Ordinanza sull'asilo (OAs) - Oggetto (ASV)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina i compiti delle autorità cantonali competenti per l'esecuzione del diritto federale nell'ambito dell'asilo.
1. I compiti previsti dal diritto federale nell'ambito dell'assistenza possono essere delegati a istituzioni private.
1. In presenza di circostanze straordinarie, lo Stato può, conformemente alla legislazione sulla protezione civile, incaricare i comuni di provvedere all'alloggio dei richiedenti asilo o delle persone bisognose di protezione.
2. I costi sono a carico dello Stato.
1. Il Consiglio di Stato ha le seguenti competenze
a) Decide sull'acquisto e sulla costruzione di edifici per l'alloggio di persone soggette alla legislazione federale in materia di asilo.
b) Dispone le misure adeguate in circostanze straordinarie.
c) Decide sulle prestazioni dei comuni in circostanze straordinarie.
d) Può istituire un centro cantonale di consulenza per il ritorno.
e) Designa l'organismo responsabile della rappresentanza degli interessi dei richiedenti asilo minorenni non accompagnati (persona di fiducia).
f) Può incaricare istituzioni private, mediante contratto, di svolgere determinati compiti nel settore dell'assistenza.
g) Può stipulare accordi con altri cantoni sulla realizzazione comune dei compiti prescritti dal diritto federale nel settore dell'asilo.
1. La Direzione della Sicurezza, Giustizia e Sport (la Direzione) è, salvo le competenze della Direzione della Sanità e delle Politiche Sociali, responsabile per l'applicazione del diritto federale in materia di asilo. A tal fine dispone dell'Ufficio per la Popolazione e la Migrazione.
2. Essa pianifica le misure corrispondenti per il caso di circostanze straordinarie.
3 ...
1. La Direzione della Salute e degli Affari Sociali è responsabile di tutte le misure nel campo dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria, in particolare dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'assicurazione malattia delle persone che sono soggette alla legislazione federale in materia di asilo.
2. Essa emana norme per l'assistenza materiale, basandosi sulla legislazione in materia di asilo.
1. L'Ufficio per la Popolazione e la Migrazione è l'autorità cantonale responsabile per le questioni di asilo, ad eccezione delle competenze che questo regolamento attribuisce a un'altra autorità.
2. Ha in particolare le seguenti competenze
a) Riceve le domande di asilo da parte di persone in possesso di un permesso di soggiorno o di residenza e notifica l'autorità federale competente.
b) Accoglie le persone soggette alla legislazione sull'asilo e notifica le autorità e istituzioni interessate.
c) Assegna a un centro di accoglienza le persone che richiedono asilo o protezione temporanea e che non sono in possesso di un permesso di soggiorno o di residenza.
d) Ascolta i richiedenti asilo e trasmette i documenti all'autorità federale competente.
e) Regola le condizioni di presenza dei bisognosi di protezione e dei rifugiati a cui è stato concesso asilo.
f) Esegue i rimpatri ordinati dall'autorità federale competente.
g) Sottopone all'autorità federale i casi di gravi situazioni personali di emergenza per l'approvazione.
h) In altre situazioni, presenta eventualmente all'autorità federale una richiesta per la disposizione di ammissione provvisoria.
i) Rilascia l'autorizzazione provvisoria per l'esercizio di un'attività lavorativa.
ibis) Riceve le domande di inclusione nell'ammissione provvisoria e le inoltra con il suo parere all'autorità federale.
j) Esprime pareri sui programmi di occupazione cantonali.
3. Dispone di un proprio reparto che verifica le condizioni per l'esercizio di un'attività lavorativa. Su richiesta delle parti interessate, può limitare l'esercizio dell'attività lavorativa a specifici settori economici o a determinate professioni.
1. L'Ufficio Sociale Cantonale fornisce le prestazioni assistenziali per le persone domiciliate nel Cantone, basandosi sulla legislazione federale in materia di asilo e sulla legislazione cantonale in materia di assistenza sociale; emette, se necessario, le relative istruzioni o raccomandazioni.
2. Ha inoltre le seguenti competenze
a) Può assegnare un luogo di residenza e un alloggio alle persone domiciliate nel Cantone, con l'eccezione dei rifugiati che possiedono un permesso di domicilio; può richiedere l'assistenza della polizia per eseguire le relative disposizioni.
b) Rimborsa ai comuni le prestazioni erogate in casi di circostanze straordinarie.
c) Regola insieme all'autorità federale competente le questioni finanziarie relative all'assistenza sociale e alla cura della salute.
d) Svolge le funzioni di ente di coordinamento ai sensi del regolamento sull'asilo 2.
1. L'Ufficio del medico cantonale organizza il controllo sanitario dei richiedenti e dei bisognosi di protezione, che al momento dell'entrata in Svizzera non sono stati ancora esaminati. Può ordinare un'eventuale disinfezione.
2. Il risultato dell'esame viene registrato in un rapporto medico.
3. Per adempiere a tali compiti, l'Ufficio del medico cantonale può avvalersi dei servizi medici di istituzioni private.
1. La Polizia Cantonale esegue la perquisizione dei richiedenti nei casi previsti dalla legislazione federale in materia di asilo e adotta le misure necessarie per la loro identificazione, a meno che ciò non sia già avvenuto in un centro di accoglienza o in un altro cantone.
2. Queste misure sono ordinate dall'Ufficio della Popolazione e della Migrazione.
1. Le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento sono impugnabili mediante ricorso conformemente alla legge sulla giurisdizione amministrativa.
2. Tuttavia, contro le decisioni delle istituzioni private che svolgono compiti specifici nel settore dell'asilo, è necessario presentare un reclamo preliminare presso la Direzione della salute e degli affari sociali.
1. La delibera di attuazione dell'8 luglio 1988 relativa alla Legge sul diritto di asilo federale (RSG 114.23.11) è abrogata.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.