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Ordinanza del 20 maggio 1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (federale) - Campo di applicazione

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

federale

La presente ordinanza si applica ai posteggi che la Confederazione possiede, in proprietà o in locazione, in prossimità di edifici che servono in tutto o in parte allo svolgimento dei suoi compiti.

federale

Il numero di posteggi da mettere a disposizione è determinato conformemente alle pertinenti prescrizioni comunali e cantonali.

L’amministrazione federale si adopera affinché i suoi agenti che devono far uso regolare di un veicolo a motore possano disporre dei posteggi necessari, possibilmente presso gli edifici amministrativi e d’esercizio.

Per quanto possibile, l’amministrazione federale mette a disposizione, presso gli edifici amministrativi e d’esercizio, posteggi coperti per biciclette e ciclomotori.

federale

Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.

I posteggi sono riservati prioritariamente per i seguenti veicoli: a. vetture dei consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione; b. vetture di servizio, eccettuate quelle assegnate come tali a titolo personale; c. vetture di visitatori e di terzi che ricorrono ai servizi dell’amministrazione federale; d. vetture dei detentori di un alloggio di servizio.

I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: a. agli agenti menomati fisicamente che necessitano di un veicolo a motore; b. agli agenti che prestano un servizio irregolare e che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio; c. agli agenti che per la propria attività necessitano regolarmente del veicolo privato e che dispongono della relativa autorizzazione permanente; d. agli altri agenti; in questo caso si terrà conto del tempo impiegato per il tragitto tra il domicilio e il posto di lavoro con i mezzi di trasporto pubblici o privati. Nell’assegnazione dei posteggi appartenenti ad un edificio, gli agenti che vi lavorano avranno comunque la precedenza; e. a terzi.

È proibito sublocare un posteggio assegnato.

federale

Gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) competenti secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione decidono l’assegnazione di posteggi. Per determinati posteggi possono delegare le loro competenze ad altri uffici.

federale

Per i posteggi assegnati giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera d e capoverso 3 lettere d ed e, è dovuta una tassa.

Le tasse mensili riscosse per i posteggi assegnati agli agenti per la durata del lavoro ammontano: a. per posteggi non coperti a 65 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa; b. per posteggi coperti a 130 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa.

Per i posteggi assegnati senza limitazione di tempo (posteggi permanenti) le tasse mensili ammontano: a. per posteggi non coperti a 85 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa; b. per posteggi coperti a 170 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa.

In casi debitamente motivati, l’OCI competente può derogare alle tasse di cui al capoverso 2 tenendo conto in particolare delle condizioni locali e d’esercizio.

I posteggi per biciclette e ciclomotori sono di regola esentasse.

Le tasse sono dedotte dallo stipendio.

Le tasse per terzi sono fissate per ogni singolo caso dall’OCI competente, secondo le tariffe usuali del mercato.

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