Ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 2007 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali (federali) - Diarie e importi forfettari orari
Testo normativo (3 Articoli)
I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute.
La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.
Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l’istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l’ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l’ora per gli altri giudici.
I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio: a. 100 franchi per le spese di un giorno; b. 150 franchi per un pernottamento; c. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.