

**Modo di operare del Gran Consiglio - Informazione - Giornale Ufficiale delle Sedute del Gran Consiglio**

1. Il Bollettino Ufficiale delle Sedute del Gran Consiglio (Bollettino Ufficiale) contiene

a) il verbale delle deliberazioni e il risultato delle votazioni con indicazione dei nomi;

b) i documenti che sono stati distribuiti a tutti i membri del Gran Consiglio e che sono accessibili al pubblico;

c) su decisione dell'ufficio, altri documenti di interesse generale.

2. I documenti relativi al bilancio dello Stato e al conto dello Stato sono contenuti negli allegati. Gli allegati hanno lo stesso formato del Bollettino Ufficiale.

**Modo di operare del Gran Consiglio - Informazione - Giornale Ufficiale delle Sedute del Gran Consiglio**

1. Il Bollettino Ufficiale è redatto in forma elettronica; restano salve le disposizioni di legge concernenti l'archiviazione. È messo a disposizione, se possibile, prima dell'inizio della sessione successiva.

2. È accessibile al pubblico e viene diffuso su Internet.

3. L'Ufficio può, per motivi di protezione dei dati, decidere eccezioni alla diffusione su Internet.

Modalità Operativa del Gran Consiglio - Informazioni - Informazioni del Gran Consiglio e dei Membri

1. Se le attività al di fuori della sessione o una corrispondenza sono di una certa importanza e di maggiore interesse, la presidente o il presidente si occupa di informare i membri e gli organi del Gran Consiglio.

2. I membri del Gran Consiglio possono visionare i verbali e i documenti ricevuti o elaborati da una commissione o dall'ufficio.

3. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere consultate.

Modalità Operativa del Gran Consiglio - Informazioni - Informazioni del Gran Consiglio e dei Membri

1. Il Gran Consiglio e i suoi organi ricevono d'ufficio dalle altre autorità le informazioni necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, in particolare per l'esercizio della vigilanza superiore.

2. Possono richiedere al Consiglio di Stato e all'amministrazione le informazioni necessarie per l'esercizio dell'attività parlamentare. A tal fine, si rivolgono alla direzione interessata o, con il consenso di questa, all'unità amministrativa competente.

3. La trasmissione e la visione di informazioni soggette al segreto d'ufficio possono essere subordinate all'adozione di misure per garantire il rispetto del segreto d'ufficio. Le misure possono consistere in particolare nel consentire l'accesso solo alla Presidente o al Presidente o ad alcuni membri del Gran Consiglio, nella presentazione di documenti anonimizzati o riassunti oppure nella limitazione del numero di copie.

4. La Presidente o il Presidente del Gran Consiglio può in qualsiasi momento visionare i documenti del Consiglio di Stato che riguardano il Gran Consiglio (Art. 98 comma 2 Cst.).

5. Resta salvo il diritto del Consiglio di Stato o della direzione interessata di impedire una revoca posteriore del segreto d'ufficio (Art. 103 comma 2).

Modalità Operativa del Gran Consiglio - Informazioni - Informazioni del Gran Consiglio e dei Membri

1. Il Segretariato si assicura, se necessario, che i documenti del Gran Consiglio o dei suoi organi, così come le mozioni parlamentari e le loro motivazioni, siano tradotti nell'altra lingua ufficiale. Tuttavia, i verbali delle deliberazioni e delle commissioni non vengono tradotti, e le comunicazioni interne del Gran Consiglio vengono tradotte solo su richiesta di un membro del Gran Consiglio.

2. Le autorità cantonali, le unità amministrative e le istituzioni a cui vengono delegate funzioni pubbliche, rilasciano i documenti destinati a tutti i membri del Gran Consiglio in entrambe le lingue ufficiali.

3. Su richiesta di una commissione permanente o del segretariato, forniscono anche la traduzione di ulteriore documentazione necessaria per l'esercizio della vigilanza superiore.

Modalità Operativa del Gran Consiglio - Informazioni - Informazioni del Gran Consiglio e dei Membri

1. I documenti destinati ai membri del Gran Consiglio vengono consegnati loro sotto forma di file elettronici, se non sono disponibili in modo libero e accessibile su Internet entro i termini previsti.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione al pubblico e pubblicità delle sedute

1. Il Segretariato assicura l'informazione del pubblico sull'attività del Gran Consiglio in conformità con la legislazione pertinente e la presente legge; restano salve le competenze della Presidente o del Presidente.

2. Coordina l'informazione proveniente dal Gran Consiglio con quella del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale.

3. Garantisce buoni rapporti con i media e ne facilita il lavoro, se possibile.

4. L'informazione aggiuntiva sui lavori di una commissione (art. 99 cpv. 2) è riservata.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione del pubblico e pubblicità delle sedute**

1. Ai rappresentanti dei media sono riservati posti, affinché possano seguire le trattative.

2. Possono effettuare registrazioni audio e video delle trattative pubbliche, purché i lavori del Gran Consiglio non vengano sostanzialmente disturbati.

3. I media accreditati ricevono d'ufficio i documenti destinati a tutti i membri del Gran Consiglio, e i loro rappresentanti possono assistere alle deliberazioni segrete, fatto salvo il rispetto delle restrizioni legali.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione del pubblico e pubblicità delle sedute**

1. L'istituzione di un sistema di accreditamento è regolata, se necessario, mediante un regolamento parlamentare.

2. In assenza di tale regolamento, il segretariato riconosce gli accreditamenti presso il Consiglio di Stato e applica in modo appropriato le disposizioni pertinenti da esso stabilite.

3. In ogni caso, le decisioni del segretariato possono essere impugnate presso l'ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Quest'ultimo decide, salvo ricorso al tribunale cantonale.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione al pubblico e pubblicità delle sedute

1. I documenti inviati a tutti i membri del Gran Consiglio vengono consegnati ai media accreditati; sono pubblicati senza indugio, in particolare su Internet; l'Articolo 90 Paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

2. Sono esclusi

a) i documenti relativi a richieste di grazia;

b) i documenti relativi a un decreto di naturalizzazione, che non vengono pubblicati elettronicamente;

c) i documenti relativi a un affare per il quale l'ufficio intende richiedere una consultazione segreta; non sono pubblicati finché il Gran Consiglio non ha deciso sulla consultazione segreta e la sua portata.

3. Per il resto, l'accesso del pubblico ai documenti del Gran Consiglio è disciplinato dalla legislazione sull'informazione e sull'accesso ai documenti.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione al pubblico e pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. Vengono trasmesse in diretta su Internet e possono essere trasmesse attraverso altri media.

1a I risultati nominali delle votazioni vengono inclusi nella trasmissione in diretta dei dibattiti su Internet; le votazioni segrete con schede e le consultazioni segrete restano riservate. I dettagli sono stabiliti, se necessario, in un regolamento parlamentare.

1b Se una trasmissione Internet non è possibile a causa di un problema tecnico, ciò non comporta l'interruzione della seduta e non pregiudica la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

2. La consultazione segreta, l'uso della tribuna da parte del pubblico e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sono regolati negli articoli 119 e seguenti.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione al pubblico e pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della commissione di norma non sono pubbliche.

2. La presidente o il presidente della commissione, o una persona designata a tal fine, informa se necessario sull'andamento dei lavori e risponde alle richieste di informazione dei media. All'occorrenza, anche la relatrice o il relatore della minoranza possono fornire informazioni pertinenti.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Informazione del pubblico e pubblicità delle sedute**

1. Dopo la votazione finale del Gran Consiglio sull'affare in questione, dopo la scadenza del termine per il referendum o eventualmente dopo il referendum popolare, si può richiedere di consultare i verbali delle commissioni

a) per l'applicazione del diritto;

b) per scopi scientifici.

2. L'ufficio è responsabile dell'approvazione delle richieste di accesso ai documenti ai sensi del comma 1.

3. Chi ottiene l'accesso ai documenti ha l'obbligo di mantenere la riservatezza degli atti. In particolare, non è consentito citare testualmente dai verbali né rivelare come singoli partecipanti alle sedute si siano espressi.

4. La consultazione è subordinata a condizioni e requisiti, come l'anonimizzazione dei dati personali.

5. Non è possibile presentare ricorso contro il rifiuto dell'autorizzazione all'accesso ai documenti e contro le condizioni e i requisiti cui è subordinato l'accesso autorizzato.

Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Segreto d'ufficio

1. Sono soggette al segreto d'ufficio tutte le informazioni la cui diffusione

a) è limitata in base alla legislazione o a una decisione dell'autorità competente;

b) potrebbe violare un interesse pubblico o privato preponderante o i diritti della personalità; oppure

c) interferirebbe con un procedimento in corso.

2. Le commissioni e l'ufficio possono decidere che determinati lavori o documenti siano riservati, in particolare, per permettere loro di svolgere correttamente i propri compiti.

