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Ordinanza del DDPS del 25 aprile 2013 sulla riduzione della continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento (prepensionamento) - Campo d’applicazione

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Testo normativo (4 Articoli)

prepensionamento

La presente ordinanza è applicabile agli impiegati che hanno esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e c OPers e che inizieranno il congedo di prepensionamento a partire dal 1° luglio 2015.

Non è applicabile agli impiegati di cui all’articolo 116 c capoverso 2 OPers.

prepensionamento

Se l’impiegato ha esercitato le funzioni di cui sopra per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento viene diminuita del 2,75 per cento per ogni anno di servizio intero mancante.

In caso di meno di 10 anni di servizio in suddette funzioni non è versata alcuna continuazione del pagamento dello stipendio.

prepensionamento

Se una persona assume nuovamente una suddetta funzione, le vengono conteggiati gli anni di servizio precedentemente prestati in una di dette funzioni, se non sono già stati saldati.

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