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Ordinanza del 30 dicembre 1958 concernente la legge sulla responsabilità (responsabilità)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

responsabilità; I. Responsabilità per danni

Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze .

Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.

Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.

responsabilità; I. Responsabilità per danni

Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.

Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.

responsabilità; I. Responsabilità per danni

Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.

Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa. .

Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

responsabilità; I. Responsabilità per danni

L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

responsabilità; I. Responsabilità per danni

L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).

La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.

L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.

L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.

responsabilità; I. Responsabilità per danni

Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.

In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità.

...

responsabilità; II. La responsabilità penale

Quando, in virtù dell’articolo 66 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un reato politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

responsabilità; II. La responsabilità penale

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

responsabilità; III. Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.

A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare: a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 1952 sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I); b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 1952 sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II); c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 1952 sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati); d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 1950 sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

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