3. Quando un'autorità ha revocato il segreto d’ufficio affinché il Gran Consiglio possa esercitare le sue competenze, i membri del Gran Consiglio sono vincolati al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni così ottenute.

Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Informazione - Segreto d'Ufficio

1. Al segreto d'ufficio sono vincolati i membri del Gran Consiglio e le altre persone che, nell'ambito delle loro attività presso il Gran Consiglio o per questo, sono venute a conoscenza di fatti soggetti al segreto d'ufficio.

Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Informazione - Segreto d'Ufficio

1. Se in base alle circostanze non è chiaramente stabilito altrimenti, le informazioni trattate in ufficio e nelle commissioni possono essere comunicate a una commissione, all'ufficio o a un gruppo parlamentare, se

a) l'informazione è assolutamente necessaria per l'esame di un affare, e

b) la diffusione dell'informazione non danneggia in modo significativo un interesse pubblico o privato.

2. L'informazione viene fornita in modo tale che il segreto d'ufficio sia preservato nel miglior modo possibile.

3. Se sussistono dubbi sugli effetti di tale diffusione, si deve richiedere la revoca del segreto d'ufficio.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano mutatis mutandis alle persone che rappresentano il Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio o ai suoi organi, quando informano il Consiglio di Stato sugli affari trattati.

Modalità di Lavoro del Gran Consiglio - Informazione - Segreto d'Ufficio

1. Il segreto d'ufficio è revocato in tutto o in parte, quando un prevalente interesse pubblico o privato rende necessaria la revoca.

2. Se un'autorità ha revocato il segreto d'ufficio affinché il Gran Consiglio possa esercitare le sue competenze, essa ha un diritto di veto qualora il Gran Consiglio successivamente voglia revocare il segreto d'ufficio.

3. Se il segreto d'ufficio riguarda un'informazione da parte di un'autorità terza o di una persona privata, queste vengono ascoltate.

4. L'ufficio o la commissione interessata, se ancora in carica, decide per iscritto.

Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Informazione - Segreto d'ufficio

1. La violazione del segreto d'ufficio è sanzionata secondo le disposizioni del Codice penale svizzero; restano riservate le disposizioni sull'immunità (art. 172 e 173).

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Gran Consiglio si riunisce fondamentalmente otto volte all'anno per una sessione ordinaria.

2. L'ufficio stabilisce le date delle sessioni venti mesi in anticipo; consulta in precedenza il Consiglio di Stato.

3. In generale, le sessioni non durano più di una settimana, con una riunione di mezza giornata che si svolge giornalmente dal martedì al venerdì.

4. Le riunioni si tengono di solito al mattino, solo la prima riunione di ogni sessione si tiene nel pomeriggio.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Gran Consiglio è convocato in sessioni straordinarie

a) quando l'ufficio lo ritiene necessario;

b) su richiesta di almeno 22 membri del Gran Consiglio;

c) su domanda del Consiglio di Stato.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Le sessioni supplementari sono fissate affinché il programma delle sessioni possa essere completato, si possa rinunciare alla prossima sessione o venga trattata una questione urgente.

2. Si svolgono sotto forma di una seduta prolungata per un'intera giornata, una seduta serale o una seduta aggiuntiva.

3. Non viene inviata alcuna convocazione particolare; il segretariato e i presidenti dei gruppi parlamentari informano, se necessario, i membri del Gran Consiglio che erano assenti al momento della decisione.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Gran Consiglio interrompe le sue deliberazioni o chiude le sue sessioni anticipatamente nei casi previsti dalla legislazione, o qualora ciò sia deciso a seguito di una mozione d'ordine. Resta ferma la competenza della Presidente o del Presidente in caso di disordini.

2. In assenza di circostanze particolari, l'interruzione non dura più di due giorni lavorativi.

3. Durante un'interruzione non può essere aggiunto nulla all'elenco degli oggetti da trattare senza una decisione del Gran Consiglio.

4. Non viene inviata alcuna convocazione speciale; il segretariato e i presidenti dei gruppi parlamentari informano, se necessario, i membri del Gran Consiglio assenti al momento della decisione.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Se è giustificato a causa di circostanze straordinarie, l'ufficio può annullare una sessione

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di 22 membri;

c) su domanda del Consiglio di Stato.

2. Se una sessione viene annullata, gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in tale sessione verranno trattati nella sessione successiva, a meno che nel frattempo siano diventati irrilevanti.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Sono fatte salve le disposizioni speciali sulla sessione costituente (Art. 39 e seguenti).

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. In linea di principio, i membri del Gran Consiglio devono essere fisicamente presenti alle sessioni.

2. Tuttavia, il Gran Consiglio può consentire la partecipazione a distanza a una o più sessioni ordinarie, se

a) il Consiglio di Stato ha adottato misure ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

b) le circostanze che hanno indotto il Consiglio di Stato a prendere tali misure impediscono a una parte significativa dei membri del Gran Consiglio di partecipare fisicamente alle sessioni.

3. Soltanto ai membri del Gran Consiglio, che a causa delle suddette circostanze non sono effettivamente in grado di partecipare fisicamente alle sessioni e che possono dimostrare tale incapacità, può essere consentita la partecipazione a distanza alle sessioni.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. In caso di misure basate sull'articolo 117 della Costituzione adottate dal Consiglio di Stato, l'Ufficio decide se proporre al Gran Consiglio di consentire la partecipazione a distanza.

2. Se l'Ufficio decide di proporre la partecipazione a distanza, redige un progetto di regolamento parlamentare in cui stabilisce le modalità e i requisiti per la partecipazione a distanza. Il progetto viene immediatamente sottoposto al Gran Consiglio per la votazione.

3. L'Ufficio decide, secondo il regolamento parlamentare, in merito alle domande di partecipazione a distanza dei membri del Gran Consiglio.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Regolamento Parlamentare si applica per l'intera durata della situazione straordinaria ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, purché la possibilità di partecipazione a distanza continui a essere giustificata dalle circostanze.

2. L'Ufficio valuta regolarmente la situazione e, se necessario, richiede al Gran Consiglio di revocare il Regolamento Parlamentare.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. La Segreteria istituisce un procedimento e un sistema che garantiscano l'autenticazione delle persone interessate, la sicurezza delle votazioni e la riservatezza delle deliberazioni segrete.

2. Il procedimento e il sistema informatico devono essere previamente approvati dall'Ufficio.

3. I membri del Gran Consiglio, autorizzati a partecipare a distanza, devono adottare tutte le misure adeguate per non compromettere la sicurezza delle votazioni e la riservatezza delle deliberazioni segrete.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. I membri del Gran Consiglio che partecipano alla seduta da remoto non saranno conteggiati ai fini del quorum.

2. I membri che partecipano da remoto non possono partecipare quando si vota per alzata e seduta o segretamente con schede.

3. Le deliberazioni non sono interrotte e la votazione non è ripetuta se un membro che partecipa da remoto non può dibattere o esprimere il proprio voto per motivi tecnici.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio due volte l'anno su quali affari prevede di trasmettergli nel semestre successivo, per il primo semestre a dicembre e per il secondo semestre a giugno; indica la sessione durante la quale desidera che l'affare venga trattato.

2. 13 giorni prima dell'apertura di una sessione, il Segretariato redige la lista provvisoria degli oggetti di discussione sulla base delle richieste, dei rapporti e di altre comunicazioni provenienti dalle commissioni, dal Consiglio di Stato e da altre autorità.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. L'Ufficio decide l'elenco degli oggetti di discussione, la modalità del loro trattamento e il programma temporale della sessione. Se la Commissione o il Consiglio di Stato richiede di trattare un affare mediante la procedura accelerata, tale affare e la decisione sulla procedura accelerata sono inseriti con priorità nel programma della sessione.

2. Durante la sessione, l'elenco degli oggetti di discussione può essere modificato solo con una decisione del Gran Consiglio su proposta della presidente o del presidente o su richiesta procedurale. Resta salvo il ritiro di un oggetto di discussione.

3. La modalità di trattamento di un affare può essere modificata con una richiesta procedurale, firmata da almeno cinque membri del Gran Consiglio e presentata prima dell'inizio del dibattito sul tema in questione. La modifica può andare solo nella direzione di un dibattito più libero.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Gli atti da discutere sono suddivisi nelle seguenti categorie

a) dibattito libero (Categoria I);

b) dibattito organizzato (Categoria II);

c) procedimento scritto (Categoria III).

2. Gli atti sono generalmente trattati in dibattito libero.

3. In assenza di una disposizione contraria, il dibattito organizzato e il procedimento scritto sono riservati agli atti precedentemente esaminati da una commissione o dall'ufficio.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Nel dibattito organizzato, possono prendere la parola soltanto un oratore o un'oratrice per ciascuna frazione e i membri del Gran Consiglio che presentano proposte di entrata in materia. Tuttavia, le proposte di modifica presentate dai singoli consiglieri durante la seduta saranno trattate in dibattito libero.

