Art. 9 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Motivi del viaggio
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 9 Ordinance of November 14, 2012, on the Issuance of Travel Documents for Foreign Nationals (OTD) - Reasons for Travel Asylum seekers and persons granted provisional admission may obtain a travel document or a return visa from the State Secretariat for Migration (SEM): a. in the event of a serious illness or death of a family member; b. for the settlement of important matters, strictly personal and allowing no delay; c. for a cross-border trip required by the educational institution attended by the applicant until reaching the age of majority or completing their education; d. for their active participation in a sports or cultural event abroad. The SEM decides on the duration of the trip referred to in para. 1. Family members in the sense of para. 1, let. a, are considered to be the parents, grandparents, siblings, spouse, children, and grandchildren of the applicant or their spouse. Registered partners and persons living in a long-term cohabitation are granted the same status as spouses. Children placed under guardianship with the status of asylum seekers or persons granted provisional admission may obtain a travel document or a return visa from the SEM for a journey abroad if accompanied. The SEM decides on the duration of the trip. A travel document or a return visa may be issued to a person granted provisional admission for a journey of a maximum of 30 days per year: a. for humanitarian reasons; b. for other reasons, three years after the provisional admission decision. When examining an application under para. 4, the SEM takes into account the degree of integration of the person concerned. For travel referred to in para. 4, let. b, the SEM may refuse the issuance of a travel document or a return visa if the foreign national relies on social assistance. The cantons are consulted and carry out necessary investigative measures for the SEM. A journey, in the sense of para. 4, let. a, to the country of origin or the country of provenance is authorized as an exception only in duly justified cases. A journey in the sense of para. 4, let. b, to the country of origin or the country of provenance is excluded. Paras. 1 to 6 apply analogously to persons to be protected. Persons to be protected referred to by the Federal Council's general decision of March 11, 2022, concerning the granting of provisional protection in connection with the situation in Ukraine may travel abroad and return to Switzerland without a travel permit.
Art. 9 ODV — Motivi del viaggio
I richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno: a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all’estero.
La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.
Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
Gli affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all’estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.
Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all’anno: a. per motivi umanitari; b. per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria.
Nell’esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d’integrazione dell’interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall’aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.
Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d’origine o di provenienza.
I capoversi 1–6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.
Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.