Ordinanza del 22 maggio 1996 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi (sessi) - Contributi per programmi promozionali
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi: a. massimamente rivolti verso la pratica; b. il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo; c. particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie; d. volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni; e. che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure f. che presentano un carattere sperimentale.
Possono parimenti essere sostenute con contributi: a. l’ideazione di basi programmatiche; b. la valutazione di programmi già esistenti; c. l’attività di sensibilizzazione.
Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.
Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.
Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese: a. di personale; b. di materiale; c. di locazione; d. d’acquisto di materiale informativo.
Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.
Alla richiesta vanno allegati: a. una descrizione precisa del progetto da finanziare; b. una descrizione degli obiettivi; c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione); d. un piano di valutazione; e. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento; f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto; g. un calendario di esecuzione del progetto.
L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.
Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.
L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.
L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.
Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.
Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.
Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari: a. il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi; b. l’Ufficio, per le richieste fino a 200 000 franchi.
Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.
L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.
Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.
L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.
L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.
Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.