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172.019.1 EMBAVOMETAOMECA CH

Ordinanza del 22 novembre 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA) (EMBAV)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

OMeCA

Le convenzioni concluse tra il Consiglio federale e i Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sul loro assoggettamento alla LMeCA sono pubblicate nel Foglio federale.

Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT) della Cancelleria federale pubblica un elenco delle autorità federali assoggettate alla LMeCA in virtù del capoverso 1 e delle disposizioni di tale legge ad esse applicabili.

OMeCA

Le convenzioni concluse tra il Consiglio federale e i Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sul loro assoggettamento alla LMeCA sono pubblicate nel Foglio federale.

Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT) della Cancelleria federale pubblica un elenco delle autorità federali assoggettate alla LMeCA in virtù del capoverso 1 e delle disposizioni di tale legge ad esse applicabili.

OMeCA

La Confederazione partecipa alla società «eOperations Svizzera SA» tramite l’acquisto di azioni.

I dipartimenti e la Cancelleria federale possono avvalersi della società «eOperations Svizzera SA» come fornitore di prestazioni esterno per le prestazioni seguenti, purché essa le fornisca contestualmente anche alle autorità dei Cantoni e dei Comuni: a. acquisto, sviluppo e gestione di mezzi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC); b. acquisto e fornitura di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC.

Il Dipartimento federale delle finanze esercita i diritti di azionista d’intesa con la Cancelleria federale. Funge inoltre da interlocutore per gli organi direttivi della società «eOperations Svizzera SA».

La delega della competenza per l’esecuzione di procedure di appalto alla società «eOperations Svizzera SA» è retta dall’ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale.

OMeCA

La Confederazione partecipa alla società «eOperations Svizzera SA» tramite l’acquisto di azioni.

I dipartimenti e la Cancelleria federale possono avvalersi della società «eOperations Svizzera SA» come fornitore di prestazioni esterno per le prestazioni seguenti, purché essa le fornisca contestualmente anche alle autorità dei Cantoni e dei Comuni: a. acquisto, sviluppo e gestione di mezzi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC); b. acquisto e fornitura di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC.

Il Dipartimento federale delle finanze esercita i diritti di azionista d’intesa con la Cancelleria federale. Funge inoltre da interlocutore per gli organi direttivi della società «eOperations Svizzera SA».

La delega della competenza per l’esecuzione di procedure di appalto alla società «eOperations Svizzera SA» è retta dall’ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale.

OMeCA

Per i requisiti posti alla pubblicazione di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 4 LMeCA vale quanto segue: a. la pubblicazione avviene tempestivamente se i dati sono resi accessibili al pubblico il prima possibile dopo la loro raccolta o creazione e il loro raggruppamento sotto forma di dati strutturati. A tal fine, le unità amministrative tengono conto soprattutto del tipo di dati e della loro utilità per la società, l’ambiente e l’economia. I dati che variano costantemente devono essere pubblicati subito dopo il loro rilevamento con l’ausilio di un’interfaccia elettronica; b. la pubblicazione è leggibile elettronicamente se presuppone l’utilizzo di un formato standardizzato o consolidato, strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente i dati. Per quanto possibile, i dati sono inoltre forniti mediante interfacce elettroniche; c. il formato aperto è un formato elettronico che facilita l’accesso diretto ai dati e la loro elaborazione automatica, è completamente documentato pubblicamente e può essere utilizzato senza restrizioni in materia di proprietà intellettuale o altre restrizioni legali. L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica un elenco dei formati raccomandati.

I dati provenienti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici non sono considerati dati pubblici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Non vi è l’obbligo di pubblicarli secondo i criteri di cui al capoverso 1.

