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Legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) - Scopo (EMBAG)

60 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (60)

Testo normativo (60 Articoli)

LMeCA

La presente legge si prefigge di creare i presupposti per: a. la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità; b. l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità.

LMeCA

La presente legge si prefigge di creare i presupposti per: a. la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità; b. l’ampliamento e l’ulteriore sviluppo dell’impiego di mezzi elettronici a sostegno dell’adempimento dei compiti delle autorità.

EMBAG

Dieses Gesetz soll die Voraussetzungen schaffen für: a. die Zusammenarbeit unter Behörden verschiedener Gemeinwesen und mit Dritten beim Einsatz elektronischer Mittel zur Unterstützung der Erfüllung von Behördenaufgaben; b. den Ausbau und die Weiterentwicklung des Einsatzes von elektronischen Mitteln zur Unterstützung der Erfüllung von Behördenaufgaben.

LMeCA

La presente legge si applica all’Amministrazione federale centrale.

...

I Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione possono assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa concludendo una convenzione con il Consiglio federale.

La presente legge si applica sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano disposizioni derogatorie.

EMBAG

Dieses Gesetz gilt für die zentrale Bundesverwaltung.

...

Die Parlamentsdienste, die eidgenössischen Gerichte und die Bundesanwaltschaft können sich diesem Gesetz oder Teilen davon durch Vereinbarung mit dem Bundesrat unterstellen.

Dieses Gesetz gilt, soweit andere Erlasse des Bundes nichts Abweichendes vorsehen.

LMeCA

La presente legge si applica all’Amministrazione federale centrale.

...

I Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione possono assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa concludendo una convenzione con il Consiglio federale.

La presente legge si applica sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano disposizioni derogatorie.

EMBAG

Die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden nutzen wann immer möglich und soweit sinnvoll elektronische Mittel für die Interaktion: a. mit anderen Behörden des Bundes sowie der Kantone und der Gemeinden; b. mit Unternehmen; c. mit natürlichen Personen.

Sie stimmen ihre Tätigkeiten mit den Kantonen ab und wahren deren Autonomie.

Sie halten sich an das Prinzip der Nachhaltigkeit.

Sie achten darauf, dass ihre Leistungen der gesamten Bevölkerung zugänglich sind.

Sie berücksichtigen insbesondere die Risiken für den Datenschutz und die Informationssicherheit sowie für die Sicherheit und Verfügbarkeit von Daten und Diensten.

LMeCA

Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con: a. le altre autorità della Confederazione, nonché con quelle dei Cantoni e dei Comuni; b. le imprese; c. le persone fisiche.

Coordinano le proprie attività con i Cantoni nel rispetto dell’autonomia di questi ultimi.

Si attengono al principio della sostenibilità.

Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

LMeCA

Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con: a. le altre autorità della Confederazione, nonché con quelle dei Cantoni e dei Comuni; b. le imprese; c. le persone fisiche.

Coordinano le proprie attività con i Cantoni nel rispetto dell’autonomia di questi ultimi.

Si attengono al principio della sostenibilità.

Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

LMeCA

Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri o con organizzazioni create congiuntamente da enti pubblici, convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell’impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di: a. garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti; b. rendere possibile la fornitura per via elettronica di prestazioni delle autorità.

Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario: a. le competenze; b. l’organizzazione; c. il finanziamento; d. il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell’amministrazione, del diritto in materia di personale e dell’archiviazione.

Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica.

Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni ai sensi del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati.

Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguardano i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, sono ammesse soltanto se tali basi legali esistono.

EMBAG

Der Bund kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben mit anderen schweizerischen Gemeinwesen und Organisationen, die von Gemeinwesen gemeinsam geschaffen wurden, Vereinbarungen über die technische und organisatorische Umsetzung der Zusammenarbeit beim Einsatz elektronischer Mittel abschliessen, insbesondere um: a. die Interoperabilität zwischen den beteiligten Gemeinwesen und Organisationen zu gewährleisten; b. zu ermöglichen, dass Leistungen von Behörden elektronisch erbracht werden.

Die Vereinbarungen legen, soweit erforderlich, insbesondere Folgendes fest: a. die Zuständigkeiten; b. die Organisation; c. die Finanzierung; d. das anwendbare Recht, insbesondere in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit, Öffentlichkeit der Verwaltung, Personalrecht und Archivierung.

Sie können die Schaffung gemeinsamer Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit vorsehen.

