Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (OCo) (VLV)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).
Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.
Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.
Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.
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Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.
Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3 a LCo.
La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui: a. la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo; b. se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.
La documentazione comprende: a. il progetto da porre in consultazione; b. in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente; c. il rapporto esplicativo; d. le lettere d’informazione ai destinatari; e. l’elenco dei destinatari.
Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.
Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali: a. per i trattati internazionali, se il progetto è urgente; b. per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.
Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.
Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.
Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare: a. le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione; b. la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione; c. il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni; d. le ripercussioni economiche.
Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.
Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informazioni concernenti: a. le loro fonti; b. le relative modalità di calcolo o stima; c. la valutazione della loro affidabilità.
Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.
La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica: a. la decisione di indire la consultazione; b. il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato; c. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.
La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.
La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.
Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.
Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.
Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro competenza.
Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.
L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.
La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.
Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.
Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.
Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.
Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.
In allegato alla proposta figurano: a. il rapporto sui risultati; b. il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito; c. il progetto dei comunicati stampa.
Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.
Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.
Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.
I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.
I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.
Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.
Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.
La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
Se, fondandosi sull’articolo 3 a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo: a. nella proposta di adozione del progetto interessato; b. nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.
L’ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.