Legge sull'integrazione dei migranti e sulla prevenzione del razzismo (LInt) - Obiettivo (INTG)
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Questo legge ha lo scopo di
a) promuovere l'integrazione delle migranti e dei migranti;
b) richiedere alle migranti e ai migranti di contribuire attivamente alla loro integrazione;
c) rafforzare la partecipazione delle migranti e dei migranti alla vita economica, sociale, culturale e politica;
d) offrire alle migranti e ai migranti le stesse opportunità della popolazione locale;
e) permettere alle migranti e ai migranti di utilizzare le proprie risorse individuali e sviluppare le loro capacità;
f) contribuire all'apertura reciproca, al rispetto e alla stima tra la popolazione locale e le migranti e i migranti;
g) sostenere la prevenzione del razzismo e la lotta contro ogni forma di discriminazione razziale (la prevenzione del razzismo).
1. L'integrazione è un compito trasversale, svolto congiuntamente dalle autorità cantonali e comunali, insieme ai partner sociali, alle organizzazioni e istituzioni private, nonché ai singoli individui.
2. Promuove la convivenza pacifica e la parità di opportunità tra la popolazione locale e gli stranieri presenti a lungo termine e legalmente.
3. Si basa sulla reciprocità, con diritti e doveri fondati sull'ordine giuridico e i valori fondamentali costituzionali, sia per la popolazione residente locale che per quella straniera.
4. È un processo continuo che inizia con l'arrivo in Svizzera e mira a ottenere il più alto grado possibile di integrazione dei migranti; questi ultimi devono confrontarsi con le condizioni di vita locali nei limiti delle loro capacità, acquisire una conoscenza adeguata di una lingua ufficiale del Cantone e partecipare alla vita sociale e culturale; inoltre, devono svolgere un'attività economica o seguire un percorso formativo.
1. La prevenzione del razzismo ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e, in particolare, i bambini e i giovani riguardo al problema del razzismo.
1. Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi e le priorità della politica cantonale di integrazione e prevenzione del razzismo.
1. Le Direzioni del Consiglio di Stato hanno il compito di promuovere l'integrazione e la prevenzione del razzismo nei rispettivi ambiti di competenza. A tal fine, collaborano con gli organi incaricati per legge dell'attuazione e del coordinamento della politica cantonale in questi ambiti.
1. I compiti di promozione e coordinamento che la legge assegna allo Stato nel settore dell'integrazione e della prevenzione del razzismo sono svolti dalla direzione competente a tal fine; quest'ultima dispone a tale scopo del Servizio specializzato per l'integrazione dei migranti e per la prevenzione del razzismo.
2. Per i rifugiati e per le persone con ammissione provvisoria, la promozione e il coordinamento dell'integrazione sono competenza della direzione responsabile per l'accoglienza e l'assistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
1. I comuni partecipano attivamente all'attuazione delle politiche di integrazione e prevenzione del razzismo a livello comunale. A tal fine, collaborano con l'ufficio specializzato per l'integrazione dei migranti e la prevenzione del razzismo.
2. Essi provvedono, tra l'altro, a fornire un'informazione adeguata ai migranti sulle condizioni di vita nel comune e in particolare sui loro diritti e doveri. Inoltre, informano la popolazione sulla particolare situazione dei migranti.
3. Ogni comune, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato, nomina una persona di riferimento per tutte le questioni relative all'integrazione e alla prevenzione del razzismo.
1. L'Ufficio per l'Integrazione dei Migranti e per la Prevenzione del Razzismo (l'Ufficio) è amministrativamente assegnato alla direzione responsabile per la promozione e il coordinamento dell'integrazione e della prevenzione del razzismo. Si occupa dell'attuazione della politica cantonale nei settori dell'integrazione e della prevenzione del razzismo e ha, tra l'altro, i seguenti poteri
a) Promuove e coordina progetti di integrazione e prevenzione del razzismo nel cantone.
b) Funziona come punto di contatto per le istanze cantonali e comunali e per le associazioni e istituzioni pubbliche e private in tutte le questioni relative all'integrazione e alla prevenzione del razzismo.
c) Funziona come punto di contatto per le autorità federali responsabili per l'integrazione e la prevenzione del razzismo.
d) Collabora attivamente con i responsabili delle comunità di popolazione e delle comunità religiose interessate.
e) Esercita gli altri poteri che la legge le conferisce.
1. La Commissione per l'Integrazione delle Migranti e dei Migranti e contro il Razzismo è un organo consultivo del Consiglio di Stato. Essa partecipa all'attuazione della politica cantonale di integrazione.
2. Il Consiglio di Stato disciplina la composizione e le competenze di questa Commissione.
1. La Commissione per l’assistenza scolastica e l’integrazione dei bambini di migranti è un organo consultivo del Consiglio di Stato. Essa partecipa alla promozione dell’integrazione scolastica dei bambini di migranti.
2. Il Consiglio di Stato disciplina la composizione e le competenze di questa Commissione.
1. Il Servizio specializzato e la Commissione per l'integrazione delle migranti e dei migranti e contro il razzismo sono finanziati tramite il bilancio dello Stato.
1. Lo Stato e i Comuni possono sovvenzionare progetti nei settori dell'integrazione o della prevenzione del razzismo, realizzati da partner privati o pubblici.
2. La direzione responsabile per l'integrazione e la prevenzione del razzismo decide, dopo aver consultato l'ufficio competente, sulla concessione di sovvenzioni cantonali.
3. L'ufficio competente gestisce le sovvenzioni federali concesse per progetti nei settori dell'integrazione e della prevenzione del razzismo.
4. Restano riservate le competenze della direzione, che è responsabile per l'accoglienza e l'assistenza di richiedenti asilo e rifugiati.
1. Il Consiglio di Stato precisa nel regolamento di attuazione le competenze e i compiti dell'ufficio specializzato.
2. Stabilisce mediante regolamento le procedure e le modalità per la concessione di sovvenzioni per progetti nei settori dell'integrazione o della prevenzione del razzismo.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore di questa legge.
2. Questa legge è soggetta a referendum legislativo. Non è soggetta a referendum finanziario.