Der Bundesrat kann Vereinbarungen nach diesem Artikel sowie völkerrechtliche Verträge über die Gegenstände nach den Absätzen 1 und 2 selbstständig abschliessen. Er hört dabei vorgängig die betroffenen Kantone an.

Vereinbarungen, deren Umsetzung weitergehender Rechtsgrundlagen bedarf, etwa weil die Rechte und Pflichten Privater in Bezug auf den Datenschutz oder das Verfahrensrecht betroffen sind, sind nur zulässig, wenn die entsprechenden Rechtsgrundlagen vorhanden sind.

LMeCA

Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri o con organizzazioni create congiuntamente da enti pubblici, convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell’impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di: a. garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti; b. rendere possibile la fornitura per via elettronica di prestazioni delle autorità.

Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario: a. le competenze; b. l’organizzazione; c. il finanziamento; d. il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell’amministrazione, del diritto in materia di personale e dell’archiviazione.

Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica.

Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni ai sensi del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati.

Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguardano i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, sono ammesse soltanto se tali basi legali esistono.

LMeCA

Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell’ambito di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

EMBAG

Der Bund kann sich zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben an Organisationen beteiligen, die im Bereich nach Artikel 4 Absatz 1 tätig sind.

Der Bundesrat entscheidet über die Beteiligungen.

LMeCA

Per l’adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell’ambito di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

EMBAG

Der Bund schliesst nur Vereinbarungen ab und beteiligt sich nur an Organisationen, wenn die Parteien sich verpflichten, die Kosten anteilmässig entsprechend der Nutzung der jeweiligen Leistungen zu tragen.

LMeCA

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all’utilizzo delle rispettive prestazioni.

LMeCA

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all’utilizzo delle rispettive prestazioni.

LMeCA

Se utile all’esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell’ambito dell’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all’impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati: a. ai Cantoni; b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale; c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.

Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

LMeCA

Se utile all’esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell’ambito dell’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all’impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati: a. ai Cantoni; b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale; c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.

Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

EMBAG

Der Bundesrat kann vorsehen, dass der Bund bei der technischen und organisatorischen Umsetzung der Zusammenarbeit Finanzhilfen an Massnahmen zum Einsatz von elektronischen Mitteln ausrichtet, soweit dies dem Vollzug von Bundesrecht dient. Die Finanzhilfen können im Rahmen der bewilligten Kredite ausgerichtet werden an: a. die Kantone; b. die vom Bund oder von den Kantonen mit dem Vollzug von Bundesrecht beauftragten Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die nicht der Bundesverwaltung oder der kantonalen Verwaltung angehören; c. weitere Organisationen, mit denen der Bund eine Vereinbarung nach Artikel 4 Absatz 1 abgeschlossen hat oder an denen sich der Bund nach Artikel 4 oder 5 beteiligt.

Der Bundesrat regelt den Umfang der Finanzhilfen, die Art der Beiträge sowie die vom Empfänger zu erfüllenden Anforderungen und zu erbringenden Leistungen.

LMeCA

Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria in relazione all’impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare: a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici; b. la vigilanza che esercita su tali organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale; c. la gestione strategica di tali organizzazioni.

L’esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale, se: a. la Confederazione detiene partecipazioni nell’organizzazione; b. nessun privato detiene partecipazioni nell’organizzazione; e c. l’organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

Il Consiglio federale può attribuire a tali organizzazioni competenze decisionali.

Può delegare compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione secondo l’articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l’articolo 5. La legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell’organizzazione o della persona.

EMBAG

Der Bundesrat kann mittels Verordnung oder Vereinbarung Aufgaben im Bereich der administrativen Hilfstätigkeit beim Einsatz elektronischer Mittel an Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die nicht der Bundesverwaltung angehören, übertragen. Er regelt insbesondere: a. das anwendbare Recht, namentlich das anwendbare Beschaffungsrecht; b. die Aufsicht, die er über diese Organisationen ausübt; diese umfasst mindestens eine jährliche Berichterstattung; c. die Steuerung der Organisationen.

Die Durchführung von Beschaffungsverfahren nach dem öffentlichen Beschaffungsrecht kann an Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die nicht der Bundesverwaltung angehören, übertragen werden, wenn: a. der Bund an der Organisation beteiligt ist; b. keine Privaten an der Organisation beteiligt sind; und c. die Organisation keine Leistungen für Private erbringt.

Der Bundesrat kann den Organisationen Verfügungskompetenzen erteilen.

