Legge sulla cittadinanza friburghese (LDCF) - Oggetto (BRG)
Indice delle disposizioni (58)
Testo normativo (58 Articoli)
1. In questa legge sono disciplinate le condizioni per l'acquisizione e la perdita del diritto di cittadinanza cantonale, comunale e locale, nonché la procedura relativa. Le disposizioni del diritto federale rimangono riservate.
1. Acquisizione e perdita della cittadinanza cantonale e della cittadinanza comunale avvengono, a seconda del caso
a) per effetto della legge, in conformità con le disposizioni del Codice civile svizzero e della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza);
b) mediante decisione dell'autorità federale;
c) mediante decisione dell'autorità cantonale;
d) mediante decisione dell'autorità comunale.
1. È considerata persona straniera di seconda generazione colui che ha genitori stranieri immigrati ed è nato in Svizzera oppure è entrato in Svizzera e vi ha trascorso la maggior parte della sua istruzione scolastica obbligatoria.
2. È considerata persona straniera di terza generazione colui che soddisfa i requisiti secondo il diritto federale.
3. La cittadinanza friburghese comprende la cittadinanza del cantone e del comune, nonché la cittadinanza locale nei comuni con beni comunali.
1. L'acquisizione della cittadinanza per legge è soggetta alla legge federale sulla cittadinanza e al Codice civile. L'articolo 6 rimane riservato.
1. Il bambino acquisisce la cittadinanza comunale e cantonale secondo il diritto federale.
2. Le decisioni relative alla modifica della cittadinanza in connessione con un cambiamento del cognome sono prese in conformità alla legge sulla giurisdizione amministrativa. La competenza per la decisione spetta all'ufficio responsabile per le questioni istituzionali, le naturalizzazioni e lo stato civile (l'Ufficio).
1. Il bambino di origine sconosciuta rinvenuto nel Cantone acquisisce oltre alla cittadinanza cantonale la cittadinanza del comune in cui è stato trovato.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce la cittadinanza friburghese basandosi sul rapporto della Direzione competente per le naturalizzazioni (la Direzione).
1. La cittadinanza del canton Friburgo può essere concessa a una persona straniera se
a) soddisfa le condizioni formali e materiali del diritto federale;
b) soddisfa i requisiti di residenza previsti dall'articolo 9;
c) una comunità del cantone le concede il diritto di cittadinanza comunale;
d) ha adempiuto i suoi obblighi pubblici o si dichiara disposta a farlo;
e) nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda non è stata condannata per un'infrazione che denoti mancanza di rispetto nei confronti dell'ordinamento giuridico;
f) gode di buona reputazione;
g) soddisfa tutti i criteri di integrazione.
1. La cittadinanza friburghese può essere conferita al richiedente o alla richiedente, se questi o questa si è integrato o integrata nelle condizioni svizzere e friburghesi.
2. I criteri di integrazione comprendono i seguenti elementi
a) la partecipazione alla vita economica, sociale e culturale o l'acquisizione di un'istruzione;
b) il rispetto delle norme di comportamento fondamentali per la convivenza pacifica nella società;
c) il rispetto dei principi costituzionali fondamentali e l'osservanza delle abitudini di vita svizzere;
d) la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in una delle lingue ufficiali del Cantone, secondo i criteri stabiliti dalla legge federale;
e) adeguate conoscenze sulla vita pubblica e politica;
f) la promozione e il sostegno dell'integrazione della moglie o del marito, della partner registrata o del partner registrato o dei figli minori sui quali viene esercitata la potestà genitoriale.
3. Una persona non sposata, che al momento della presentazione della domanda vive da tre anni in una comunità paragonabile al matrimonio, è considerata sposata nell'ambito di questa legge.
4. Nell'interpretazione dei criteri di integrazione, le autorità competenti tengono conto delle capacità personali del richiedente o della richiedente.
1. La richiedente o il richiedente deve essere stata/o residente nel Cantone per almeno tre anni, di cui due anni negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
2. Una persona straniera di seconda generazione deve essere stata complessivamente residente per due anni, di cui un anno negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, nel Cantone o in uno dei Cantoni elencati nel regolamento di attuazione.
