Art. 20 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Perdita
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 20 Ordinance of November 14, 2012, on the Issuance of Travel Documents for Foreign Nationals (OTDN) - Loss The loss is considered to be any disappearance of a travel document, including through theft or complete destruction. The holder of a travel document must report the loss to the local police station as soon as it is noticed. If the loss occurs abroad, it must also be reported to the competent Swiss diplomatic or consular representation. This representation forwards the declaration of loss to the SEM. The foreign national must spontaneously return the declared lost travel document as soon as it comes back into their possession. Travel documents declared lost are no longer valid. Recovered travel documents are not returned to their holder but are handed over to the SEM, which renders them unusable. The loss of a travel document is registered in RIPOL by: a. the competent local police station when the loss occurs in Switzerland; b. the Federal Office of Police following the declaration of loss transmitted by the SEM when the loss occurs abroad.
Art. 20 ODV — Perdita
Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.
Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita alla SEM.
Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.
Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati alla SEM, che li rende inservibili.
La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL: a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia, in base all’annuncio di perdita della SEM.