Er kann Aufgaben im Bereich der administrativen Hilfstätigkeit nur an Organisationen übertragen, die durch eine Vereinbarung nach Artikel 4 geschaffen wurden oder an denen sich der Bund nach Artikel 5 beteiligt. Das Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen ist bei der Auswahl der Organisation oder Person nicht anwendbar.

LMeCA

Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria in relazione all’impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare: a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici; b. la vigilanza che esercita su tali organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale; c. la gestione strategica di tali organizzazioni.

L’esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale, se: a. la Confederazione detiene partecipazioni nell’organizzazione; b. nessun privato detiene partecipazioni nell’organizzazione; e c. l’organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

Il Consiglio federale può attribuire a tali organizzazioni competenze decisionali.

Può delegare compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione secondo l’articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l’articolo 5. La legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell’organizzazione o della persona.

EMBAG

Die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden legen den Quellcode von Software offen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben entwickeln oder entwickeln lassen, es sei denn die Rechte Dritter oder sicherheitsrelevante Gründe würden dies ausschliessen oder einschränken.

Sie erlauben jeder Person, die Software zu nutzen, weiterzuentwickeln und weiterzugeben, und erheben keine Lizenzgebühren.

Die Rechte nach Absatz 2 werden in der Form von privatrechtlichen Lizenzen erteilt, soweit andere Erlasse nichts Abweichendes vorschreiben. Streitigkeiten zwischen den Lizenzgebern und den Lizenznehmern werden zivilrechtlich beurteilt.

Soweit möglich und sinnvoll sind international etablierte Lizenztexte zu verwenden. Haftungsansprüche von Lizenznehmern sind auszuschliessen, soweit dies rechtlich möglich ist.

Die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden können ergänzende Dienstleistungen, insbesondere zur Integration, Wartung, Gewährleistung der Informationssicherheit und zum Support erbringen, soweit die Dienstleistungen der Erfüllung von Behördenaufgaben dienen und mit verhältnismässigem Aufwand erbracht werden können.

Sie verlangen für die ergänzenden Dienstleistungen ein kostendeckendes Entgelt. Das zuständige Departement kann für bestimmte Leistungen Ausnahmen zulassen, wenn dadurch die Privatwirtschaft nicht konkurrenziert wird.

LMeCA

Le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti, sempre che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza non escludano o limitino questa possibilità.

Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra licenzianti e licenziatari sono giudicate secondo il diritto civile.

Per quanto possibile e opportuno, si usano testi di licenze riconosciuti a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei licenziatari, sempre che ciò sia giuridicamente possibile.

Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all’integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all’adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.

Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una rimunerazione a copertura dei costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.

LMeCA

Le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti, sempre che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza non escludano o limitino questa possibilità.

Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra licenzianti e licenziatari sono giudicate secondo il diritto civile.

Per quanto possibile e opportuno, si usano testi di licenze riconosciuti a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei licenziatari, sempre che ciò sia giuridicamente possibile.

Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all’integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all’adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.

Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una rimunerazione a copertura dei costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.

EMBAG

Die diesem Gesetz unterstehenden Verwaltungseinheiten machen ihre Daten, die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben beschaffen oder generieren und die elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, öffentlich zugänglich.

Nicht öffentlich zugänglich gemacht werden: a. Personendaten und Daten juristischer Personen; b. Daten, die gestützt auf kantonale oder andere Bundeserlasse nicht oder nur unter restriktiveren Bedingungen veröffentlicht werden, insbesondere aufgrund von Bestimmungen über Urheberrechte, Geheimhaltungspflichten, deren Verletzung strafrechtlich geahndet wird, Informationssicherheit und amtliche Register; c. Daten, deren Aufbereitung oder Zurverfügungstellung bedeutende zusätzliche sachliche oder personelle Mittel erfordert.

Der Bundesrat regelt, soweit erforderlich, den Rahmen für die Aufbereitung und Zurverfügungstellung der Daten nach Absatz 2 Buchstabe c; er berücksichtigt dabei insbesondere den Stand der Technik und den Nutzen der Daten für Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft.

Die Daten werden unentgeltlich, zeitnah, in maschinenlesbarer Form und in einem offenen Format im Internet veröffentlicht. Sie können uneingeschränkt weiterverwendet werden; vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Pflichten zur Angabe der Datenquelle.

Für Daten nach Absatz 1, die gemäss dem Archivierungsgesetz vom 26. Juni 1998 archiviert werden, entfällt die Veröffentlichungspflicht. Archivierte Daten, die zur Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben beschafft oder generiert wurden und die elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, dürfen in begründeten Fällen öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die Verwaltungseinheiten sind nicht verpflichtet, die Daten nach Absatz 1 eigens zum Zweck der Veröffentlichung auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Plausibilität oder in anderer Hinsicht zu prüfen.

