Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (amministrativa) - Spese processuali
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono: a. la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4 bis della legge; b. gli sborsi giusta l’articolo 4; c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.
Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.
Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:Valore litigioso in franchiTassa in franchi0– 10 000 100– 4 00010 000– 20 000 500– 5 00020 000– 50 0001 000– 6 00050 000– 100 0001 500– 7 000100 000– 200 0002 000– 8 000200 000– 500 0003 000–12 000500 000–1 000 0005 000–20 0001 000 000–5 000 0007 000–40 000oltre 5 000 000 15 000–50 000
Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.
Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.
Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.
Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.
Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.
Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.
Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.
L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.
Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.
L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali corrispondenti.
Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.
Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.
La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.
Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.
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Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.
Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.
Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.
Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.
Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.
La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.
Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.
Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.
Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.
Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti: a. una tassa di giustizia: 1. da 100 a 3000 franchi; o 2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario; b. se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti; c. l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.
L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.
La tassa per la riproduzione di atti scritti è di: a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3; b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.
Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.
La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.
La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16 .
La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.
La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13 .
Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.
All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 1966 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.
La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 1949 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.
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