2. Gli affari trattati tramite procedura scritta non prevedono l'apertura di discussioni, e la commissione relaziona per iscritto.

3. Tuttavia, i relatori e la persona che rappresenta il governo possono chiedere di intervenire su ciascun argomento.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Gran Consiglio è convocato con almeno otto giorni di anticipo; si riservano le circostanze urgenti.

2. L'invito contiene

a) per ogni seduta l'indicazione del giorno e dell'orario di apertura;

b) l'elenco degli oggetti da trattare e la categoria del trattamento;

c) il programma temporale dei lavori.

3. All'invito sono allegati tutti i documenti relativi agli oggetti che non sono stati già distribuiti in precedenza.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Le sedute pubbliche vengono registrate e poi trascritte integralmente per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. Durante la trascrizione sono permesse occasionali correzioni stilistiche; modifiche materiali non sono consentite.

3. In caso di un errore significativo, è possibile richiedere una rettifica. In generale, la rettifica viene effettuata sotto forma di comunicazione della Presidentessa o del Presidente in una delle prossime sessioni. Deve essere approvata dall'Ufficio se deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. In caso di guasto del sistema di registrazione, la seduta sarà interrotta o sospesa.

2. L'ufficio può decidere che i lavori proseguano, purché sia consentito al segretariato di redigere un verbale riassuntivo.

3. Il verbale riassuntivo deve riportare le idee essenziali espresse negli interventi. Una volta completato, sarà sottoposto all'ufficio per approvazione mediante procedura di circolazione.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute del Gran Consiglio sono pubblicate sotto forma di documenti indicizzati e sono liberamente accessibili.

2. Le registrazioni audiovisive delle sedute del Gran Consiglio sono regolarmente consegnate all'Archivio di Stato, che si occupa della loro conservazione permanente.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Il Segretariato tiene un verbale di ogni seduta, nel quale vengono indicati direttamente o sotto forma di allegato i seguenti elementi

a) il nome del Presidente o della Presidente;

b) l'elenco dei membri presenti, assenti o giustificati all'inizio della seduta e, se del caso, dei membri che partecipano da remoto;

c) gli oggetti delle discussioni;

d) le proposte delle commissioni;

e) i nomi degli oratori e delle oratrici e, se del caso, le loro richieste e proposte di emendamento;

f) le proposte e gli emendamenti su cui si è votato, le relative decisioni e il risultato delle votazioni e voti segreti.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. L'ufficio assegna i posti nella sala del Gran Consiglio, tenendo conto, se possibile, delle richieste delle rispettive fazioni e persone interessate.

2. I membri si alzano per parlare dal loro posto e votano anche da lì.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Una consulenza segreta si svolge quando il Gran Consiglio discute se una questione debba essere trattata in modo riservato e quando delibera sulle richieste di grazia.

2. Il Gran Consiglio può anche decidere di tenere una consulenza segreta in altri casi, qualora sia necessario tutelare la protezione della personalità. Questa decisione deve essere presa a maggioranza qualificata (Art. 140).

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Nell'aula rimangono solo i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il personale della segreteria e gli uscieri e le usciere. I giornalisti accreditati possono seguire le deliberazioni segrete, a meno che il Gran Consiglio non decida diversamente.

2. Tutte le persone presenti sono obbligate a mantenere il silenzio riguardo alle deliberazioni; il dovere di riservatezza può essere revocato solo dal Gran Consiglio. Quest'ultimo può, in particolare, permettere ai media di riferire su queste deliberazioni in un modo che non violi la protezione che si intendeva ottenere con le deliberazioni segrete.

3. Non viene redatto alcun verbale ufficiale delle deliberazioni segrete.

4. Il diario delle sedute ordinarie del Gran Consiglio menziona in una forma appropriata solo la decisione finale dopo la deliberazione segreta, e la segreteria tiene un diario separato sulla deliberazione segreta. I documenti correlati vengono allegati a questo diario speciale e conservati sigillati.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Al pubblico è a disposizione una tribuna.

2. Il pubblico deve mantenere il silenzio e astenersi da qualsiasi manifestazione di approvazione o disapprovazione. Deve inoltre seguire le istruzioni del presidente o della presidente.

3. Il presidente o la presidente richiama all'ordine le persone che contravvengono al paragrafo precedente e, se necessario, le fa allontanare dalla tribuna.

4. Queste disposizioni sono affisse all'ingresso della tribuna.

**Funzionamento del Gran Consiglio - Sessioni**

1. Se giustificato dall'entità della perturbazione o della minaccia, la Presidente o il Presidente ordina che la tribuna o altri locali siano evacuati e temporaneamente chiusi. Una volta impartito tale ordine, la seduta deve essere sospesa.

2. La Presidente o il Presidente può richiedere l'intervento della polizia per garantire il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio.

3. Egli o ella può disporre che le persone che disturbano i lavori del Gran Consiglio o minacciano la sicurezza siano arrestate e consegnate alle autorità giudiziarie.

4. Queste disposizioni si applicano anche alle perturbazioni nell'edificio in cui il Gran Consiglio si riunisce e nei suoi dintorni.

1. Metodo di Lavoro del Gran Consiglio - Procedura nelle Deliberazioni - Disposizioni Generali

1. Dopo che la Presidente o il Presidente ha accertato che il quorum è stato raggiunto, inaugura la seduta, annuncia le proprie comunicazioni e quelle dell'ufficio e ricorda brevemente il programma di lavoro.

1. Metodo di Lavoro del Gran Consiglio - Procedura nelle Deliberazioni - Disposizioni Generali

1. Se la Presidente o il Presidente non è certo che il quorum sia raggiunto, o se viene richiesto tramite una mozione d'ordine, fa eseguire un controllo delle presenze.

2. A tal fine, fa stampare l'elenco elettronico dei presenti all'inizio della seduta o effettua una votazione fittizia.

3. Se il sistema elettronico è guasto, convoca i conteggiatori delle votazioni o, se necessario, effettua un appello nominale.

4. Se la maggioranza dei membri del Consiglio (56 membri) non è presente, la seduta viene sospesa dalla Presidente o dal Presidente e, se il quorum non può essere ristabilito in breve tempo, viene chiusa.

1. Metodo di Lavoro del Gran Consiglio - Procedura nelle Deliberazioni - Disposizioni Generali

1. Gli interventi non devono durare più di cinque minuti. Questa disposizione non si applica né alla Presidente o al Presidente né alle Relatrici o ai Relatori, né ai membri del Consiglio di Stato.

2. Un membro del Gran Consiglio non può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento. Il membro che non ha ancora parlato ha la precedenza su quello che ha già parlato.

3. Chi si rivolge all'assemblea utilizza il seguente saluto: «Signora Presidente, signore e signori» oppure «Signor Presidente, signore e signori».

4. Se si rivolge direttamente a un membro del Gran Consiglio, utilizza le parole «Signora Collega» o «Signor Collega», «Signora Gran Consigliera» o «Signor Gran Consigliere». Se si rivolge a un membro del Consiglio di Stato, l'appellativo è «Signora Consigliera di Stato» o «Signor Consigliere di Stato».

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle deliberazioni - Disposizioni generali**

1. I negoziati in plenaria sono tradotti simultaneamente.

2. Viene diffuso, registrato e inserito nel verbale delle trattative solo il voto nella lingua originale.

1. Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle deliberazioni - Disposizioni generali

1. La Presidente o il Presidente richiama all'ordine i membri del Gran Consiglio che non rispettano le norme di deliberazione, ne offendono la dignità o disturbano in altro modo.

2. Se necessario, revoca loro la parola; come ultima risorsa, essi vengono temporaneamente allontanati dall'aula del Gran Consiglio.

3. In caso di gravi disturbi nel Gran Consiglio, la Presidente o il Presidente sospende la seduta.

4. Dopo aver consultato, se possibile, l'ufficio di presidenza, può annullare la seduta o sospendere la sessione.

1. Metodo di Lavoro del Gran Consiglio - Procedura nelle Deliberazioni - Disposizioni Generali

1. Con una proposta di modifica si può richiedere che

a) un articolo o un comma del progetto di decreto in discussione sia modificato o abolito integralmente;

b) in tale progetto venga inserito un nuovo articolo o un nuovo comma;

c) una proposta di modifica di una commissione o di un membro del Gran Consiglio sia modificata;

d) il titolo o le considerazioni di un progetto di decreto in discussione siano modificati.

2. Una proposta di modifica non è ammissibile se esula dall'ambito del progetto discusso.

1. Metodo di Lavoro del Gran Consiglio - Procedura nelle Deliberazioni - Disposizioni Generali

1. La proposta di modifica è redatta per iscritto e trasmessa, in linea di principio, elettronicamente al Presidente o alla Presidente, prima di essere motivata.

2. Deve essere formulata per intero e includere il relativo numero dell'articolo e del paragrafo. L'articolo o paragrafo è riprodotto integralmente.

