Art. 23 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Emolumenti
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 23 Ordinance of November 14, 2012, on the Issuance of Travel Documents for Foreign Nationals (TDO) - Fees The issuance of a travel document or a return visa is subject to fees. If the issuance is intended to prepare for a departure from Switzerland or a permanent departure to a third-country state, and if collecting the fee is likely to delay these, the issuance of a travel document is exempt from fees. In the case of loss, if the document has become unusable, or if it has been damaged through negligence, the SEM may charge a fee in accordance with Annex 2. The fee rates are set out in Annex 2. The competent cantonal authority collects the fee directly from the applicant for the submission of the application pursuant to Art. 14, para. 3, and Art. 15, para. 3. The fees for capturing the photograph and fingerprints, as well as for covering the material and production costs, are collected from the applicant by the SEM. The SEM, the cantons, and the center responsible for producing the documents share the fees. The distribution of the fees is established in Annex 3.
Art. 23 ODV — Emolumenti
Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell’emolumento rischia di ritardare la partenza.
La SEM può riscuotere un emolumento conformemente all’allegato 2, se il documento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negligenza.
Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2.
La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capoverso 3. La SEM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. La SEM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all’allestimento dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.