3. Durante il procedimento, la richiedente o il richiedente deve, di norma, risiedere nel Cantone; le persone straniere di seconda generazione devono risiedere in Svizzera.
4. I comuni non possono richiedere un periodo di residenza superiore ai 3 anni sul territorio comunale.
5. Se motivi importanti lo giustificano, i requisiti relativi alla durata della residenza negli anni precedenti la presentazione della domanda possono essere attenuati o eliminati. Tuttavia, la richiedente o il richiedente deve soddisfare i requisiti relativi alla durata complessiva del soggiorno.
1. Il Consiglio di Stato può, attraverso la Direzione, concludere accordi inter-cantonali di reciprocità per i requisiti di residenza.
2. Anche i comuni del cantone possono concludere tali accordi in conformità con la legislazione sui comuni.
1. Una cittadina svizzera o un cittadino svizzero può richiedere l'acquisizione della cittadinanza di Friburgo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7 lettere b-f.
1. Prima della presentazione di una domanda di naturalizzazione, l'ufficio verifica i dati di stato civile della persona interessata. Se necessario, i documenti presentati possono essere sottoposti a una procedura di verifica dell'autenticità.
2. La registrazione nel registro informatizzato dello stato civile può avvenire solo dopo che i dati di stato civile sono stati controllati.
1. La persona che desidera ottenere la cittadinanza presenta la domanda sull'apposito modulo per il nullaosta alla cittadinanza presso l'ufficio; alla domanda devono essere allegate la documentazione elencata nel regolamento di esecuzione.
1. I figli minorenni sono generalmente inclusi nella domanda di naturalizzazione dei loro genitori.
2. Nel caso di un figlio minore di 16 anni, è necessario il consenso della rappresentante legale o del rappresentante legale, qualora la richiedente o il richiedente non disponga dell'affidamento. In caso di affidamento congiunto, è necessario il consenso dell'altro genitore.
3. Un figlio maggiore di 16 anni viene incluso nella domanda di naturalizzazione, purché acconsenta per iscritto.
4. Un figlio di età superiore ai 14 anni può presentare autonomamente una domanda di naturalizzazione; fino ai 16 anni, tuttavia, è necessario il consenso delle persone che detengono l'affidamento.
1. Dopo la registrazione della candidata o del candidato nel registro informatizzato dello stato civile, l'ufficio acquisisce informazioni pertinenti per stabilire se siano soddisfatte le condizioni per l'ottenimento della cittadinanza friburghese (rapporto di indagine).
2. L'ufficio accerta i fatti secondo gli articoli 45 e seguenti della legge del 23 maggio 1991 sulla giurisprudenza amministrativa. Può inoltre interrogare testimoni.
3. L'indagine sulla situazione della candidata o del candidato comprende in particolare i seguenti punti
a) la situazione personale, sociale, professionale e familiare;
b) la situazione scolastica;
c) precedenti penali e dati di polizia;
d) l'adempimento dei doveri pubblici;
e) il rispetto delle abitudini di vita svizzere;
f) le conoscenze adeguate della vita pubblica e politica.
1. L'Ufficio può dichiarare la domanda inammissibile se non sono soddisfatte le condizioni formali previste dal diritto federale.
2. La Direzione può emettere una decisione di non entrata nel merito se le condizioni materiali previste dal diritto federale non sono manifestamente soddisfatte.
3. La decisione può essere presa dal momento della presentazione della domanda fino al più tardi prima del trasferimento del fascicolo all'autorità comunale.
1. Se il fascicolo soddisfa i requisiti di legge, l'ufficio inoltra la domanda di naturalizzazione all'autorità comunale per la decisione sull'assegnazione della cittadinanza comunale.
1. Concessa la cittadinanza comunale, l'ufficio trasmette la domanda di naturalizzazione per l'ottenimento dell'autorizzazione federale di naturalizzazione all'autorità federale.
1. Se alla candidata o al candidato sono stati conferiti il diritto di cittadinanza comunale e l'autorizzazione federale di naturalizzazione, il dossier viene trasmesso al Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Stato trasmette il dossier al Gran Consiglio sotto forma di un progetto di decreto. Ogni dossier è presentato con una domanda di approvazione o, se del caso, una domanda di rigetto della naturalizzazione.
