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172.220.141 VPOBOOPC CH

Ordinanza del 2 maggio 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC) - Oggetto (VPOB)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

OOPC

La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (organo paritetico).

OOPC

L’organo paritetico è composto di sei rappresentati del datore di lavoro e sei rappresentati degli impiegati delle unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, delle unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica o contabilità proprie nonché di quelle con personalità giuridica e contabilità proprie, che sono sottoposte alla LPers senza deroghe ai sensi di leggi speciali e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 37 capoverso 3 LPers.

La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni.

Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza della Confederazione.

I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il DFF sente previamente la Conferenza dei segretari generali, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento.

I rappresentanti degli impiegati sono eletti dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. I delegati della cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono il regolamento di elezione.

OOPC

L’organo paritetico della Confederazione si costituisce per conto proprio.

La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. Ogni due anni si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.

L’organo paritetico emana un regolamento interno.

Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

OOPC

Il segretariato è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.

Amministrativamente è aggregato all’Ufficio federale del personale e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.

OOPC

Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico nonché i costi rimanenti, segnatamente per il segretariato, sono finanziati tramite la quota della cassa di previdenza della Confederazione al reddito degli investimenti.

OOPC

I rappresentanti degli impiegati sono eletti per la prima volta il 1° maggio 2011 dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.

Se un rappresentante degli impiegati lascia l’organo paritetico prima di tale data, le associazioni del personale federale stabiliscono il successore secondo il diritto previgente.

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