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115.51 POLFIVOFIPOL CH-FR

Ordinanza sul finanziamento della politica (OFiPol) - Oggetto (POLFIV)

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Friburgo
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Testo normativo (4 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. Questo regolamento ha lo scopo di attuare la legislazione sul finanziamento dei partiti politici.

Trasparenza nel finanziamento delle campagne e delle organizzazioni politiche

1. I bilanci e i rendiconti finali, che superano l'importo di 10.000 franchi e che vengono presentati spontaneamente dalle candidate e dai candidati per un'elezione, sono pubblicati.

Trasparenza nel finanziamento delle campagne e delle organizzazioni politiche

1. La Cancelleria di Stato pubblica in un primo passo i bilanci per il finanziamento di una campagna elettorale o referendaria, i rendiconti finali nonché i bilanci annuali delle organizzazioni politiche, che sono stati presentati entro i termini previsti dall'articolo 9 paragrafo 1 della PolFiG.

2. In un secondo passo, pubblica contemporaneamente i documenti menzionati che sono stati presentati entro il termine aggiuntivo.

Dichiarazione dei redditi delle persone elette

1. Le persone di cui all'articolo 10 comma 1 del PolFiG rendono pubblici i redditi netti che ottengono con il loro mandato e con altre attività collegate.

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