1. La Commissione di Naturalizzazione del Gran Consiglio esamina il dossier in via preliminare e ascolta il candidato o la candidata. Tuttavia, può rinunciare all'audizione del candidato o della candidata se l'audizione condotta dall'autorità comunale dimostra che egli o ella è completamente integrato. Redige proposte per il Gran Consiglio.
2. Il Gran Consiglio decide sulla concessione della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
3. Una consultazione segreta può essere richiesta in conformità con le condizioni stabilite dalla legislazione sul Gran Consiglio. Se del caso, viene redatto un verbale delle consultazioni e allegato al giornale delle sedute, che il segretariato del Gran Consiglio tiene separatamente per la seduta segreta.
1. Il decreto di naturalizzazione del Gran Consiglio viene pubblicato in forma semplificata e senza l'elenco delle persone interessate nel Bollettino ufficiale.
2. Per il resto si applicano le norme sulla pubblicazione dei decreti.
1. Per le persone straniere di seconda generazione si applica la procedura ordinaria. Tuttavia, la commissione di naturalizzazione del Gran Consiglio può rinunciare ad ascoltarle.
2. ...
1. Per i cittadini svizzeri si applica la procedura ordinaria. Restano riservate le seguenti disposizioni
a) Non è necessario ottenere l'autorizzazione federale per la naturalizzazione.
b) La candidata o il candidato non viene ascoltato dalla Commissione per la naturalizzazione del Gran Consiglio.
c) In linea di principio, non vi è alcun rapporto di indagine.
d) Il Consiglio di Stato decide sulla naturalizzazione.
e) ...
1. L'acquisizione della cittadinanza di Friburgo e della cittadinanza svizzera diventa definitiva con l'approvazione del decreto di naturalizzazione da parte del Gran Consiglio o della decisione di naturalizzazione del Consiglio di Stato.
1. Il Consiglio di Stato rilascia alla nuova cittadina o al nuovo cittadino un documento di naturalizzazione, che generalmente viene consegnato durante la cerimonia ufficiale di accoglienza.
1. Dopo la concessione della cittadinanza, l’ufficio invita i nuovi cittadini a una cerimonia ufficiale. Le persone che hanno acquisito la cittadinanza svizzera per decisione dell'autorità federale possono essere invitate a partecipare.
2. Durante la cerimonia ufficiale, il nuovo cittadino si impegna formalmente davanti al Consiglio di Stato con le seguenti parole
«Mi impegno ad essere fedele alla Costituzione federale e alla Costituzione cantonale; mi impegno come leale e fedele cittadina svizzera/leale e fedele cittadino svizzero a rispettare le leggi, le libertà e l'indipendenza del mio nuovo Paese e ad impegnarmi per esse e a servire degnamente la mia nuova patria.»
3. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli della cerimonia ufficiale.
1. Lo Stato e i comuni impongono una tassa amministrativa.
2. Qualora la domanda venga ritirata, sospesa o respinta, la tassa amministrativa resta dovuta per le fasi già eseguite.
1. La tassa amministrativa deve essere versata all'ufficio prima dell'inizio della sessione del Gran Consiglio o prima che il progetto di decisione di naturalizzazione sia trasmesso al Consiglio di Stato.
2. Se le tasse non vengono pagate entro il termine stabilito, la domanda di naturalizzazione sarà rimossa dall'ordine del giorno del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.
3. L'ufficio può, su richiesta scritta e motivata della richiedente o del richiedente, concedere una deroga.
1. Svizzeri e svizzere, che abbiano rinunciato alla loro cittadinanza friburghese a seguito di matrimonio o per altri motivi, possono essere riammessi in qualsiasi momento nella loro precedente cittadinanza, presentando un'apposita domanda all'ufficio competente.
1. La riammissione nel diritto di cittadinanza friburghese è decisa dal Consiglio di Stato.
1. La riammissione alla cittadinanza si estende ai figli minorenni della richiedente o del richiedente, a condizione che siano sotto la sua tutela genitoriale e abbiano precedentemente posseduto la cittadinanza friburghese. A partire dai 16 anni, è necessaria la loro approvazione scritta.
