Ordinanza sul finanziamento della politica (OFiPol) - Oggetto (POLFIV)
Testo normativo (4 Articoli)
1. Questo regolamento ha lo scopo di attuare la legislazione sul finanziamento dei partiti politici.
1. I bilanci e i rendiconti finali, che superano l'importo di 10.000 franchi e che vengono presentati spontaneamente dalle candidate e dai candidati per un'elezione, sono pubblicati.
1. La Cancelleria di Stato pubblica in un primo passo i bilanci per il finanziamento di una campagna elettorale o referendaria, i rendiconti finali nonché i bilanci annuali delle organizzazioni politiche, che sono stati presentati entro i termini previsti dall'articolo 9 paragrafo 1 della PolFiG.
2. In un secondo passo, pubblica contemporaneamente i documenti menzionati che sono stati presentati entro il termine aggiuntivo.
1. Le persone di cui all'articolo 10 comma 1 del PolFiG rendono pubblici i redditi netti che ottengono con il loro mandato e con altre attività collegate.