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143.116 VVAWGOOLDIO-ODI-DFAE CH

Art. 29 Ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (O-ODI-DFAE) - Restituzione e ritiro

O-ODI-DFAE; Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 29 FDFA Ordinance of 13 November 2002 concerning the Ordinance on Identity Documents for Swiss Nationals (OIDIS) - Return and Withdrawal A diplomatic passport or a service passport must be returned or is withdrawn by the Directorate: a. when the conditions for its issuance are not or are no longer met (Art. 7, para. 1, let. a, IDA); b. when the identification of its holder is no longer possible (Art. 7, para. 1, let. b, IDA); c. when it contains incorrect or unofficial entries, or has been otherwise altered (Art. 7, para. 1, let. c, IDA); d. when its validity has expired; e. in the case of a passport for a close family member, when the holder lives separated from their family members for reasons other than health or service; f. when its holder takes an unpaid leave of more than 30 calendar days; if the holder is employed by the FDFA and is seconded to another department during the leave, the Directorate may waive the withdrawal for the duration of the secondment. A diplomatic passport or a service passport must be returned or may be withdrawn by the Directorate: a. when its holder is subject to criminal proceedings in Switzerland for a crime or offense or has been convicted by a final judgment passed by a Swiss court (Art. 7, para. 2, IDA); b. when it is used to obtain benefits in an illicit or abusive manner; c. when its holder engages in paid activities abroad that could harm the interests of the Swiss Confederation.

Art. 29 O-ODI-DFAE · Restituzione e ritiro

Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se: a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI ); b. un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI); c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI); d. non è più valido; e. si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio; f. il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.

Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se: a. il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI); b. si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto; c. il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.

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