3. L'autore o l'autrice la legge all'inizio del proprio intervento nella discussione, e il testo della proposta di modifica viene diffuso in aula o consegnato in copia ai membri del Gran Consiglio nonché ai media.

**Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle deliberazioni - Disposizioni generali**

1. La proposta di emendamento presentata nella seduta sarà tradotta per iscritto solo su richiesta.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Le mozioni che non vengono esplicitamente contestate si considerano tacitamente accettate. Questo vale anche quando l'autrice o l'autore di un progetto, di un controprogetto o di un emendamento si associa ad un unico emendamento o al testo deciso in una lettura precedente.

2. Il paragrafo 1 non si applica al voto finale (Art. 146) o quando è richiesta la maggioranza qualificata (Art. 140 e 141).

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Prima della votazione, la Presidente o il Presidente fornisce, se necessario, una breve panoramica delle mozioni presentate e indica l'ordine in cui verranno sottoposte a votazione. In caso di controversie, il Gran Consiglio decide immediatamente.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Le proposte di emendamento che sono tra loro incompatibili vengono messe per prime ai voti; in tal caso, vengono sempre confrontate due proposte. Si può votare solo per una delle due proposte di emendamento messe ai voti.

2. Il testo del progetto, presentato al Gran Consiglio, viene infine confrontato con la proposta di emendamento che ha prevalso su tutte le altre.

3. Se il Consiglio di Stato approva una nuova proposta di emendamento, questa viene confrontata con la proposta di emendamento che ha prevalso su tutte le altre.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Si vota elettronicamente. Se il sistema elettronico fallisce, si vota per appello nominale.

2. Durante le deliberazioni segrete, si vota rimanendo seduti o alzandosi senza appello nominale, salvo diversa richiesta mediante una mozione procedurale. La votazione segreta con schede rimane riservata.

3. La votazione segreta viene effettuata solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione sul Gran Consiglio.

4. I risultati nominali delle votazioni nel Gran Consiglio vengono pubblicati su internet in modo adeguato; le votazioni segrete rimangono riservate. I dettagli vengono stabiliti, se necessario, in un regolamento parlamentare.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Si può votare con «Sì», «No» o «Astensione».

2. Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti espressi. Come ha votato ciascun membro del Gran Consiglio viene visualizzato sugli schermi insieme al risultato complessivo della votazione (Sì, No, Astensione).

3. La Presidente o il Presidente conferma verbalmente il risultato complessivo della votazione.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. Qualora si voti sedendo e alzandosi, le scrutatrici e gli scrutatori contano i voti, a meno che la maggioranza non sia evidente. In tutti i casi viene stabilita la contro-maggioranza.

2. In caso di dubbi o su richiesta di un'apposita mozione d'ordine, la presidente o il presidente procede a effettuare la votazione con appello nominale. Viene conservato solo il risultato complessivo della votazione.

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni

1. In caso di votazione segreta, si applicano per analogia le disposizioni sull’esecuzione di un'elezione (Art. 156 e seguenti).

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni

1. I risultati della votazione elettronica vengono ufficialmente registrati.

2. La segreteria conserva tutti i dati fino alla fine della prossima legislatura.

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni

1. Si decide a maggioranza semplice.

2. In caso di parità di voti, spetta alla Presidente o al Presidente il voto decisivo, anche se ha già votato.

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni

1. La maggioranza qualificata ai sensi della legislazione sul Gran Consiglio significa la maggioranza dei membri del Gran Consiglio (56 membri).

2. Su una decisione per la quale è richiesta una maggioranza qualificata si vota sempre separatamente.

**Modo di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Votazioni**

1. La maggioranza qualificata è richiesta per

a) la dichiarazione di rilevanza di un incarico o di un'iniziativa parlamentare contro il parere del Consiglio di Stato (Art. 80 cpv. 3 e 82 cpv. 3);

b) la decisione di condurre una consultazione segreta (Art. 119 cpv. 2);

c) una clausola con cui un decreto urgente viene sottratto al previo referendum (Art. 150 cpv. 1);

d) la revoca dell'immunità (Art. 173 cpv. 4);

e) una procedura accelerata (Art. 174 cpv. 3);

2. Inoltre, devono essere adottate con maggioranza qualificata

a) le spese lorde una tantum che costituiscono più di 1/8% delle spese totali dell'ultimo rendiconto statale approvato dal Gran Consiglio, nonché le spese lorde ricorrenti che costituiscono più di 1/40% dello stesso rendiconto statale;

b) le riduzioni delle entrate dello Stato e dei comuni che, nei primi 5 anni di applicazione della legge o decreto, costituiscono più di 1/8% delle spese totali dell'ultimo rendiconto statale approvato dal Gran Consiglio.

3. Restano inoltre riservati i casi previsti nella legislazione speciale.

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le discussioni - Esame dei progetti di decreto - Discussione preliminare

1. Nel dibattito preliminare si prende la parola per motivare le proposte di accettazione, non accettazione o rinvio. Questioni di ammissibilità e altre questioni preliminari devono essere risolte in questo dibattito.

2. La proposta di rinvio dell'intero progetto o di una sua parte deve essere formulata in modo tale da permettere al Consiglio di Stato o alla commissione di riconoscere chiaramente il motivo del rinvio e il risultato atteso.

3. Prendono la parola

a) la relatrice o il relatore della commissione;

b) la persona che rappresenta il governo;

c) le portavoce o i portavoce dei gruppi parlamentari;

d) i membri del Gran Consiglio che hanno presentato una proposta di non accettazione o di rinvio;

e) in caso di voto ai sensi delle lettere c e d, nuovamente la persona che rappresenta il governo; in questo momento, essa dichiara se il governo è d'accordo con la proposta di un membro del Gran Consiglio;

f) la relatrice o il relatore della commissione in caso di voto ai sensi delle lettere precedenti.

4. Una volta deciso di entrare nel merito, tale decisione è definitiva; non possono essere più presentate proposte di rinvio o di ritiro del progetto nel suo complesso. Tuttavia, il Gran Consiglio può, durante la discussione dettagliata, rinviare in qualsiasi momento un titolo, un capitolo, una sezione o un articolo per ulteriore esame e nuova proposta alla commissione o al Consiglio di Stato.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Esame dei progetti di legge - Discussione dettagliata

1. Se viene decisa l'ammissione, il progetto passa alla discussione dettagliata, che avviene fondamentalmente articolo per articolo; la lettura paragrafo per paragrafo di certi articoli può essere decisa dalla Presidente o dal Presidente, oppure può essere richiesta dalla relatrice o dal relatore, dalla persona che rappresenta il Governo, o con una mozione d'ordine. Su richiesta della Presidente o del Presidente, il progetto o una sua parte può essere esaminato anche capitolo per capitolo o sezione per sezione.

2. La discussione viene avviata dalla relatrice o dal relatore della commissione e dalla persona che rappresenta il Governo. Successivamente, la discussione procede secondo la modalità di trattamento scelta.

3. Alla conclusione della discussione, la persona che rappresenta il Governo, e successivamente la relatrice o il relatore, prendono brevemente posizione sui voti. Un membro del Gran Consiglio può prendere la parola solo per correggere un fatto che riguarda la sua persona o un fatto impreciso.

4. Al termine della discussione articolo per articolo, la Presidente o il Presidente apre la discussione sui titoli, sull'ingresso e su eventuali considerazioni secondo le medesime modalità.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le deliberazioni - Esame dei progetti di legge - Discussione dettagliata

1. Se le proposte della Commissione e del Consiglio di Stato coincidono e la Commissione è unanime, il relatore o la relatrice rinuncia a commentare tali proposte. Tuttavia, la persona che rappresenta il governo può chiedere di intervenire.

2. Negli altri casi, il relatore o la relatrice espone brevemente le motivazioni delle proposte della Commissione. Presenta inoltre le proposte della minoranza, qualora quest'ultima non abbia designato una persona che lo faccia.

3. I relatori e le relatrici hanno il diritto di esprimere la propria opinione personale. Se esprimono la propria opinione, comunicano che non parlano a nome della Commissione o della minoranza della Commissione.

1. Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura nei negoziati - Esame dei progetti di legge - Commissione di redazione, votazione finale e revisione del testo

1. I decreti, che vengono pubblicati, possono essere sottoposti a una commissione di redazione prima della votazione finale.

2. La commissione di redazione è composta dalla relatrice o dal relatore della commissione che ha trattato l'affare, dalla persona che rappresenta il governo, e da due o tre membri della commissione in questione; entrambe le lingue ufficiali sono rappresentate. Essa si avvale della collaborazione degli uffici amministrativi competenti.

3. In nessun caso può modificare il contenuto delle decisioni prese.

1. Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura nei negoziati - Esame dei progetti di legge - Commissione di redazione, votazione finale e revisione del testo

1. Il Gran Consiglio vota sull'intero progetto, così come risultante dalla discussione dettagliata e che include eventuali correzioni apportate dalla commissione di redazione.

