Legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (magistrati) - Onorario e assegno presidenziale
Testo normativo (5 Articoli)
L’Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l’importo della retribuzione dei membri del Consiglio federale, dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati), nonché le diarie dei giudici federali non di carriera. La retribuzione dei giudici ordinari del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione è fissata in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.
All’onorario di cui al capoverso 1 si aggiungono le indennità di rincaro secondo l’ordinamento dei funzionari.
Il presidente della Confederazione come anche i presidenti del Tribunale federale ricevono un assegno presidenziale non assicurato, stabilito nel bilancio di previsione.
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Un credito annuo destinato a coprire le spese di rappresentanza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione è iscritto nel bilancio di previsione.
Il rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici ordinari e dei giudici non di carriera del Tribunale federale è disciplinato mediante ordinanza dell’Assemblea federale.
L’Assemblea federale disciplina la previdenza professionale dei magistrati mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottoposto a referendum.
Le prestazioni della previdenza professionale si compongono della pensione e delle rendite per superstiti.
I magistrati in carica non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Per i magistrati che, prima della loro entrata in funzione, erano assicurati presso la Cassa federale d’assicurazione , presso la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione può essere previsto un regime che deroghi agli statuti e ai regolamenti di dette istituzioni.
Sono abrogati: a. il decreto federale del 3 ottobre 1968 concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale; b. il decreto federale del 3 ottobre 1968 concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni; c. il decreto federale del 3 ottobre 1968 concernente l’onorario del Cancelliere della Confederazione.
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 24 gennaio 1990.