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf den Zugang zu Daten nach Absatz 1.

LMeCA

Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

Non sono resi accessibili al pubblico: a. i dati personali e i dati di persone giuridiche; b. i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d’autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali; c. i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia.

I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, l’obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l’adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

Non sussiste alcun diritto all’accesso ai dati di cui al capoverso 1.

LMeCA

Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

Non sono resi accessibili al pubblico: a. i dati personali e i dati di persone giuridiche; b. i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d’autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali; c. i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia.

I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, l’obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l’adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

Non sussiste alcun diritto all’accesso ai dati di cui al capoverso 1.

LMeCA

La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell’adempimento dei compiti delle autorità.

Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all’adempimento dei compiti delle autorità.

Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l’esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l’esecuzione del diritto cantonale se: a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l’adempimento dei compiti delle autorità federali; b. non è compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’autorità federale interessata; e c. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.

EMBAG

Die Bundeskanzlei kann anordnen, dass die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden bestimmte Mittel der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Mittel) und damit verbundene Dienstleistungen zur Erfüllung von Behördenaufgaben zentral bereitstellen.

Sie kann die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden zur Nutzung von bestimmten IKT-Mitteln verpflichten, wenn diese der Erfüllung von Behördenaufgaben dienen.

Die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden können den Kantonen und Gemeinden sowie Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, soweit sie für den Vollzug von Bundesrecht zuständig sind, IKT-Mittel zur Verfügung stellen. Für den Vollzug von kantonalem Recht können sie IKT-Mittel zur Verfügung stellen, wenn: a. diese Mittel gleichzeitig zur Erfüllung von Aufgaben der Bundesbehörden bereitgestellt werden; b. die Erfüllung der Hauptaufgaben der betreffenden Bundesbehörde nicht beeinträchtigt wird; und c. keine bedeutenden zusätzlichen sachlichen und personellen Mittel erforderlich sind.

Die Kantone übernehmen anteilmässig die Kosten, die sie und ihre Gemeinden durch die Nutzung der IKT-Mittel verursachen. Der Bundesrat regelt die Bemessung.

IKT-Mittel, deren Nutzung weitergehender Rechtsgrundlagen bedarf, etwa weil die Rechte und Pflichten Privater in Bezug auf den Datenschutz oder das Verfahrensrecht betroffen sind, können nur bereitgestellt werden, wenn die entsprechenden Rechtsgrundlagen vorhanden sind.

LMeCA

La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell’informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell’adempimento dei compiti delle autorità.

Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all’adempimento dei compiti delle autorità.

Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l’esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l’esecuzione del diritto cantonale se: a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l’adempimento dei compiti delle autorità federali; b. non è compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’autorità federale interessata; e c. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.

LMeCA

La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l’interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.

L’articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

Gli standard sono presi in considerazione al momento dell’acquisizione.

EMBAG

Die Bundeskanzlei kann technische, organisatorische und prozedurale Standards, die die Interoperabilität verschiedener Systeme unterstützen, für die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden für verbindlich erklären. Sie orientiert sich dabei an international etablierten offenen Standards.

Artikel 11 Absatz 5 gilt sinngemäss.

Die Standards werden bei der Beschaffung berücksichtigt.

LMeCA

La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l’interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.

L’articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

Gli standard sono presi in considerazione al momento dell’acquisizione.

EMBAG

Die Bundesbehörden stellen sicher, dass sie den Datenaustausch untereinander sowie mit den Kantonen, Gemeinden und Privaten im Rahmen des anwendbaren Rechts über elektronische Schnittstellen abwickeln können, sofern keine überwiegenden Gründe insbesondere der Datensicherheit oder wirtschaftlicher Art entgegenstehen.

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Nutzung dieser Schnittstellen.

LMeCA

Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell’ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

Non sussiste alcun diritto all’utilizzo di tali interfacce.

LMeCA

Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell’ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

Non sussiste alcun diritto all’utilizzo di tali interfacce.

EMBAG

Das Bundesamt für Statistik betreibt im Internet eine öffentliche Plattform, auf der insbesondere folgende Informationen direkt oder über Referenzierung in elektronischer Form leicht zugänglich sind: a. die Metadaten von strukturierten elektronischen Datenbeständen der Bundesverwaltung einschliesslich der Metadaten von Open Government Data nach Artikel 10; b. ein Verzeichnis der Schnittstellen nach Artikel 13 sowie der zu deren Nutzung notwendigen Informationen, sofern die Informationssicherheit nicht gefährdet ist; c. eine Übersicht über die elektronisch verfügbaren Leistungen der Behörden.