2. L'atto reca la data della votazione finale.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle deliberazioni - Esame dei progetti di decreto - Commissione di redazione, votazione finale e revisione del testo

1. La Segreteria revisiona il testo adottato dal Gran Consiglio e lo trasmette all'organo competente affinché possa essere pubblicato secondo la legislazione vigente.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nei negoziati - Esame dei progetti di legislazione - Atti soggetti a referendum

1. Per gli atti soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo viene effettuata una seconda lettura.

2. Nella seconda lettura, l'atto viene esaminato capitolo per capitolo o sezione per sezione. Ogni membro può richiedere che venga aperta la discussione su uno o più articoli.

3. Se un articolo ha subito modifiche tra la prima e la seconda lettura, il Gran Consiglio decide in una terza lettura il risultato della prima o della seconda lettura. Nuove proposte non sono ammissibili.

4. La Presidente o il Presidente richiama gli articoli modificati nelle precedenti letture ed illustra il significato di tali modifiche. Prima di procedere alla votazione, chiede alle persone che hanno presentato le proposte di modifica se intendono mantenerle.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle discussioni - Esame dei progetti di decreto - Decreti soggetti a referendum

1. Le letture di un progetto di disposizioni costituzionali devono obbligatoriamente avvenire in sedute diverse.

2. ...

3. Per altre disposizioni diverse dalle modifiche costituzionali, può essere richiesto un intervallo di tempo tra le letture mediante una mozione procedurale.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nei negoziati - Esame dei progetti di legislazione - Atti soggetti a referendum

1. Gli atti del Gran Consiglio contengono una clausola finale in cui è espressamente indicato se sono sottoposti a referendum o meno e, in tal caso, di quale tipo di referendum si tratta.

Modalità di funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle discussioni - Esame dei progetti di decreto - Decreti soggetti a referendum

1. La decisione di dichiarare un decreto urgente (Art. 92 KV) deve essere presa con una maggioranza qualificata (Art. 140).

2. Questa decisione è menzionata in un articolo separato.

3. La durata di validità di una legge urgente è limitata secondo la costituzione e la legge sull'esercizio dei diritti politici.

4. Se necessario, si applicano inoltre le disposizioni relative alla procedura accelerata (Art. 174 e 175).

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura nelle trattative - Le altre decisioni del Gran Consiglio

1. Il trattamento di un affare, che non costituisce un progetto di legge, si limita generalmente alla discussione, al limite anche sull'entrata in materia, e alla votazione. Se necessario, si applicano per analogia gli articoli 142 seguenti.

2. Il Gran Consiglio prende atto delle relazioni che gli vengono presentate senza votare, a meno che sia richiesta l'approvazione da una disposizione di legge.

3. Tuttavia, le proposte di un rapporto vengono sottoposte a votazione se richiedono l'elaborazione di un atto del Gran Consiglio.

Funzionamento del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. Le elezioni spettanti al Gran Consiglio avvengono a maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Esse si svolgono a scrutinio segreto mediante voto di lista o candidato singolo.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. Le seguenti persone vengono elette mediante votazione singola

a) il Presidente o la Presidente del Gran Consiglio;

b) i due Vicepresidenti o le due Vicepresidenti del Gran Consiglio;

c) il Presidente o la Presidente del Consiglio di Stato;

d) il Presidente o la Presidente del Tribunale Cantonale;

e) ...

f) i Giudici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge sulla Giustizia del 31 maggio 2010[13];

g) il Segretario Generale o la Segretaria Generale del Gran Consiglio;

h) i membri del Consiglio della Magistratura.

2. I primi due turni di voto sono liberi, eccetto per le elezioni su proposta.

3. Nei turni di voto successivi possono essere elette solo le persone che hanno ricevuto voti nel secondo turno; in ogni turno di voto viene eliminata la persona con il minor numero di voti. I nomi delle persone ancora eleggibili vengono letti dalla Presidente o dal Presidente prima di ogni turno di voto.

4. Prima di ogni turno di voto, la Presidente o il Presidente offre alle frazioni l'opportunità di esprimersi brevemente attraverso una portavoce o un portavoce.

5. È eletta la persona che raggiunge la maggioranza assoluta nel primo o nel secondo turno di voto.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. I membri delle commissioni permanenti, delle altre commissioni e le altre persone non menzionate all'articolo 153 comma 1 sono eletti mediante elezioni a scrutinio di lista.

2. Sono eletti i candidati che raggiungono la maggioranza assoluta al primo o al secondo turno di votazione.

3. Tra i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti al secondo turno, tanti candidati quanti sono il doppio dei seggi da occupare possono partecipare al turno successivo; le candidature eliminate non saranno considerate nei successivi turni di votazione. I nomi delle persone ancora eleggibili saranno letti dalla presidente o dal presidente prima di ogni votazione.

4. Si procede quindi a un nuovo turno di votazione e si continua così finché tutte le elezioni non siano esaurite con la maggioranza assoluta.

5. Dopo ogni turno di votazione, la presidente o il presidente offre a tutti i gruppi parlamentari l'opportunità di esprimersi brevemente tramite un portavoce o una portavoce.

6. Se in un turno di votazione più candidati raggiungono la maggioranza assoluta di quanti siano i seggi da occupare, vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti in relazione ai seggi da occupare.

7. I commi 1-6 si applicano anche quando si deve occupare un solo seggio.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. Se l'eleggibilità dipende dalla proposta di un'autorità o di un determinato organo e il numero delle proposte corrisponde al numero delle persone da eleggere, il Gran Consiglio può decidere di sospendere l'elezione e richiedere proposte aggiuntive.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. Gli scrutatori e le scrutatrici distribuiscono una scheda elettorale a ciascun membro presente. Essi annotano il numero delle schede distribuite nel verbale della seduta.

2. La Presidente o il Presidente partecipa all'elezione; se più candidati e candidate hanno ottenuto lo stesso numero di voti, lei o lui procede al sorteggio.

3. In caso di elezione per lista, ciascuna persona può scrivere tanti nomi quante sono le persone da eleggere. Possono essere utilizzate liste duplicate.

4. Ogni membro inserisce personalmente la sua scheda elettorale nell'urna.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. Non sono presi in considerazione

a) le schede elettorali illeggibili o ambigue;

b) le schede elettorali che contengono una nota diversa dalla designazione della candidata o del candidato;

c) i voti espressi a favore di una persona non eleggibile.

d) ...

2. Se una scheda elettorale di lista contiene più nomi di quelli delle persone da eleggere, i nomi in fondo alla lista saranno eliminati dagli scrutatori.

Modalità di lavoro del Gran Consiglio - Procedura durante le trattative - Elezioni

1. L'elezione viene annullata se risulta che è stato commesso un errore grave, in particolare se sono state ricevute più schede di quante ne siano state distribuite. Il Gran Consiglio decide in merito.

2. Se un'elezione è stata annullata, si procede immediatamente a una nuova elezione.

3. Un'elezione non può più essere annullata dopo che la persona eletta ha prestato giuramento o la seduta è stata chiusa.

Modalità Operative del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Bilancio Finanziario

1. Le regole di gestione del bilancio valide per l'amministrazione si applicano, mutatis mutandis, anche al Gran Consiglio e al suo Segretariato.

2. Quando ciò è necessario per ragioni di separazione dei poteri, l'Ufficio esercita nei confronti del Segretariato le competenze attribuite dalla legislazione al Consiglio di Stato, a meno che la decisione non spetti direttamente al Gran Consiglio.

Modalità Operative del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Bilancio Finanziario

1. Il Gran Consiglio dispone, per le proprie esigenze, di mezzi finanziari iscritti nel bilancio preventivo.

2. I centri di costo del Gran Consiglio e della Segreteria costituiscono un capitolo del bilancio dello Stato e del conto dello Stato.

3. La Segreteria elabora i progetti per il bilancio preventivo e il conto del Gran Consiglio. Essa sottopone tali progetti all'Ufficio; successivamente il Consiglio di Stato esprime un parere su questi progetti a beneficio della Commissione di verifica finanziaria e affari.

4. La Segretaria Generale o il Segretario Generale risponde davanti alla Commissione di verifica finanziaria e affari e in plenaria alle domande sul progetto di bilancio preventivo e sul conto del Gran Consiglio e della Segreteria, nonché sulla relazione di rendiconto della Segreteria.

Modalità Operative del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Bilancio Finanziario

1. L'Ufficio può concedere compensi a terzi per prestazioni a favore del Gran Consiglio o di uno dei suoi organi. Prima che la commissione in questione possa avvalersi dell'assistenza retribuita di una terza persona, deve ottenere il consenso dell'Ufficio.

2. Se è giustificato un pagamento a ore, l'Ufficio applica una tariffa corrispondente a quella delle commissioni dello Stato. Se intende discostarsi da questa tariffa, deve richiedere il parere della direzione responsabile del bilancio dello Stato.

