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172.042.110 ZSTGVOEECOESC CH

Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) - Principio e campo d’applicazione (ZSTGV)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

OESC

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile: a. dagli uffici dello stato civile; b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile; c. dalle rappresentanze svizzere all’estero; d. dall’Ufficio federale dello stato civile.

Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.

I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

OESC

È tenuto a versare un emolumento: a. chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1; b. chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio; c. chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.

Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

OESC

Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.

I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1 a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, OSC).

La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).

OESC

Gli emolumenti sono fissati: a. nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile; b. nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile; c. nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero; d. nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.

Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.

OESC

Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.

Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

OESC

L’emolumento è aumentato: a. del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o b. del 100 per cento, se: 1. la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari, 2. se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o 3. la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.

Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.

OESC

Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente: a. le spese di porto e di telecomunicazione; b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato; d. le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; e. le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1 a cpv. 4 OSC ); f. le spese per la cartellina degli atti di stato civile; g. gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.

OESC

L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

OESC

L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC .

Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione.

OESC

L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

OESC

Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.

All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.

OESC

Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente: a. allorché l’assoggettato è indigente; b. allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica; c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.

Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

OESC

Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

OESC

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.

Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.

Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

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