Der Bundesrat regelt, welche Metadaten zu veröffentlichen sind. Er kann das Bundesamt für Statistik ermächtigen, im Einvernehmen mit der Bundeskanzlei die Form der Metadaten zu regeln.

Die Kantone können ihre Metadaten, Schnittstellen und Anwendungen unter den Voraussetzungen von Artikel 11 Absätze 3 und 4 auf der Plattform zugänglich machen.

LMeCA

L’Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l’indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni: a. i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell’Amministrazione federale, compresi i metadati dei dati pubblici aperti di cui all’articolo 10; b. un elenco delle interfacce di cui all’articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo; c. una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l’Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d’intesa con la Cancelleria federale.

I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell’articolo 11 capoversi 3 e 4.

LMeCA

L’Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l’indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni: a. i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell’Amministrazione federale, compresi i metadati dei dati pubblici aperti di cui all’articolo 10; b. un elenco delle interfacce di cui all’articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo; c. una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l’Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d’intesa con la Cancelleria federale.

I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell’articolo 11 capoversi 3 e 4.

LMeCA

I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni: a. il progetto pilota fa parte di un progetto legislativo; b. il progetto pilota è necessario per acquisire conoscenze in vista di un’attuazione su larga scala; c. i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti; d. è testato sotto il profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi vantaggi, in particolare per l’economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nell’adempimento dei compiti delle autorità; e. i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti mediante strumenti collaudati; f. la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto pilota; g. tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

È fatto salvo l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.

Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se: a. lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e b. il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplinano il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il Dipartimento emana le proprie regolamentazioni d’intesa con la Cancelleria federale.

Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale consultano previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspicate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all’Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell’ambito dei crediti stanziati.

LMeCA

I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni: a. il progetto pilota fa parte di un progetto legislativo; b. il progetto pilota è necessario per acquisire conoscenze in vista di un’attuazione su larga scala; c. i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti; d. è testato sotto il profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi vantaggi, in particolare per l’economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nell’adempimento dei compiti delle autorità; e. i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti mediante strumenti collaudati; f. la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto pilota; g. tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

È fatto salvo l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.

Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se: a. lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e b. il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplinano il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il Dipartimento emana le proprie regolamentazioni d’intesa con la Cancelleria federale.

Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale consultano previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspicate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all’Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell’ambito dei crediti stanziati.

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Pilotversuche können durchgeführt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: a. Der Versuch ist Teil eines Rechtsetzungsprojekts. b. Der Versuch ist erforderlich, um Erkenntnisse im Hinblick auf die Umsetzung des Vorhabens zu gewinnen. c. Die Anforderungen in den Bereichen Datenschutz, Informationsschutz und IKT-Sicherheit sind gewährleistet. d. Es wird ein innovativer Prozess technisch erprobt, der grossen Nutzen insbesondere für die Wirtschaft oder die Bevölkerung oder erhebliche Gewinne an Effizienz und Effektivität bei der Erfüllung von Behördenaufgaben verspricht. e. Die Risiken der eingesetzten Technologien und ihrer Nutzung sind bekannt und mit erprobten Mitteln beherrschbar. f. Der Kreis der Betroffenen wird auf das für den Versuchszweck erforderliche Mass beschränkt. g. Alle vom Versuch, insbesondere von der Bearbeitung von Personendaten betroffenen Personen haben ihre Einwilligung erteilt und können diese jederzeit zurückziehen.

Artikel 35 des Datenschutzgesetzes vom 25. September 2020 bleibt vorbehalten.

Bei der Durchführung des Pilotversuchs kann in den Bereichen nach Absatz 1 Buchstabe c von Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen abgewichen werden, wenn: a. der Zweck des Versuchs die Abweichungen erfordert, insbesondere weil die Bearbeitung nicht anonymisierter Personendaten unabdingbar ist; und b. auf anderem Weg gewährleistet ist, dass die Ziele der betreffenden Bestimmungen erreicht werden.

Das zuständige Departement oder die Bundeskanzlei regelt den Pilotversuch, insbesondere Abweichungen nach Absatz 3. Das Departement erlässt seine Regelung im Einvernehmen mit der Bundeskanzlei.