2. Il consenso della rappresentante legale o del rappresentante legale è necessario, se la richiedente o il richiedente non dispone della tutela genitoriale; in caso di tutela genitoriale condivisa, è necessario anche il consenso dell'altro genitore.
3. Per il resto, si applica l'Articolo 14 in modo analogo.
1. La decisione di riacquisto della cittadinanza è soggetta a una tassa.
1. La decisione sulla riacquisizione della cittadinanza da parte di ex cittadini svizzeri e sull'acquisizione facilitata della cittadinanza è competenza dell'autorità federale.
2. L'ufficio ha la competenza
a) di fornire la sua posizione all'autorità federale secondo gli articoli 25 e 29 BüG;
b) di presentare ricorso contro le decisioni emesse secondo il diritto federale riguardanti la riacquisizione o l'acquisizione facilitata della cittadinanza.
1. La perdita del diritto di cittadinanza friburghese, fondata sul diritto di famiglia, è regolata dalla legge federale sulla cittadinanza svizzera e dal Codice civile svizzero.
1. Le cittadine e i cittadini di Friburgo che acquisiscono la cittadinanza di un altro cantone conservano la loro cittadinanza di Friburgo, salvo che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di rinuncia prima della loro naturalizzazione.
2. L'ufficio prende atto della rinuncia alla cittadinanza di Friburgo e apporta le necessarie modifiche.
1. La rinuncia alla cittadinanza friburghese, che comporta la rinuncia alla cittadinanza svizzera, è regolata dalla legge federale sulla cittadinanza svizzera.
2. Il Consiglio di Stato decide in merito alla rinuncia alla cittadinanza friburghese e alla cittadinanza svizzera.
1. I cittadini di Friburgo che possiedono un ulteriore diritto di cittadinanza cantonale possono presentare richiesta di rinuncia alla cittadinanza friburghese.
2. Per i minori si applica per analogia l'articolo 14.
1. La dichiarazione di rinuncia deve essere inviata all'ufficio che verifica i dati di stato civile.
2. Il Consiglio di Stato rilascia alla persona richiedente il documento di svincolo dalla cittadinanza friburghese, in cui sono elencate tutte le persone svincolate dalla cittadinanza.
3. Può essere applicata una tassa amministrativa.
1. La cessazione del diritto di cittadinanza friburghese diventa giuridicamente valida con la notifica del documento di cessazione.
1. La perdita della cittadinanza friburghese a seguito dell'annullamento o della revoca della cittadinanza svizzera è disciplinata dalla legge federale sulla cittadinanza svizzera.
2. Il Gran Consiglio è, ai sensi dell'articolo 36 della legge sulla cittadinanza svizzera (BüG), l'autorità competente per l'annullamento della naturalizzazione ordinaria.
1. Gli articoli 7-10 si applicano mutatis mutandis.
1. Il consiglio comunale decide in merito alla concessione della cittadinanza comunale.
2. Le decisioni di rifiuto devono essere motivate.
3. Il consiglio di stato disciplina il trattamento della domanda e la motivazione della decisione.
4. La decisione del consiglio comunale viene inviata all'ufficio; alla decisione è allegata una copia del verbale dell'audizione, condotta dalla commissione per la cittadinanza del comune.
1. Ogni comune istituisce una commissione per la naturalizzazione, i cui membri sono eletti dall'assemblea comunale o dal consiglio generale per la durata della legislatura. La commissione per la naturalizzazione deve essere composta da 5 a 11 membri. I membri della commissione devono risiedere nel comune ed essere aventi diritto al voto.
2. Il comune garantisce che i candidati siano ascoltati da una commissione per la naturalizzazione, affinché quest'ultima possa accertarsi della loro integrazione. I cittadini svizzeri che presentano una domanda per l'ottenimento del diritto di cittadinanza comunale non vengono ascoltati.
3. Tuttavia, la commissione per la naturalizzazione può rinunciare ad ascoltare i candidati se dal loro dossier risulta evidente una riuscita integrazione.
4. Essa prepara, per conto del consiglio comunale, proposte motivate riguardanti l'accettazione o il rifiuto del diritto di cittadinanza comunale.
