Art. 15 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Procedura di rilascio di un visto di ritorno
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 15 Ordinance of 14 November 2012 on the Issuance of Travel Documents for Foreigners (OTD) - Procedure for Obtaining a Return Visa The foreigner must appear in person at the competent cantonal authority to submit their application for a return visa. Whenever possible, the application should be submitted six weeks prior to the planned trip. Art. 14, para. 3 and 4, apply by analogy. The State Secretariat for Migration (SEM) decides on the issuance of a return visa and informs the applicant. After payment of the fee, the applicant must present themselves to the competent authority at their place of residence so that the authority can capture their photograph and fingerprints in accordance with Art. 6 of the VIS Ordinance of 18 December 2013. The SEM is informed of the data capture and issues the return visa. It hands over the travel document bearing the return visa to the applicant. The canton is compensated for the expenses incurred due to the biometric data capture.
Art. 15 ODV — Procedura di rilascio di un visto di ritorno
Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri.
Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto.
L’articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.
La SEM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e ne informa il richiedente.
Previo versamento dell’emolumento, il richiedente si presenta alla competente autorità nel luogo di domicilio per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali secondo l’articolo 6 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 2013 .
Una volta informata dell’avvenuto rilevamento dei dati, la SEM rilascia il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.
Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dal rilevamento biometrico.