Legislator · Diritto federale (RS / Fedlex — Raccolta sistematica)
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Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Oggetto

13 Articles / Provisions · Diritto federale (RS / Fedlex — Raccolta sistematica)
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

razzismo

La presente ordinanza disciplina: a. la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia; b. la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.

razzismo

I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono: a. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili; b. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati; c. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo; d. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

razzismo

Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti: a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale; b. coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali; c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi; d. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti; e. coordina i progetti di terzi; f. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

razzismo

Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l’importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue: a. circa due terzi per progetti in ambito non scolastico; b. circa un terzo per progetti in ambito scolastico.

razzismo

Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

razzismo

Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.

Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti: a. una descrizione del progetto; b. un budget; c. un piano di finanziamento; d. un piano di valutazione.

Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.

Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

razzismo

Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2. Trasmette la sua proposta al DFI.

Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

razzismo

Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti: a. DFI; b. Dipartimento federale degli affari esteri; c. Dipartimento federale di giustizia e polizia; d. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca .

Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

razzismo

Il DFI incarica la Fondazione éducation21 di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.

Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazione éducation21 e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.

La Fondazione éducation21 trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

razzismo

Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.

Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

razzismo

I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.

Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

razzismo

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

razzismo

L’ordinanza del 27 giugno 2001 su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo è abrogata.

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