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. I membri del Gran Consiglio ricevono un'indennità annuale forfettaria per le spese.

2. I membri ricevono inoltre un gettone di presenza e, se del caso, un'indennità di viaggio per la partecipazione alle sedute del Gran Consiglio, dell'ufficio e delle commissioni.

3. Hanno diritto a un gettone di presenza per una riunione di gruppo parlamentare per sessione e per ulteriori riunioni di gruppo parlamentare riconosciute dall'ufficio.

4. L'ufficio può approvare, per ulteriori servizi ufficiali, l'intera indennità o parte di essa.

5. L'indennità forfettaria per i membri che non appartengono a un gruppo parlamentare (Art. 169 comma 2) viene pagata in aggiunta a queste indennità.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Un'indennità forfettaria speciale annuale viene concessa alla Presidente o al Presidente del Gran Consiglio.

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Un'indennità aggiuntiva è concessa per

a) la presidenza del Gran Consiglio, per ogni seduta e per ogni servizio ufficiale;

b) la presidenza in una seduta di commissione;

c) la presentazione di un rapporto di una commissione o dell'ufficio;

d) lo svolgimento della funzione di scrutatrice o scrutatore.

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Se una seduta della commissione dura più di tre ore, verrà corrisposto un supplemento al gettone di presenza per ogni mezz'ora aggiuntiva iniziata.

2. L'indennità per la presentazione del rapporto di una commissione è ridotta o non viene corrisposta se la presentazione è semplice o se la durata del trattamento dell'affare non è dovuta alla complessità dell'affare stesso. Un rapporto di minoranza viene indennizzato solo su richiesta e se l'impegno richiesto supera sensibilmente quello necessario per la giustificazione di un emendamento.

3. Su domanda motivata e se giustificato da circostanze straordinarie, il segretariato può versare alla presidente o al presidente di una commissione o alla relatrice o al relatore l'equivalente di fino a quattro gettoni di presenza.

4. Inoltre, l'ufficio decide se un'indennità viene pagata, ridotta o non concessa, se ciò appare giustificato.

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. L'indennità di viaggio è composta come segue

a) un'indennità base per giorno;

b) un'indennità chilometrica;

c) un'indennità per il tempo di viaggio.

2. L'indennità chilometrica e l'indennità per il tempo di viaggio sono calcolate per la distanza dal luogo di residenza della persona interessata al luogo della riunione o del servizio ufficiale e ritorno.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Queste indennità vengono corrisposte periodicamente.

1. Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Su richiesta, l'ufficio può concedere a determinati membri del Gran Consiglio compensazioni speciali per servizi straordinari.

2. Se è giustificato un pagamento a ore, l'ufficio applica una tariffa corrispondente a quella delle commissioni dello Stato.

Modalità di Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Principi

1. Il compenso, che ai sensi dell'Articolo 26, comma 4, viene corrisposto a ciascun gruppo parlamentare, comprende un importo base e un importo per ciascun membro del gruppo.

2. I membri del Gran Consiglio senza affiliazione a gruppi parlamentari ricevono un'indennità annuale forfettaria per i loro lavori preparatori; l'importo corrisponde a quello che viene corrisposto a un gruppo per un membro iscritto.

Articolo: Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Compensi - Importi

1. L'ammontare delle indennità ordinarie è stabilito in un allegato a questa legge.

2. L'ufficio può adeguare l'importo delle indennità al costo della vita, qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato di 5 punti dalla determinazione o dall'ultimo adeguamento di tali importi.

Norme di Funzionamento del Gran Consiglio - Disposizioni Finanziarie - Indennità - Rendicontazione e Controversie

1. Il Segretariato redige i rendiconti sulla base delle liste di presenza, delle conferme delle commissioni e, in casi particolari, dei rendiconti presentati dagli aventi diritto.

2. I rendiconti relativi alle riunioni della commissione sono esaminati dalla Presidente o dal Presidente della commissione.

3. L'Ufficio valuta e risolve i casi non previsti. Decide in via definitiva sui casi di contenzioso.

Vari Istituti Giuridici - Immunità

1. L'immunità di un membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Art. 89 KV) può essere revocata solo se questo membro

a) abusa della sua carica per commettere un reato, oppure

b) viola gravemente il segreto d'ufficio o si rende colpevole di complicità in tale violazione.

Vari Istituti Giuridici - Immunità

1. La richiesta di revoca dell'immunità può essere presentata dalla persona che gode dell'immunità, da almeno cinque membri o da un organo del Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato o dall'autorità giudiziaria competente, se l'immunità fosse revocata.

2. La richiesta viene trasmessa a una commissione, che redige un rapporto scritto, dopo aver ascoltato la persona interessata e raccolto le informazioni che ritiene necessarie.

3. Il Consiglio di Stato viene immediatamente informato dal Gran Consiglio quando viene presentata una richiesta che riguarda un membro del Consiglio di Stato. Al termine dei lavori della commissione, riceve il loro rapporto a titolo informativo.

4. Dopo la delibera sulla base del rapporto della commissione, il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto. Per la decisione di revocare l'immunità è richiesta la maggioranza qualificata (Art. 140).

**Istituti Giuridici Vari - Urgenza**

1. Il Gran Consiglio e i suoi organi possono derogare alla procedura prevista da questa legge se necessario per motivi di urgenza.

2. Nel ricorso per un procedimento accelerato devono essere indicate le deviazioni pianificate.

3. La decisione di applicare il procedimento accelerato deve essere presa con la maggioranza qualificata del Gran Consiglio (Art. 140) o dalla maggioranza dei membri dell'organo pertinente.

**Istituti Giuridici Vari - Urgenza**

1. Se viene presentata un'iniziativa parlamentare, per la quale è richiesto il procedimento d'urgenza, durante una sessione, essa viene motivata verbalmente o per iscritto nella stessa seduta.

2. Se al Consiglio di Stato viene fissato un termine di risposta particolarmente breve, la risposta non deve soddisfare tutti i requisiti ordinari.

3. Con la dichiarazione di ricevibilità, il Gran Consiglio conferma o revoca l'urgenza e trae le conseguenze per l’ulteriore trattamento. Per questa decisione è sufficiente la maggioranza semplice.

4. Il Gran Consiglio può trasformare una mozione dichiarata urgente in un'iniziativa parlamentare, se ciò consente di accelerare il trattamento.

**Istituti Giuridici Vari - Urgenza**

1. Sono fatte salve le disposizioni sulla dichiarazione di urgenza di un decreto (Art. 150).

1. Diversi istituti giuridici - Veto

1. Se il Gran Consiglio delega competenze legislative in un decreto e desidera controllarne l'applicazione, inserisce una clausola di veto.

2. Le disposizioni esecutive emesse dal Consiglio di Stato in conformità con le sue competenze costituzionali non sono soggette a veto.

3. La clausola viene inserita nella disposizione con la quale viene conferita la delega o in una disposizione finale del decreto. In questo caso, menziona esplicitamente per quali competenze legislative l'esecuzione è soggetta a veto.

Vari Istituti Giuridici - Veto

1. L'autorità che ha ricevuto la competenza legislativa presenta al Gran Consiglio, d'ufficio, le disposizioni da essa adottate che sono soggette a veto.

2. Essa agisce in tempo utile affinché il Gran Consiglio possa controllare le disposizioni prima della loro entrata in vigore prevista.

1. Diversi istituti giuridici - Veto

1. La Commissione, che ha esaminato o richiesto l'emanazione con la clausola di veto, verifica entro breve termine se le disposizioni emesse sono conformi alla delegazione.

2. Essa rinvia eventuali disposizioni non conformi con una breve motivazione all'autorità che ha ricevuto la competenza legislativa e fissa un termine affinché essa presenti disposizioni conformi.

3. Se le disposizioni sono conformi alla delegazione, la Commissione può confermare la conformità all'autorità che ha ricevuto la competenza legislativa; ne informa il Gran Consiglio.

4. Se l'autorità che ha ricevuto la competenza legislativa contesta, entro il termine stabilito, che le disposizioni da essa adottate non siano conformi alla delegazione, o non propone disposizioni conformi, la Commissione si rivolge al Gran Consiglio.

Vari Istituti Giuridici - Veto

1. Per correggere la discrepanza nelle disposizioni delegate, il Gran Consiglio può

a) assegnare un incarico all'autorità che ha ricevuto la competenza legislativa con la maggioranza semplice dei votanti;

b) emanare direttamente le disposizioni delegate attraverso un'ordinanza parlamentare.

2. Il Gran Consiglio può anche decidere con maggioranza semplice di revocare la norma di delega e stabilire egli stesso le disposizioni appropriate. Il progetto di decreto viene redatto come se si stesse seguendo un'iniziativa parlamentare (Art. 83).

1. Diversi istituti giuridici - Veto

1. Le modifiche successive alle disposizioni delegate non sono soggette a veto.

Vari Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. La richiesta di un'inchiesta assume la forma di una petizione presentata da almeno cinque membri o da una commissione permanente del Gran Consiglio.

