Art. 12 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) - Effetti giuridici
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 12 Ordinance of November 14, 2012, on the Issuance of Travel Documents for Foreign Nationals (ODV) - Legal Effects The travel documents referred to in Art. 1 serve as identification documents subject to foreign police regulations. They neither prove the identity nor the nationality of the holder. The holder of a refugee travel document or a foreigner's passport is permitted to return to Switzerland during the validity period of the document, provided that the residence permit or provisional admission granted before the beginning of the journey has not expired in the meantime. The refugee travel document does not authorize its holder to travel to their country of origin or provenance, nor to a country where refugees are prohibited from traveling. ...
Art. 12 ODV — Effetti giuridici
I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero.
Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.
Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.
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