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Ordinanza del 19 novembre 2014 concernente gli emolumenti per l'acquisto di pubblicazioni della Confederazione (OEm-Pub) - Ordinanza (OEM-PUB)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

OEm-Pub

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per: a. l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione; b. la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore; c. prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati supplementari.

Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.

OEm-Pub

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

OEm-Pub

È tenuto a versare un emolumento chi: a. acquista, una tantum o in abbonamento, pubblicazioni in forma cartacea o in forma elettronica; b. utilizza pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore; c. ottiene prestazioni di pubblicazione specifiche.

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumenti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

OEm-Pub

Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o dietro riscossione di un emolumento ridotto.

Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione: a. sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale; b. contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie; c. contenga un compendio di informazioni destinate a un vasto pubblico e concernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche; d. sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese.

I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni.

L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due.

L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito.

OEm-Pub

Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite.

Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.

OEm-Pub

Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano: a. organi intercantonali, Cantoni e Comuni; b. organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato non appartenenti all’Amministrazione federale centrale incaricati di compiti amministrativi della Confederazione; c. istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento.

Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti: a. per il commercio al dettaglio: 30 per cento; b. per il commercio all’ingrosso: fino al 50 per cento; a condizione che esista un accordo scritto.

In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento.

Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del 20 per cento.

Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti speciali.

Gli sconti non possono essere cumulati.

OEm-Pub

La riduzione per le pubblicazioni elettroniche di cui al numero 2.2 dell’allegato è concessa in aggiunta a eventuali sconti.

OEm-Pub

L’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata.

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