2. Il segretariato ne informa immediatamente il Consiglio di Stato.

3. L'istituzione della commissione d'inchiesta e il suo incarico vengono decisi con un semplice decreto.

4. L'istituzione della commissione d'inchiesta non sospende il decorso di altri procedimenti previsti dalla legge, a meno che il lavoro della commissione ne risulti reso difficile o impossibile.

Diversi Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. La commissione d'inchiesta stabilisce le misure procedurali e personali necessarie per l'indagine.

2. La commissione d'inchiesta può, in particolare, interrogare persone informate sui fatti, sentire testimoni e richiedere informazioni e documenti da autorità, membri delle autorità, unità amministrative, dipendenti dello Stato e privati, nonché ordinare perizie e svolgere sopralluoghi.

3. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa relativa all'accertamento dei fatti, all'acquisizione delle prove, alla ricusazione e alle misure cautelari si applicano per analogia, salvo che la presente legge contenga disposizioni più dettagliate. Inoltre, si applicano gli articoli 292 e 309 del Codice penale svizzero.

4. Prima che una persona venga sentita, deve essere stabilito se essa sarà interrogata in qualità di persona informata sui fatti, come testimone o come esperta. Se l'indagine si rivolge esclusivamente o principalmente contro una determinata persona, quest'ultima può essere sentita solo come persona informata sui fatti.

5. I membri della commissione d'inchiesta e tutte le altre persone coinvolte nell'indagine sono soggetti al segreto d'ufficio.

Diversi Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Le persone informate sui fatti possono rifiutare di testimoniare. Devono essere informate di questo diritto.

2. Le persone i cui interessi sono direttamente coinvolti dall'indagine possono farsi rappresentare; inoltre, hanno il diritto di partecipare alle audizioni e di porre domande integrative. Possono anche consultare gli atti, le perizie, i rapporti e i verbali delle audizioni.

3. La commissione può limitare o negare il diritto di partecipare alle audizioni e di consultare i documenti per le persone i cui interessi sono direttamente coinvolti dall'indagine, se ciò è nell'interesse dell'indagine in corso. In tal caso, la commissione può basarsi solo sulle prove corrispondenti se alle persone interessate viene comunicato il contenuto essenziale e viene data la possibilità di esprimersi e di presentare altre prove.

4. Al termine delle indagini e prima di riferire al Gran Consiglio, le persone contro cui sono mosse accuse hanno il diritto di esprimersi davanti alla commissione d'indagine anche sulle conclusioni che le riguardano. I punti essenziali delle loro osservazioni devono essere inclusi nel rapporto.

Diversi Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Le dipendenti e i dipendenti dello Stato sono obbligati a fornire informazioni veritiere riguardo a constatazioni che sono in relazione con i loro doveri e che hanno effettuato nell'esercizio delle loro funzioni o nell'adempimento dei loro obblighi di servizio. Devono inoltre indicare i documenti che potrebbero essere oggetto dell'indagine.

2. Sono esonerati dal segreto d'ufficio per i fatti che sono in relazione con l'indagine.

Vari Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Il Consiglio di Stato e i suoi membri dispongono dei diritti di cui all'articolo 184 comma 2. Possono farsi rappresentare.

2. Il Consiglio di Stato e i suoi membri hanno il diritto di esprimersi sui risultati dell'indagine davanti alla commissione e in un rapporto al Gran Consiglio.

3. L'articolo 185 si applica mutatis mutandis alla fornitura di informazioni da parte dei membri del Consiglio di Stato alla commissione d'inchiesta.

Vari Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Se l’indagine riguarda l'amministrazione giudiziaria, il Consiglio della Magistratura ha il diritto di esprimersi sui risultati dell’indagine davanti alla commissione e in un rapporto al Gran Consiglio.

Vari Istituti Giuridici - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Chi è colpito da una misura, una decisione o dal rapporto della commissione d'inchiesta, può presentare ricorso al tribunale cantonale per far accertare la violazione delle regole organizzative o procedurali o la constatazione inaccurata o incompleta dei fatti rilevanti.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Il termine per presentare ricorso è di 10 giorni, calcolati dal momento in cui è stata adottata la misura o comunicata la decisione. È di 30 giorni nel caso di un ricorso contro il rapporto della commissione d'inchiesta.

4. Le disposizioni della legge sul diritto amministrativo in materia di ricorso, istruzione del ricorso e spese legali delle parti si applicano per analogia.

5. Su richiesta della parte ricorrente, la sentenza del tribunale cantonale deve essere resa pubblica integralmente o parzialmente in una seduta del Gran Consiglio.

Vari istituti giuridici - Sostenibilità

1. Almeno una volta per legislatura viene rilevata l'impronta di carbonio del Gran Consiglio.

2. Il parlamento cantonale punta alla neutralità del carbonio.

Relazioni con il potere esecutivo - Posizione del Consiglio di Stato nei confronti del Gran Consiglio

1. Secondo la Costituzione, il Consiglio di Stato è sottoposto alla supervisione del Gran Consiglio ed è responsabile nei suoi confronti.

2. Il Consiglio di Stato dispone di un proprio diritto di iniziativa e prepara i progetti di decreti per il Gran Consiglio, salvo quando venga data seguito a un'iniziativa parlamentare.

Relazioni con il potere esecutivo - Posizione del Consiglio di Stato nei confronti del Gran Consiglio

1. Il Consiglio di Stato ha in particolare i seguenti diritti

a) Può richiedere la convocazione straordinaria del Gran Consiglio.

b) Può sottoporre al Gran Consiglio progetti di legge o rapporti e, se necessario, ritirare le sue mozioni.

c) Può prendere posizione su mozioni, postulati, incarichi e iniziative parlamentari prima che siano dichiarati rilevanti.

d) Può formulare un controprogetto o un progetto complementare e prendere posizione, se un atto è stato elaborato direttamente dal Gran Consiglio.

e) Può partecipare alle riunioni del Gran Consiglio e delle sue commissioni.

f) Può prendere parte alle discussioni e, in particolare, esprimersi sulle mozioni e sugli emendamenti, presentare emendamenti alle mozioni dei membri del Gran Consiglio e richiedere che una mozione sia rinviata alla commissione.

g) Può esprimersi sull'istituzione di una commissione d'inchiesta e sulle conclusioni dell'indagine.

h) Può, in un conflitto di competenza con il potere giudiziario, rivolgersi al Gran Consiglio.

2. I membri del Consiglio di Stato godono dell'immunità per le loro dichiarazioni davanti al Gran Consiglio o ai suoi organi (Art. 89 KV). L'immunità può essere revocata nei casi e secondo le procedure previste dagli articoli 172 e 173 di questa legge.

Relazioni con il potere esecutivo - Posizione del Consiglio di Stato nei confronti del Gran Consiglio

1. In generale, il governo è rappresentato dalla direttrice o dal direttore del dipartimento competente per il relativo affare, o, per questioni della cancelleria dello stato, dalla cancelliera o dal cancelliere dello stato. Tuttavia, il consiglio di stato può decidere di farsi rappresentare da un altro membro del consiglio stesso.

1a. Con il consenso della presidente o del presidente della commissione, la persona che rappresenta il governo può farsi rappresentare, nelle riunioni della commissione, dalla segretaria generale o dal segretario generale del dipartimento competente o da un altro membro del personale dirigente superiore.

2. La persona che rappresenta il governo può farsi accompagnare, alle riunioni della commissione, dai collaboratori incaricati del supporto tecnico del progetto.

3. Inoltre, è riservata la partecipazione della cancelliera o del cancelliere dello stato alle riunioni dell'ufficio (Art. 5 cpv. 5).

Relazioni con il potere esecutivo - Posizione del Consiglio di Stato nei confronti del Gran Consiglio

1. Il Consiglio di Stato ha seguenti obblighi specifici

a) Elabora i progetti e i messaggi, nonché gli altri rapporti e documenti richiesti dalla legislazione o richiesti dal Gran Consiglio ai sensi di questa legge.

b) Presenta in tempo utile le risposte agli interventi parlamentari rivolti a esso.

c) Emette le disposizioni e adotta le misure necessarie per l'esecuzione di un incarico o di una legge.

d) Sottopone al Gran Consiglio le disposizioni decise sulla base di una norma di delegazione con clausola di veto.

e) Informa regolarmente il Gran Consiglio sulla pianificazione e sullo stato dei lavori che gli sono stati affidati.

f) Fornisce le informazioni previste dalla legge o richieste dalla Presidente o dal Presidente del Gran Consiglio.

g) Delegaziona uno dei suoi membri alle sedute del Gran Consiglio o delle sue commissioni, o si fa rappresentare nei casi previsti dalla legge.

h) Sottopone al Gran Consiglio le misure per prevenire un pericolo grave e immediatamente minaccioso per l'approvazione, se tali misure devono avere effetto oltre un anno.