OMeCA

Per i requisiti posti alla pubblicazione di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 4 LMeCA vale quanto segue: a. la pubblicazione avviene tempestivamente se i dati sono resi accessibili al pubblico il prima possibile dopo la loro raccolta o creazione e il loro raggruppamento sotto forma di dati strutturati. A tal fine, le unità amministrative tengono conto soprattutto del tipo di dati e della loro utilità per la società, l’ambiente e l’economia. I dati che variano costantemente devono essere pubblicati subito dopo il loro rilevamento con l’ausilio di un’interfaccia elettronica; b. la pubblicazione è leggibile elettronicamente se presuppone l’utilizzo di un formato standardizzato o consolidato, strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente i dati. Per quanto possibile, i dati sono inoltre forniti mediante interfacce elettroniche; c. il formato aperto è un formato elettronico che facilita l’accesso diretto ai dati e la loro elaborazione automatica, è completamente documentato pubblicamente e può essere utilizzato senza restrizioni in materia di proprietà intellettuale o altre restrizioni legali. L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica un elenco dei formati raccomandati.

I dati provenienti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici non sono considerati dati pubblici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Non vi è l’obbligo di pubblicarli secondo i criteri di cui al capoverso 1.

OMeCA

Allo scopo di agevolare l’utilizzo multiplo dei dati, le autorità federali assoggettate alla LMeCA garantiscono che i dati con lo stesso significato vengano descritti nello stesso modo (armonizzazione).

Descrivono e armonizzano i dati e le interfacce in base al loro ciclo di vita.

Comunicano all’UST quali sono gli interlocutori per i compiti di cui alla presente sezione.

I metadati dei dati armonizzati sono pubblicati sulla piattaforma di interoperabilità dell’UST.

OMeCA

Allo scopo di agevolare l’utilizzo multiplo dei dati, le autorità federali assoggettate alla LMeCA garantiscono che i dati con lo stesso significato vengano descritti nello stesso modo (armonizzazione).

Descrivono e armonizzano i dati e le interfacce in base al loro ciclo di vita.

Comunicano all’UST quali sono gli interlocutori per i compiti di cui alla presente sezione.

I metadati dei dati armonizzati sono pubblicati sulla piattaforma di interoperabilità dell’UST.

OMeCA

L’UST sviluppa gli strumenti necessari per l’armonizzazione.

Coordina i compiti di standardizzazione e armonizzazione tra i servizi coinvolti e promuove una forma comune di rappresentazione dei metadati.

OMeCA

L’UST sviluppa gli strumenti necessari per l’armonizzazione.

Coordina i compiti di standardizzazione e armonizzazione tra i servizi coinvolti e promuove una forma comune di rappresentazione dei metadati.

OMeCA

Le autorità competenti principalmente in ambiti in cui più autorità elaborano dati presentano le loro richieste all’UST.

L’UST stabilisce le autorità coinvolte e gli ambiti di comune accordo.

OMeCA

Le autorità competenti principalmente in ambiti in cui più autorità elaborano dati presentano le loro richieste all’UST.

L’UST stabilisce le autorità coinvolte e gli ambiti di comune accordo.

OMeCA

L’UST rileva il fabbisogno di armonizzazione in collaborazione con i rappresentanti dei servizi interessati e mette le informazioni a disposizione delle autorità coinvolte.

Costituisce gruppi di lavoro tematici e ne informa le autorità interessate. Queste ultime designano la loro rappresentanza nei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro tematici elaborano congiuntamente gli standard semantici o propongono gli standard semantici esistenti da utilizzare. Per quanto possibile e opportuno, si accordano su un unico standard comune.

Le autorità pubblicano gli standard semantici sulla piattaforma di interoperabilità e aggiornano regolarmente le loro informazioni e i metadati in forma adeguata. Sono responsabili per la correttezza delle indicazioni.

L’UST disciplina i requisiti e la procedura per la pubblicazione dei metadati sulla piattaforma di interoperabilità.

Le autorità federali assoggettate alla LMeCA adottano gli standard semantici per i loro dati.

OMeCA

L’UST rileva il fabbisogno di armonizzazione in collaborazione con i rappresentanti dei servizi interessati e mette le informazioni a disposizione delle autorità coinvolte.

Costituisce gruppi di lavoro tematici e ne informa le autorità interessate. Queste ultime designano la loro rappresentanza nei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro tematici elaborano congiuntamente gli standard semantici o propongono gli standard semantici esistenti da utilizzare. Per quanto possibile e opportuno, si accordano su un unico standard comune.

