Ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia (Oem UFG) - Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione (GEBV-BJ)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni: a. perizie e informazioni su questioni giuridiche; b. informazioni da registri.
La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni: a. dell’Ufficio federale del registro del commercio; b. dell’Ufficio federale dello stato civile; c. del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA; d. dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
L’ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1 o gennaio 2007.