2. Nella misura in cui sia necessario per il buon funzionamento del Consiglio, il Gran Consiglio può stabilire con regolamento parlamentare le modalità e le scadenze da rispettare.

Relazioni con il potere esecutivo - Posizione del Consiglio di Stato nei confronti del Gran Consiglio

1. La Commissione finanziaria e di revisione aziendale è in relazione diretta con l'ufficio incaricato della gestione finanziaria.

2. Essa può rivolgersi agli organi responsabili degli enti autonomi, dell'amministrazione centrale, della Banca Cantonale di Friburgo e di altre istituzioni a cui sono state delegate funzioni pubbliche, per ottenere le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti; informa previamente la direttrice o il direttore responsabile competente.

3. Essa richiede al Consiglio di Stato di rispondere alle sue osservazioni e domande oralmente o per iscritto. Il Consiglio di Stato fornisce le sue risposte alla Commissione finanziaria e di revisione aziendale in tempo utile affinché essa possa presentare il suo rapporto al Gran Consiglio.

4. Qualora si tratti di un affare importante, la Commissione finanziaria e di revisione aziendale può decidere che le sue osservazioni e proposte, nonché le risposte del Consiglio di Stato, vengano consegnate per iscritto ai membri del Gran Consiglio.

Relazioni con il potere esecutivo - Tipi di intervento del Consiglio di Stato

1. La proposta che il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa deve assumere la forma di un progetto di decreto o di un controprogetto o di un progetto complementare; a tal fine viene presentato un messaggio esplicativo. La proposta può anche avere la forma di un rapporto.

2. È riservato il diritto del Consiglio di Stato di presentare emendamenti durante la discussione di un progetto al Gran Consiglio (art. 190 cpv. 1 lett. f).

Relazioni con il potere esecutivo - Tipi di intervento del Consiglio di Stato

1. La persona che rappresenta il governo parla immediatamente dopo la relatrice o il relatore della commissione e ha un diritto di parola simile.

Relazioni con il potere esecutivo - Tipi di intervento del Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato può ritirare le proprie proposte in qualsiasi momento, in particolare per aderire a una proposta della Commissione o di un membro del Gran Consiglio.

2. Tuttavia, un ritiro completo di un progetto presentato dal Consiglio di Stato non è più possibile dopo che è stata decisa l'entrata in materia.

3. Eccezionalmente, il Consiglio di Stato può presentare una modifica del proprio progetto insieme a un messaggio supplementare. Se il progetto originale è attualmente in discussione presso il Gran Consiglio, per il progetto modificato si svolge un dibattito speciale sull'entrata in materia.

Relazioni con il potere esecutivo - Tipi di intervento del Consiglio di Stato

1. Il messaggio contiene la motivazione della domanda e informa in particolare su

a) l'origine della domanda;

b) la necessità del progetto;

c) i lavori preparatori e le linee fondamentali del progetto;

d) le conseguenze finanziarie e di personale;

e) l'influenza del progetto sulla suddivisione dei compiti tra Cantone e Comuni;

ebis) gli effetti sullo sviluppo sostenibile;

f) la costituzionalità, la conformità con il diritto federale e la compatibilità europea del progetto;

g) la sottoposizione al referendum legislativo o finanziario e, se del caso, sulla richiesta che l'emanazione sia sottratta al referendum ordinario a causa dell'urgenza;

h) se necessario, le ragioni per la procedura accelerata, l'eventuale richiesta di una maggioranza qualificata o l'approvazione da parte della Confederazione.

2. Restano salve le esigenze aggiuntive che devono essere rispettate in caso di diritto intercantonale.

Relazioni con il potere esecutivo - Tipi di intervento del Consiglio di Stato

1. La preparazione, la presentazione e l'emanazione dei progetti per il bilancio di previsione statale e il rendiconto statale, così come l'elaborazione e l'aggiornamento del piano finanziario, sono disciplinate dalla legislazione sul bilancio finanziario dello Stato.

2. Immediatamente dopo l'emanazione del decreto annuale per l'approvazione del rendiconto statale, il Consiglio di Stato pubblica in un'ordinanza gli importi rilevanti per i referendum finanziari (art. 45 e 46 KV) e per la maggioranza qualificata in materia finanziaria (art. 141 cpv. 2).

3. Il Consiglio di Stato presenta una volta all'anno una tabella riassuntiva con le conseguenze finanziarie e di personale delle decisioni del Gran Consiglio.

**Relazioni con la giustizia**

1. Il Gran Consiglio esercita la suprema sorveglianza sul potere giudiziario e sul Ministero Pubblico, nonché sul Consiglio della Magistratura.

2. Il Consiglio della Magistratura presenta al Gran Consiglio ogni anno un rapporto sulla propria attività, nonché su quella del potere giudiziario e del Ministero Pubblico. Inoltre, esso presenta un rapporto quando la situazione lo richiede o su richiesta del Gran Consiglio.

3. Il Presidente o la Presidente del Consiglio della Magistratura è presente durante l'esame dei rapporti del Consiglio della Magistratura da parte della Commissione della Giustizia e del plenum del Gran Consiglio. Egli o ella risponde alle domande poste.

Disposizioni finali - Diritto transitorio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 13.10.2022 di questa legge

a) il Gran Consiglio emana una disposizione parlamentare in cui viene stabilito il numero dei membri della commissione di revisione finanziaria e degli affari e della commissione per gli affari esteri, ed eventualmente ricostituisce le due commissioni;

b) il Gran Consiglio costituisce la commissione per le grazie, le petizioni e le mozioni popolari;

c) il Gran Consiglio elegge i membri supplenti per le commissioni permanenti.

Disposizioni finali - Diritto transitorio

1. Le commissioni ordinarie, costituite prima dell'entrata in vigore della modifica del 13.10.2022, restano soggette al vecchio diritto fino al loro scioglimento.

2. Il vecchio diritto si applica anche alle commissioni permanenti in relazione alla loro denominazione, ai loro compiti e alla nomina dei loro membri, finché il Gran Consiglio non abbia eseguito le azioni secondo l'articolo 200a comma 1 lettere a e b.

3. La modifica del 13.10.2022 di questa legge si applica, dal momento della sua entrata in vigore, ai procedimenti legislativi in corso e al trattamento delle mozioni parlamentari pendenti. Tuttavia, l'ufficio o il Gran Consiglio possono concludere determinati affari secondo il vecchio diritto, se particolari circostanze lo giustificano.

Disposizioni finali - Abrogazione del diritto precedente

1. Sono abrogati

a) la legge del 15 maggio 1979 sul regolamento del Gran Consiglio (SGF 121.1);

b) il decreto del 22 giugno 2001 sulle indennità dei membri e delle fazioni del Gran Consiglio (SGF 121.2).

**Disposizioni Finali - Modifica della normativa vigente**

1. La legge del 6 aprile 2001 sull'esercizio dei diritti politici (PRG; SGF 115.1) è modificata come segue

...

**Disposizioni Finali - Modifica della normativa vigente**

1. Legge del 22 giugno 2001 sulla partecipazione finanziaria dello Stato ai costi delle campagne elettorali (BWKG; SGF 115.6) è modificata come segue

...

Disposizioni finali - Modifica delle norme esistenti

1. La legge del 16 ottobre 2001 sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione (SVOG; SGF 122.0.1) è modificata come segue

...

**Disposizioni Finali - Modifica della normativa vigente**

1. La legge del 16 ottobre 2001 sulla pubblicazione delle ordinanze (VEG; SGF 124.1) è modificata come segue

...

**Disposizioni Finali - Modifica della normativa vigente**

1. La Legge del 25 novembre 1994 sul bilancio finanziario dello Stato (LBS; SGF 610.1) è modificata come segue

...

**Disposizioni Finali - Modifica della normativa vigente**

1. La Legge sulle Sovvenzioni del 17 novembre 1999 (SubG; SGF 616.1) è modificata come segue

...

Disposizioni Finali - Modifica della Normativa Precedente

1. La legge del 26 novembre 1975 sulla costruzione idraulica (SGF 743.0.1) è modificata come segue

...

Disposizioni Finali - Diritto Integrativo e Entrata in Vigore

1. Il Gran Consiglio può disciplinare in modo più dettagliato, tramite un'ordinanza parlamentare, i particolari della propria organizzazione e del suo funzionamento.

2. Inoltre, adotta, tramite un'ordinanza parlamentare, le misure che sono adatte e necessarie per garantire la protezione dei dati trattati, la riservatezza delle sedute non pubbliche e la sicurezza delle informazioni. In questo contesto, si assicura in particolare che siano garantiti

a) l'autenticazione delle persone interessate in caso di partecipazione a distanza o utilizzo della forma elettronica;

b) la sicurezza delle votazioni.

Disposizioni Finali - Diritto Complementare e Entrata in Vigore

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2. Il diritto transitorio (Art. 199) è riservato.

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