1. I cittadini di un comune di Friburgo possono richiedere l'acquisizione della cittadinanza di un altro comune del Cantone.
2. Per i minorenni si applica l'articolo 14 in modo analogo.
1. La domanda motivata è indirizzata al consiglio comunale, che decide sul conferimento della cittadinanza comunale.
2. L'acquisizione della cittadinanza comunale diventa definitiva con la concessione da parte dell'autorità comunale.
1. I cittadini di Friburgo che possiedono più diritti di cittadinanza comunale possono richiedere l'uscita dai loro diritti di cittadinanza comunale, a condizione che mantengano almeno un diritto di cittadinanza comunale.
2. Per i minorenni si applica l'articolo 14 in modo analogo.
1. La dichiarazione di rinuncia è indirizzata all'ente competente che effettua i necessari accertamenti e trasmette la dichiarazione all'autorità comunale.
2. Il consiglio comunale prende una decisione sulla revoca della cittadinanza comunale, elencando tutte le persone a cui è stata revocata la cittadinanza, e la trasmette all'ente competente.
3. L'ente competente notifica la decisione di revoca della cittadinanza comunale alla persona interessata.
1. Il procedimento per la revoca della cittadinanza comunale è gratuito.
1. Nelle comunità con beni civici, la concessione del diritto di cittadinanza comunale include il diritto di cittadinanza locale.
1. Il Gran Consiglio può concedere a titolo gratuito e onorifico il diritto di cittadinanza onoraria a una persona senza cittadinanza friburghese, che ha reso servizi eccezionali o si è distinta per meriti straordinari.
2. La concessione del diritto di cittadinanza onoraria ha gli effetti di una naturalizzazione solo nel contesto di una procedura di naturalizzazione. In caso contrario, è personale, non trasferibile e non influisce sullo stato civile.
1. Il comune può conferire il diritto di cittadinanza onoraria a titolo gratuito e onorifico a una persona esterna che abbia reso servizi eccellenti o si sia distinta per meriti straordinari.
2. Il diritto di cittadinanza onoraria influisce sullo stato civile di una persona solo se questa è già domiciliata in un altro comune friburghese.
3. Il diritto di cittadinanza onoraria conferito a una cittadina svizzera, un cittadino svizzero o a una persona straniera influisce sullo stato civile solo nell'ambito di una procedura di naturalizzazione. Altrimenti, è personale e non trasferibile.
4. Il diritto di cittadinanza onoraria del comune viene conferito dall'assemblea comunale o dal consiglio generale.
1. La direzione decide, quando è dubbio se una persona possieda la cittadinanza svizzera (Art. 43 BüG).
2. Essa decide inoltre, quando è dubbio se una persona possieda la cittadinanza friburghese.
3. Il comune interessato viene ascoltato.
1. Le decisioni dell'ufficio possono essere impugnate direttamente davanti al Tribunale cantonale con un ricorso.
2. Le decisioni del consiglio comunale possono essere impugnate con un ricorso presso il prefetto.
3. Le decisioni della direzione, del consiglio di Stato o del Gran Consiglio possono essere impugnate con un ricorso presso il Tribunale cantonale.
4. Per il resto, si applica la legge sulla giustizia amministrativa.
1. Se il consiglio comunale respinge una domanda di naturalizzazione, deve trascorrere un periodo di due anni dalla definitività della decisione, prima che possa essere presentata una nuova richiesta.
2. Lo stesso vale se una domanda di naturalizzazione è stata respinta dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato.
1. Le domande presentate prima del 31 dicembre 2017 sono trattate secondo le disposizioni della normativa precedente.
1. La legge del 15 novembre 1996 sulla cittadinanza friburghese (SGF 114.1.1) è abrogata.
1. La Legge sullo Stato Civile del 14 settembre 2004 (SGF 211.2.1) è modificata come segue
...
2. La Legge del 25 settembre 1980 sui Comuni (SGF 140.1) è modificata come segue
...
1. Questa legge è soggetta a referendum legislativo. Non è soggetta a referendum finanziario.
2. Entra in vigore il 1º gennaio 2018.