Ordinanza del 4 ottobre 1999 concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (OSVo) - Oggetto (FDO)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
I collaboratori dell’UFAC e del SISI sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se: a. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e b. hanno assolto una formazione aeronautica di base.
Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se: a. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1; b. perdono definitivamente il brevetto di pilota.
Sono considerati voli di servizio i voli: a. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro; b. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante; c. che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico; d. per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’attività professionale.
L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI.
La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.
I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.
Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.
I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.
La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI.
L’UFAC e il SISI allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.
L’UFAC e il SISI possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.
L’UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.
Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 1971 sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.
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La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.