Das zuständige Departement oder die Bundeskanzlei hört vorgängig die zuständigen Aufsichts- und Koordinationsstellen an, insbesondere bezüglich Digitalisierung, Datenschutz und Informationssicherheit.

Der Pilotversuch ist auf die Dauer zu beschränken, die zur Gewinnung der angestrebten Erkenntnisse erforderlich ist. Er dauert maximal zwei Jahre. Eine einmalige Verlängerung um zwei Jahre ist möglich.

Die zuständige Stelle informiert die Bundeskanzlei und die zuständigen Aufsichtsbehörden regelmässig über den aktuellen Stand des Pilotversuchs und über besondere Vorkommnisse. Der Bundesrat erstattet der Bundesversammlung über die laufenden und abgeschlossenen Pilotversuche jährlich Bericht.

Der Bundesrat regelt die Finanzierung von Pilotversuchen im Rahmen der bewilligten Kredite.

LMeCA

Insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 il Consiglio federale definisce una agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali di cui l’amministrazione pubblica ha urgente bisogno. L’agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.

La Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione ai sensi dell’articolo 4, in cui sono fissati l’ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l’attuazione dell’agenda, nei limiti dei crediti stanziati, nonché i progetti da finanziare.

La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 7 per i progetti inclusi nell’agenda.

La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale in ragione di due terzi al massimo; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni assumono la parte restante. Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un limite di spesa.

LMeCA

Insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 il Consiglio federale definisce una agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali di cui l’amministrazione pubblica ha urgente bisogno. L’agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.

La Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione ai sensi dell’articolo 4, in cui sono fissati l’ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l’attuazione dell’agenda, nei limiti dei crediti stanziati, nonché i progetti da finanziare.

La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 7 per i progetti inclusi nell’agenda.

La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale in ragione di due terzi al massimo; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni assumono la parte restante. Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un limite di spesa.

EMBAG

Der Bundesrat legt zusammen mit den Kantonen für die Jahre 2024–2027 eine Agenda zur Förderung dringend erforderlicher digitaler Infrastrukturen und Basisdienste für die öffentliche Verwaltung fest. Die Agenda führt die priorisierten Projekte, deren Kosten und die als Anschubfinanzierung benötigten Mittel auf.

Der Bund kann mit allen oder einem Teil der Kantone eine Vereinbarung nach Artikel 4 abschliessen, in der die Höhe der von Bund und Kantonen zur Umsetzung der Agenda im Rahmen der bewilligten Kredite zu leistenden Beiträge sowie die zu finanzierenden Projekte festgelegt werden.

Die Vereinbarung kann vorsehen, dass der Bund im Rahmen der bewilligten Kredite Finanzhilfen nach Artikel 7 an in der Agenda aufgeführte Projekte leistet.

Der Bund beteiligt sich an der Anschubfinanzierung zu höchstens zwei Dritteln; er leistet diesen Beitrag nur, wenn die Kantone den Rest übernehmen. Der Bundesrat beantragt der Bundesversammlung einen Zahlungsrahmen.

LMeCA

La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell’economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.

I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.

Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

EMBAG

Der Bund kann einmalige Finanzhilfen für Projekte von Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts vorsehen, soweit diese für die digitale Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft von hohem öffentlichen Interesse sind und nicht durch andere Förderinstrumente des Bundes unterstützt werden.

Die mit der Bundesbeteiligung erarbeiteten Ergebnisse dürfen frei verwendet werden.

Der Bundesrat regelt den Umfang der Finanzhilfen, die Art der Beiträge sowie die vom Empfänger zu erfüllenden Anforderungen und zu erbringenden Leistungen.

LMeCA

La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell’economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.

I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.

Il Consiglio federale definisce l’entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

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Die Verwaltungseinheiten können den Zugang zu ihren Daten ihren Ressourcen entsprechend etappenweise umsetzen, spätestens jedoch bis drei Jahre nach Inkrafttreten von Artikel 10.

Sie sind nicht verpflichtet, Daten, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beschafft oder generiert wurden, zugänglich zu machen.

LMeCA

Le unità amministrative possono, in funzione delle proprie risorse, rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe, ma al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo 10.

Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

LMeCA

Le unità amministrative possono, in funzione delle proprie risorse, rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe, ma al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore dell’articolo 10.

Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

EMBAG

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2024 Art. 2 Abs. 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt.

LMeCA

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2024 art. 2 cpv. 2: in un secondo tempo.

LMeCA

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2024 art. 2 cpv. 2: in un secondo tempo.

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