Legislator Giurisprudenza & Legislazione
171.105 CH

Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 sulla Commissione di redazione (redazione) - Elezione e durata del mandato del presidente

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

redazione

La Commissione di redazione elegge il suo presidente.

La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

redazione

Ogni sottocommissione della Commissione di redazione si compone di due consiglieri nazionali e di due consiglieri agli Stati. Gli Uffici nominano due supplenti ciascuno; per i membri della sottocommissione di lingua italiana appartenenti al Consiglio degli Stati possono essere nominati supplenti anche membri del Consiglio nazionale.

Ogni sottocommissione elegge il proprio presidente per due anni. La rielezione è possibile.

redazione

Ogni sottocommissione verifica i testi degli atti legislativi nella propria lingua ufficiale e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale. Le sottocommissioni provvedono affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali e siano osservate le regole della redazione e della tecnica legislativa.

Se le proposte delle sottocommissioni divergono, decidono i presidenti delle stesse sotto la direzione del presidente della Commissione di redazione.

Prima della votazione finale le modifiche importanti sono commentate in ambedue le Camere da un rappresentante della Commissione di redazione.

Le sedute delle sottocommissioni non vengono verbalizzate in processi verbali analitici.

redazione

Le sottocommissioni si avvalgono della collaborazione di rappresentanti dell’amministrazione, in particolare dei Servizi linguistici centrali e della Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché, di norma, di una rappresentanza dell’ufficio che ha elaborato il disegno di atto legislativo. Se necessario, possono far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.

redazione

Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali in un testo, la Commissione di redazione può presentare una proposta di modifica alle commissioni incaricate dell’esame preliminare.

Se la procedura di appianamento delle divergenze è già terminata, la Commissione di redazione presenta alle Camere, d’intesa con i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare e tempestivamente prima della votazione finale, le necessarie proposte scritte.

redazione

Ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LParl sono considerati: a. errori formali: segnatamente i rimandi sbagliati, gli errori di tecnica legislativa e le divergenze terminologiche; b. formulazioni che non rispecchiano l’esito dei dibattiti parlamentari: segnatamente gli errori di traduzione e le versioni precedenti che, in seguito alla procedura di appianamento delle divergenze, non corrispondono più alla volontà del legislatore.

La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di indicare le rettifiche nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante una nota a piè di pagina.

Se un errore o una formulazione inesatta di cui al capoverso 1 ha un’incidenza rilevante su un testo che sottostà al referendum, la Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nel Foglio federale in forma di errata corrige.

redazione

Ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LParl sono considerati: a. errori manifesti: le formulazioni che, esaminate alla luce dei materiali, manifestamente non corrispondono alla decisione delle Camere; b. modifiche di mera tecnica legislativa: segnatamente l’eliminazione di conflitti di norme o il ripristino di singole disposizioni o di interi atti legislativi erroneamente abrogati.

La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali in forma di errata corrige.

redazione

La Cancelleria federale può in ogni tempo correggere gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione totalmente irrilevanti sotto il profilo materiale. Tali correzioni non sono segnalate come tali.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →