Art. 7 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Visto di ritorno
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 7 Ordinance of 14 November 2012 on the Issuance of Travel Documents for Foreign Nationals (ODV) - Return Visa Persons to be protected and persons admitted provisionally who possess a valid travel document issued by their country of origin or provenance and recognized by Switzerland must obtain a return visa to travel abroad. An exception is made for persons to be protected as mentioned in Art. 9, para. 8. A return visa is granted by the SEM under the conditions set out in Art. 9, para. 1, 3 bis, and 4. Persons who have obtained a passport for foreigners pursuant to Art. 4, para. 2, let. b, are not subject to the obligation to obtain a return visa.
Art. 7 ODV — Visto di ritorno
Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l’articolo 9 capoverso 8.
La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1, 3 bis e 4.
Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.