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172.215.1 OV-EFDORGDFFDFF CH

Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) - Obiettivi (OV-EFD)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (34)

Testo normativo (34 Articoli)

Org-DFF; Capitolo 1: Il Dipartimento

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti: a. finanze della Confederazione: 1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale, 2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi; b. imposte: 1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica, 2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale; c. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera; d. dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente; e. alcol: conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica; f. gestione dell’Amministrazione: 1. rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione, 2. coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale, 3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa; g. personale federale: 1. condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi, 2. garantire una previdenza personale adeguata; h. prestazioni trasversali: soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica; i. prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Org-DFF; Capitolo 1: Il Dipartimento

Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi: a. collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni; b. tiene conto delle esigenze dei cittadini; c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo; d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti; e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.

Org-DFF; Capitolo 1: Il Dipartimento

Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa).

Org-DFF; Capitolo 1: Il Dipartimento

Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento; b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento; c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento; d. mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento; dbis. decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche; e. è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale; f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione; g. ... h. esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.

Attua la Strategia di e-government Svizzera.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

La SFI persegue i seguenti obiettivi: a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali; b. promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero; c. tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.

Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni: a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative; b. elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari; c. elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale; d. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale; e. elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali; f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA; h. cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza; i. informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a. garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione; b. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale; c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie; d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi; e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria; c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance; d. elabora atti normativi in ambito di: 1. diritto in materia di finanze pubbliche, 2. diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari. e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate; f. coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’AFF adempie i seguenti compiti particolari: a. provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione; b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale; c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche; d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»; e. autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

Gestisce il sistema di gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 6 dall’ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità: a. l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità: 1. Finanze e registri centrali, 2. Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari, 3. Cassa svizzera di compensazione, 4. Ufficio AI per assicurati all’estero; b. la Zecca svizzera (Swissmint).

...

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi: a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza; b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale; c. promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi; d. ... e. garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni: a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione; b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale; c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale; d. mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale; e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale; f. informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale; g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari: a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale; b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF; c. gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale; d. esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale.

Sono aggregati amministrativamente all’UFPER: a. il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione; b. l’Organo di mediazione per il personale federale.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’AFC persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti; b. provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni: a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria; b. attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c. informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale. d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’AFC adempie i seguenti compiti particolari: a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari; b. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale; c. attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri; e. riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70 d della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’UDSC persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti; b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci; c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;

Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni: a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale; b. garantisce la sicurezza nella zona di confine; c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi; d. partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano; e. collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale; f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari: a. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative; b. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali; c. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi: a. fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC); b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni; c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’UFIT adempie i seguenti compiti: a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela; b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet; c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza; d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi; e. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione; f. garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale; g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet; h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica; i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

...

L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.

L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi: a. provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi: 1. dell’Amministrazione federale, 2. dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, 3. dei Tribunali federali, 4. delle rappresentanze svizzere all’estero; b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico: 1. dell’Amministrazione federale centrale, 2. delle commissioni decisionali, 3. delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.

Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni: a. provvede a una gestione immobiliare integrale; b. quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento; c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale; d. è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.

Org-DFF; Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari: a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria; b. dirige la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria; c. dirige il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP); d. è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 2000 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

Org-DFF; Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata
Org-DFF; Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

La FINMA è l’autorità che vigila sui mercati finanziari.

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA .

Org-DFF; Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA.

Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

Org-DFF; Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.

Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale; b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.

Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.

Org-DFF; Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.

Org-DFF; Capitolo 4: Disposizioni finali

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.

Org-DFF; Capitolo 4: Disposizioni finali

Ordinanza dell’11 dicembre 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.

Org-DFF; Capitolo 4: Disposizioni finali

Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76 b della modifica del 30 settembre 2016 della legge del 2 giugno 1932 sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni: a. le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA); b. la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze; c. la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.

Org-DFF; Capitolo 4: Disposizioni finali

Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76 b della modifica del 30 settembre 2016 della LAlc : a. l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol; b. la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

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