Le autorità pubblicano gli standard semantici sulla piattaforma di interoperabilità e aggiornano regolarmente le loro informazioni e i metadati in forma adeguata. Sono responsabili per la correttezza delle indicazioni.

L’UST disciplina i requisiti e la procedura per la pubblicazione dei metadati sulla piattaforma di interoperabilità.

Le autorità federali assoggettate alla LMeCA adottano gli standard semantici per i loro dati.

OMeCA

I metadati devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del contenuto; b. l’autorità responsabile; c. l’accessibilità dei dati; d. la struttura dei dati; e. le nomenclature; f. le caratteristiche qualitative.

L’UST definisce i dettagli di queste categorie di metadati e la loro forma d’intesa con la Cancelleria federale.

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai metadati dei geodati di base di diritto federale; questi sono retti dalla normativa sulla geoinformazione. D’intesa con l’Ufficio federale di topografia, l’UST garantisce la pubblicazione sulla piattaforma di interoperabilità.

OMeCA

I metadati devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. una descrizione generale del contenuto; b. l’autorità responsabile; c. l’accessibilità dei dati; d. la struttura dei dati; e. le nomenclature; f. le caratteristiche qualitative.

L’UST definisce i dettagli di queste categorie di metadati e la loro forma d’intesa con la Cancelleria federale.

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai metadati dei geodati di base di diritto federale; questi sono retti dalla normativa sulla geoinformazione. D’intesa con l’Ufficio federale di topografia, l’UST garantisce la pubblicazione sulla piattaforma di interoperabilità.

OMeCA

La partecipazione dei Cantoni ai costi dei mezzi TIC delle autorità federali di cui all’articolo 11 capoverso 4 LMeCA è determinata in base alle spese complessive per il materiale e il personale, compreso l’ammortamento, proporzionalmente al volume di utilizzo.

Il volume di utilizzo di un Cantone comprende l’utilizzo dei mezzi TIC da parte delle sue autorità e dei suoi Comuni come pure delle persone di diritto pubblico o privato a cui il Cantone ha affidato compiti pubblici.

Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l’autorità federale che mette a disposizione i mezzi TIC conclude con i Cantoni che ne fanno uso una convenzione sulla partecipazione ai costi. L’utilizzo da parte dei Cantoni può essere disciplinato anche in contratti stipulati con la società «eOperations Svizzera SA».

OMeCA

La partecipazione dei Cantoni ai costi dei mezzi TIC delle autorità federali di cui all’articolo 11 capoverso 4 LMeCA è determinata in base alle spese complessive per il materiale e il personale, compreso l’ammortamento, proporzionalmente al volume di utilizzo.

Il volume di utilizzo di un Cantone comprende l’utilizzo dei mezzi TIC da parte delle sue autorità e dei suoi Comuni come pure delle persone di diritto pubblico o privato a cui il Cantone ha affidato compiti pubblici.

Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l’autorità federale che mette a disposizione i mezzi TIC conclude con i Cantoni che ne fanno uso una convenzione sulla partecipazione ai costi. L’utilizzo da parte dei Cantoni può essere disciplinato anche in contratti stipulati con la società «eOperations Svizzera SA».

OMeCA

Il servizio competente per il progetto pilota informa annualmente il settore TDT della Cancelleria federale e i servizi di vigilanza e coordinamento competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota.

In caso di eventi particolari li informa entro un mese.

OMeCA

Il servizio competente per il progetto pilota informa annualmente il settore TDT della Cancelleria federale e i servizi di vigilanza e coordinamento competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota.

In caso di eventi particolari li informa entro un mese.

OMeCA

I progetti pilota di cui all’articolo 15 LMeCA sono finanziati tramite i crediti approvati per i dipartimenti e la Cancelleria federale o le risorse assegnate in modo centralizzato secondo l’articolo 33 dell’ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

OMeCA

I progetti pilota di cui all’articolo 15 LMeCA sono finanziati tramite i crediti approvati per i dipartimenti e la Cancelleria federale o le risorse assegnate in modo centralizzato secondo l’articolo 33 dell’ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica.

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