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Ordinanza del 28 agosto 2024 sul gruppo di lavoro per il programma nazionale per l’Ucraina (l’Ucraina) - Gruppo di lavoro

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

l’Ucraina

Per sviluppare e attuare il programma nazionale per l’Ucraina è costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale.

Il gruppo di lavoro si avvale dei processi e delle strutture esistenti e delle conoscenze delle seguenti unità amministrative: a. Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC); b. Divisione Pace e diritti umani in seno alla Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DPDU); c. Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

l’Ucraina

Per sviluppare e attuare il programma nazionale per l’Ucraina è costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale.

Il gruppo di lavoro si avvale dei processi e delle strutture esistenti e delle conoscenze delle seguenti unità amministrative: a. Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC); b. Divisione Pace e diritti umani in seno alla Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DPDU); c. Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

l’Ucraina

Il gruppo direttivo è il massimo organo di direzione strategica del gruppo di lavoro.

È composto dai capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.

Le seguenti persone partecipano con voce consultiva alle riunioni del gruppo direttivo: a. il segretario di Stato della SECO; b. i segretari generali del DFAE e del DEFR; c. il direttore della DSC; d. il capodivisione della DPDU; e. il delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.

l’Ucraina

Il gruppo direttivo è il massimo organo di direzione strategica del gruppo di lavoro.

È composto dai capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.

Le seguenti persone partecipano con voce consultiva alle riunioni del gruppo direttivo: a. il segretario di Stato della SECO; b. i segretari generali del DFAE e del DEFR; c. il direttore della DSC; d. il capodivisione della DPDU; e. il delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.

l’Ucraina

Il gruppo di lavoro è guidato dal delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.

Il delegato è direttamente subordinato ai capi del DFAE e del DEFR.

Ha accesso a tutte le informazioni con classificazione «confidenziale» o «segreto» riguardanti l’Ucraina.

Amministrativamente è aggregato alla Segreteria generale del DFAE. Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro del delegato.

l’Ucraina

Il gruppo di lavoro è guidato dal delegato del Consiglio federale per l’Ucraina.

Il delegato è direttamente subordinato ai capi del DFAE e del DEFR.

Ha accesso a tutte le informazioni con classificazione «confidenziale» o «segreto» riguardanti l’Ucraina.

Amministrativamente è aggregato alla Segreteria generale del DFAE. Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro del delegato.

l’Ucraina

Un organo consultivo, composto da personale dell’Amministrazione federale e da persone esterne, assiste il gruppo direttivo e il delegato nello sviluppo e nell’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

I capi del DFAE e del DEFR ne determinano la composizione. In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.

l’Ucraina

Un organo consultivo, composto da personale dell’Amministrazione federale e da persone esterne, assiste il gruppo direttivo e il delegato nello sviluppo e nell’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

I capi del DFAE e del DEFR ne determinano la composizione. In caso di disaccordo decide il Consiglio federale.

l’Ucraina

Il delegato, su incarico del Consiglio federale, può rappresentare la Svizzera nell’ambito di conferenze internazionali che riguardano il sostegno all’Ucraina.

Può rappresentare il Consiglio federale nelle commissioni parlamentari, nei rapporti con le autorità cantonali e di fronte all’opinione pubblica in merito al sostegno all’Ucraina.

È responsabile, insieme alla SECO, del coordinamento con il settore privato svizzero.

l’Ucraina

Il delegato, su incarico del Consiglio federale, può rappresentare la Svizzera nell’ambito di conferenze internazionali che riguardano il sostegno all’Ucraina.

Può rappresentare il Consiglio federale nelle commissioni parlamentari, nei rapporti con le autorità cantonali e di fronte all’opinione pubblica in merito al sostegno all’Ucraina.

È responsabile, insieme alla SECO, del coordinamento con il settore privato svizzero.

l’Ucraina

I servizi competenti della SECO, della DSC e della DPDU mettono a disposizione del gruppo di lavoro il personale necessario per lo sviluppo e l’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

I collaboratori messi a disposizione del gruppo di lavoro sono subordinati al delegato sotto il profilo tecnico per tutte le attività relative al programma nazionale per l’Ucraina.

l’Ucraina

I servizi competenti della SECO, della DSC e della DPDU mettono a disposizione del gruppo di lavoro il personale necessario per lo sviluppo e l’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

I collaboratori messi a disposizione del gruppo di lavoro sono subordinati al delegato sotto il profilo tecnico per tutte le attività relative al programma nazionale per l’Ucraina.

l’Ucraina

Il delegato dispone dei fondi della SECO e del DFAE destinati all’Ucraina nel quadro dei crediti a preventivo e dei crediti d’impegno approvati dall’Assemblea federale. Chiede in precedenza il loro consenso.

I trasferimenti di credito tra le linee di credito specifiche dei dipartimenti si basano sui rispettivi decreti federali sul preventivo.

Il delegato può autorizzare progetti per un valore massimo di dieci milioni di franchi. Sono fatti salvi i requisiti della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione e dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

Per i progetti superiori a dieci milioni di franchi si applicano le disposizioni degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, ad eccezione del fatto che non è richiesta l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

l’Ucraina

Il delegato dispone dei fondi della SECO e del DFAE destinati all’Ucraina nel quadro dei crediti a preventivo e dei crediti d’impegno approvati dall’Assemblea federale. Chiede in precedenza il loro consenso.

I trasferimenti di credito tra le linee di credito specifiche dei dipartimenti si basano sui rispettivi decreti federali sul preventivo.

Il delegato può autorizzare progetti per un valore massimo di dieci milioni di franchi. Sono fatti salvi i requisiti della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione e dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

Per i progetti superiori a dieci milioni di franchi si applicano le disposizioni degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, ad eccezione del fatto che non è richiesta l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

l’Ucraina

Il delegato riferisce annualmente al Consiglio federale sullo sviluppo e sull’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

Dopo otto anni, illustra al Consiglio federale le modalità di transizione dal gruppo di lavoro alle strutture ordinarie.

l’Ucraina

Il delegato riferisce annualmente al Consiglio federale sullo sviluppo e sull’attuazione del programma nazionale per l’Ucraina.

Dopo otto anni, illustra al Consiglio federale le modalità di transizione dal gruppo di lavoro alle strutture ordinarie.

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